Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13442/2024, introdotta da
TRA
31/10/1983), con il patrocinio degli Avv.ti Luigina Bianchi PA
e Enrico Fioretti;
E
14/01/1981), con il patrocinio dell'avv. FUNARO CP_1 Pt_1
VINCENZINA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 10.04.2011 a
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, atto n. 00035, Pt_1 parte 2, serie A03 anno 2011), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1) I coniugi vivranno separati serbando il reciproco mutuo rispetto. 2) I figli e saranno affidati ad entrambi i genitori con domicilio Per_1 Per_2 preferenziale e residenza anagrafica presso l'abitazione materna, con facoltà del padre di vederli ed averli con sé ogniqualvolta lo desideri previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extra scolastiche dei minori e, comunque, con le seguenti modalità che potranno subire modifiche o deroghe su accordo di entrambi i genitori:
a) i figli trascorreranno con il padre due fine settimana alternati al mese, dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera, con riaccompagno presso l'abitazione materna alle ore 21:30, ovvero ore 19:30 previo accordo con l'altro genitore, nonché dal pomeriggio del martedì dall'uscita di scuola, fino alla mattina seguente allorquando li riaccompagnerà a scuola;
b) qualora e dovessero terminare l'orario scolastico simultaneamente, i Per_1 Per_2 coniugi concordato che il padre si recherà presso la scuola di per poi, Per_2 successivamente, prelevare la minore (che, nel frattempo, avrà fatto ritorno Per_1 autonomamente all'abitazione materna) presso l'abitazione della SI.ra (ubicata CP_1 nelle adiacenze dell'istituto scolastico dalla medesima attualmente frequentato);
– i giorni perduti;
d) le Parti pattuiscono sin d'ora che, nel caso in cui dovesse frequentare la Per_2 Par scuola calcio “ (sita nelle adiacenze della casa del SI. ) il padre andrà a Per_3 prendere il minore all'uscita di scuola per riaccompagnarlo presso l'abitazione materna nelle settimane in cui il bambino trascorrerà il weekend con il padre. Invece, nelle settimane il cui trascorrerà il fine settimana con la madre, quest'ultimo Per_2 pernotterà presso l'abitazione del padre il quale, la mattina seguente, lo riaccompagnerà a scuola;
e) durante le vacanze estive i minori e passeranno il proprio tempo sia Per_1 Per_2 con il padre che con la madre ed in specie:
• mese di giugno: dalla fine della scuola e fino al 30 giugno i bambini trascorreranno sette giorni con il padre da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, da aggiungersi al regime di visita ordinario;
• mese di luglio: i bambini e si trasferiranno presso la casa al mare dei Per_1 Per_2 nonni materni a Santa Severa e il padre potrà andarli a trovare ed averli con sé secondo Par l'ordinario regime di visita qui concordato tra i coniugi. Inoltre, il SI. trascorrerà con i figli – nelle settimane in cui non li ha con sé durante il fine settimana – anche la giornata del martedì;
• mese di agosto: i bambini trascorreranno con il padre 10 giorni – anche non consecutivi
– da concordarsi preventivamente tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno.
• dal primo settembre e fino all'inizio della scuola i bambini si trasferiranno presso la casa al mare dei nonni materni mantenendo la stessa alternanza dei weekend invernali;
f) e trascorreranno con i rispettivi genitori – ad anni alterni - la metà dei Per_1 Per_2 periodi legati alle festività cristiane, ebraiche ed ordinarie;
g) i figli trascorreranno il giorno del proprio compleanno preferibilmente pranzando con un genitore e cenando con l'altro, e ove ciò non sia possibile con ciascun genitore ad anni alterni;
h) i figli trascorreranno inoltre il compleanno di ciascun genitore con quest'ultimo; i) le ulteriori festività nazionali verranno trascorse alternativamente dai figli con ciascun genitore;
l) entrambi i genitori si impegnano a far mantenere ai minori costanti e buoni rapporti con i nonni e gli zii, materni e paterni, e a consentirne la frequentazione e le visite;
m) le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale dei figli saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
n) durante il periodo invernale, i figli potranno trascorrere con ciascun genitore – compatibilmente con i loro impegni scolastici – una settimana di vacanza
(preferibilmente nel periodo di pausa del programma scolastico) da concordare tra i coniugi entro il 31 dicembre di ciascun anno, precisando che dei relativi costi se ne farà integralmente carico il genitore che avrà organizzato tale vacanza.
3) Entrambi i genitori si impegnano a far concludere a il ciclo di istruzione Per_2 primaria presso la scuola privata ad indirizzo religioso-ebraico, che attualmente frequenta, facendosene carico in egual misura. Laddove il minore manifestasse la propria volontà di proseguire in tale percorso di studi anche per il ciclo di istruzione secondario di primo grado, la SI.ra presta sin d'ora il proprio consenso per CP_1 l'iscrizione del minore presso il relativo istituto (continuando, quindi, a collaborare con il marito per accompagnare e riprendere il figlio), precisando che degli eventuali costi se ne farà integralmente carico il SI. . PA
4) Qualsiasi scelta di natura economica relativa a feste riguardanti e Per_1 Per_2
(come ad esempio il o Bar Mitzva) dovrà essere necessariamente condivisa CP_2 Par tra i SIg.ri e , le cui spese (ad esempio relative al catering, alla location, agli CP_1 invitati, ai vestiti) andranno preventivamente concordate congiuntamente dagli stessi, anche per quanto riguarda la relativa ripartizione, precisando che i necessari oneri previsti per gli invitati non andranno ripartiti al 50% ma ciascun genitore si farà carico delle spese relative ai propri invitati adulti, mentre le spese relative ai minori - da considerarsi come invitati dai ragazzi - saranno ripartite al 50%.
5) Con riferimento alle festività ebraiche del Rosh Hashanah, della Pesach e del Per_4 perdurando per nr. 2 giorni ciascuna, i coniugi pattuiscono che i bambini trascorreranno
– per tali ricorrenze - un giorno con il padre e l'altro giorno con la madre. Cont 6) Per quanto concerne il corso per la preparazione al itzvah della piccola , Per_1
i coniugi concordano sin d'ora l'iscrizione della minore presso il corso che si terrà – a partire dal mese di Novembre 2024 e fino ad Aprile 2025 - presso l'Ufficio giovanile ebraico stabilendo fin da ora che se il corso avrà luogo la domenica la bambina verrà accompagnata dal genitore a cui è affidata nel relativo weekend. Se invece il corso prevede degli incontri durante i giorni feriali entrambi i genitori si faranno carico dell'accompagno e della ripresa in via equa ed alternata secondo l'ordinario regime di visita qui concordato tra i coniugi. Par 7) Con riferimento al piccolo i SIg.ri e concordato il seguente Per_2 CP_1 regime di accompagno del figlio a scuola e conseguente prelevamento dello stesso: il lunedì mattina la SI.ra accompagnerà il minore a scuola, mentre il pomeriggio CP_1 verrà riaccompagnato a casa utilizzando il trasporto scolastico privato;
il martedì mattina la SI.ra accompagnerà il figlio a scuola, mentre il pomeriggio il padre CP_1 preleverà il minore e lo accompagnerà agli allenamenti;
il mercoledì mattina sarà il padre ad accompagnare il minore a scuola, mentre il pomeriggio verrà Per_2 riaccompagnato a casa utilizzando il trasporto scolastico privato;
il giovedì mattina la
SI.ra accompagnerà il minore a scuola, mentre il pomeriggio verrà prelevato dal CP_1 Par Pe SI. ; il venerdì mattina sarà la SI.ra - ovvero il . Sed nelle settimane in CP_1 cui pernotterà con lui il giovedì - ad accompagnare il minore a scuola, mentre Per_2 il pomeriggio verrà prelevato dal genitore con il quale trascorrerà il fine settimana. I coniugi pattuiscono fin da ora che la spesa del pulmino è da considerarsi spesa straordinaria e, pertanto, verrà suddivisa al 50%. 8) I coniugi riconoscono reciprocamente l'importanza di evitare di ingerirsi nella gestione ordinaria dei minori allorquando gli stessi sono con l'altro genitore, anche al fine di non svilirne la figura genitoriale.
9) La casa coniugale sita in Via Asmara nr. 50, di proprietà della SI.ra PA
, resterà assegnata alla medesima e continuerà ad abitarvi con i figli CP_1 Per_1
e Il SI. se ne è già allontanato avendo asportato i propri effetti Per_2 PA personali e i beni di sua esclusiva proprietà. 10) Il marito corrisponderà alla moglie un assegno mensile di Euro 250,00=
(duecentocinquanta) per ciascun figlio, e così per complessivi Euro 500,00=, quale contributo per il mantenimento degli stessi, con decorrenza a partire dal mese successivo a quello di deposito del presente ricorso, da corrispondere a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese sulle coordinate che saranno a tal fine comunicate dalla SI.ra . Tale contributo sarà rivalutato automaticamente ogni anno CP_1 secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati. L'assegno unico previsto per i figli, così come eventuali altri incentivi anche in futuro riconosciuti, sarà devoluto in favore di entrambi i coniugi in pari misura. 11) I Ricorrenti concordano che il marito rimodulerà il proprio contributo al mantenimento dei figli, incrementandolo in complessivi Euro 350,00= (trecentocinquanta/00) per ciascun figlio, laddove si verifichi, simultaneamente e congiuntamente, che il piccolo avrà completato tutto il ciclo di istruzione presso Per_2 una scuola media ebraica e che entrambi i minori manifestino la volontà di essere iscritti presso un istituto liceale pubblico e laico e fintanto che perduri la loro permanenza presso tale istituto. Pertanto, qualora non si verificasse una (o entrambe) delle suddette condizioni non sarà dovuto alcun incremento.
12) Le spese straordinarie riguardanti i figli e individuate come dal Per_1 Per_2 protocollo d'intesa sottoscritto in data 17 Dicembre 2014 dal Tribunale Ordinario di Roma, saranno sostenute nella misura del 50% tra i genitori, laddove preventivamente concordate, salvo il caso di spese straordinarie obbligatorie. Tutte le spese straordinarie verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla consegna del giustificativo della spesa.
13) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti ed avendo gli stessi inteso come sopra regolare i loro reciproci rapporti patrimoniali.
14) I coniugi prestano il loro reciproco benestare al rilascio e/o rinnovo del passaporto”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi 31/10/1983) PA PA
e 14/01/1981), che hanno contratto matrimonio in data CP_1 Pt_1
10.04.2011 a (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, Pt_1 atto n. 00035, parte 2, serie A03 anno 2011), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi