Sentenza 10 dicembre 2009
Massime • 1
Il giudice, qualora all'esito del giudizio abbreviato ritenga ingiustificato il diniego del pubblico ministero alla originaria richiesta di patteggiamento, non può pronunciare sentenza di accoglimento di tale richiesta ai sensi dell'art. 448 cod. proc. pen.. (v. Corte Cost. n. 225 del 2003).
Commentario • 1
- 1. Ammesso appello per messa alla prova anche in abbreviato (Cass. 28622/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/12/2009, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 10/12/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 2183
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere - N. 41035/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
1) ES ED IO N. IL 14/11/1968;
avverso la sentenza n. 4968/2007 GIP TRIBUNALE di BERGAMO, del 20/07/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Ritenuto che il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale il giudice dell'udienza preliminare, preso atto del disaccordo del pubblico ministero alla proposta di applicazione di pena presentata da ER AR ST e all'esito del giudizio abbreviato poi richiesto dall'imputato, ha ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero ed ha applicato la pena ex art. 448 c.p.p. ab origine richiesta dall'imputato;
che il procuratore ricorrente deduce la violazione dell'art. 448 c.p.p., poiché il giudice può ritenere ingiustificato il dissenso dell'imputato e applicare la pena richiesta dall'imputato solo all'esito del dibattimento e non nell'ipotesi in cui l'imputato abbia richiesto il giudizio abbreviato, poiché vi è incompatibilità tra i due riti speciali;
che, con un secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 69 c.p.p., comma 4, poiché non avrebbe potuto essere riconosciuta la prevalenza delle attenuanti generiche di quella del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste;
Considerato che questa Corte si è già pronunciata nel senso indicato dal ricorrente poiché la richiesta di giudizio abbreviato, avanzata dall'imputato e accolta dal giudice, implica rinuncia al rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, dovendo escludersi la convertibilità dell'uno nell'altro (Sez. 3^, 11 luglio 2007, dep. 7 agosto 2007, n. 32234);
che nessuna disposizione disciplina la trasformazione del giudizio abbreviato nel patteggiamento, la cui alternatività è evidenziata da quelle norme che, regolando la facoltà dell'imputato di operare una scelta tra i possibili giudizi speciali, gli impongono un'esplicita opzione tra l'uno o l'altro procedimento;
che, anche se, all'esito del giudizio abbreviato, il giudice ritenga ingiustificato il diniego del pubblico ministero alla richiesta patteggiamento, egli non può comunque pronunciare sentenza di accoglimento di tale richiesta;
che, peraltro, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.448 c.p.p., sollevata in riferimento agli art. 3 Cost., art. 24 Cost., art. 97 Cost. e art. 111 Cost., comma 2, nella parte in cui non prevede che il giudice possa ritenere ingiustificato il dissenso del pubblico ministero all'applicazione della pena e pronunciare sentenza a norma dell'art. 444 c.p.p., anche all'esito del giudizio abbreviato richiesto dall'imputato. In relazione alla ipotizzata irragionevole discriminazione dell'imputato che ha chiesto il giudizio abbreviato rispetto a quello che tale richiesta non ha formulato, non è dato, infatti, ravvisare alcuna violazione degli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la diversità delle situazioni processuali poste a raffronto è conseguenza di strategie difensive rimesse alla libera scelta dell'imputato (Corte cost. 24 giugno 2003, n. 225);
che, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e va trasmissione degli atti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo in diversa composizione per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Bergamo in diversa composizione per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010