Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli, nella persona della dott. Maria Rosaria Elmino, all'udienza di discussione del 16 gennaio 2025, udite le conclusioni delle parti ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 20247/23 R.G. TRA
C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e C.F. n.q di eredi del sig. nato il Parte_3 C.F._3 Persona_1
19/01/1955 a Bacoli C.F. e deceduto in Napoli il 29/01/2023, tutti C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv.to Eva Russolillo ed elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via dei Missionari 11 presso lo studio del difensore;
- ricorrente -
E
, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale CP_1 alle liti per atto notarile dall'avv. Maria Sofia Lizzi unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Alcide De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura Distrettuale dell' ; CP_1
- resistente -
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 09.09.22 proponeva ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., Persona_1 istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva della sussistenza e permanenza delle condizioni sanitarie legittimanti la prestazione dell'indennità di accompagnamento e l'accertamento dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92 sulla base della visita di revisione avvenuta in data 17.06.2022 e conclusasi con il giudizio negativo della competente commissione circa la permanenza del requisito sanitario per entrambe.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo che lo stesso fosse persona invalida con difficoltà gravi a compiere gli atti quotidiani della vita e portatore di handicap ai sensi della legge
104/92 comma 1 art.3 a far data dalla visita di revisione . CP_1
Nelle more del giudizio il ricorrente decedeva e si costituivano gli eredi i quali avevano dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo, di contestare le suddette conclusioni del c.t.u.; pertanto con ricorso depositato il 03.11.23 gli stessi proponevano rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, rimarcando le carenze e deficienze diagnostiche della ctu. In particolare sostenevano che l'elaborato peritale fosse affetto da evidenti errori, diagnostici e di indagine, contraddizioni e illogicità manifeste e ne chiedevano la rinnovazione. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata specifica contestazione delle valutazioni espresse dal CTU e ne chiedeva il rigetto. Veniva ritenuta la necessità di nominare un nuovo consulente tecnico affinchè accertasse la sussistenza del requisito sanitario per l'accompagnamento in capo al dante causa dei ricorrenti
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito enunciate.
In primo luogo, deve rilevarsi che la domanda concernente l'accertamento del requisito sanitario per l'handicap con connotazione di gravità deve ritenersi, nella presente sede, inammissibile a causa del decesso dell'originario ricorrente. Tale condizione difatti, a carattere personalissimo, è connessa all'esclusivo interesse della persona interessata, per cui il sopravvenuto decesso non prevede alcuna trasmissione di tale posizione soggettiva dal patrimonio del de cuius a quello dei suoi eredi.
Il CTU, dopo avere premesso che la questione era da ritenersi complessa dal punto di vista medico- legale, ha accertato nel suo elaborato peritale che il de cuius era affetto da “linfoma non-Hodgkin B, diagnosticato nel gennaio 2020 con localizzazione sopra e sottodiaframmatica trattato mediante approccio immunochemioterapico con sei cicli di Obinutuzumab e da maggio a Parte_4 settembre 2020 con remissione completa della malattia strumentalmente documentata mediante
PET/TC del novembre 2020, seguito da trattamento mediante il solo anticorpo monoclonale anti- CD20 (Obinutuzumab) a somministrazione bimestrale per un totale previsto di 12 somministrazioni con inizio nell'ottobre 2020 e riscontro all'ottobre 2022 di assenza di segni di ripresa di malattia;
2. ipertensione arteriosa;
3. osteo-artropatia con limitazioni funzionali;
4. sindrome ansiosa reattiva”
Ciò posto il CTU ha precisato che il dante causa dei ricorrenti era stato sottoposto, a cagione della patologia neoplastica, ad immunoterapia a carattere anti-tumorale, mediante somministrazione di anticorpi monoclonali, e che pertanto occorreva stabilire se si fossero manifestati, durante il periodo dal giugno 2022 al decesso, gravi effetti collaterali indesiderati di tale immunoterapia e l'impatto di essi sulle autonomie del soggetto.
A tal proposito l'ausiliare, esaminata tutta la documentazione medica prodotta in atti relativa al periodo della somministrazione del farmaco immunochemioterapico innanzi indicato, ha così espresso la propria valutazione tecnica:
“Dall'esame scrupoloso dell'intera documentazione in atti non si evince alcun atto in cui i colleghi specialisti abbiano riportato difficoltà particolari da parte dello scomparso paziente nel sopportare
i trattamenti specifici per il linfoma da cui era affetto, né è riportato mai un indice di che Per_2 documenti per lo meno la necessità di una particolare attenzione sul punto”. Sostanzialmente, pertanto il CTU ha affermato che la mancanza di attestazioni cliniche e rilevazioni degli specifici indicatori della tollerabilità dei farmaci chemioterapici sul generale stato di salute del soggetto portava a ritenere che non fossero state completamente escluse (ovvero gravemente deteriorate) le autonomie di vita quotidiana e la capacità di deambulazione dello stesso durante il periodo di sottoposizione a tali terapie (“…Da ciò deriva la sostanziale condivisibilità, per palese verosimiglianza clinica, della valutazione espressa dalla Commissione di verifica del giugno 2022, che riconobbe la serietà del quadro, tale da rendere inabile il periziato per invalidità del 100% ma non tale da causargli necessità di stabile accompagnamento né una riduzione dell'“autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” così da riconoscere una
“connotazione di gravità” all'handicap di cui pure il de cuius era portatore, come da comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 104/1992”). Lo stesso, pertanto, nelle conclusioni dell'elaborato peritale ha conseguentemente affermato che il era affetto da un complesso patologico che lo aveva reso sicuramente totalmente inabile al Pt_5 lavoro (100%) dal luglio 2020 sino al decesso nel gennaio 2023, mentre la sussistenza delle condizioni sanitarie per l'accompagnamento, precedentemente riconosciute dal luglio 2020 in sede di prima valutazione a ridosso immediato della diagnosi, erano state correttamente ritenute non più sussistenti al momento della visita di revisione del giugno 2022 e che anche la connotazione di gravità dell'handicap, già riconosciuta nel luglio 2020, era stata correttamente revocata. Tali conclusioni sono state poste, come si è visto, in connessione alla mancanza di dati clinici a riscontro di un generale scadimento delle condizioni del paziente durante il periodo in cui lo stesso aveva ricevuto la infusione dei farmaci specialistici e delle dirette conseguenze della loro somministrazione;
ciò in quanto l'affermazione circa la sussistenza dello stato di assoluta disautonomia del soggetto postula la presenza di elementi attuali, concreti e non ipotetici dai quali possa univocamente desumersi la necessità della continuità di assistenza per lo svolgimento dei comuni atti di vita quotidiana. Tale giudizio deve ritenersi corretto e condivisibile, in quanto derivante dalla applicazione delle regole tecniche specialistiche di settore (medicina oncologica), nonchè sorretto da argomentazioni dettagliate ed esaustive.
Il CTU ha difatti ancorato le proprie argomentazioni alla sostanziale mancanza di elementi tecnici che gli consentissero di svolgere una valutazione “globale” delle autonomie/disautonomie del soggetto, senza affidarsi a presunzioni di alcun tipo ovvero esprimendo giudizi di mera possibilità o plausibilità, incompatibili con l'accertamento richiesto.
La domanda proposta, pertanto, deve essere rigettata.
Quanto alle spese del giudizio, si rileva che sia al ricorso per ATP che a quello in opposizione è allegata la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. firmata dagli eredi del de cuius. Per tale motivo le spese di lite vanno compensate, mentre quelle relative alla consulenza tecnica che CP_ vengono poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione reietta e/o disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
CP_
- pone le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Napoli, 16 gennaio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Maria Rosaria Elmino