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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/04/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Composto dai Signori Magistrati dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al r.g.n. 973/2025 V.G., trattenuta in decisione con riserva di collegialità all'udienza del 27.03.2025, su ricorso congiunto presentato da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Feraudo;
Parte_1 C.F._1
e
(identificativo fiscale: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Maurizio Feraudo;
E con l'intervento del P.M.
OGGETTO: regolamentazione del regime di affido e mantenimento prole nata da genitori non coniugati
MOTIVI DELLA DECISIONE
e premesso di essere genitori non coniugati di Parte_1 Controparte_1
nata in data [...], che, attesa la cessazione della convivenza tra gli stessi, è Per_1
necessario provvedere alla regolamentazione del regime di affido e mantenimento della minore, chiedevano la disciplina dell'affidamento della figlia minore, delle modalità dei rapporti con ciascun genitore e dei correlati diritti di mantenimento alle seguenti condizioni: “1) la figlia minore rimane affidata ad entrambi i genitori, sebbene collocata presso il padre in Acri alla C/da Ferrante n.320; 2) le decisioni più importanti nell'interesse della figlia relativi all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative alla figlia;
3) la madre si impegna a rientrare periodicamente in Italia, almeno una volta al mese, per vedere la figlia sebbene presso l'abitazione del padre, impegnandosi, altresì, a tenerla con sé nel mese di agosto di ciascun anno per 15 giorni consecutivi, previo accordo con il padre;
4) le spese sia ordinarie che straordinarie, necessarie per il mantenimento della figlia minore, saranno ripartite in parti uguali tra entrambi i genitori;
5) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un condegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, impegnandosi altresì a tutelare sia la figura paterna che quella materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'atro in presenza della figlia;
6) i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Tanto premesso, deve darsi atto che, all'udienza del 27.03.2025, il procuratore delle parti ha precisato che e concordano a che l'intero mantenimento anche Parte_1 Controparte_1 per le spese straordinarie sia posto a carico dell' , insistendo per il recepimento delle Pt_1
condizioni.
L'accordo dev'essere recepito non ravvisandosi ragioni di segno contrario, avuto particolare riguardo agli interessi della prole.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tenuto conto delle conclusioni del P.M., rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- recepisce l'accordo delle parti, con le specificazioni di cui in parte motiva;
- compensa le spese.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 9.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma