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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/06/2024, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 659/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 659/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. INVERNI GIUSEPPE ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), CP_2 C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_2 dell'avv. MAZZANTINI ALFONSO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.12.2023 riportandosi ai propri atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice chiamava in giudizio i Parte_1 convenuti due dei quali rimanevano contumaci per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti che quantificava in €. 32.786,23 a seguito di un sinistro stradale avvenuto a in data CP_1
28.06.2021 con vittoria di spese;
la Controparte_1 era proprietaria del mezze Fiat Doblò tg. EX720PJ, la era la conducente e la CP_2 CP_4
era la responsabile civile.
[...]
La parte attrice deduceva che mentre percorreva la rotonda situata in via Ferrucci angolo via Catani sulla propria bicicletta era urtato dal veicolo dei convenuti e a seguito dell'urto riportava gravi lesioni. Dai rilievi svolti dai VV.UU di emergeva la piena responsabilità della che era anche CP_1 CP_2 sanzionata ex art. 154 c.d.s.
Il assumeva che a seguito del sinistro aveva riportato lesioni che comportavano una invalidità Pt_1 temporanea che si protraeva fino al 26.09.2021 con postumi invalidanti del 12- 14% e si era visto costretto ad adire l'autorità giudiziaria visto il mancato risarcimento da parte della compagnia assicurativa.
Si costituiva in giudizio la sola compagnia che contestava la domanda solo nel quantum debeatur dando atto di avere inviato la somma di €. 4.100,00 dopo avere ricevuto l'atto di citazione di cui e.
500,00 per assistenza stragiudiziale;
concludeva per la reiezione della domanda e per la riduzione del risarcimento, con vittoria di spese di lite.
La causa era istruita con la produzione documentale e con l'espletamento della CTU medico legale che accertava gg. 20 di ITP al 75%, gg. 20 al 50% e gg. 40 al 25% con postumi permanenti dell'8%. In data 14.09.2023 era offerta la somma di €. 14.000,00 e l'ulteriore somma di €. 2.000,00 il 20.09.2023 che era accettata dalla parte attrice in conto maggiore del avere con imputazione alle spese legali, agli interessi, alla rivalutazione monetaria e al capitale.
Dalla espletata istruttoria non vi sono dubbi che la domanda attorea debba essere accolta dato che in punto di an debeatur i convenuti medesimi hanno riconosciuto la propria responsabilità nel sinistro per cui è causa. Tuttavia la somma richiesta dalla parte attrice a titolo di risarcimento dei danni va ridotta secondo quanto stabilito dal medico nella perizia medico legale dove si determina come postumi invalidanti il valore di 8% e non quello indicato nell'atto introduttivo del 12-14%.
Pertanto si ritiene che la somma dovuta complessivamente dai convenuti, in solido tra loro e da cui devono essere decurtate le somme già corrisposte deve essere la seguente ex d.m. 16.10.2023:
Danno biologico permanente: €. 11.288,64
Invalidità temporanea al 75%: €. 822,00;
Invalidità temporanea al 50%: €.548,00
Invalidità temporanea al 25%:€. 548,00
Danno morale 33%: €. 4.401,77
Spese mediche sostenute: €. 420.23
Totale: €. 18.028,64 oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al dì dell'effettivo soddisfo e al rimborso delle spese di ctu e di ctp.
Le spese legali seguono la soccombenza e quindi ex art. 91 c.p.c. e visto il dm 147/22 si devono liquidare, tenuto conto dello scaglione di riferimento in €. 5.077,00 per compensi della fase giudiziale ed €. 1985,00 per compensi della fase stragiudiziale oltre alle spese vive pari a €. 545,00 e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge. pagina 2 di 3 Pertanto i convenuti in solido tra loro dovranno rimborsare tale somma alla parte previa decurtazione di quanto già corrisposto nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta la esclusiva responsabilità della sig.ra nella produzione del fatto illecito de CP_2 quo e, per gli effetti, condanna in solido tra loro i convenuti al risarcimento dei danni in favore della parte attrice
[...]
con il pagamento della somma di €. 18.028,64 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal Pt_1 dì del fatto al dì dell'effettivo soddisfo, detratti gli acconti ricevuti;
condanna altresì ex art. 91 c.p.c. i convenuti in solido tra loro a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €. 5.077,00 per compensi della fase giudiziale ed €. 1985,00 per compensi della fase stragiudiziale oltre alle spese vive pari a €. 545,00 e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
Prato, 8 giugno 2024
Il Giudice
dott.ssa Micaela Lunghi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 659/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. INVERNI GIUSEPPE ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), CP_2 C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_2 dell'avv. MAZZANTINI ALFONSO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.12.2023 riportandosi ai propri atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice chiamava in giudizio i Parte_1 convenuti due dei quali rimanevano contumaci per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti che quantificava in €. 32.786,23 a seguito di un sinistro stradale avvenuto a in data CP_1
28.06.2021 con vittoria di spese;
la Controparte_1 era proprietaria del mezze Fiat Doblò tg. EX720PJ, la era la conducente e la CP_2 CP_4
era la responsabile civile.
[...]
La parte attrice deduceva che mentre percorreva la rotonda situata in via Ferrucci angolo via Catani sulla propria bicicletta era urtato dal veicolo dei convenuti e a seguito dell'urto riportava gravi lesioni. Dai rilievi svolti dai VV.UU di emergeva la piena responsabilità della che era anche CP_1 CP_2 sanzionata ex art. 154 c.d.s.
Il assumeva che a seguito del sinistro aveva riportato lesioni che comportavano una invalidità Pt_1 temporanea che si protraeva fino al 26.09.2021 con postumi invalidanti del 12- 14% e si era visto costretto ad adire l'autorità giudiziaria visto il mancato risarcimento da parte della compagnia assicurativa.
Si costituiva in giudizio la sola compagnia che contestava la domanda solo nel quantum debeatur dando atto di avere inviato la somma di €. 4.100,00 dopo avere ricevuto l'atto di citazione di cui e.
500,00 per assistenza stragiudiziale;
concludeva per la reiezione della domanda e per la riduzione del risarcimento, con vittoria di spese di lite.
La causa era istruita con la produzione documentale e con l'espletamento della CTU medico legale che accertava gg. 20 di ITP al 75%, gg. 20 al 50% e gg. 40 al 25% con postumi permanenti dell'8%. In data 14.09.2023 era offerta la somma di €. 14.000,00 e l'ulteriore somma di €. 2.000,00 il 20.09.2023 che era accettata dalla parte attrice in conto maggiore del avere con imputazione alle spese legali, agli interessi, alla rivalutazione monetaria e al capitale.
Dalla espletata istruttoria non vi sono dubbi che la domanda attorea debba essere accolta dato che in punto di an debeatur i convenuti medesimi hanno riconosciuto la propria responsabilità nel sinistro per cui è causa. Tuttavia la somma richiesta dalla parte attrice a titolo di risarcimento dei danni va ridotta secondo quanto stabilito dal medico nella perizia medico legale dove si determina come postumi invalidanti il valore di 8% e non quello indicato nell'atto introduttivo del 12-14%.
Pertanto si ritiene che la somma dovuta complessivamente dai convenuti, in solido tra loro e da cui devono essere decurtate le somme già corrisposte deve essere la seguente ex d.m. 16.10.2023:
Danno biologico permanente: €. 11.288,64
Invalidità temporanea al 75%: €. 822,00;
Invalidità temporanea al 50%: €.548,00
Invalidità temporanea al 25%:€. 548,00
Danno morale 33%: €. 4.401,77
Spese mediche sostenute: €. 420.23
Totale: €. 18.028,64 oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al dì dell'effettivo soddisfo e al rimborso delle spese di ctu e di ctp.
Le spese legali seguono la soccombenza e quindi ex art. 91 c.p.c. e visto il dm 147/22 si devono liquidare, tenuto conto dello scaglione di riferimento in €. 5.077,00 per compensi della fase giudiziale ed €. 1985,00 per compensi della fase stragiudiziale oltre alle spese vive pari a €. 545,00 e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge. pagina 2 di 3 Pertanto i convenuti in solido tra loro dovranno rimborsare tale somma alla parte previa decurtazione di quanto già corrisposto nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta la esclusiva responsabilità della sig.ra nella produzione del fatto illecito de CP_2 quo e, per gli effetti, condanna in solido tra loro i convenuti al risarcimento dei danni in favore della parte attrice
[...]
con il pagamento della somma di €. 18.028,64 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal Pt_1 dì del fatto al dì dell'effettivo soddisfo, detratti gli acconti ricevuti;
condanna altresì ex art. 91 c.p.c. i convenuti in solido tra loro a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €. 5.077,00 per compensi della fase giudiziale ed €. 1985,00 per compensi della fase stragiudiziale oltre alle spese vive pari a €. 545,00 e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
Prato, 8 giugno 2024
Il Giudice
dott.ssa Micaela Lunghi
pagina 3 di 3