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30 luglio 2010
30 luglio 2010
Art. 3. Modifiche al codice penale in materia di tratta di persone 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 600, il terzo comma e' abrogato;
b) all'articolo 601, il secondo comma e' abrogato;
c) all'articolo 602, il secondo comma e' abrogato;
d) dopo l'articolo 602-bis e' inserito il seguente:
«Art. 602-ter (Circostanze aggravanti). - La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 e' aumentata da un terzo alla meta':
a) se la persona offesa e' minore degli anni diciotto;
b) se i fatti sono diretti allo sfrutta-mento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrita' fisica o psichica della persona offesa.
Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'».
a) all'articolo 600, il terzo comma e' abrogato;
b) all'articolo 601, il secondo comma e' abrogato;
c) all'articolo 602, il secondo comma e' abrogato;
d) dopo l'articolo 602-bis e' inserito il seguente:
«Art. 602-ter (Circostanze aggravanti). - La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 e' aumentata da un terzo alla meta':
a) se la persona offesa e' minore degli anni diciotto;
b) se i fatti sono diretti allo sfrutta-mento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrita' fisica o psichica della persona offesa.
Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'».
Commentari • 5
- 1. Art. 601 - Tratta di persone (1)https://www.filodiritto.com/ · 1
1. È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al …
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/2015, n. 32322Provvedimento: […] Va invece affermato il principio di diritto secondo il quale il reato di cui all'art. 600, cod. pen. (così come modificato dall'art. 1, legge 11 agosto 2003, n. 228), quando sia contestata l'aggravante di cui all'art. 602-ter, comma 1, prima parte, lett. b), inserito dall'art. 3, legge 2 luglio 2010, n. 108, ma già prevista dall'abrogato terzo comma dell'art. 600, cod. pen., assorbe quello di cui all'art. 3, comma 1, n. 8, legge n. 75 del 1958, quando i fatti siano diretti allo sfruttamento della prostituzione>>. […]Leggi di più...
- esclusione·
- concorso formale·
- ter, comma primo, lett. a) e b), cod. pen·
- rapporti con il reato di cui all'art. 3, comma primo, n. 8, legge n. 75 del 1958·
- successiva separazione dei procedimenti·
- procedimenti di competenza della corte di assise e del tribunale·
- sfruttamento della prostituzione di minore aggravato ex art. 602·
- riunione in sede di giudizio abbreviato davanti al g.i.p·
- sfruttamento della prostituzione aggravato ex art. 602 ter, comma primo, lett. b), cod. pen·
- ragioni·
- rapporti con il reato di cui all'art. 600·
- bis cod. pen·
- competenza in appello·
- rilevanza·
- sussistenza