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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/06/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9603/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9603/2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACOBBE ELISA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DE' GRIFFONI 15 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. GIACOBBE ELISA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA SALA AR C.F._2 ANTONIO DONATO elettivamente domiciliato in CORSO GIANNONE 190 SAN MARCO IN LAMIS presso il difensore avv. LA SALA ANTONIO DONATO
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM che “nulla oppone”
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 17.6.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2.7.2024 nata a [...] il [...] Parte_1 chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con AR nato a [...], il [...], matrimonio celerato in data 13.08.2002, in AN
AN (FG) con il rito concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, pagina 1 di 10 anno 2002 n. 5 parte II serie A Ufficio 1, alle condizioni ivi richieste. Si costituiva il marito, che nulla opponeva alla domanda sul vincolo, ma alle diverse condizioni di cui alla propria comparsa.
Le parti in corso di causa addivenivano alla formulazione di conclusioni congiunte, che prevedevano l'attuazione, con la sentenza di divorzio, di un trasferimento immobiliare.
Con provvedimento del 3.4.2025 era nominato l'ausiliario ex art. 68 c.p.c., che con relazione datata
11.6.2025, constatava “la corrispondenza formale tra quanto riportato nelle clausole e nei documenti prodotti”, con riferimento alla clausola contenuta nel verbale di udienza del 17.6.2025 (allegato al parere a sottoscritto, poi, dalle parti avanti al Cancelliere) e formulava, altresì “parere favorevole sulla conformità del trasferimento immobiliare a quanto previsto nel Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia e persone firmato in data 8 luglio 2022”.
Le parti si sono separate con sentenza del Tribunale di Bologna n. 1109/2022, oggetto di in appello, successivamente estinto per rinuncia.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti non volersi riconciliare.
Dall'unione sono nati i figli il 25.04.2003 e il 01.05.2006, entrambi ad oggi Persona_1 Per_2 maggiorenni.
Le condizioni concordate dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico.
Quanto al trasferimento immobiliare, all'udienza del 17 giugno 2025 le parti hanno sottoscritto le relative clausole che di seguito si trascrivono:
“Clausola di trasferimento immobiliare
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile, i signori e intendono effettuare i seguenti trasferimenti immobiliari: Parte_1 AR
10.1 Consenso ed oggetto
La NO cede e trasferisce al signor , che accetta ed acquista, la Parte_1 AR comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), il cui restante 1/2 (un mezzo) è già di sua proprietà, del seguente immobile:
- porzione del fabbricato posto in Comune di Minerbio alla via Nazionale n. 9 costituita da un appartamento di 6 vani catastali, con annesse, quali pertinenze, una cantina e un'autorimessa al piano seminterrato. Il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Minerbio come segue:
- foglio 36, particella 33, subalterno 5, categoria A/3, classe 2, consistenza 6,0 vani, totale superficie
116 metri quadrati, R.C. euro 480,30 (Classamento e rendita proposti D.M.701/94); pagina 2 di 10 - foglio 36, particella 33, subalterno 7, categoria C/6, classe 3, consistenza 29 metri quadrati, totale superficie 28 metri quadrati, R.C. euro 143,78 (Classamento e rendita proposti D.M.701/94).
Con la comproprietà sull'area circostante il fabbricato di cui l'immobile in oggetto fa parte, identificata al Catasto Terreni del Comune di Minerbio al foglio 36, particella 33 Ente Urbano.
L'immobile confina con beni , parti comuni, salvo altri o più precisi. Persona_3
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione.
10.2 Provenienza
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente per acquisto con decreto di trasferimento del notaio repertorio n. 25063 del 11/05/2004, registrato all'Agenzia Persona_4 delle Entrate di Imola il 20/05/2004 al n. 2873/216 e trascritto il 20/05/2004 al Registro Particolare n.
18215 Registro Generale n. 25555.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
10.3 Garanzie e ipoteca
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto, nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
La parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, di non garantire la conformità degli impianti posti al servizio dell'immobile oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza.
10.4 Dichiarazioni urbanistiche
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia la parte cedente NO , Parte_1 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiara che:
pagina 3 di 10 - la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è iniziata prima del giorno 1 settembre 1967 e agli atti del Comune di Minerbio risultano rilasciate le seguenti Concessioni Edilizie:
- Concessione Edilizia n. 17 del 7 aprile 1981 riguardante l'intera ristrutturazione dell'edificio, volturata in data 16 maggio 1981 con Prot. n. 2542/2644 corrispondente alla pratica n. 71;
- Concessione di Costruzione n. 56 del 31 luglio 1982 riguardante variante in corso d'opera per modifiche apportate durante il periodo di realizzazione dei lavori.
La parte cedente dichiara inoltre che in data 04/06/2025 è stata presentata al Parte_2
a sanatoria protocollo numero 0006441 anno 2025.
[...]
Dichiara infine che successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria.
10.5 Conformità catastale
Ai sensi e per gli effetti dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010 convertito nella legge 122/2010 la cedente NO precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le Parte_1 unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in Catasto in data 19/05/2025 prot. n.
BO0105036 (cantina e autorimessa) e prot. n. BO0105037 (appartamento) che si allegano sub A);
- dichiara, e il cessionario signor ne prende atto, che i dati catastali e le planimetrie AR sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
10.6 Attestato di prestazione energetica
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90, si allega al presente verbale sotto la lettera B) l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'appartamento in oggetto n. 06464-695653-2025 rilasciato in data 15.05.2025 dal geom. CP_2 quale tecnico abilitato.
[...]
La Parte acquirente dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
10.7 Assenza di mediatore e corrispettivo
Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
pagina 4 di 10 b) il corrispettivo del presente trasferimento è stato determinato in euro 40.000 (euro quarantamila/00).
Il sig. consegna in udienza alla sig.ra assegno circolare Banca AR Parte_1
Credem n. 8020283159-05 del 05.06.2025 per euro 40.000,00 (euro quarantamila/00) intestato alla sig.ra a saldo del corrispettivo previsto per il trasferimento. Parte_1
10.8 Rinuncia all'ipoteca legale
La parte cedente NO rinuncia all'ipoteca legale. Parte_1
10.9 Effetti
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale.
10.10 Richiesta di esenzioni fiscali
I Signori e intendono avvalersi dell'esenzione dal pagamento di Parte_1 AR imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione (o divorzio), ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle
Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
Le parti per quanto occorrer possa dichiarano di volersi avvalere della procedura di cui all'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988 n. 70, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988 n. 154 e della disposizione di cui al D.L. 20 giugno 1996 art. 10, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996 n. 425.
10.11 Rinuncia alla R.T.I.
Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della relazione tecnica integrata relativa all' immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari.
10.12 Dichiarazione di valore dell'immobile
Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che sulla base delle rendite catastali attribuite agli immobili in oggetto, il valore dell'immobile oggetto del trasferimento è pari ad euro 72.081,24.”
Tutte le conclusioni concordate, come si è detto, possono essere accolte, nulla dovendosi provvedere sulle spese, già implicitamente considerate dalle parti, nell'ambito delle pattuizioni espresse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
A – Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a [...] Parte_1
RO (FG) il 20.05.1973 e nato a [...], il [...], AR
pagina 5 di 10 matrimonio celerato in data 13.08.2002, in AN AN (FG) con il rito concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, anno 2002 n. 5 parte II serie A Ufficio 1: ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
B – prende atto che in base all'accordo raggiunto fra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. Si revoca l'assegno dovuto dal signor alla NO a titolo di AR Parte_1 contributo al mantenimento per il figlio per intervenuta autosufficienza Persona_1 economica;
2. Si revoca l'assegno dovuto a titolo di mantenimento dal signor alla NO AR
; Parte_1
3. Si revoca l'assegno dovuto dalla NO al signor per il figlio Parte_1 AR
ormai maggiorenne, del cui mantenimento se ne farà carico il signor Per_2 AR interamente, compreso le spese straordinarie.
4. Si dispone che l'assegno unico universale e, in caso di sua soppressione e/o sostituzione, delle differenti misure di sostegno economico alle famiglie previste per legge, sia percepito interamente dal signor . AR
5. Le parti si impegnano entro e non oltre trenta giorni dalla sentenza di cessazione degli effetti civili a chiudere il cc n. 1000/00001638 intestato ad entrambi ed acceso presso l'istituto Intesa
San Paolo s.p.a. con spese divise al 50%.
6. La NO si impegna a rifondere al signor il 50%, pari ad € 200,00, delle spese Pt_1 CP_1 per il dentista del figlio relativo ad una estrazione del dente del giudizio. Per_2
7. La NO si impegna a liberare l'abitazione, ex casa familiare entro e non oltre trenta Pt_1 giorni dal deposito della sentenza, prelevando gli effetti personali, il divano, la lavatrice, il materasso e testiera del letto, lasciando tutto il resto del mobilio e quanto contenuto al signor che ne diventa proprietario. CP_1
8. La NO si impegna a pagare tutte le utenze relative a luce, gas e Tari gravanti sulla Pt_1 casa fino alla data della pronuncia della sentenza entro e non oltre trenta giorni dal deposito della sentenza.
9. Clausola di trasferimento immobiliare
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice pagina 6 di 10 civile, i signori e intendono effettuare i seguenti trasferimenti Parte_1 AR immobiliari:
10.1 Consenso ed oggetto
La NO cede e trasferisce al signor , che accetta ed acquista, Parte_1 AR la comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), il cui restante 1/2 (un mezzo) è già di sua proprietà, del seguente immobile:
- porzione del fabbricato posto in Comune di Minerbio alla via Nazionale n. 9 costituita da un appartamento di 6 vani catastali, con annesse, quali pertinenze, una cantina e un'autorimessa al piano seminterrato. Il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Minerbio come segue:
- foglio 36, particella 33, subalterno 5, categoria A/3, classe 2, consistenza 6,0 vani, totale superficie 116 metri quadrati, R.C. euro 480,30 (Classamento e rendita proposti D.M.701/94);
- foglio 36, particella 33, subalterno 7, categoria C/6, classe 3, consistenza 29 metri quadrati, totale superficie 28 metri quadrati, R.C. euro 143,78 (Classamento e rendita proposti
D.M.701/94).
Con la comproprietà sull'area circostante il fabbricato di cui l'immobile in oggetto fa parte, identificata al Catasto Terreni del Comune di Minerbio al foglio 36, particella 33 Ente Urbano.
L'immobile confina con beni , parti comuni, salvo altri o più precisi. Persona_3
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione.
10.2 Provenienza
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente per acquisto con decreto di trasferimento del notaio repertorio n. 25063 del 11/05/2004, Persona_4 registrato all'Agenzia delle Entrate di Imola il 20/05/2004 al n. 2873/216 e trascritto il
20/05/2004 al Registro Particolare n. 18215 Registro Generale n. 25555.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
10.3 Garanzie e ipoteca
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza pagina 7 di 10 del bene in oggetto, nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
La parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, di non garantire la conformità degli impianti posti al servizio dell'immobile oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza.
10.4 Dichiarazioni urbanistiche
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia la parte cedente NO , Parte_1 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiara che:
- la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è iniziata prima del giorno 1 settembre 1967 e agli atti del Comune di Minerbio risultano rilasciate le seguenti
Concessioni Edilizie:
- Concessione Edilizia n. 17 del 7 aprile 1981 riguardante l'intera ristrutturazione dell'edificio, volturata in data 16 maggio 1981 con Prot. n. 2542/2644 corrispondente alla pratica n. 71;
- Concessione di Costruzione n. 56 del 31 luglio 1982 riguardante variante in corso d'opera per modifiche apportate durante il periodo di realizzazione dei lavori.
La parte cedente dichiara inoltre che in data 04/06/2025 è stata presentata al
[...]
a sanatoria protocollo numero 0006441 anno 2025. Parte_2
Dichiara infine che successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria.
10.5 Conformità catastale
Ai sensi e per gli effetti dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010 convertito nella legge 122/2010 la cedente NO precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra Parte_1 riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in
Catasto in data 19/05/2025 prot. n. BO0105036 (cantina e autorimessa) e prot. n. BO0105037
(appartamento) che si allegano sub A);
- dichiara, e il cessionario signor ne prende atto, che i dati catastali e le AR planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri pagina 8 di 10 immobiliari.
10.6 Attestato di prestazione energetica
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90, si allega al presente verbale sotto la lettera B) l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'appartamento in oggetto n. 06464-695653-2025 rilasciato in data 15.05.2025 dal geom. quale tecnico abilitato. CP_2
La Parte acquirente dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
10.7 Assenza di mediatore e corrispettivo
Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) il corrispettivo del presente trasferimento è stato determinato in euro 40.000 (euro quarantamila/00). Il sig. consegna in udienza alla sig.ra AR Parte_1 assegno circolare Banca Credem n. 8020283159-05 del 05.06.2025 per euro 40.000,00 (euro quarantamila/00) intestato alla sig.ra a saldo del corrispettivo previsto per il Parte_1 trasferimento.
10.8 Rinuncia all'ipoteca legale
La parte cedente NO rinuncia all'ipoteca legale. Parte_1
10.9 Effetti
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale.
10.10 Richiesta di esenzioni fiscali
I Signori e intendono avvalersi dell'esenzione dal pagamento Parte_1 AR di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione
(o divorzio), ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
Le parti per quanto occorrer possa dichiarano di volersi avvalere della procedura di cui all'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988 n. 70, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio
1988 n. 154 e della disposizione di cui al D.L. 20 giugno 1996 art. 10, convertito con pagina 9 di 10 modificazioni nella legge 8 agosto 1996 n. 425.
10.11 Rinuncia alla R.T.I.
Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della relazione tecnica integrata relativa all' immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari.
10.12 Dichiarazione di valore dell'immobile
Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che sulla base delle rendite catastali attribuite agli immobili in oggetto, il valore dell'immobile oggetto del trasferimento è pari ad euro
72.081,24.
10. I signori danno atto di aver già regolato ogni ulteriore rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente e si concedono reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti documenti equipollenti.
C) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
D) Nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 26.6.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9603/2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACOBBE ELISA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DE' GRIFFONI 15 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. GIACOBBE ELISA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA SALA AR C.F._2 ANTONIO DONATO elettivamente domiciliato in CORSO GIANNONE 190 SAN MARCO IN LAMIS presso il difensore avv. LA SALA ANTONIO DONATO
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM che “nulla oppone”
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 17.6.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2.7.2024 nata a [...] il [...] Parte_1 chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con AR nato a [...], il [...], matrimonio celerato in data 13.08.2002, in AN
AN (FG) con il rito concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, pagina 1 di 10 anno 2002 n. 5 parte II serie A Ufficio 1, alle condizioni ivi richieste. Si costituiva il marito, che nulla opponeva alla domanda sul vincolo, ma alle diverse condizioni di cui alla propria comparsa.
Le parti in corso di causa addivenivano alla formulazione di conclusioni congiunte, che prevedevano l'attuazione, con la sentenza di divorzio, di un trasferimento immobiliare.
Con provvedimento del 3.4.2025 era nominato l'ausiliario ex art. 68 c.p.c., che con relazione datata
11.6.2025, constatava “la corrispondenza formale tra quanto riportato nelle clausole e nei documenti prodotti”, con riferimento alla clausola contenuta nel verbale di udienza del 17.6.2025 (allegato al parere a sottoscritto, poi, dalle parti avanti al Cancelliere) e formulava, altresì “parere favorevole sulla conformità del trasferimento immobiliare a quanto previsto nel Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia e persone firmato in data 8 luglio 2022”.
Le parti si sono separate con sentenza del Tribunale di Bologna n. 1109/2022, oggetto di in appello, successivamente estinto per rinuncia.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti non volersi riconciliare.
Dall'unione sono nati i figli il 25.04.2003 e il 01.05.2006, entrambi ad oggi Persona_1 Per_2 maggiorenni.
Le condizioni concordate dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico.
Quanto al trasferimento immobiliare, all'udienza del 17 giugno 2025 le parti hanno sottoscritto le relative clausole che di seguito si trascrivono:
“Clausola di trasferimento immobiliare
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile, i signori e intendono effettuare i seguenti trasferimenti immobiliari: Parte_1 AR
10.1 Consenso ed oggetto
La NO cede e trasferisce al signor , che accetta ed acquista, la Parte_1 AR comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), il cui restante 1/2 (un mezzo) è già di sua proprietà, del seguente immobile:
- porzione del fabbricato posto in Comune di Minerbio alla via Nazionale n. 9 costituita da un appartamento di 6 vani catastali, con annesse, quali pertinenze, una cantina e un'autorimessa al piano seminterrato. Il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Minerbio come segue:
- foglio 36, particella 33, subalterno 5, categoria A/3, classe 2, consistenza 6,0 vani, totale superficie
116 metri quadrati, R.C. euro 480,30 (Classamento e rendita proposti D.M.701/94); pagina 2 di 10 - foglio 36, particella 33, subalterno 7, categoria C/6, classe 3, consistenza 29 metri quadrati, totale superficie 28 metri quadrati, R.C. euro 143,78 (Classamento e rendita proposti D.M.701/94).
Con la comproprietà sull'area circostante il fabbricato di cui l'immobile in oggetto fa parte, identificata al Catasto Terreni del Comune di Minerbio al foglio 36, particella 33 Ente Urbano.
L'immobile confina con beni , parti comuni, salvo altri o più precisi. Persona_3
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione.
10.2 Provenienza
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente per acquisto con decreto di trasferimento del notaio repertorio n. 25063 del 11/05/2004, registrato all'Agenzia Persona_4 delle Entrate di Imola il 20/05/2004 al n. 2873/216 e trascritto il 20/05/2004 al Registro Particolare n.
18215 Registro Generale n. 25555.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
10.3 Garanzie e ipoteca
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto, nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
La parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, di non garantire la conformità degli impianti posti al servizio dell'immobile oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza.
10.4 Dichiarazioni urbanistiche
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia la parte cedente NO , Parte_1 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiara che:
pagina 3 di 10 - la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è iniziata prima del giorno 1 settembre 1967 e agli atti del Comune di Minerbio risultano rilasciate le seguenti Concessioni Edilizie:
- Concessione Edilizia n. 17 del 7 aprile 1981 riguardante l'intera ristrutturazione dell'edificio, volturata in data 16 maggio 1981 con Prot. n. 2542/2644 corrispondente alla pratica n. 71;
- Concessione di Costruzione n. 56 del 31 luglio 1982 riguardante variante in corso d'opera per modifiche apportate durante il periodo di realizzazione dei lavori.
La parte cedente dichiara inoltre che in data 04/06/2025 è stata presentata al Parte_2
a sanatoria protocollo numero 0006441 anno 2025.
[...]
Dichiara infine che successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria.
10.5 Conformità catastale
Ai sensi e per gli effetti dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010 convertito nella legge 122/2010 la cedente NO precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le Parte_1 unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in Catasto in data 19/05/2025 prot. n.
BO0105036 (cantina e autorimessa) e prot. n. BO0105037 (appartamento) che si allegano sub A);
- dichiara, e il cessionario signor ne prende atto, che i dati catastali e le planimetrie AR sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
10.6 Attestato di prestazione energetica
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90, si allega al presente verbale sotto la lettera B) l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'appartamento in oggetto n. 06464-695653-2025 rilasciato in data 15.05.2025 dal geom. CP_2 quale tecnico abilitato.
[...]
La Parte acquirente dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
10.7 Assenza di mediatore e corrispettivo
Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
pagina 4 di 10 b) il corrispettivo del presente trasferimento è stato determinato in euro 40.000 (euro quarantamila/00).
Il sig. consegna in udienza alla sig.ra assegno circolare Banca AR Parte_1
Credem n. 8020283159-05 del 05.06.2025 per euro 40.000,00 (euro quarantamila/00) intestato alla sig.ra a saldo del corrispettivo previsto per il trasferimento. Parte_1
10.8 Rinuncia all'ipoteca legale
La parte cedente NO rinuncia all'ipoteca legale. Parte_1
10.9 Effetti
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale.
10.10 Richiesta di esenzioni fiscali
I Signori e intendono avvalersi dell'esenzione dal pagamento di Parte_1 AR imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione (o divorzio), ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle
Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
Le parti per quanto occorrer possa dichiarano di volersi avvalere della procedura di cui all'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988 n. 70, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988 n. 154 e della disposizione di cui al D.L. 20 giugno 1996 art. 10, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996 n. 425.
10.11 Rinuncia alla R.T.I.
Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della relazione tecnica integrata relativa all' immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari.
10.12 Dichiarazione di valore dell'immobile
Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che sulla base delle rendite catastali attribuite agli immobili in oggetto, il valore dell'immobile oggetto del trasferimento è pari ad euro 72.081,24.”
Tutte le conclusioni concordate, come si è detto, possono essere accolte, nulla dovendosi provvedere sulle spese, già implicitamente considerate dalle parti, nell'ambito delle pattuizioni espresse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
A – Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a [...] Parte_1
RO (FG) il 20.05.1973 e nato a [...], il [...], AR
pagina 5 di 10 matrimonio celerato in data 13.08.2002, in AN AN (FG) con il rito concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, anno 2002 n. 5 parte II serie A Ufficio 1: ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
B – prende atto che in base all'accordo raggiunto fra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. Si revoca l'assegno dovuto dal signor alla NO a titolo di AR Parte_1 contributo al mantenimento per il figlio per intervenuta autosufficienza Persona_1 economica;
2. Si revoca l'assegno dovuto a titolo di mantenimento dal signor alla NO AR
; Parte_1
3. Si revoca l'assegno dovuto dalla NO al signor per il figlio Parte_1 AR
ormai maggiorenne, del cui mantenimento se ne farà carico il signor Per_2 AR interamente, compreso le spese straordinarie.
4. Si dispone che l'assegno unico universale e, in caso di sua soppressione e/o sostituzione, delle differenti misure di sostegno economico alle famiglie previste per legge, sia percepito interamente dal signor . AR
5. Le parti si impegnano entro e non oltre trenta giorni dalla sentenza di cessazione degli effetti civili a chiudere il cc n. 1000/00001638 intestato ad entrambi ed acceso presso l'istituto Intesa
San Paolo s.p.a. con spese divise al 50%.
6. La NO si impegna a rifondere al signor il 50%, pari ad € 200,00, delle spese Pt_1 CP_1 per il dentista del figlio relativo ad una estrazione del dente del giudizio. Per_2
7. La NO si impegna a liberare l'abitazione, ex casa familiare entro e non oltre trenta Pt_1 giorni dal deposito della sentenza, prelevando gli effetti personali, il divano, la lavatrice, il materasso e testiera del letto, lasciando tutto il resto del mobilio e quanto contenuto al signor che ne diventa proprietario. CP_1
8. La NO si impegna a pagare tutte le utenze relative a luce, gas e Tari gravanti sulla Pt_1 casa fino alla data della pronuncia della sentenza entro e non oltre trenta giorni dal deposito della sentenza.
9. Clausola di trasferimento immobiliare
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice pagina 6 di 10 civile, i signori e intendono effettuare i seguenti trasferimenti Parte_1 AR immobiliari:
10.1 Consenso ed oggetto
La NO cede e trasferisce al signor , che accetta ed acquista, Parte_1 AR la comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), il cui restante 1/2 (un mezzo) è già di sua proprietà, del seguente immobile:
- porzione del fabbricato posto in Comune di Minerbio alla via Nazionale n. 9 costituita da un appartamento di 6 vani catastali, con annesse, quali pertinenze, una cantina e un'autorimessa al piano seminterrato. Il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Minerbio come segue:
- foglio 36, particella 33, subalterno 5, categoria A/3, classe 2, consistenza 6,0 vani, totale superficie 116 metri quadrati, R.C. euro 480,30 (Classamento e rendita proposti D.M.701/94);
- foglio 36, particella 33, subalterno 7, categoria C/6, classe 3, consistenza 29 metri quadrati, totale superficie 28 metri quadrati, R.C. euro 143,78 (Classamento e rendita proposti
D.M.701/94).
Con la comproprietà sull'area circostante il fabbricato di cui l'immobile in oggetto fa parte, identificata al Catasto Terreni del Comune di Minerbio al foglio 36, particella 33 Ente Urbano.
L'immobile confina con beni , parti comuni, salvo altri o più precisi. Persona_3
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione.
10.2 Provenienza
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente per acquisto con decreto di trasferimento del notaio repertorio n. 25063 del 11/05/2004, Persona_4 registrato all'Agenzia delle Entrate di Imola il 20/05/2004 al n. 2873/216 e trascritto il
20/05/2004 al Registro Particolare n. 18215 Registro Generale n. 25555.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
10.3 Garanzie e ipoteca
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza pagina 7 di 10 del bene in oggetto, nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
La parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, di non garantire la conformità degli impianti posti al servizio dell'immobile oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza.
10.4 Dichiarazioni urbanistiche
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia la parte cedente NO , Parte_1 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiara che:
- la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è iniziata prima del giorno 1 settembre 1967 e agli atti del Comune di Minerbio risultano rilasciate le seguenti
Concessioni Edilizie:
- Concessione Edilizia n. 17 del 7 aprile 1981 riguardante l'intera ristrutturazione dell'edificio, volturata in data 16 maggio 1981 con Prot. n. 2542/2644 corrispondente alla pratica n. 71;
- Concessione di Costruzione n. 56 del 31 luglio 1982 riguardante variante in corso d'opera per modifiche apportate durante il periodo di realizzazione dei lavori.
La parte cedente dichiara inoltre che in data 04/06/2025 è stata presentata al
[...]
a sanatoria protocollo numero 0006441 anno 2025. Parte_2
Dichiara infine che successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria.
10.5 Conformità catastale
Ai sensi e per gli effetti dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010 convertito nella legge 122/2010 la cedente NO precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra Parte_1 riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in
Catasto in data 19/05/2025 prot. n. BO0105036 (cantina e autorimessa) e prot. n. BO0105037
(appartamento) che si allegano sub A);
- dichiara, e il cessionario signor ne prende atto, che i dati catastali e le AR planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri pagina 8 di 10 immobiliari.
10.6 Attestato di prestazione energetica
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90, si allega al presente verbale sotto la lettera B) l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'appartamento in oggetto n. 06464-695653-2025 rilasciato in data 15.05.2025 dal geom. quale tecnico abilitato. CP_2
La Parte acquirente dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
10.7 Assenza di mediatore e corrispettivo
Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) il corrispettivo del presente trasferimento è stato determinato in euro 40.000 (euro quarantamila/00). Il sig. consegna in udienza alla sig.ra AR Parte_1 assegno circolare Banca Credem n. 8020283159-05 del 05.06.2025 per euro 40.000,00 (euro quarantamila/00) intestato alla sig.ra a saldo del corrispettivo previsto per il Parte_1 trasferimento.
10.8 Rinuncia all'ipoteca legale
La parte cedente NO rinuncia all'ipoteca legale. Parte_1
10.9 Effetti
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale.
10.10 Richiesta di esenzioni fiscali
I Signori e intendono avvalersi dell'esenzione dal pagamento Parte_1 AR di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione
(o divorzio), ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
Le parti per quanto occorrer possa dichiarano di volersi avvalere della procedura di cui all'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988 n. 70, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio
1988 n. 154 e della disposizione di cui al D.L. 20 giugno 1996 art. 10, convertito con pagina 9 di 10 modificazioni nella legge 8 agosto 1996 n. 425.
10.11 Rinuncia alla R.T.I.
Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della relazione tecnica integrata relativa all' immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari.
10.12 Dichiarazione di valore dell'immobile
Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che sulla base delle rendite catastali attribuite agli immobili in oggetto, il valore dell'immobile oggetto del trasferimento è pari ad euro
72.081,24.
10. I signori danno atto di aver già regolato ogni ulteriore rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente e si concedono reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti documenti equipollenti.
C) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
D) Nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 26.6.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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