Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00001/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01140/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1140 del 2025, proposto da Hospital Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fausto Troilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Istituto Giannina Gaslini, non costituito in giudizio;
nei confronti
della Coopservice Soc. Coop. P. A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della nota IGG prot. 25355/25 del 24 settembre 2025, nella parte in cui è stato disposto il differimento dell'accesso documentale richiesto dalla ricorrente con riguardo alla “relazione conclusiva della valutazione condotta nella fase 1 elaborata dal GdL” nonché ad “ogni altro documento utile a poter comprendere e valutare l'operato del GdL e le motivazioni per cui lo stesso ha giudicato negativamente la proposta” di HS;
- per la declaratoria del diritto della ricorrente ad effettuare l'accesso (ottenendone copia e visione) alla “relazione conclusiva della valutazione condotta nella fase 1 elaborata dal GdL” nonché ad “ogni altro documento utile a poter comprendere e valutare l'operato del GdL e le motivazioni per cui lo stesso ha giudicato negativamente la proposta” di HS;
- per la condanna dell'Amministrazione resistente a consentire alla ricorrente l'accesso alla “relazione conclusiva della valutazione condotta nella fase 1 elaborata dal GdL” nonché ad “ogni altro documento utile a poter comprendere e valutare l'operato del GdL e le motivazioni per cui lo stesso ha giudicato negativamente la proposta” di HS;
- con riserva di esperire formale azione di impugnazione della disposta esclusione, nonché tutte le relative azioni risarcitorie e/o indennitarie da formulare ex post con separato giudizio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. IC TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto introduttivo notificato e depositato in data 7 ottobre 2025 la nominata in epigrafe ha impugnato il provvedimento di differimento dell’accesso agli atti di della prima fase di una procedura di parternariato pubblico privato.
La resistente e la controinteressata sono rimaste intimate.
Con memoria del 10 novembre 2025 la ricorrente ha rappresentato l’avvenuta soddisfazione della pretesa ostensiva, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Considerata la dichiarazione resa dalla ricorrente, al Collegio non rimane che prendere atto della cessazione della materia del contendere e procedere alla conseguente declaratoria.
Le spese possono essere compensate in considerazione della richiesta della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PE CA, Presidente
IA LE, Primo Referendario
IC TI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC TI | PE CA |
IL SEGRETARIO