Art. 7.
Nei casi di riscatto e in quelli di riconoscimento di servizio o di periodi, quando la relativa domanda risulti presentata alla Prefettura o agli istituti di previdenza prima della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo a carico dell'iscritto si calcola in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa.
Nei casi invece in cui la domanda non risulti presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge:
a) per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, ivi compresi gli iscritti alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, e per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, il coefficiente di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , e' elevato da 9,4 a 12; i minimi di lire 14.100 e di lire 9400 previsti dal quarto comma del predetto art. 8 sono elevati rispettivamente a lire 18.000 e a lire 12.000; la maggiorazione dell'840 per cento di cui al quinto comma dello stesso articolo 8 e' elevata al 1100 per cento e la data del 1 gennaio 1947 stabilita dai predetti commi terzo, quarto e quinto e' sostituita da quella dello gennaio 1948;
b) per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, il contributo determinato in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 8 citato e' elevato del 15 per cento.
Nei casi di riscatto e in quelli di riconoscimento di servizio o di periodi, quando la relativa domanda risulti presentata alla Prefettura o agli istituti di previdenza prima della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo a carico dell'iscritto si calcola in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa.
Nei casi invece in cui la domanda non risulti presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge:
a) per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, ivi compresi gli iscritti alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, e per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, il coefficiente di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , e' elevato da 9,4 a 12; i minimi di lire 14.100 e di lire 9400 previsti dal quarto comma del predetto art. 8 sono elevati rispettivamente a lire 18.000 e a lire 12.000; la maggiorazione dell'840 per cento di cui al quinto comma dello stesso articolo 8 e' elevata al 1100 per cento e la data del 1 gennaio 1947 stabilita dai predetti commi terzo, quarto e quinto e' sostituita da quella dello gennaio 1948;
b) per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, il contributo determinato in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 8 citato e' elevato del 15 per cento.