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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 12/07/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 124/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. CALEFFI Parte_1 C.F._1
TO contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE Controparte_1
(c.f./p.iva , con il patrocinio dell'avv. GIUGNI CHIARA P.IVA_1
OGGETTO: lesione personale
Ritenuto in fatto.
Con atto di citazione 01.02. 2024 adiva il Tribunale di Sondrio, esponendo: Parte_1
1) Parte attrice, a seguito di debita prenotazione, in data 12/08/2021 giungeva presso l'Hotel “
[...]
” sito in Bormio alla via Zandilla, nr.6, onde trascorrere un breve periodi di vacanza, CP_1 unitamente al proprio marito Sig. . 2) La mattina del 13/08/2021, ad ore 08:00 circa, nel Parte_2 mentre la Sig.ra si trovava a scendere le scale che dal piano primo conducono alla Parte_1 hall, causa la scarsa illuminazione, ma soprattutto a causa dell'ultimo gradino, non debitamente segnalato e facilmente confondibile con il pianerottolo, perdeva l'equilibrio cadendo pesantemente a terra. 3) Si precisa e si fa ossequiosamente notare come il predetto gradino non risultava all'epoca dell'evento previamente segnalato, come è possibile evidenziare dalla foto effettuata nell'immediatezza dell'evento. (Doc. 1) 4) Immediatamente soccorsa dal marito, nonché da personale dell'albergo, l'attrice veniva trasportata presso il Pronto Soccorso di Sondalo per gli accertamenti di rito.
L'attrice chiedeva: pagina 1 di 4 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, adversis reiectis,
Nel Merito: Accertare e dichiarare, per i fatti così come dedotti in premessa, la piena e totale responsabilità dell' convenuto “ ”, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, quale proprietario- CP_1 CP_1 gestore della struttura alberghiera “ ”, sito in Bormio alla via Zandilla, nr. 6, ex art..2051 c.c Controparte_1 nell'evento occorso all'attrice Sig.ra in data 13/08/2021all'interno appunto della predetta Parte_1 struttura alberghiera “ ”, per non aver adeguato in conformità alla normativa di cui alla Controparte_1
Legge 13 e DM 236/89 la scala che dai piani superiori dell' portavano alla hall, nonché per non aver CP_2 previamente segnalato l'ultimo gradino presente tra il piano primo e il pianerottolo, provocando così di fatto la caduta dell'attrice e quindi il sinistro / infortunio per cui è giudizio, e conseguentemente condannare l'odierno convenuto , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della Controparte_1 somma di euro 43.256,82**, od a quella maggiore o minore che verrà determinata in corso di giudizio, in favore dell'attrice a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione monetaria, oltre agli interessi maturati e maturandi dalla data del sinistro a dell'effettivo saldo, oltre alle spese, competenze ed onorari di giudizio con IVA ed accessori di legge.
Si costituiva così concludendo: Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Sondrio, contrariis reiectis, - nel merito ed in via principale: respingere le domande proposte dall'attrice poiché infondate in fatto ed in diritto;
Parte_1
- nel merito ed in subordine: accertare e dichiarare che la sig.ra ha gravemente concorso ex Parte_1 art. 1227 c.c. alla causazione dell'infortunio del 13/8/2021, e per l'effetto ridurre il risarcimento del danno patito dall'attrice in misura proporzionale all'accertando suo concorso causale;
- in ogni caso: con vittoria di onorari di causa, spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Così incardinatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita tramite acquisizione documentale e prova orale ed infine trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
Per parte attrice.
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, adversis reiectis, In via del tutto preliminare, rimettersi la causa in istruttoria insistendo per l'ammissione di debita Ctu tecnica destinata a d accertare la conformità o meno della scala teatro del sinistro / infortunio occorso all'attrice, all'epoca dell'evento (13/08/2021, rispetto alla norma tecnica di riferimento diu cui alla legge 13 e D.M. 236/89; nonché per l'ammissione di debita Ctu medico-legale sulla persona dell'attrice Sig.ra onde accertare la compatibilità dell'evento con i danni Parte_1 dalla stessa lamentati, oltre ad accertare il grado di invalidità permanente e di inabilità temporanea occorso a seguito della caduta dalla scasa per cui è giudizio. Nel Merito: Accertare e dichiarare, per i fatti così come dedotti in premessa, la piena e totale responsabilità della convenuta “ , in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, quale proprietaria-gestore della struttura alberghiera ”, sito in Controparte_1
pagina 2 di 4 Bormio alla via Zandilla, nr. 6, ex art..2051 c.c nell'evento occorso all'attrice Sig.ra in Parte_1 data 13/08/2021all'interno appunto della predetta struttura alberghiera Hotel “La Gemzianella”, per non aver adeguato in conformità alla normativa di cui alla Legge 13 e DM 236/89 la scala che dai piani superiori dell'albergo portavano alla hall, nonché per non aver previamente segnalato l'ultimo gradino presente tra il piano primo e il pianerottolo, provocando così di fatto la caduta dell'attrice e quindi il sinistro / infortunio per cui è giudizio, e conseguentemente condannare l'odierna convenuta “ , in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di euro 43.256,82**, od a quella maggiore o minore che verrà determinata in corso di giudizio, in favore dell'attrice a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione monetaria, oltre agli interessi maturati e maturandi dalla data del sinistro a dell'effettivo saldo, oltre alle spese, competenze ed onorari di giudizio con IVA ed accessori di legge
Per parte convenuta.
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Sondrio, contrariis reiectis, - nel merito ed in via principale: respingere le domande proposte dall'attrice poiché infondate in fatto ed in diritto;
- nel merito ed in Parte_1 subordine: accertare e dichiarare che la sig.ra ha gravemente concorso ex art. 1227 c.c. alla Parte_1 causazione dell'infortunio del 13/8/2021, e per l'effetto ridurre il risarcimento del danno patito dall'attrice in misura proporzionale all'accertando suo concorso causale;
- in ogni caso: con vittoria di onorari di causa, spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Considerato in diritto
La domanda attorea non appare degna di accoglimento.
Non si ritiene, in particolare, dimostrata la natura potenzialmente lesiva della scala in questione, sulla base del normale utilizzo e delle condizioni del caso concreto.
Non si ritiene dimostrato, secondo la condivisibile interpretazione giurisprudenziale citata da parte convenuta, che lo stato dei luoghi presentasse un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo.
La presenza del gradino ove l'attrice ha perso l'equilibrio era segnalata da due adesivi, applicati rispettivamente sul gradino stesso e sul pianerottolo sottostante.
Vi era altresì un cartello apposto sulla porzione di parete compresa tra il pianerottolo sottostante al predetto gradino e la finestra, cartello che invitava gli utenti a porre attenzione nel percorrere la scala proprio per la presenza del dislivello.
La scala, inoltre, era provvista di balaustra che fungeva da corrimano, per tutta la sua lunghezza.
L'istruttoria ha permesso, poi, di accertare che al momento del sinistro il gradino era ben illuminato sia a mezzo dell'illuminazione artificiale, sia grazie alla presenza di una finestra da cui entrava la luce del giorno.
Dalle fotografie in atti si vede che le alzate e le pedate della scala erano regolamentari e comode da percorrere, per le loro caratteristiche dimensionali e che le doghe in legno dello scalino ove l'attrice ha perso l'equilibrio e pagina 3 di 4 del piano sottostante ad esso erano state posate perpendicolarmente le une rispetto alle altre, così evidenziando i due differenti piani di appoggio, ciò che in ogni caso esclude l'applicabilità dell'art. 2043 c.c.
Il medesimo tragitto, ancora, era già stato percorso dall'attrice in salita, onde la stessa già doveva aver preso contezza del piccolo dislivello.
D'altra parte, è comune buona norma che, quando ci si trova in un posto estraneo a quelli familiari abitualmente frequentati, si debba porre particolare attenzione allo stato dei luoghi;
anche sulle scale della propria abitazione è necessario farlo!
Il luogo ove si verifica un sinistro non deve essere solo teatro dello stesso, ai fini della applicabilità dell'art. 2051 c.c., ma deve essere anche la causa del sinistro medesimo.
La responsabilità oggettiva prevista dalla norma citata, non esonera il danneggiato dall'adottare ogni possibile precauzione per evitare incidenti, secondo il generale e costituzionale principio di solidarietà; ogni soggetto deve adottare un comportamento consono alle condizioni del luogo;
per il nostro caso, deve porre massima attenzione nel percorrere una scala non familiare.
Vigilantibus, non dormientibus, iura succurunt.
La domanda viene pertanto respinta con conseguente statuizione in ordine alle spese, in base al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta la domanda, condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta, liquidate in euro 7616,00, oltre spese generali, accessori di legge e successive.
Sondrio, 12 7 25
Il Giudice
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 124/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. CALEFFI Parte_1 C.F._1
TO contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE Controparte_1
(c.f./p.iva , con il patrocinio dell'avv. GIUGNI CHIARA P.IVA_1
OGGETTO: lesione personale
Ritenuto in fatto.
Con atto di citazione 01.02. 2024 adiva il Tribunale di Sondrio, esponendo: Parte_1
1) Parte attrice, a seguito di debita prenotazione, in data 12/08/2021 giungeva presso l'Hotel “
[...]
” sito in Bormio alla via Zandilla, nr.6, onde trascorrere un breve periodi di vacanza, CP_1 unitamente al proprio marito Sig. . 2) La mattina del 13/08/2021, ad ore 08:00 circa, nel Parte_2 mentre la Sig.ra si trovava a scendere le scale che dal piano primo conducono alla Parte_1 hall, causa la scarsa illuminazione, ma soprattutto a causa dell'ultimo gradino, non debitamente segnalato e facilmente confondibile con il pianerottolo, perdeva l'equilibrio cadendo pesantemente a terra. 3) Si precisa e si fa ossequiosamente notare come il predetto gradino non risultava all'epoca dell'evento previamente segnalato, come è possibile evidenziare dalla foto effettuata nell'immediatezza dell'evento. (Doc. 1) 4) Immediatamente soccorsa dal marito, nonché da personale dell'albergo, l'attrice veniva trasportata presso il Pronto Soccorso di Sondalo per gli accertamenti di rito.
L'attrice chiedeva: pagina 1 di 4 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, adversis reiectis,
Nel Merito: Accertare e dichiarare, per i fatti così come dedotti in premessa, la piena e totale responsabilità dell' convenuto “ ”, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, quale proprietario- CP_1 CP_1 gestore della struttura alberghiera “ ”, sito in Bormio alla via Zandilla, nr. 6, ex art..2051 c.c Controparte_1 nell'evento occorso all'attrice Sig.ra in data 13/08/2021all'interno appunto della predetta Parte_1 struttura alberghiera “ ”, per non aver adeguato in conformità alla normativa di cui alla Controparte_1
Legge 13 e DM 236/89 la scala che dai piani superiori dell' portavano alla hall, nonché per non aver CP_2 previamente segnalato l'ultimo gradino presente tra il piano primo e il pianerottolo, provocando così di fatto la caduta dell'attrice e quindi il sinistro / infortunio per cui è giudizio, e conseguentemente condannare l'odierno convenuto , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della Controparte_1 somma di euro 43.256,82**, od a quella maggiore o minore che verrà determinata in corso di giudizio, in favore dell'attrice a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione monetaria, oltre agli interessi maturati e maturandi dalla data del sinistro a dell'effettivo saldo, oltre alle spese, competenze ed onorari di giudizio con IVA ed accessori di legge.
Si costituiva così concludendo: Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Sondrio, contrariis reiectis, - nel merito ed in via principale: respingere le domande proposte dall'attrice poiché infondate in fatto ed in diritto;
Parte_1
- nel merito ed in subordine: accertare e dichiarare che la sig.ra ha gravemente concorso ex Parte_1 art. 1227 c.c. alla causazione dell'infortunio del 13/8/2021, e per l'effetto ridurre il risarcimento del danno patito dall'attrice in misura proporzionale all'accertando suo concorso causale;
- in ogni caso: con vittoria di onorari di causa, spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Così incardinatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita tramite acquisizione documentale e prova orale ed infine trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
Per parte attrice.
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, adversis reiectis, In via del tutto preliminare, rimettersi la causa in istruttoria insistendo per l'ammissione di debita Ctu tecnica destinata a d accertare la conformità o meno della scala teatro del sinistro / infortunio occorso all'attrice, all'epoca dell'evento (13/08/2021, rispetto alla norma tecnica di riferimento diu cui alla legge 13 e D.M. 236/89; nonché per l'ammissione di debita Ctu medico-legale sulla persona dell'attrice Sig.ra onde accertare la compatibilità dell'evento con i danni Parte_1 dalla stessa lamentati, oltre ad accertare il grado di invalidità permanente e di inabilità temporanea occorso a seguito della caduta dalla scasa per cui è giudizio. Nel Merito: Accertare e dichiarare, per i fatti così come dedotti in premessa, la piena e totale responsabilità della convenuta “ , in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, quale proprietaria-gestore della struttura alberghiera ”, sito in Controparte_1
pagina 2 di 4 Bormio alla via Zandilla, nr. 6, ex art..2051 c.c nell'evento occorso all'attrice Sig.ra in Parte_1 data 13/08/2021all'interno appunto della predetta struttura alberghiera Hotel “La Gemzianella”, per non aver adeguato in conformità alla normativa di cui alla Legge 13 e DM 236/89 la scala che dai piani superiori dell'albergo portavano alla hall, nonché per non aver previamente segnalato l'ultimo gradino presente tra il piano primo e il pianerottolo, provocando così di fatto la caduta dell'attrice e quindi il sinistro / infortunio per cui è giudizio, e conseguentemente condannare l'odierna convenuta “ , in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di euro 43.256,82**, od a quella maggiore o minore che verrà determinata in corso di giudizio, in favore dell'attrice a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione monetaria, oltre agli interessi maturati e maturandi dalla data del sinistro a dell'effettivo saldo, oltre alle spese, competenze ed onorari di giudizio con IVA ed accessori di legge
Per parte convenuta.
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Sondrio, contrariis reiectis, - nel merito ed in via principale: respingere le domande proposte dall'attrice poiché infondate in fatto ed in diritto;
- nel merito ed in Parte_1 subordine: accertare e dichiarare che la sig.ra ha gravemente concorso ex art. 1227 c.c. alla Parte_1 causazione dell'infortunio del 13/8/2021, e per l'effetto ridurre il risarcimento del danno patito dall'attrice in misura proporzionale all'accertando suo concorso causale;
- in ogni caso: con vittoria di onorari di causa, spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Considerato in diritto
La domanda attorea non appare degna di accoglimento.
Non si ritiene, in particolare, dimostrata la natura potenzialmente lesiva della scala in questione, sulla base del normale utilizzo e delle condizioni del caso concreto.
Non si ritiene dimostrato, secondo la condivisibile interpretazione giurisprudenziale citata da parte convenuta, che lo stato dei luoghi presentasse un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo.
La presenza del gradino ove l'attrice ha perso l'equilibrio era segnalata da due adesivi, applicati rispettivamente sul gradino stesso e sul pianerottolo sottostante.
Vi era altresì un cartello apposto sulla porzione di parete compresa tra il pianerottolo sottostante al predetto gradino e la finestra, cartello che invitava gli utenti a porre attenzione nel percorrere la scala proprio per la presenza del dislivello.
La scala, inoltre, era provvista di balaustra che fungeva da corrimano, per tutta la sua lunghezza.
L'istruttoria ha permesso, poi, di accertare che al momento del sinistro il gradino era ben illuminato sia a mezzo dell'illuminazione artificiale, sia grazie alla presenza di una finestra da cui entrava la luce del giorno.
Dalle fotografie in atti si vede che le alzate e le pedate della scala erano regolamentari e comode da percorrere, per le loro caratteristiche dimensionali e che le doghe in legno dello scalino ove l'attrice ha perso l'equilibrio e pagina 3 di 4 del piano sottostante ad esso erano state posate perpendicolarmente le une rispetto alle altre, così evidenziando i due differenti piani di appoggio, ciò che in ogni caso esclude l'applicabilità dell'art. 2043 c.c.
Il medesimo tragitto, ancora, era già stato percorso dall'attrice in salita, onde la stessa già doveva aver preso contezza del piccolo dislivello.
D'altra parte, è comune buona norma che, quando ci si trova in un posto estraneo a quelli familiari abitualmente frequentati, si debba porre particolare attenzione allo stato dei luoghi;
anche sulle scale della propria abitazione è necessario farlo!
Il luogo ove si verifica un sinistro non deve essere solo teatro dello stesso, ai fini della applicabilità dell'art. 2051 c.c., ma deve essere anche la causa del sinistro medesimo.
La responsabilità oggettiva prevista dalla norma citata, non esonera il danneggiato dall'adottare ogni possibile precauzione per evitare incidenti, secondo il generale e costituzionale principio di solidarietà; ogni soggetto deve adottare un comportamento consono alle condizioni del luogo;
per il nostro caso, deve porre massima attenzione nel percorrere una scala non familiare.
Vigilantibus, non dormientibus, iura succurunt.
La domanda viene pertanto respinta con conseguente statuizione in ordine alle spese, in base al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta la domanda, condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta, liquidate in euro 7616,00, oltre spese generali, accessori di legge e successive.
Sondrio, 12 7 25
Il Giudice
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