Art. 1.
All'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo, eretta in ente morale con regio decreto 11 marzo 1929, n. 377 , possono essere concesse sovvenzioni entro il limite massimo di lire 5.000.000 per esercizio finanziario.
All'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo, eretta in ente morale con regio decreto 11 marzo 1929, n. 377 , possono essere concesse sovvenzioni entro il limite massimo di lire 5.000.000 per esercizio finanziario.