Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
RG 19186 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente rel-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19186 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. MARONNA ELISABETTA presso la C.F._1
quale elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARONNA ELISABETTA presso C.F._2
la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/11/2024 le parti, e Parte_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al Controparte_1
matrimonio da loro contratto in NAPOLI il 21/09/1998 (atto n. 225, P. II, S. A, sez. Z, anno 1998).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 25/08/1999, maggiorenne Persona_1
non economicamente autosufficiente e il 25/07/2001, maggiorenne ed Persona_2
economicamente autosufficiente.
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A quel punto, il difensore chiedeva accogliersi il ricorso secondo le condizioni così come concordate e precisate in udienza;
il giudice si riservava di riferire al Collegio.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
la casa coniugale, sita in Napoli alla via Antonio Vivaldi, n.4, è assegnata al IG.
[...]
che la abiterà unitamente ai figli e con tutti gli arredi;
CP_1 Persona_1 Per_2
Per_ i coniugi, in ragione della non più tenera età dei figli e lasciano così piena Per_2
libertà agli stessi di scegliere tempi e modalità degli incontri, in modo autonomo;
il IG. a titolo di concorso al mantenimento della IG.ra , Controparte_1 Parte_1
verserà entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di euro 600,00 (seicento/oo);
a definitivo regolamento economico i coniugi convengono inoltre che: la IG.ra si allontanerà dalla casa coniugale il giorno della data di Parte_1
omologazione delle presenti condizioni di separazione o comunque, anche anticipatamente, in ragione delle preminenti eIGenze della tutela del benessere psicofisico dei figli;
le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte
2 le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 225, P. II, S. A, sez.
Z, anno 1998);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 14/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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