Articolo 1 della Legge 20 ottobre 1960, n. 1266
Articolo 2
Versione
24 novembre 1960
Art. 1.
All'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo, eretta in ente morale con regio decreto 11 marzo 1929, n. 377 , possono essere concesse sovvenzioni entro il limite massimo di lire 5.000.000 per esercizio finanziario.
Entrata in vigore il 24 novembre 1960