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Decreto 10 giugno 2025
Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
n. 620/2025 R.G.V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il giudice delegato
Esaminati gli atti della procedura iscritta al n. 620/2025 R.G.V.G.
letta l'istanza depositata in data 26.5.2025 dal dott. , nato a [...] Parte_1
il 2.7.1961, nella qualità di referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine dei Commercialisti di Crotone;
atteso che con la ridetta istanza, il referente, premesso che presso l'organismo è
pervenuta, da parte del sig. nato a [...] il [...], Controparte_1
Codice fiscale residente in [...], C.F._1
istanza di nomina del Gestore della Crisi per il cui ufficio è stata individuata la dott.ssa
, nata a [...] il [...] codice Persona_1
fiscale con studio in Isola di Capo Rizzuto (KR) Via Reggio C.F._2
n. 2, chiede autorizzarsi l'accesso alle banche dati con specifico riferimento alla posizione del debitore istante;
rilevato che il legislatore, con l'art. 18, comma 1, lettera b) del d.lgs. 13 settembre 2024, n.
136, ha aggiunto un comma 4-bis all'art. 65 C.C.I., che, colmando una lacuna dell'originario testo codicistico, sanata dalla giurisprudenza in via interpretativa, stabilisce che “ai fini della redazione delle relazioni da allegare alla domanda gli OCC possono
accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista
dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre
banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo
30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle
disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona
condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,
affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati
personali ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101”;
ricordato, inoltre, il carattere esiziale dell'acquisizione di informazioni da parte del gestore della crisi, sin dal momento in cui si verifica il primo contatto con il debitore, al fine del riscontro della documentazione dallo stesso presentata e della predisposizione delle relazioni, di sua competenza, di necessario corredo della domanda;
ritenuto pertanto che l'autorizzazione in questione possa essere rilasciata,
AUTORIZZA
l'O.C.C. in persona del Gestore della Crisi ad accedere ai dati contenuti nelle banche dati indicate nell'art. 65 co. 4 bis C.C.I. nel rispetto delle prescrizioni ivi previste.
Manda alla cancelleria Volontaria Giurisdizione per la comunicazione
Crotone, li 10/06/2025
Il Giudice Delegato
dott. Emmanuele Agostini
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il giudice delegato
Esaminati gli atti della procedura iscritta al n. 620/2025 R.G.V.G.
letta l'istanza depositata in data 26.5.2025 dal dott. , nato a [...] Parte_1
il 2.7.1961, nella qualità di referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine dei Commercialisti di Crotone;
atteso che con la ridetta istanza, il referente, premesso che presso l'organismo è
pervenuta, da parte del sig. nato a [...] il [...], Controparte_1
Codice fiscale residente in [...], C.F._1
istanza di nomina del Gestore della Crisi per il cui ufficio è stata individuata la dott.ssa
, nata a [...] il [...] codice Persona_1
fiscale con studio in Isola di Capo Rizzuto (KR) Via Reggio C.F._2
n. 2, chiede autorizzarsi l'accesso alle banche dati con specifico riferimento alla posizione del debitore istante;
rilevato che il legislatore, con l'art. 18, comma 1, lettera b) del d.lgs. 13 settembre 2024, n.
136, ha aggiunto un comma 4-bis all'art. 65 C.C.I., che, colmando una lacuna dell'originario testo codicistico, sanata dalla giurisprudenza in via interpretativa, stabilisce che “ai fini della redazione delle relazioni da allegare alla domanda gli OCC possono
accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista
dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre
banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo
30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle
disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona
condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,
affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati
personali ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101”;
ricordato, inoltre, il carattere esiziale dell'acquisizione di informazioni da parte del gestore della crisi, sin dal momento in cui si verifica il primo contatto con il debitore, al fine del riscontro della documentazione dallo stesso presentata e della predisposizione delle relazioni, di sua competenza, di necessario corredo della domanda;
ritenuto pertanto che l'autorizzazione in questione possa essere rilasciata,
AUTORIZZA
l'O.C.C. in persona del Gestore della Crisi ad accedere ai dati contenuti nelle banche dati indicate nell'art. 65 co. 4 bis C.C.I. nel rispetto delle prescrizioni ivi previste.
Manda alla cancelleria Volontaria Giurisdizione per la comunicazione
Crotone, li 10/06/2025
Il Giudice Delegato
dott. Emmanuele Agostini
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