Sentenza 10 maggio 2013
Massime • 1
È precluso in sede di giudizio abbreviato il vaglio del precedente rigetto di richiesta di applicazione della pena. (Fattispecie relativa ad ipotesi di rigetto della richiesta di applicazione della pena da parte del giudice).
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 20 febbraio 2026
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 giugno 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Padova in composizione monocratica aveva dichiarato B. Nicolaie responsabile dei reati di ricettazione contestati ai capi 1) e 2) dell'imputazione e, ritenuta la continuazione tra gli stessi e con il fatto già giudicato con sentenza n. 1103/17 reg. sent., emessa dal Tribunale di Padova in data 13 maggio 2017 ex art. 444 c.p.p., divenuta irrevocabile in data 8 luglio 2017; individuato il reato più grave in quello già giudicato; riconosciute le circostanze attenuanti generiche e operata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di mesi sei giorni venti di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2013, n. 22386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22386 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 10/05/2013
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 1256
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI DI MO. R. - Consigliere - N. 46354/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA AV, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, sezione 3^ penale, in data 25.9.2012;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Piercamillo Davigo;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. POLICASTRO Aldo, il quale ha concluso chiedendo che, previa espunzione della sentenza prodotta, il ricorso sia rigettato;
Udito il difensore avv. Gai Cesare, anche in sostituzione dell'avv. Vellucci Giampiero, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24.1.2012, il G.U.P. del Tribunale di Roma dichiarò IA AV responsabile dei reati di cui ai capi A (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74), B (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), E
(D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), G (D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, ritenuta l'ipotesi di cui al comma 5), ed H (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) unificati sotto il vincolo della continuazione e -
concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, con la diminuente per il rito abbreviato - lo condannò alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione, pene accessorie.
Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame ma la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 25.9.2012, in parziale riforma della decisione di primo grado, assolse l'imputato dal reato di cui al capo G perché il fatto non sussiste e rideterminò la pena in anni 5, mesi 1 giorni 10 di reclusione, confermando nel resto. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
1. vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale si sarebbe limitata a condividere la valutazione del primo giudice;
quanto al capo B le affermazioni di IA intercettate potrebbero essere mera millanteria;
la mancata disponibilità dell'auto (in uso al fratello) sarebbe elemento atto ad escludere la responsabilità;
quanto al capo E, contrariamente all'opinione dei giudici di merito, IA non avrebbe svolto un ruolo di intermediazione, come si desume dalla conversazione n. 1332 del 18.11.2009, che evidenzierebbe la mancata conoscenza da parte di IA dei dettagli dell'operazione; quanto al capo H IA è confesso, ma l'episodio rappresenta il momento di definitiva cesura con il contesto in cui maturarono i fatti oggetto del procedimento e proverebbe l'assenza del reato associativo;
2. vizio di motivazione in relazione al reato associativo in quanto i dati evidenziati dalla Corte territoriale non sarebbero concludenti nel senso della sussistenza dell'associazione, l'autovettura del ricorrente non fu oggetto di bonifica;
inizialmente gli inquirenti non avevano ipotizzato il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74;
3. vizio di motivazione in relazione alla doglianza relativa al rigetto della richiesta di applicazione pena, sulla quale era intervenuto consenso del P.M.;
4. vizio di motivazione in relazione alla misura della pena che avrebbe dovuto essere più contenuta.
Con motivi nuovi il difensore del ricorrente ha segnalato che il Tribunale di Frosinone, all'esito di giudizio immediato nei confronti di alcuni coimputati, ha ravvisato il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6 e assolto UR e IE.
Raggiunti da indizi di spessore maggiore rispetto a quelli che gravano su IA, sicché ha ribadito la fondatezza del terzo motivo di ricorso, sia della carenza di motivazione sullo specifico motivo dedotto nell'atto di appello.
Con nota in data 8.5.2013 il difensore del ricorrente ha prodotto la motivazione della menzionata sentenza del Tribunale di Frosinone. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono inammissibili per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propongono censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.
La Corte territoriale ha richiamato la pronunzia di primo grado (tranne che per il capo G su cui è intervenuta riforma) che integra quella di appello sui punti conformi. L'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi B, E ed H (sul quale non vi è contestazione) è stata fondata sulle risultanze delle intercettazioni effettuate. In relazione al reato associativo la Corte di merito ha ritenuto l'esistenza di sottogruppi rispetto ai quali IA svolgeva funzioni di mediatore.
In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5^, sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2^, sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). Del resto va ricordato che il vizio di motivazione implica o la carenza di motivazione o la sua manifesta illogicità. Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono. È peraltro possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. (Cass. Sez. 2^, sent. n. 38915 del 17.10.2007 dep. 19.10.2007 rv 237994). Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nell'ipotesi di richiesta di applicazione della pena, seguita, per il dissenso del pubblico ministero, da quella di giudizio abbreviato ritualmente accolta, resta successivamente precluso il vaglio della fondatezza o meno del suddetto dissenso, quale che sia la fase in cui ciò si verifichi. (Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 8455 del 13/04/1995 dep. 26/07/1995 Rv. 202359).
Altrettanto deve ritenersi in ipotesi di rigetto della richiesta di applicazione di pena da parte del giudice.
Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art.133 c.p. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. (Cass. Sez. 6^, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. n. 155508; n. 148766; n. 117242). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. La inammissibilità del ricorso principale determina quella dei motivi nuovi ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 4. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2013