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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/04/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Maria Teresa
Moscatelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4116/2022 R.G.
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Massaro e Giovina Memeo Parte_1
(comunicazioni a e Email_1
Email_2
- -- attore-opponente
e
rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Ferreri (comunicazioni a CP_1
Email_3
-Convenuto -opposto
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo”
CONCLUSIONI (precisate all'udienza del 7.11.2024)
Come da verbale dell'udienza del 7.11.2024, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 645/2022 emesso nel procedimento r.g. n. 2276/2022 e notificato il 13.5.2022
con cui era ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma complessiva di euro
12.220,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Deduceva che il decreto ingiuntivo era stato chiesto ed emesso in forza di scrittura privata del
29.3.2016 con cui l'odierno attore conveniva la restituzione della somma azionata, stante la liquidazione dell'ingresso pro quota della Dual service dell'odierno convenuto /creditore nella
1 . Controparte_2
Deduceva l'infondatezza della domanda monitoria essendo incardinato presso il Tribunale di
Trani il procedimento penale r.g. n. 351/2017 a seguito di denuncia presentata dal nei Parte_1
confronti del per il reato di cui all'art. 629 c.p. perché, nella sua qualità di ex socio di fatto CP_1
dell'attività commerciale avviata con il (la , con minacce di morte Parte_1 CP_2
costringeva quest'ultimo a consegnargli effetti cambiari ed assegni per l'importo di euro 43.000,00
a fronte della somma inizialmente versata di euro 14.000,00.
Deduceva, dunque, che la somma per cui è scrittura privata è stata saldata con i titoli di credito consegnati, con conseguente estinzione del credito.
Per queste ragioni, chiedeva la sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo civile stante la pendenza del processo penale, essendo il fatto di reato contestato nel processo penale lo stesso a fondamento del ricorso monitorio, per cui è palese l'interferenza tra giudicato penale e causa civile;
chiedeva revocare il decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, ritenere infondata l'avversa domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta de 29.11.2022 si costituiva il convenuto (avv. R. CP_1
Ferreri) che deduceva l'infondatezza dell'avversa domanda, in particolare osservando che il non contestava ed anzi ammetteva che, con scrittura privata del 29.3.2016 riconosceva di Parte_1
essere debitore di euro 30.000,00nei confronti di Dual Service s.r.l.s. e si obbligava a restituire tale importo entro il 1.8.2016, non ottemperando tuttavia a tale obbligazione.
Contestava, inoltre, la fondatezza dell'istanza di sospensione del processo civile stante la pendenza del processo penale in cui, peraltro, il non risultava essere parte civile. Parte_1
Deduceva l'infondatezza della tesi per cui l'obbligazione posta a fondamento del ricorso monitorio
è stata soddisfatta evidenziando come tale assunto sia non provato e privo di deduzioni a fondamento.
Concludeva, pertanto, chiedendo rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto,
con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza di prima comparizione del 12.1.2023, rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati, su richiesta, i termini ex art. 183 c.p.c. e dto atto, all'esito, della mancata formulazione di richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per
2 la decisione, si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.11.2024 quando la causa era riservata in decisione ex art. 190 c.p.c. con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi che entrambe le parti depositavano, insistendo per l'accoglimento delle richieste in precedenza formulate.
Diritto.
La domanda proposta da non è fondata ed è pertanto rigettata. Parte_1
L'opponente deduce, dunque, quale motivo di opposizione l'intervenuta soddisfazione del credito per cui è ingiunzione di pagamento, concessa sulla base di una scrittura privata del 29.3.2016 con cui il si impegnava alla restituzione della somma di euro 30.000,00 in favore del Parte_1 CP_1
quale liquidazione dell'apporto di quest'ultimo alla società gestita dal . CP_2 Parte_1
Poneva a fondamento dell'argomento relativo all'intervenuta soddisfazione del credito la circostanza per cui il consegnava al titoli cambiari ed assegni per euro 43.000,00 Parte_1 CP_1
che, dunque, avrebbero soddisfatto il credito ingiunto di euro 14.000,00 precisando che la consegna di tali titoli sarebbe stata indotta dalla condotta minacciosa del per cui è denuncia di reato ex CP_1
art. 629 c.p.
Tali argomenti, tuttavia, non possono condurre alla chiesta revoca del decreto ingiuntivo opposto né alla chiesta sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c. stante la pendenza del processo penale.
Quanto alla dedotta soddisfazione del credito per cui è ingiunzione di pagamento, è evidente che la mera consegna dei titoli di credito allegati dalla parte convenuta senza prova del relativo incasso non può condurre alla conclusione, evidentemente contestata dalla controparte, dell'adempimento dell'obbligazione.
Quanto alla richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c., ci si riporta al rigetto della relativa istanza già pronunciato con provvedimento del 12.1.2023 con la precisazione che, pur ricorrendo il presupposto processuale della richiesta di rinvio a giudizio (Cass., sent. 16700/2014) e pur osservato che alcuna successiva allegazione è in atti sul prosieguo del processo penale successivamente all'instaurazione del processo civile, vi è che non ricorrono, allo stato, elementi per affermare l'incidenza della dedotta responsabilità penale sul negozio concluso dalle parti per cui vi è obbligazione al pagamento ingiunto di euro 14.000,00, afferendo l'imputazione alla dazione della diversa somma portata dagli assegni e titoli di credito (Cass., sent. 19383/2015).
3 Per tali ragioni, la proposta opposizione non è fondata ed è rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Si rigetta altresì la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte convenuta in quanto genericamente formulata senza indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie per cui si chiede la condanna.
Le competenze di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex d.m. n. 55
del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott.
Maria Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4116/2021 del
Ruolo Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto n. 645/2022 pronunciato nel procedimento r.g. n. 2276/2022 che, pertanto,
dichiara esecutivo;
2. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte convenuta;
3. dichiara tenuto e condanna al pagamento delle competenze di lite del Parte_1
presente giudizio in favore del che, in relazione al valore della controversia, CP_1
liquida in euro 2.965,90 per competenze (fase di studio, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria, - ridotta del 50% stante il solo deposito delle memorie istruttorie -, fase decisionale), con riduzione del 30%, ex art. 4 co. 1 d.m. n. 55 del 2014 in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate, cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%
iva e cassa come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito avv. Rosa Ferreri
in quanto dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Trani, 26.4.2025
Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli
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