Sentenza 19 febbraio 1999
Massime • 1
È ravvisabile la responsabilità solidale se l'unico evento dannoso è imputabile a più persone che abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le azioni o le omissioni di ciascuna persona costituiscano distinti ed autonomi fatti illeciti o violazione di norme giuridiche diverse. Può pertanto essere pronunciata la condanna in via solidale quando più debitori siano tenuti per la medesima prestazione, a nulla rilevando in contrario la diversità della fonte dalla quale le obbligazioni derivano e la diversa natura delle rispettive azioni ed omissioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/02/1999, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere Rel. -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
HI UC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACHERUSIO 8, presso lo studio dell'avvocato MARIO MARCHETTI, che lo difende unitamente all'avvocato GIANCARLO ZUCCACCIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AG DINO, domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difeso dall'avvocato LOVELLI ANGELO RAFFAELE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 54/96 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 24/02/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica, udienza del 06/07/98 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Nerio Zuccaccia, per delega dell'Avvocato GIANCARLO ZUCCACCIA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto
Con atto di citazione del 2/12/1980 PI CI, deducendo di aver in data 6/2/1976 commesso in appalto la costruzione di un edificio a GN DI, conveniva in giudizio quest'ultimo per ottenere il risarcimento dei danni per i vizi manifestati dopo l'ultimazione dei lavori. Il convenuto si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda eccependo, tra l'altro, che i danni in questione erano stati causati dalla cattiva qualità del calcestruzzo fornito dalla società fratelli BE. Quest'ultima interveniva volontariamente in giudizio contestando ogni addebito.
Il G.I., espletata una c.t.u., autorizzava il committente ex articolo 700 c.p.c. ad eseguire i lavori più urgenti.
Con successiva ordinanza il G.I. disponeva, a norma dell'articolo 107 c.p.c., l'intervento in causa del geometra CH CI direttore dei lavori per conto del committente. Il CH si costituiva eccependo l'assenza di responsabilità a suo carico per i fatti di causa.
Nel corso del giudizio interveniva tra il PI ed il GN una transazione della lite e la causa proseguiva solo tra il GN, la società BE ed il CH.
Con sentenza del 7/2/1992 l'adito Tribunale di Perugia dichiarava cessata la materia del contendere tra PI e GN e condannava il CH a rifondere all'appaltatore i due terzi della somma da questi corrisposta al PI.
Avverso la detta sentenza CH CI proponeva appello al quale resisteva il GN.
La corte di appello di Perugia, con sentenza depositata il 24/2/1996, rigettava l'impugnazione osservando: che l'appaltatore aveva risarcito transattivamente il danno al committente per cui giustamente aveva preteso dal CH, ex articolo 1203 n. 3 c.c., la parte di danno a questi imputabile sussistendo tra i due solidarietà passiva, con conseguente applicazione dell'articolo 1299 c.c.; che, comunque la domanda era stata proposta ex articolo 1669 c.c. sicché, trattandosi di domanda di danno aquiliano, sussisteva l'ipotesi di cause colpose concorrenti;
che, quindi, ben poteva il committente rivolgersi indifferentemente verso ognuno dei responsabili con possibilità, per quello condannato a pagare l'intero, di esercitare l'azione di regresso verso il corresponsabile, che il geometra CH era stato nominato direttore dei lavori dal committente per cui solo verso quest'ultimo egli era, in astratto, contrattualmente impegnato;
che, però, vi era stata nella specie una pregnante ingerenza del CH nella esecuzione dei lavori, il che comportava una responsabilità del geometra in relazione a quanto da lui disposto ed ordinato, che tale ingerenza risultava dalle deposizioni dei testi i quali avevano riferito che i pali erano stati posizionati dove aveva indicato il CH ed erano poi stati realizzati con consistenza e profondità secondo quanto dallo stesso indicato;
che in tal modo il CH aveva svolto una vera e propria direzione tecnica, con rapporto professionale intrattenuto anche con l'appaltatore il quale non aveva un proprio direttore dei lavori;
che il CH, una volta date le istruzioni quale direttore anche del cantiere, avrebbe dovuto controllarne l'esecuzione puntuale ed a regola d'arte; che, secondo quanto riferito dal c.t.u., durante i lavoro di consolidamento effettuati in corso di lite si era evidenziato e confermato che la causa del dissesto dell'edificio era riconducibile principalmente al fatto che i pali non avevano raggiunto la profondità necessaria in relazione alla natura geologica del terreno.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Perugia è stata chiesta da CH CI con ricorso affidato a tre motivi al quale ha resistito con controricorso GN DI. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Diritto
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., il CH lamenta di essere stato chiamato in giudizio tardivamente e, in particolare, dopo l'espletamento della c.t.u. con conseguente violazione del principio del contraddittorio da applicarsi anche alle indagini eseguite dal consulente tecnico. Inoltre, ad avviso del ricorrente, il supplemento di perizia, come espletato, non aveva salvaguardato a sufficienza il suo diritto di difesa;
pertanto la violazione del principio del contraddittorio, che aveva inficiato la consulenza di ufficio, aveva avuto ripercussione sull'impugnata sentenza la quale, sulla base di tale elemento probatorio, aveva stabilito la responsabilità di esso ricorrente.
Il motivo è infondato.
Da quanto esposto nell'impugnata sentenza risulta che il CH si è costituito in giudizio, in seguito alla sua chiamata in causa disposta dal G.I. ex articolo 107 c.p.c., limitandosi a contestare "ogni sua pretesa responsabilità in relazione ai fatti di casa" senza sollevare l'eccezione relativa all'asserita nullità della c.t.u., già disposta ed espletata, per violazione del principio del contraddittorio. Non risulta - ne' è stato dedotta dal ricorrente - che la detta questione abbia formato oggetto dei motivi dell'appello proposto dal CH essendosi questi limitato a sostenere che la "c.t.u. espletata in prime cure, che aveva attribuito i danni per cui è causa a difettosa realizzazione della palificazione, non era convincente quanto alle cause del dissesto del fabbricato" (pagine 5 e 6 dell'impugnata sentenza).
Peraltro il ricorrente, dopo la costituzione in giudizio, ha avuto modo di svolgere completa ed adeguata attività difensiva, compresa quella concernente la richiesta di rinnovo dalla consulenza tanto che in primo grado è stato disposto ed eseguito un supplemento di accertamento tecnico con il quale sono stati confermati - nel contraddittorio del CH - i risultati della prima consulenza. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia omessa o comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce in proposito il CH che il supplemento di perizia non è stato espletato in modo soddisfacente per l'opposizione del PI a far eseguire i sondaggi nel terreno che soli avrebbero potuto permettere il reale accertamento dei fatti: ciò ha comportato che il detto supplemento si è concluso secondo quanto accertato con la prima perizia. Inoltre, ad avviso del ricorrente, le risultanze dei detti mezzi istruttori non sono state esaminate dal giudice del merito unitamente a quelle delle prove testimoniali. L'omessa valutazione di queste ultime, secondo il CH, ha comportato che la sentenza impugnata non ha accertato e motivato due punti decisivi:
a) l'addebitabilità del dissesto alla presunta mancata sufficiente profondità della palificazione;
b) l'addebitabilità del detto dissesto alla cattiva qualità del calcestruzzo la cui scelta era stata fatta dal solo GN.
La corte rileva l'infondatezza delle dette censure che - essendo relative all'asserita omessa motivazione dell'impugnata sentenza circa punti decisivi della controversia o alla contestazione della valutazione, da parte della corte territoriale, dei fatti e delle risultanze probatorie - si risolvono nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità, nonché nella pretesa di contrastare valutazioni ed apprezzamenti dei fatti e delle risultanze probatorie che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito e la cui motivazione al riguardo non è censurabile in cassazione se - come appunto nella specie - sufficiente ed esente da vizi logici e giuridici. Spetta infatti solo al giudice di merito individuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Nè per ottemperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi - come nel caso in esame - gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.
Inoltre, secondo il costante insegnamento di questa Corte, si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto e di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte.
Parimenti si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la ratio decidendi, ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito.
Nella specie non è ravvisabile il lamentato difetto di motivazione e la sentenza impugnata si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto.
La corte di appello, con motivato apprezzamento di merito in relazione alle risultanze istruttorie riportate nell'impugnata sentenza ha ritenuto raggiunta la prova in ordine: a) alla "pregnante" ingerenza da parte del geometra CH nell'esecuzione dei lavori in questione;
b) al posizionamento dei pali secondo le istruzioni impartite dal CH (in relazione alla localizzazione ed alla profondità); c) alla causa del dissesto dell'edificio "riconducibile principalmente al fatto che i pali non avevano raggiunto la profondità necessaria in relazione alla natura geologica del terreno".
La corte di merito è pervenuta alle dette conclusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate e retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle prove documentali e testimoniali acquisite, nonché dei risultati della c.t.u.
Il giudice di appello ha pertanto dato conto delle proprie valutazioni, circa i detti accertamenti in fatto, esaminando compiutamente le risultanze di causa ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.
Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato, che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.
Quanto all'asserita addebitabilità del dissesto alla cattiva qualità del calcestruzzo, va rilevato che la valutazione delle varie risultanze istruttorie, considerate nel loro complesso, come operata dalla corte di appello, essendo fondata su una motivazione sufficiente e non contraddittoria, si sottrae al sindacato di legittimità limitato ad riscontro estrinseco di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito dal giudice del merito. Dalla motivazione dell'impugnata sentenza (i cui tratti salienti sono stati sopra riportati) risulta chiaro come il giudice di secondo grado, nel porre in evidenza gli elementi favorevoli alla tesi del GN, abbia implicitamente espresso una valutazione negativa per quelli prospettati nella contraria tesi del CH con riferimento anche alle critiche mosse ai risultati della c.t.u. Con il terso motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2236, 1203 n. 3 e 1299 c.c. Lamenta al riguardo il CH che i giudici del merito non hanno considerato che egli era stato direttore dei lavori per conto del committente e non dell'appaltatore e, pertanto, doveva solo controllare la corrispondenza dell'opera al progetto e non l'esecuzione della stessa. Di tale adempimento doveva rispondere al solo committente, esulando dalla sua responsabilità la difettosa esecuzione dell'opera. Peraltro il PI, unico titolare dell'azione di responsabilità nei confronti di esso ricorrente, aveva rinunciato ad avvalersi di tale facoltà con la transazione in base alla quale aveva agito il GN. Inoltre esso CH non aveva partecipato alla transazione, ne' era stato avvisato della stipula di tale contratto. Pertanto, secondo il ricorrente, è errato il richiamo al principio della solidarietà di cui all'articolo 1299 c.c. Comunque l'azione di regresso del condebitore solidale che abbia effettuato il pagamento è un'azione di surrogazione mediante la quale egli subentra nei diritti del creditore soddisfatto. Nel caso di specie il creditore, ossia il PI, ha espressamente rinunciato ad agire nei confronti di esso CH. Quest'ultimo, infine, sostiene che non è a lui opponibile la transazione, essendo rimasto estraneo a tale rapporto, ne' sono opponibili le eccezioni relative sia al contratto di appalto, per non esservi stato alcun rapporto diretto tra appaltatore e direttore dei lavori del committente, sia all'esistenza del credito ed all'ammontare del debito pagato per non aver partecipato al giudizio tra appaltatore (il GN) e committente (il PI).
Anche le dette censure, al pari delle altre, vanno disattese. Il Tribunale - in base ad una corretta e logica ricostruzione dei fatti di causa alla luce delle prove documentali acquisite - ha ritenuto, ineccepibilmente e con motivazione adeguata e congrua, di attribuire la responsabilità, in relazione all'evento dannoso in questione, per un terso all'appaltatore (ossia la GN) e per due terzi al CH per la sua qualità di direttore dei lavori nominato dal committente e per la sua pregnante ingerenza nell'esecuzione dei lavori con riferimento in particolare alle istruzioni impartite circa le modalità di posizionamento della palificazione.
Il CH, quindi, come esattamente rilevato dalla corte di appello, ha svolto una vera e propria direzione tecnica con rapporto professionale avuto, non solo con il committente, ma anche con l'appaltatore e con conseguente obbligo di controllare l'esecuzione puntuale ed a regola d'arte delle istruzioni impartite all'appaltatore. Il CH, infatti, era tenuto - per i compiti di fatto svolti, di vigilare e controllare l'intera opera e di avvedersi dell'inadeguatezza del sistema di palificazione, causa principale dei dissesto dell'edificio in questione.
Nessun dubbio può pertanto sorgere in ordine alla responsabilità del CH per i riscontrati vizi e difetti dell'opera. Del tutto ininfluente è poi la diversa fonte della resposabilità solidale del GN e del CH. In proposito va segnalato che, come più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte, è ravvisabile la responsabilità solidale se l'unico evento dannoso è imputabile a più persone che abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento a nulla rilevando che le azioni o le omissioni di ciascuna persona costituiscano distinti ed autonomi fatti illeciti o violazione di norme giuridiche di verse: può pertanto essere pronunciata la condanna in via solidale quando più debitori siano tenuti per la medesima prestazione, a nulla rilevando in contrario la diversità della fonte dalla quale le obbligazioni derivano e la diversa natura delle rispettive azioni ed omissioni. I suddetti principi sono stati ribaditi proprio nell'ipotesi di responsabilità concorrente del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. Il committente può poi rivolgersi singolarmente all'uno o all'altro per il ristoro dei danni subiti, salvo il regresso nei rapporti interni tra i suddetti responsabili nelle proporzioni rispettivamente dovute (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 23/9/1996 n. 8395; 21/12/1995 n. 13022; 10/5/1995 n. 5103;
29/10/1994 n. 8904; 27/8/1994 n. 7550; 06/4/1993 n. 4900; 4/12/1991 n. 13039; 21/3/1989 n. 1406; 24/2/1986 n.1114; 28/1/1985 n. 488). Nella specie il GN ha corrisposto al danneggiato PI la somma di lire 44.519.000 - a titolo di risarcimento del danno subito dal committente per la cattiva esecuzione dell'opera appaltata - e legittimamente ha poi chiesto al corresponsabile CH la detta somma nella misura di due tersi, ossia nella proporzione della responsabilità addebitabile al direttore dei lavori. Del tutto irrilevante è la circostanza relativa alla transazione intervenuta tra il GN ed il PI. Tale transazione effettivamente non è produttiva di effetti nei confronti del CH. Il GN, però, non ha agito nei confronti del CH facendo valere la transazione intervenuta con il PI, ma ha solo indicato di aver risarcito il danno da quest'ultimo subito nella misura concordata con il danneggiato in sede transattiva. In proposito non risulta che il CH nei giudizi di merito abbia sollevato eccezioni in ordine all'ammontare del danno subito dal PI che i giudici del merito hanno implicitamente ritenuto pari alla somma corrisposta dal GN in sede transattiva.
Del tutto incomprensibile e non motivato è infine il richiamo operato dal ricorrente all'articolo 2236 c.c. la cui applicabilità alla fattispecie in esame non è stata mai dedotta nei giudizi di merito.
Pertanto, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 1998
Depositato in Cancelleria il 19 Febbraio 1999