Art. 23. Disposizioni in materia di lavoro occasionale in agricoltura 1. Al fine di limitare il fenomeno del lavoro irregolare in agricoltura consentendo alle imprese agricole di avvalersi di modalita' semplificate per il reperimento di manodopera da impiegare, in particolare, nelle attivita' stagionali, all' articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , le parole: « per il biennio 2023-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 ». 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Note all'art. 23:
- Si riporta il comma 343 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», come modificato dalla presente legge:
«343. Al fine di garantire la continuita' produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attivita' stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato, si applicano fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni dei commi da 344 a 354.
All' articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 16, le parole: «,tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo e' pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale» sono soppresse;
b) al comma 17, primo periodo, alla lettera d), le parole: « di imprenditore agricolo, » e, alla lettera e), le parole: « , fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma » sono soppresse;
c) al comma 20, le parole: « ; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata e' pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16 » e le parole: « , salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8 » sono soppresse. »
Note all'art. 23:
- Si riporta il comma 343 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», come modificato dalla presente legge:
«343. Al fine di garantire la continuita' produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attivita' stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato, si applicano fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni dei commi da 344 a 354.
All' articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 16, le parole: «,tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo e' pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale» sono soppresse;
b) al comma 17, primo periodo, alla lettera d), le parole: « di imprenditore agricolo, » e, alla lettera e), le parole: « , fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma » sono soppresse;
c) al comma 20, le parole: « ; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata e' pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16 » e le parole: « , salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8 » sono soppresse. »