Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/01/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 761/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, composta dai
SInori Magistrati: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est. dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere riunita oggi in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello n. R.G. 761/2023 vertente:
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e CodiceFiscale_1 disgiuntamente, dal prof. avv. Claudio Consolo, dall'avv. Laura Clelia Hoesch e dall'avv. Sergio Spatola, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia, in
Roma, via Augusto Riboty n. 23
APPELLANTE
E
, nata il [...] a [...], California, Controparte_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Bianca Maria Terracciano, dal prof. avv. prof. Antonio Briguglio, dall'avv. Massimiliano Iaione e dall'avv.
Elena Vaccarella, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, in Roma,
Via Crescenzio n. 20
APPELLATA nonché
nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. prof. Vincenzo Cuffaro, elettivamente domiciliato presso il suo studio a Roma in Via Caio Mario n. 27
INTERVENTORE VOLONTARIO
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di
Roma
avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 690/2023 del Tribunale di Roma -
Prima Sezione Civile - pubblicata il 16 gennaio 2023, resa nella causa civile iscritta al n. 17973/2019, di dichiarazione giudiziale di paternità.
FATTO e MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, Controparte_1 [...]
, quale asserito unico erede di , per Parte_1 Persona_1 ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione, accertare e dichiarare che , nato a [...] l'[...] e deceduto a Roma il 5 giugno Persona_1
2015, è il padre di , nata il [...] a [...], Controparte_1
California e residente in 1717 Dupont Avenue North, Minneapolis MN55411
(USA), e per l'effetto dichiarare revocato ex lege (art. 687 c.c.) il testamento pubblico in notar , rep. 28841, Racc. 17047 pubblicato in data 9 Persona_2
giugno 2015».
si è costituito in giudizio eccependo, in via Parte_1 preliminare, l'inammissibilità delle domande proposte per la carenza dei presupposti per il riconoscimento e, in particolare, per il possesso, in capo all'attrice, di uno status di figlia adottiva incompatibile con la invocata dichiarazione giudiziale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria eccezione e deduzione, chiede, preliminarmente, dichiararsi l'inammissibilità delle domande spiegate da
e, nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto della precedente Controparte_1
eccezione, respingersi tutte le domande della medesima attrice, dirette e/o indirette, anche di ordine patrimoniale, perché infondate in fatto e diritto per tutti i motivi di cui al presente atto, da intendersi ivi integralmente riportati e trascritti e, stante la pretestuosità dell'azione promossa, condannare la medesima al pagamento, anche ex art. 96 c.p.c., delle spese di lite. Con salvezza di ogni diritto».
Disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio, la causa è stata decisa in primo grado con sentenza n. 690/2023 del 23 novembre 2022, pubblicata in data 16 gennaio 2023, con la quale il Tribunale di Roma ha così testualmente disposto:
• accerta e dichiara che , nata negli U.S.A. il 21/09/1965, è figlia Controparte_1 biologica di nato a [...] il [...] e deceduto in data Persona_1 R.G. 761/2023
05/06/2015 e, per l'effetto, dispone che assuma il cognome Controparte_1
paterno, aggiungendolo;
• dichiara revocato ex lege il testamento di del 16/05/2015, Persona_1
pubblicato in data 09/06/2015 e ricevuto dal notaio (con atto rep. Persona_3
28841, racc. 17047);
• condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1 nei confronti di , che liquida in € 10.343,00 per compensi, oltre Controparte_1
rimborso forfettario, spese generali, IVA e C.p.a.; spese di CTU come da separato decreto;
• rigetta ogni altra domanda.
Con atto di citazione notificato il 17 febbraio 2023 Parte_1
ha impugnato la suddetta sentenza, formulando i seguenti motivi:
[...]
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO EX ART. 102 C.P.C.
PER AVER OMESSO IL TRIBUNALE DI ROMA DI ORDINARNE
L'INTEGRAZIONE CON I LITISCONSORTI NECESSARI, RISULTANTI EX
ACTIS, E TALI IN RAGIONE DELLE DOMANDE PROPOSTE DALLA ATTRICE;
MERA APPARENZA, O COMUNQUE MANIFESTA ILLOGICITÀ E/O
CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
IMPUGNATA IN ORDINE ALL'ESISTENZA DELLA CD. “ OF CP_3
” QUALE ISTITUTO IDONEO A REVOCARE LO STATUS DI CP_4
FIGLIO;
ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI, IN VIOLAZIONE DEL
DIVIETO DI APPLICAZIONE DI LEGGI O PROVVEDIMENTI CONTRARI
ALL'ORDINE PUBBLICO ITALIANO, HA RICONOSCIUTO EFFICACIA A UNA
REVOCA DI ADOZIONE LEGITTIMANTE;
ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 269 E 270 C.C. DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE
DELLA ATTRICE, STANTE LA INIDONEITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI
OF ADOPTION DI RIMUOVERE RETROATTIVAMENTE LO CP_3
STATUS DI FIGLIA ADOTTIVA DELLA CARLSON – EFFICACIA
ESCLUSIVAMENTE PRO FUTURO DEL PROVVEDIMENTO STRANIERO E
INCOMPATIBILITÀ CON I PRESUPPOSTI DELL'ART. 269 C.C; R.G. 761/2023
ERRONEITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER VIOLAZIONE O
FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 687 C.C. LA CONOSCENZA DEL FIGLIO
BIOLOGICO ESCLUDE LA REVOCAZONE.
L'appellante ha concluso chiedendo:
A) IN VIA PRELIMINARE, accertata e dichiarata la pretermissione dei litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c. risultanti ex actis e nominativamente indicati nel I motivo di gravame, dichiarare la nullità della sentenza n. 690/2023 con rimessione del processo al giudice di I grado, ex art. 354 c.p.c. in relazione a tutte le domande svolte dall'attrice, ovvero, quantomeno e in subordine, dichiarare la nullità ex art. 102 c.p.c. della statuizione sulla domanda di revoca ex art. 687
c.c., e per l'effetto rimettere tale causa al giudice di I grado ex art. 354 c.p.c.;
B) SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, per il caso di mancata integrale rimessione al giudice di I grado ex art. 354 c.p.c., accertata e dichiarata la sussistenza di uno status incompatibile con l'invocata declaratoria giudiziale di paternità, per tutti i motivi di cui al presente atto, da intendersi quivi integralmente riportati e trascritti, dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande promosse dalla sig.ra CP_1
sia in punto di declaratoria giudiziale di paternità che di revoca del
[...]
testamento ex art. 687 c.c. ovvero economiche, con conseguente integrale riforma della sentenza n. 690/2023;
C) NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA, accertata e dichiarata la sussistenza di uno status incompatibile all'invocata declaratoria giudiziale di paternità, per tutti
i motivi di cui al presente atto, da intendersi ivi integralmente riportati e trascritti, rigettare perché infondate tutte le domande promosse dalla sig.ra CP_1
sia in punto di declaratoria giudiziale di paternità che di revoca del
[...]
testamento ex art. 687 c.c. ovvero economiche, con conseguente integrale riforma della sentenza n. 690/2023.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio e di rifusione delle spese corrisposte a titolo di consulenza genetica.
In via istruttoria, ha insistito per l'ammissione delle istanze formulate in primo grado.
L'appellata si è costituita mediante deposito di comparsa, in data 30 maggio 2023, contestando punto per punto tutti i motivi di appello e chiedendone l'integrale rigetto, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese. R.G. 761/2023
Fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 7 maggio 2024, successivamente rinviata di ufficio al 26 settembre 2024, con decreto del 24 luglio
2024 il Presidente di questa Sezione ne ha disposto la sostituzione con il deposito di brevi note fino a cinque giorni prima dell'udienza, contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali il collegio avrebbe poi deciso in camera di consiglio.
Con note sostitutive dell'udienza depositate alle ore 18,14 del 20 settembre 2024, la difesa dell'appellante ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con integrale compensazione delle spese di lite, stante l'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio, da parte di Parte_1
, e la relativa accettazione, da parte dell'appellata. A corredo delle suddette
[...] note, l'appellante ha depositato: 1) atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306
c.p.c.; 2) ricevute di notificazione;
3) atto di accettazione della rinuncia agli atti del giudizio;
4) comunicazione PEC accettazione.
Sempre in data 20 settembre 2024, alle ore 9,29, la difesa dell'appellata aveva a sua volta provveduto a depositare atto di accettazione della rinuncia agli atti del giudizio.
Alle ore 18,46 del 20 settembre 2024 ha depositato atto di intervento CP_2
premettendo che:
- in data 5 giugno 2015 era deceduto in Roma il senatore;
Persona_1
- in data 9 giugno 2015, il Notaio di Roma aveva dato lettura del Per_3
testamento pubblico del de cuius, ricevuto in data 16 maggio 2015;
- il de cuius, nel dettare le ultime volontà, aveva disposto, tra gli altri, anche in favore di «quanto alle mie disponibilità finanziarie in Londra CP_2
(Regno Unito), Banche Coutts e GAM, dispongo che esse vengano interamente attribuite al signor …»; CP_2
- di recente aveva appreso che si era svolto in Roma un giudizio CP_2
civile intrapreso da nei soli confronti di Controparte_1 Parte_1
in qualità di erede di , e all'esito di tale giudizio il
[...] Persona_1
Tribunale di Roma, I Sezione Civile, con sentenza n. 690/2023, aveva dichiarato che è figlia biologica di e contestualmente aveva Controparte_1 Persona_1 dichiarato revocato ex lege il testamento di del 16 maggio 2015; Persona_1
- avverso tale sentenza aveva proposto appello il dott. Parte_1
;
[...] R.G. 761/2023
- il giudizio era pendente innanzi la Corte di Appello di Roma, sez. famiglia, R.G.
761/2023;
- rispetto alle domande formulate in primo grado da , Controparte_1 CP_2
rivestiva la qualità di litisconsorte necessario, e la sussistenza del
[...]
litisconsorzio necessario tra tutti i destinatari delle disposizioni testamentarie di avrebbe comunque potuto/dovuto essere rilevata d'ufficio; Persona_1
- sussistendo la manifesta violazione dell'art. 102 cod. proc. civ. la sentenza di primo grado era radicalmente nulla (ex pluris Cass. 14 maggio 2005, n. 10130);
- era interesse di intervenire nel presente giudizio per far valere la CP_2
nullità della sentenza di primo grado resa in assenza dei litisconsorti necessari.
Tanto premesso, l'interventore ha quindi concluso chiedendo di accertare e dichiarare la radicale nullità della sentenza del Tribunale di Roma 16 gennaio 2023
n. 690/2023 per violazione dell'art. 102 c.p.c., e di disporre la rimessione della causa in primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. .
In data 26 ottobre 2024 il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del gravame.
Concessi i termini di cui all'articolo 190 c.p.c., l'appellante ha così concluso:
“stante l'intervenuta notificazione della formale rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., ritualmente notificata a tutte le parti (allegato 1 note trattazione cartolare del 20 settembre 2024) e l'accettazione formulata (allegato 2 note trattazione cartolare del 20 settembre 2024), in via principale e preliminare, chiede pronunciarsi l'estinzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese di lite, con conseguente rigetto dell'intervento formulato da nel CP_2 merito, nell'impugnare e contestare tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, insiste nell'accoglimento delle proprie conclusioni, poiché fondate in fatto e in diritto. Con salvezza di ogni diritto.”.
L'appellata ha chiesto: “(i) voglia dichiarare, ai sensi dell'art. 306, comma 3, cod. proc. civ., l'estinzione del presente giudizio, e pertanto la tardività ed inammissibilità del successivo intervento del terzo;
(ii) in subordine, dichiarata comunque l'estinzione della causa tra il Dott. Parte_1
e la SI.ra , voglia respingere l'intervento spiegato dal SI. Controparte_1
in quanto inammissibile per carenza in capo al medesimo dei CP_2
necessari presupposti;
(iii) in estremo subordine, voglia rimettere al giudice di primo grado la sola causa sulla domanda consequenziale ex art. 687 cod. civ., R.G. 761/2023
previa separazione delle cause nei sensi di cui al precedente par. 3 delle premesse in diritto.”. ha insistito nelle conclusioni formulate nel proprio atto di intervento. CP_2
Ciò posto, va ricordato che l'articolo 306 c.p.c. recita testualmente: “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione.
L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.
Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.
Il giudice, se la rinuncia e la accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.
Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile.”.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di I grado contenuto nell'art. 359 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame. Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione del giudizio di I grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di I grado. Tuttavia
l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata
o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cassazione civile, sez. I, 19 maggio 1995, n. 5556).
Sempre secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex art. 359 e 306 c.p.c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere - dovere del giudice di pronunziare. Per la rinunzia agli atti del giudizio R.G. 761/2023
è necessaria invece l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo (Cassazione civile, sez. II, 3 agosto 1999,
n. 8387).
Nel caso di specie, in data 17 settembre 2024, il procuratore dell'appellante, avv.
Sergio Spatola, munito di specifico mandato, ha sottoscritto dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio di appello n. 761/2023 di R.G, ai sensi dell'art. 306
c.p.c., chiedendo di pronunciare l'estinzione del procedimento, con integrale compensazione delle spese di lite. In data 19 settembre 2024 il procuratore dell'appellata ha sottoscritto dichiarazione di accettazione di detta rinuncia e ha chiesto di disporre l'estinzione del processo, con integrale compensazione delle spese di lite.
L'interventore, nella propria comparsa conclusionale, resistendo alle eccezioni formulate dall'appellante e dalla appellata relativamente al suo intervento in giudizio, ha evidenziato che: l'estinzione del processo costituisce il contenuto di un provvedimento giurisdizionale, e sino a quando il provvedimento non è stato adottato, il procedimento giurisdizionale non può ritenersi concluso;
nel caso di specie, l'intervento era avvenuto prima della udienza di precisazione delle conclusioni, in un momento nel quale il processo era ancora in essere;
il mancato rispetto della integrità del contraddittorio, in primo grado, giustificava l'intervento in appello del il quale intendeva far valere la nullità della sentenza di primo CP_2
grado, con la conseguente necessità di rimessione della causa al primo Giudice;
rispetto alla autonoma domanda formulata dall'interveniente, era irrilevante la rinuncia dell'appellante agli atti del giudizio di appello.
Ciò posto, ritiene questa Corte che il processo debba essere pertanto dichiarato estinto, ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., a nulla rilevando l'intervento spiegato da successivamente al verificarsi del fatto estintivo. CP_2
Ed invero, allorquando detto intervento è avvenuto, l'estinzione si era già automaticamente verificata, per effetto della avvenuta notificazione della rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'appellante del 18 settembre 2024 e della relativa R.G. 761/2023
accettazione dell'appellata, in data 19 settembre 2024, il tutto verificatosi prima dell'intervento del terzo, avvenuto il 20 settembre 2024.
Va ricordato che l'articolo 306 c.p.c. dispone che Il giudice, se la rinuncia e
l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo. Il provvedimento in questione ha quindi valore meramente ricognitivo del fatto estintivo già verificatosi, impedendo la prosecuzione dell'attività processuale.
Nel caso di specie, deve pertanto ritenersi inammissibile l'intervento spiegato dal terzo allorquando la fattispecie estintiva si era ormai già realizzata, con conseguente venir meno del potere-dovere del giudice di pronunciare sull'appello. Va in ogni caso rilevato che l'interessato potrà eventualmente far valere le proprie ragioni mediante opposizione di terzo, ai sensi dell'articolo 404 c.p.c..
Le spese del presente grado, in ragione della specifica volontà sul punto espressamente manifestata dall'appellante e dall'appellata, devono essere integralmente compensate tra le parti, restando a carico dell'interventore le spese per l'intervento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 15 febbraio Parte_1
2023, avverso la sentenza n. 690/2023 del Tribunale di Roma, Prima Sezione
Civile, pubblicata il 16 gennaio 2023, resa nel giudizio avente n. R.G. 17973/2019, avente a oggetto dichiarazione giudiziale di paternità e revoca di testamento, letto l'articolo 306 c.p.c., così dispone: dichiara inammissibile l'intervento spiegato da in data 20 settembre CP_2
2024; dichiara estinto il processo;
compensa per intero tra l'appellante e l'appellata le spese del presente grado del giudizio;
dispone che le spese relative all'intervento di restino interamente a CP_2
carico della parte intervenuta.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2025
Il Presidente rel. est.
dott.ssa Sofia Rotunno