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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2841/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Orlando Presidente
Dott. Giulio Scaramuzzino Giudice relatore
Dott. Alberto Cecconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 2841/2022 R.G. vertente tra e con Avv Marianna Deias Parte_1 Parte_2
attori e
con Avv.ti Giovanna De Pasquale e Rossana Lavecchia Controparte_1
convenuto
in punto: ripetizione somme
CONCLUSIONI
1 presentate in data 7.11.2024
dal procuratore di parti attrici:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contriariis reiectis: In via preliminare: dichiarare la te-
stimonianza resa in data 18.10.2023 dalla signora , inammissibile e Parte_3
nulla poiché avente un rilevante interesse in causa, come già ritualmente eccepito sia pri-
ma che dopo l'escussione del teste. Nel merito: accertare e dichiarare che tutte le somme
accreditate sul conto corrente di cui sopra – pur cointestato - erano di esclusiva titolarità
della defunta in quanto alimentato con somme provenienti esclusivamente dalla pensione di
quest'ultima; accertare che il convenuto ha effettuato dal suddetto conto corrente prelievi
per un ammontare pari ad euro 66.412,79 e, conseguentemente, ordinare al convenuto di
rendere il conto della gestione del c/c e condannarlo alla restituzione in favore degli attori,
in parti uguali tra loro, della somma di euro 66.412,79 pari al totale delle somme prelevate
o della somma di euro 44.275,19 pari a 2/3 delle somme prelevate per l'ipotesi in cui il
convenuto dimostri di essere erede, al netto degli importi che il convenuto dimostrerà do-
cumentalmente di aver impiegato nell'interesse della defunta ed aggiungendo interessi le-
gali e rivalutazione;
In via subordinata. Per l'ipotesi in cui il convenuto sostenesse e dimostrasse che i prelievi
dallo stesso operati sul conto corrente costituissero donazioni dirette, voglia il Tribunale
accertarne e dichiararne la nullità ai sensi dell' art. 782 c.c. e degli artt. 48 e 50 della L.
89/1913, per difetto di forma mancando la forma dell'atto pubblico con testimoni e non
trattandosi di donazioni di modico valore e, conseguentemente, condannare il convenuto
alla restituzione in favore degli attori, in parti uguali tra loro, della somma di euro della
somma di euro 66.412,79 pari al totale delle somme prelevate o della somma di euro
2 44.275,19 pari a 2/3 delle somme prelevate per l'ipotesi in cui il convenuto dimostri di es-
sere erede;
In via ulteriormente subordinata. Per l'ipotesi in cui il convenuto sostenesse e dimostrasse
che i prelievi dallo stesso operati sul conto corrente costituissero donazioni - dirette o indi-
rette – da parte della propria madre defunta, voglia il Tribunale, accertata la lesione della
quota di riserva degli attori in ragione del fatto che la de cuius è deceduta senza lasciare
altri beni né valori, disporre la reintegrazione della stessa condannando il convenuto alla
restituzione delle somme corrispondenti alle quote spettanti ai legittimari lesi in forza di
Legge, e precisamente corrispondenti ai 2/3 delle somme prelevate, ex art. 537 c.c.
Il tutto con condanna alle spese e competenze di lite del presente giudizio e della procedu-
ra di mediazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara distrattario ex art. 93
c.p.c.”;
dal procuratore di parte convenuta:
“• Respingere le richieste avanzate dalla parte attrice, in quanto infondate e prive di prova;
• Accogliere la difesa del convenuto, dichiarando che l'utilizzo dei fondi di cui al conto è
stato effettuato in modo legittimo, in funzione del bene della madre malata e non per scopi
personali;
• Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 [...]
convenivano davanti al Tribunale di Livorno il fratello Parte_2 CP_2
affinché venisse accertato che le somme sul conto corrente postale cointesta-
[...]
to n. 1036475026 Agenzia Postale Livorno 3 Piazzale XI Maggio n. 12 aperto in da-
3 ta 19/02/2017, erano di esclusiva proprietà della madre, derivando solo dalla sua pensione, asserendo che il convenuto avesse prelevato € 66.412,79; pertanto gli at-
tori chiedevano di condannare il convenuto a rendere conto della gestione del conto e restituire: € 66.412,79 o, in alternativa, € 44.275,19 (2/3), dedotte eventuali spese documentate per la madre, con interessi e rivalutazione.
In via subordinata, gli attori chiedevano di dichiarare nulli i prelievi per difetto di forma e condannare alla restituzione delle somme. In via ulteriormente subordinata,
chiedevano che fosse accertata la lesione della quota di legittima, e dunque insiste-
vano per la reintegrazione e condanna del convenuto alla restituzione dei 2/3 delle somme prelevate, oltre alle spese legali e di mediazione.
Gli attori sostenevano che i fondi presenti sul conto corrente cointestato tra la de-
funta IG.ra e il IG. fossero stati indebitamente utilizzati Per_1 Controparte_1
da quest'ultimo per scopi personali, approfittando dello stato di salute in cui versava la IG.ra Per_1
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando integralmen- Controparte_1
te le tesi attoree ed allegando l'utilizzo legittimo e autorizzato delle somme da parte della madre.
Il convenuto lamentava poi l'assoluta incertezza sui fatti costitutivi della domanda,
giacché carente dell'esatta consistenza delle somme richieste nonché del criterio di calcolo utilizzato. Asseriva ancora il convenuto che non era stata fornita la prova della presunta donazione delle somme presenti sul conto cointestato alla madre.
Sostanzialmente, il convenuto deduceva che le somme presenti sul conto corrente cointestato erano state utilizzate unicamente per far fronte alle numerose esigenze
4 della madre, poi defunta, al tempo anziana e inferma, la quale viveva con il figlio il quale in via esclusiva si era occupato, insieme alla propria Controparte_1
famiglia, della stessa.
All'udienza del 15/12/2022, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 c.p.c. e rin-
viava la causa al 06/04/2023 per decidere sull'ammissione dei mezzi istruttori e sull'eccezione preliminare sollevata dal convenuto.
All'udienza del 06/04/2023, il Giudice si riservava la decisione.
Con ordinanza del giorno 11/04/2023, il giudice ammetteva i mezzi istruttori di cui alle memorie depositate e contestualmente rinviava la causa al giorno 11/10/2023
per l'espletamento delle prove testimoniali ammesse.
Tuttavia, la causa veniva rinviata d'ufficio al 18/10/2023 per i medesimi incomben-
ti. In tale sede, venivano escussi i testimoni citati da entrambe le parti.
All'udienza del 29.11.2023 veniva sentita la residua teste . Testimone_1
All'esito il Giudice formulava proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c.
Parte attrice aderiva alla proposta, mentre il convenuto, dopo aver chiesto rinvio a tal fine, con note del 13.12.2023 dichiarava di non aderirvi.
All'udienza del 07.11.2024 le parti precisavano le proprie conclusioni ed il Giudice
tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Gli attori, figli della defunta madre (data del decesso 4 maggio 2021), Persona_2
agiscono sul presupposto che gli importi di cui al citato conto corrente postale fos-
sero di esclusiva proprietà della madre stessa e che, in sostanza, tutto il denaro sa-
rebbe stato prelevato dal convenuto figlio Chiedono quindi agli Controparte_1
attori la restituzione degli importi che sarebbero stati prelevati senza giustificazione
5 o comunque senza il consenso della defunta madre Gli attori, inoltre, Persona_2
svolgono anche domanda affinché il convenuto renda il conto della gestione e, in via subordinata, nel caso in cui il convenuto alleghi che le somme de quibus siano state a lui donate, agiscono con domanda di riduzione delle donazioni.
Nel succinto atto di citazione viene segnatamente allegata:
- La contitolarità tra la madre delle parti ed il convenuto del Controparte_1
conto corrente postale n. 1036475026 aperto presso Banco Posta Agenzia Li-
vorno 3;
- La circostanza che le somme che confluivano sul conto erano costituite solo e soltanto dagli accrediti della pensione della madre delle parti Persona_2
- La circostanza che, alla morte della stessa, il saldo del conto era praticamente a zero, questo per via del fatto che, nel corso degli anni, venivano prelevate som-
me con la carta bancomat 54390378, intestata al solo Controparte_1
Ciò che sostengono gli attori è che il fratello si sia in sostanza Controparte_1
indebitamente appropriato degli importi prelevati dal conto cointestato con la di lui madre.
La tesi del convenuto, in sintesi, è che le somme prelevate dal conto sarebbero state necessarie per il sostentamento della madre, la quale viveva per l'appunto con il fi-
glio il quale sarebbe stato l'unico, assieme alla moglie, a pren- Controparte_1
dersi cura dell'anziana donna, che, soprattutto nell'ultimo periodo della sua vita, sa-
rebbe stata bisognosa di cura e assistenza, donde pure una serie di spese necessarie.
Pare pure il caso di specificare che parte convenuta, costituendosi in giudizio, non ha mai allegato che la defunta madre avrebbe inteso donare somme al figlio , P_
6 sicché, per tale ragione, non vi è nemmeno la necessità di scrutinare la domanda at-
tinente all'esistenza di eventuali donazioni ed alla successiva, eventuale, riduzione,
dal momento che – lo si ricorda – gli attori formulavano tale domanda, solo subor-
dinatamente al fatto che il convenuto invocasse per l'appunto la sussistenza di do-
nazioni (si vedano le conclusioni attoree svolte in via gradatamente subordinata dianzi integralmente riportate).
3. Ciò premesso, vero è senz'altro che gli importi che nel corso degli anni confluirono sul conto corrente postale sopra citato sono da considerarsi di proprietà esclusiva della defunta Persona_2
La circostanza la si desume per tabulas dal documento n. 2 di parti attrici (movi-
menti del CC postale n. 1036475026): i movimenti dal febbraio del 2017 fino al marzo 2021dimostrano effettivamente che gli accrediti sono stati costituiti esclusi-
vamente dalla pensione della madre delle parti (fatto peraltro non contestato). Del
pari non è contestato che il conto fosse cointestato tra il convenuto Controparte_3
e la madre delle parti.
[...]
Il quadro della situazione, estremamente chiaro, induce a dover applicare il condivi-
sibile principio secondo cui “la cointestazione di un conto corrente tra più persone
(nella specie, tra padre e figlio) attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni,
ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei
saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali solo se non risulti diver-
samente (potendo a tal fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché gra-
vi, precise e concordanti). Ne consegue che, ove il saldo attivo discenda dal versa-
mento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro
7 possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso” (così, di recente, Cass. civ.,
Sez. 2, Ordinanza n. 29324 del 21/10/2021 - Rv. 662563 - 01).
Il fatto, lampante, dell'unica provenienza degli accrediti sul conto in questione,
permette di superare la presunzione ex art. 1298 c.c.
Accertato, quindi, che le somme accreditate sul conto corrente fossero di esclusiva spettanza della madre a dispetto del dato della cointestazione del conto Persona_2
stesso, tutt'altra questione è, tuttavia, quella della prova in punto appropriazione,
senza consenso della stessa degli importi de quibus. Per_1
In primis, giova evidenziare che, da un punto di vista pratico e fattuale, emerge per
tabulas (cfr. ancora una volta estratto conto sub doc. 2 di parti attrici) che i prelievi venivano operati con cadenza sostanzialmente costante, mensile, sicché
nell'evoluzione storica del conto corrente, si ha che agli accrediti mensili corrispon-
devano, del pari, prelievi di somme sempre a cadenza mensile e questo per tutto il tempo di cui alla predetta documentazione (leggasi quindi da febbraio 2017 fino a marzo 2021, per un lasso di tempo di poco più di quattro anni).
Ancora, rispetto all'allegazione attorea di cui alla carta utilizzata per effettuare i prelievi, dal raffronto tra gli estratti conto sub doc. 2 e la documentazione sub all. 3
degli stessi attori, emerge che, fino al mese di luglio 2020 incluso, i prelievi veniva-
no effettuati con la carta n. 54390378, mentre a partire dal mese di agosto 2020 i prelievi avvenivano grazie all'utilizzo della carta n. 8336531.
Ebbene, dal doc. 3 emerge che solo l'ultima carta era intestata esclusivamente a
[...]
mentre nessun elemento si ha circa l'intestazione della prima (con Persona_3
la quale, dunque, veniva effettuata la stragrande maggioranza dei prelievi: da feb-
8 braio 2017 fino a luglio 2020), sicché – stante la cointestazione del conto – non può
che presumersi, quanto alla prima carta, che anch'essa fosse accesa a nome di en-
trambi gli intestatari del conto.
Del resto, un tanto è pure coerente con quanto è emerso in sede di istruttoria testi-
moniale (sulla quale si veda poi diffusamente infra); secondo i testimoni escussi, in-
fatti, fu proprio nell'anno 2020, in seguito ad una caduta, che la signora patì Per_1
un peggioramento deciso delle proprie condizioni di salute (cfr. testi Tes_2
e , sicché è del tutto verosimile che, proprio nel 2020, vi sia sta- Tes_3 Tes_4
ta necessità di intestare una carta bancomat al solo il quale era Controparte_1
il solo ad occuparsi dell'assistenza della madre, ivi compreso l'aspetto della necessi-
tà di prelevare somme, attività alla quale, in precedenza, partecipava anche la ma-
dre, accompagnata dal figlio (si vedano sempre dichiarazioni testimoniali). P_
Orbene, tale mutamento nella gestione dei prelievi non è poi così rilevante atteso che parti attrici, a ben vedere, nemmeno mai allegavano che la defunta madre sa-
rebbe stata (o sarebbe ad un certo punto diventata) incapace di intendere o di volere o quantomeno di gestire le proprie sostanze. E, stante questo fatto, si deve rilevare che manca totalmente la prova che i prelievi siano stati fatti:
a) In primis, quantomeno relativamente a quelli operati con la prima delle due car-
te, effettivamente dal convenuto e non dalla stessa madre, Controparte_1
sebbene accompagnata dal figlio che si prendeva cura di lei;
P_
b) In secondo luogo, comunque, senza il consenso della titolare delle somme, la quale, lo si ripete, fino a prova contraria – del tutto insussistente nella specie – si deve reputare pienamente capace di intendere, di volere e di gestire i propri ave-
9 ri.
Sul punto, infatti, dalle dichiarazioni testimoniali emerge solo l'aspetto dell'infermità fisica della signora non già quello di un detrimento cognitivo Per_1
(tra tutte le dichiarazioni, significativamente, vedasi quanto riferito da Tes_5
moglie dell'attore “La IGnora mi sembrava luci-
[...] Parte_2 Per_1
da fino alla fine dei suoi giorni”, nonché dalla nipote della signora e figlia del Per_1
convenuto, “La nonna per lo più stava in casa, ma era autosuf- Persona_4
ficiente”).
In sostanza, dalle numerose dichiarazioni testimoniali è emerso il quadro di una donna non autosufficiente (sicuramente nell'ultimo periodo, a partire dalla caduta occorsa nell'anno 2020) dal punto di vista fisico, ma non certo priva di lucidità o,
ancora peggio, della capacità di autodeterminarsi e, dunque, anche di comprendere gli aspetti legati alla gestione delle sue risorse economiche. La stessa nipote Per_4
ad esempio, dichiarava di non sapere dell'aspetto specifico della gestione del conto corrente (“Non so della gestione del conto cointestato”), ma di avere visto il taccui-
no della nonna, dove scriveva tutto, comprese le spese che faceva (ma sempre sul punto della capacità intellettiva della signora si vedano anche le dichiarazioni Per_1
del sacerdote , il quale riferiva di darle i sacramenti della Testimone_6 Per_5
nione e della Confessione, ad ulteriore conferma di una sicura capacità di discerni-
mento della madre delle parti).
Sul punto specifico dei prelievi, i testimoni dichiaravano di non conoscere dettagli,
eccezion fatta per la moglie ( del convenuto Parte_3 Controparte_3
la quale dichiarava: “La IGnora veniva accompagnata da al bancomat
[...] P_
10 a fare i prelievi. La portava con la carrozzina. , per rispetto, andava sempre a P_
prelevare con la mamma. Nell'ultimo mese, mio marito si occupava da solo dei pre-
lievi, per poi riportare il bancomat alla madre”.
Quanto all'eccezione svolta da parti attrici sulla capacità a testimoniare della
[...]
essa è infondata. Se è vero, infatti, che nella narrativa della comparsa di co- Pt_3
stituzione e risposta, il convenuto si riferisce all'opera prestata Controparte_1
dalla propria moglie nell'accudimento della defunta madre, è altrettanto vero che (si vedano pp. 10 e 11 della comparsa stessa) la ipotetica quantificazione del compenso che sarebbe spettato alla viene soltanto esemplificata allo scopo di dimo- Pt_3
strare che l'assunzione di una badante per tutto il tempo in cui la nuora si prendeva cura della suocera, sarebbe costata molto di più delle somme di cui trattasi, senza che la pretenda alcunché né, ciò che più conta, che ella possa, ai sensi Pt_3
dell'art. 246 c.p.c., intervenire nel presente giudizio, il quale ha, in sostanza, riguar-
do alla asserita appropriazione indebita, da parte del figlio, di somme di spettanza della madre.
Detto questo, la testimonianza della sul punto in questione, pare pure at- Pt_3
tendibile, giacché, come detto, tutti gli altri testimoni sono concordi nel ritenere lu-
cida la signora fino alla fine dei suoi giorni, sicché alcuna inverosimiglianza Per_1
risiede nel semplice fatto che la stessa anziana donna, per lo meno fino all'evento della caduta del 2020, potesse con l'ausilio della carrozzina di cui si avvaleva ed ac-
compagnata dal figlio, partecipare, assieme allo stesso, ai prelievi delle somme dal conto corrente de quo.
Del resto, la valutazione del compendio probatorio, anche senza la testimonianza
11 della non muterebbe, giacché, come premesso, nessuna prova sussiste Pt_3
sulla circostanza che la sarebbe stata estranea alla gestione del conto cointesta- Per_1
to e delle sue somme che ivi confluivano.
****
Sul punto va anche considerato che, come già accennato, tutti i numerosi testimoni ascoltati concordavano sul punto che la defunta madre delle parti viveva con il fi-
glio e con la sua famiglia e che il nucleo familiare di era l'unico ad in- P_ P_
teressarsi concretamente e continuativamente dell'accudimento della madre, senza che gli altri figli partecipassero, salvo visite più o meno frequenti (cfr. testimonianza di la quale dichiarava di recarsi assiduamente, eccezion fatta per Testimone_7
l'ultimo anno, a trovare la suocera).
Ebbene, giovando ripetere che manca qualsivoglia prova in punto appropriazione delle somme da parte del figlio senza autorizzazione e consenso della madre P_
(prova senz'altro incombente in capo agli attori che allegavano, in sostanza, un con-
tegno illecito consistente in un'appropriazione indebita), va pure rilevato che i pre-
lievi (parti attrici allegavano trattarsi di appropriazione di una somma di circa
66.000,00 euro) paiono, quanto all'ordine di grandezza, congrui con il sostentamen-
to di una persona anziana per quasi un lustro, mancando, all'apparenza, qualsiasi manifesta sproporzione. Dividendo l'importo di 66.000,00 euro per 50 mesi, si ot-
tiene, infatti, un importo di 1.320,00 euro al mese, di certo non manifestamente sproporzionato rispetto alle esigenze di vita di una persona, considerando pure che,
convivendo con la famiglia del figlio, ben si possa presumere che la madre fosse concorde nel voler partecipare alle spese di gestione e correnti della casa in cui di-
12 morava. Sul punto, si ricordi pure il condivisibile orientamento giurisprudenziale
(affermato nell'ambito delle convivenze more uxorio, ma che ben si attaglia al caso di specie, in cui si parla pur sempre di convivenza in ambito familiare e di solidarie-
tà tra ascendenti e discendenti), secondo cui “in tema di convivenza more uxorio,
un'attribuzione patrimoniale a favore del partner convivente può configurarsi come
adempimento di un'obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata
alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali
del solvens (fattispecie relativa alla richiesta di restituzione delle somme versate
per eseguire una serie di lavori ed opere nell'immobile dell'ex compagna conviven-
te)” (Cassazione civile sez. VI, 01/07/2021, n.18721; nello stesso senso Cass. n.
3713 del 13/03/2003; Cass. n. 14732 del 07/06/2018; Cass. n. 11303 del
12/06/2020).
Si vuole in sostanza affermare che, anche nell'ambito di una convivenza tra genitori e figli, l'attribuzione patrimoniale, purché congrua ed esente da anomalie (come ap-
punto nel caso di specie per quanto sopra detto), configuri l'adempimento di una obbligazione naturale connessa con i legami solidali che, per l'appunto, contraddi-
stinguono la convivenza in ambito familiare (nella specie tra madre e figlio).
Per tutte le ragioni dianzi illustrate, le pretese attoree sono meritevoli di rigetto, do-
vendosi, come prima accennato, rammentare che le domande svolte in via subordi-
nata da parti attrici nemmeno devono essere scrutinate, dal momento che mai il convenuto allegava la sussistenza di donazioni da parte della madre (negozio, del resto, totalmente incompatibile con quanto appena affermato a proposito del conte-
sto nel quale venivano presumibilmente prestate le citate obbligazioni naturali).
13
4. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6
della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00,
nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), dovendosi tenere in considerazione che il valore di lite è contiguo al limite inferiore dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
rigetta le domande attoree;
condanna parti attrici a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che Controparte_1
si liquidano, per l'intero, in euro 7.052,00 per compenso di avvocato unitariamente deter-
minato, oltre a 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno, 25.02.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott Giulio Scaramuzzino Dott. Massimo Orlando
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Orlando Presidente
Dott. Giulio Scaramuzzino Giudice relatore
Dott. Alberto Cecconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 2841/2022 R.G. vertente tra e con Avv Marianna Deias Parte_1 Parte_2
attori e
con Avv.ti Giovanna De Pasquale e Rossana Lavecchia Controparte_1
convenuto
in punto: ripetizione somme
CONCLUSIONI
1 presentate in data 7.11.2024
dal procuratore di parti attrici:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contriariis reiectis: In via preliminare: dichiarare la te-
stimonianza resa in data 18.10.2023 dalla signora , inammissibile e Parte_3
nulla poiché avente un rilevante interesse in causa, come già ritualmente eccepito sia pri-
ma che dopo l'escussione del teste. Nel merito: accertare e dichiarare che tutte le somme
accreditate sul conto corrente di cui sopra – pur cointestato - erano di esclusiva titolarità
della defunta in quanto alimentato con somme provenienti esclusivamente dalla pensione di
quest'ultima; accertare che il convenuto ha effettuato dal suddetto conto corrente prelievi
per un ammontare pari ad euro 66.412,79 e, conseguentemente, ordinare al convenuto di
rendere il conto della gestione del c/c e condannarlo alla restituzione in favore degli attori,
in parti uguali tra loro, della somma di euro 66.412,79 pari al totale delle somme prelevate
o della somma di euro 44.275,19 pari a 2/3 delle somme prelevate per l'ipotesi in cui il
convenuto dimostri di essere erede, al netto degli importi che il convenuto dimostrerà do-
cumentalmente di aver impiegato nell'interesse della defunta ed aggiungendo interessi le-
gali e rivalutazione;
In via subordinata. Per l'ipotesi in cui il convenuto sostenesse e dimostrasse che i prelievi
dallo stesso operati sul conto corrente costituissero donazioni dirette, voglia il Tribunale
accertarne e dichiararne la nullità ai sensi dell' art. 782 c.c. e degli artt. 48 e 50 della L.
89/1913, per difetto di forma mancando la forma dell'atto pubblico con testimoni e non
trattandosi di donazioni di modico valore e, conseguentemente, condannare il convenuto
alla restituzione in favore degli attori, in parti uguali tra loro, della somma di euro della
somma di euro 66.412,79 pari al totale delle somme prelevate o della somma di euro
2 44.275,19 pari a 2/3 delle somme prelevate per l'ipotesi in cui il convenuto dimostri di es-
sere erede;
In via ulteriormente subordinata. Per l'ipotesi in cui il convenuto sostenesse e dimostrasse
che i prelievi dallo stesso operati sul conto corrente costituissero donazioni - dirette o indi-
rette – da parte della propria madre defunta, voglia il Tribunale, accertata la lesione della
quota di riserva degli attori in ragione del fatto che la de cuius è deceduta senza lasciare
altri beni né valori, disporre la reintegrazione della stessa condannando il convenuto alla
restituzione delle somme corrispondenti alle quote spettanti ai legittimari lesi in forza di
Legge, e precisamente corrispondenti ai 2/3 delle somme prelevate, ex art. 537 c.c.
Il tutto con condanna alle spese e competenze di lite del presente giudizio e della procedu-
ra di mediazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara distrattario ex art. 93
c.p.c.”;
dal procuratore di parte convenuta:
“• Respingere le richieste avanzate dalla parte attrice, in quanto infondate e prive di prova;
• Accogliere la difesa del convenuto, dichiarando che l'utilizzo dei fondi di cui al conto è
stato effettuato in modo legittimo, in funzione del bene della madre malata e non per scopi
personali;
• Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 [...]
convenivano davanti al Tribunale di Livorno il fratello Parte_2 CP_2
affinché venisse accertato che le somme sul conto corrente postale cointesta-
[...]
to n. 1036475026 Agenzia Postale Livorno 3 Piazzale XI Maggio n. 12 aperto in da-
3 ta 19/02/2017, erano di esclusiva proprietà della madre, derivando solo dalla sua pensione, asserendo che il convenuto avesse prelevato € 66.412,79; pertanto gli at-
tori chiedevano di condannare il convenuto a rendere conto della gestione del conto e restituire: € 66.412,79 o, in alternativa, € 44.275,19 (2/3), dedotte eventuali spese documentate per la madre, con interessi e rivalutazione.
In via subordinata, gli attori chiedevano di dichiarare nulli i prelievi per difetto di forma e condannare alla restituzione delle somme. In via ulteriormente subordinata,
chiedevano che fosse accertata la lesione della quota di legittima, e dunque insiste-
vano per la reintegrazione e condanna del convenuto alla restituzione dei 2/3 delle somme prelevate, oltre alle spese legali e di mediazione.
Gli attori sostenevano che i fondi presenti sul conto corrente cointestato tra la de-
funta IG.ra e il IG. fossero stati indebitamente utilizzati Per_1 Controparte_1
da quest'ultimo per scopi personali, approfittando dello stato di salute in cui versava la IG.ra Per_1
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando integralmen- Controparte_1
te le tesi attoree ed allegando l'utilizzo legittimo e autorizzato delle somme da parte della madre.
Il convenuto lamentava poi l'assoluta incertezza sui fatti costitutivi della domanda,
giacché carente dell'esatta consistenza delle somme richieste nonché del criterio di calcolo utilizzato. Asseriva ancora il convenuto che non era stata fornita la prova della presunta donazione delle somme presenti sul conto cointestato alla madre.
Sostanzialmente, il convenuto deduceva che le somme presenti sul conto corrente cointestato erano state utilizzate unicamente per far fronte alle numerose esigenze
4 della madre, poi defunta, al tempo anziana e inferma, la quale viveva con il figlio il quale in via esclusiva si era occupato, insieme alla propria Controparte_1
famiglia, della stessa.
All'udienza del 15/12/2022, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 c.p.c. e rin-
viava la causa al 06/04/2023 per decidere sull'ammissione dei mezzi istruttori e sull'eccezione preliminare sollevata dal convenuto.
All'udienza del 06/04/2023, il Giudice si riservava la decisione.
Con ordinanza del giorno 11/04/2023, il giudice ammetteva i mezzi istruttori di cui alle memorie depositate e contestualmente rinviava la causa al giorno 11/10/2023
per l'espletamento delle prove testimoniali ammesse.
Tuttavia, la causa veniva rinviata d'ufficio al 18/10/2023 per i medesimi incomben-
ti. In tale sede, venivano escussi i testimoni citati da entrambe le parti.
All'udienza del 29.11.2023 veniva sentita la residua teste . Testimone_1
All'esito il Giudice formulava proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c.
Parte attrice aderiva alla proposta, mentre il convenuto, dopo aver chiesto rinvio a tal fine, con note del 13.12.2023 dichiarava di non aderirvi.
All'udienza del 07.11.2024 le parti precisavano le proprie conclusioni ed il Giudice
tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Gli attori, figli della defunta madre (data del decesso 4 maggio 2021), Persona_2
agiscono sul presupposto che gli importi di cui al citato conto corrente postale fos-
sero di esclusiva proprietà della madre stessa e che, in sostanza, tutto il denaro sa-
rebbe stato prelevato dal convenuto figlio Chiedono quindi agli Controparte_1
attori la restituzione degli importi che sarebbero stati prelevati senza giustificazione
5 o comunque senza il consenso della defunta madre Gli attori, inoltre, Persona_2
svolgono anche domanda affinché il convenuto renda il conto della gestione e, in via subordinata, nel caso in cui il convenuto alleghi che le somme de quibus siano state a lui donate, agiscono con domanda di riduzione delle donazioni.
Nel succinto atto di citazione viene segnatamente allegata:
- La contitolarità tra la madre delle parti ed il convenuto del Controparte_1
conto corrente postale n. 1036475026 aperto presso Banco Posta Agenzia Li-
vorno 3;
- La circostanza che le somme che confluivano sul conto erano costituite solo e soltanto dagli accrediti della pensione della madre delle parti Persona_2
- La circostanza che, alla morte della stessa, il saldo del conto era praticamente a zero, questo per via del fatto che, nel corso degli anni, venivano prelevate som-
me con la carta bancomat 54390378, intestata al solo Controparte_1
Ciò che sostengono gli attori è che il fratello si sia in sostanza Controparte_1
indebitamente appropriato degli importi prelevati dal conto cointestato con la di lui madre.
La tesi del convenuto, in sintesi, è che le somme prelevate dal conto sarebbero state necessarie per il sostentamento della madre, la quale viveva per l'appunto con il fi-
glio il quale sarebbe stato l'unico, assieme alla moglie, a pren- Controparte_1
dersi cura dell'anziana donna, che, soprattutto nell'ultimo periodo della sua vita, sa-
rebbe stata bisognosa di cura e assistenza, donde pure una serie di spese necessarie.
Pare pure il caso di specificare che parte convenuta, costituendosi in giudizio, non ha mai allegato che la defunta madre avrebbe inteso donare somme al figlio , P_
6 sicché, per tale ragione, non vi è nemmeno la necessità di scrutinare la domanda at-
tinente all'esistenza di eventuali donazioni ed alla successiva, eventuale, riduzione,
dal momento che – lo si ricorda – gli attori formulavano tale domanda, solo subor-
dinatamente al fatto che il convenuto invocasse per l'appunto la sussistenza di do-
nazioni (si vedano le conclusioni attoree svolte in via gradatamente subordinata dianzi integralmente riportate).
3. Ciò premesso, vero è senz'altro che gli importi che nel corso degli anni confluirono sul conto corrente postale sopra citato sono da considerarsi di proprietà esclusiva della defunta Persona_2
La circostanza la si desume per tabulas dal documento n. 2 di parti attrici (movi-
menti del CC postale n. 1036475026): i movimenti dal febbraio del 2017 fino al marzo 2021dimostrano effettivamente che gli accrediti sono stati costituiti esclusi-
vamente dalla pensione della madre delle parti (fatto peraltro non contestato). Del
pari non è contestato che il conto fosse cointestato tra il convenuto Controparte_3
e la madre delle parti.
[...]
Il quadro della situazione, estremamente chiaro, induce a dover applicare il condivi-
sibile principio secondo cui “la cointestazione di un conto corrente tra più persone
(nella specie, tra padre e figlio) attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni,
ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei
saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali solo se non risulti diver-
samente (potendo a tal fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché gra-
vi, precise e concordanti). Ne consegue che, ove il saldo attivo discenda dal versa-
mento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro
7 possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso” (così, di recente, Cass. civ.,
Sez. 2, Ordinanza n. 29324 del 21/10/2021 - Rv. 662563 - 01).
Il fatto, lampante, dell'unica provenienza degli accrediti sul conto in questione,
permette di superare la presunzione ex art. 1298 c.c.
Accertato, quindi, che le somme accreditate sul conto corrente fossero di esclusiva spettanza della madre a dispetto del dato della cointestazione del conto Persona_2
stesso, tutt'altra questione è, tuttavia, quella della prova in punto appropriazione,
senza consenso della stessa degli importi de quibus. Per_1
In primis, giova evidenziare che, da un punto di vista pratico e fattuale, emerge per
tabulas (cfr. ancora una volta estratto conto sub doc. 2 di parti attrici) che i prelievi venivano operati con cadenza sostanzialmente costante, mensile, sicché
nell'evoluzione storica del conto corrente, si ha che agli accrediti mensili corrispon-
devano, del pari, prelievi di somme sempre a cadenza mensile e questo per tutto il tempo di cui alla predetta documentazione (leggasi quindi da febbraio 2017 fino a marzo 2021, per un lasso di tempo di poco più di quattro anni).
Ancora, rispetto all'allegazione attorea di cui alla carta utilizzata per effettuare i prelievi, dal raffronto tra gli estratti conto sub doc. 2 e la documentazione sub all. 3
degli stessi attori, emerge che, fino al mese di luglio 2020 incluso, i prelievi veniva-
no effettuati con la carta n. 54390378, mentre a partire dal mese di agosto 2020 i prelievi avvenivano grazie all'utilizzo della carta n. 8336531.
Ebbene, dal doc. 3 emerge che solo l'ultima carta era intestata esclusivamente a
[...]
mentre nessun elemento si ha circa l'intestazione della prima (con Persona_3
la quale, dunque, veniva effettuata la stragrande maggioranza dei prelievi: da feb-
8 braio 2017 fino a luglio 2020), sicché – stante la cointestazione del conto – non può
che presumersi, quanto alla prima carta, che anch'essa fosse accesa a nome di en-
trambi gli intestatari del conto.
Del resto, un tanto è pure coerente con quanto è emerso in sede di istruttoria testi-
moniale (sulla quale si veda poi diffusamente infra); secondo i testimoni escussi, in-
fatti, fu proprio nell'anno 2020, in seguito ad una caduta, che la signora patì Per_1
un peggioramento deciso delle proprie condizioni di salute (cfr. testi Tes_2
e , sicché è del tutto verosimile che, proprio nel 2020, vi sia sta- Tes_3 Tes_4
ta necessità di intestare una carta bancomat al solo il quale era Controparte_1
il solo ad occuparsi dell'assistenza della madre, ivi compreso l'aspetto della necessi-
tà di prelevare somme, attività alla quale, in precedenza, partecipava anche la ma-
dre, accompagnata dal figlio (si vedano sempre dichiarazioni testimoniali). P_
Orbene, tale mutamento nella gestione dei prelievi non è poi così rilevante atteso che parti attrici, a ben vedere, nemmeno mai allegavano che la defunta madre sa-
rebbe stata (o sarebbe ad un certo punto diventata) incapace di intendere o di volere o quantomeno di gestire le proprie sostanze. E, stante questo fatto, si deve rilevare che manca totalmente la prova che i prelievi siano stati fatti:
a) In primis, quantomeno relativamente a quelli operati con la prima delle due car-
te, effettivamente dal convenuto e non dalla stessa madre, Controparte_1
sebbene accompagnata dal figlio che si prendeva cura di lei;
P_
b) In secondo luogo, comunque, senza il consenso della titolare delle somme, la quale, lo si ripete, fino a prova contraria – del tutto insussistente nella specie – si deve reputare pienamente capace di intendere, di volere e di gestire i propri ave-
9 ri.
Sul punto, infatti, dalle dichiarazioni testimoniali emerge solo l'aspetto dell'infermità fisica della signora non già quello di un detrimento cognitivo Per_1
(tra tutte le dichiarazioni, significativamente, vedasi quanto riferito da Tes_5
moglie dell'attore “La IGnora mi sembrava luci-
[...] Parte_2 Per_1
da fino alla fine dei suoi giorni”, nonché dalla nipote della signora e figlia del Per_1
convenuto, “La nonna per lo più stava in casa, ma era autosuf- Persona_4
ficiente”).
In sostanza, dalle numerose dichiarazioni testimoniali è emerso il quadro di una donna non autosufficiente (sicuramente nell'ultimo periodo, a partire dalla caduta occorsa nell'anno 2020) dal punto di vista fisico, ma non certo priva di lucidità o,
ancora peggio, della capacità di autodeterminarsi e, dunque, anche di comprendere gli aspetti legati alla gestione delle sue risorse economiche. La stessa nipote Per_4
ad esempio, dichiarava di non sapere dell'aspetto specifico della gestione del conto corrente (“Non so della gestione del conto cointestato”), ma di avere visto il taccui-
no della nonna, dove scriveva tutto, comprese le spese che faceva (ma sempre sul punto della capacità intellettiva della signora si vedano anche le dichiarazioni Per_1
del sacerdote , il quale riferiva di darle i sacramenti della Testimone_6 Per_5
nione e della Confessione, ad ulteriore conferma di una sicura capacità di discerni-
mento della madre delle parti).
Sul punto specifico dei prelievi, i testimoni dichiaravano di non conoscere dettagli,
eccezion fatta per la moglie ( del convenuto Parte_3 Controparte_3
la quale dichiarava: “La IGnora veniva accompagnata da al bancomat
[...] P_
10 a fare i prelievi. La portava con la carrozzina. , per rispetto, andava sempre a P_
prelevare con la mamma. Nell'ultimo mese, mio marito si occupava da solo dei pre-
lievi, per poi riportare il bancomat alla madre”.
Quanto all'eccezione svolta da parti attrici sulla capacità a testimoniare della
[...]
essa è infondata. Se è vero, infatti, che nella narrativa della comparsa di co- Pt_3
stituzione e risposta, il convenuto si riferisce all'opera prestata Controparte_1
dalla propria moglie nell'accudimento della defunta madre, è altrettanto vero che (si vedano pp. 10 e 11 della comparsa stessa) la ipotetica quantificazione del compenso che sarebbe spettato alla viene soltanto esemplificata allo scopo di dimo- Pt_3
strare che l'assunzione di una badante per tutto il tempo in cui la nuora si prendeva cura della suocera, sarebbe costata molto di più delle somme di cui trattasi, senza che la pretenda alcunché né, ciò che più conta, che ella possa, ai sensi Pt_3
dell'art. 246 c.p.c., intervenire nel presente giudizio, il quale ha, in sostanza, riguar-
do alla asserita appropriazione indebita, da parte del figlio, di somme di spettanza della madre.
Detto questo, la testimonianza della sul punto in questione, pare pure at- Pt_3
tendibile, giacché, come detto, tutti gli altri testimoni sono concordi nel ritenere lu-
cida la signora fino alla fine dei suoi giorni, sicché alcuna inverosimiglianza Per_1
risiede nel semplice fatto che la stessa anziana donna, per lo meno fino all'evento della caduta del 2020, potesse con l'ausilio della carrozzina di cui si avvaleva ed ac-
compagnata dal figlio, partecipare, assieme allo stesso, ai prelievi delle somme dal conto corrente de quo.
Del resto, la valutazione del compendio probatorio, anche senza la testimonianza
11 della non muterebbe, giacché, come premesso, nessuna prova sussiste Pt_3
sulla circostanza che la sarebbe stata estranea alla gestione del conto cointesta- Per_1
to e delle sue somme che ivi confluivano.
****
Sul punto va anche considerato che, come già accennato, tutti i numerosi testimoni ascoltati concordavano sul punto che la defunta madre delle parti viveva con il fi-
glio e con la sua famiglia e che il nucleo familiare di era l'unico ad in- P_ P_
teressarsi concretamente e continuativamente dell'accudimento della madre, senza che gli altri figli partecipassero, salvo visite più o meno frequenti (cfr. testimonianza di la quale dichiarava di recarsi assiduamente, eccezion fatta per Testimone_7
l'ultimo anno, a trovare la suocera).
Ebbene, giovando ripetere che manca qualsivoglia prova in punto appropriazione delle somme da parte del figlio senza autorizzazione e consenso della madre P_
(prova senz'altro incombente in capo agli attori che allegavano, in sostanza, un con-
tegno illecito consistente in un'appropriazione indebita), va pure rilevato che i pre-
lievi (parti attrici allegavano trattarsi di appropriazione di una somma di circa
66.000,00 euro) paiono, quanto all'ordine di grandezza, congrui con il sostentamen-
to di una persona anziana per quasi un lustro, mancando, all'apparenza, qualsiasi manifesta sproporzione. Dividendo l'importo di 66.000,00 euro per 50 mesi, si ot-
tiene, infatti, un importo di 1.320,00 euro al mese, di certo non manifestamente sproporzionato rispetto alle esigenze di vita di una persona, considerando pure che,
convivendo con la famiglia del figlio, ben si possa presumere che la madre fosse concorde nel voler partecipare alle spese di gestione e correnti della casa in cui di-
12 morava. Sul punto, si ricordi pure il condivisibile orientamento giurisprudenziale
(affermato nell'ambito delle convivenze more uxorio, ma che ben si attaglia al caso di specie, in cui si parla pur sempre di convivenza in ambito familiare e di solidarie-
tà tra ascendenti e discendenti), secondo cui “in tema di convivenza more uxorio,
un'attribuzione patrimoniale a favore del partner convivente può configurarsi come
adempimento di un'obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata
alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali
del solvens (fattispecie relativa alla richiesta di restituzione delle somme versate
per eseguire una serie di lavori ed opere nell'immobile dell'ex compagna conviven-
te)” (Cassazione civile sez. VI, 01/07/2021, n.18721; nello stesso senso Cass. n.
3713 del 13/03/2003; Cass. n. 14732 del 07/06/2018; Cass. n. 11303 del
12/06/2020).
Si vuole in sostanza affermare che, anche nell'ambito di una convivenza tra genitori e figli, l'attribuzione patrimoniale, purché congrua ed esente da anomalie (come ap-
punto nel caso di specie per quanto sopra detto), configuri l'adempimento di una obbligazione naturale connessa con i legami solidali che, per l'appunto, contraddi-
stinguono la convivenza in ambito familiare (nella specie tra madre e figlio).
Per tutte le ragioni dianzi illustrate, le pretese attoree sono meritevoli di rigetto, do-
vendosi, come prima accennato, rammentare che le domande svolte in via subordi-
nata da parti attrici nemmeno devono essere scrutinate, dal momento che mai il convenuto allegava la sussistenza di donazioni da parte della madre (negozio, del resto, totalmente incompatibile con quanto appena affermato a proposito del conte-
sto nel quale venivano presumibilmente prestate le citate obbligazioni naturali).
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4. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6
della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00,
nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), dovendosi tenere in considerazione che il valore di lite è contiguo al limite inferiore dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
rigetta le domande attoree;
condanna parti attrici a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che Controparte_1
si liquidano, per l'intero, in euro 7.052,00 per compenso di avvocato unitariamente deter-
minato, oltre a 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno, 25.02.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott Giulio Scaramuzzino Dott. Massimo Orlando
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