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15 maggio 2005
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16 settembre 2010
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Art. 149. Deposito delle domande di brevetto europeo 1. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere corredata da ((un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonche' da una copia degli eventuali disegni)) , nonche' degli eventuali disegni.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi informa immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere corredata da ((un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonche' da una copia degli eventuali disegni)) , nonche' degli eventuali disegni.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi informa immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda.
Commentari • 40
- 1. Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriantehttps://www.brocardi.it/ · 1
1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi ,ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti. 2. L'approvazione di cui …
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Giurisprudenza • 60
- 1. Trib. Livorno, sentenza 14/12/2024, n. 1252Provvedimento: N. R.G. 3152/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3152/2023 promossa da: Parte_1 C.F.: P.IVA_1 ), con il patrocinio dell'avv. RA BR ATTORE appellante contro Controparte_1 (C.F.: P.IVA_2 ), con il patrocinio dell'avv. BACCI BACCIO CONVENUTO appellato e dell'avv. CA PF (C.F.: C.F._1 ), CONVENUTO appellato contumace CONCLUSIONI Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi dell'art. 281 quinquies e 341 cpc nella causa trattenuta in decisione all'udienza del 21 novembre …Leggi di più...
- richiesta risarcimento danni·
- improcedibilità domanda giudiziale·
- spese processuali·
- prova recapito lettera·
- cessione del credito risarcitorio·
- art. 149 bis D. Lgs. n.209/05·
- art. 145 D. Lgs. n.209/05·
- compensazione spese di lite