CA
Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/09/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2007/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2007/2022
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_1 [...]
elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Tommaso Parte_1
Pratovecchi, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliata in Campi Bisenzio (FI) presso lo studio Controparte_2
dell'Avv. Giuseppina De Luca, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'Avv. Prof. Paolo Flavio Mondini
e dell'Avv. Guido Bortoluzzi, che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE e
, elettivamente domiciliato in Latina presso lo studio dell'Avv. Pietro CP_4
Angeloni, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. Angelo Controparte_5
Russo, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
. Controparte_6
APPELLATA contumace
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_7
elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'Avv. Prof. Paolo Flavio Mondini
e dell'Avv. Guido Bortoluzzi, che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE TERZA INTERVENUTA IN APPELLO
avverso sentenza n. 2591/2022 del Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, anche in via incidentale, disattesa e respinta: In tesi: - riformare integralmente la sentenza n. 2591/2022, pronunciata dal Tribunale di Firenze in data 20.09.2022 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 7997/2017, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della sig.ra altresì condannando la stessa Controparte_2
alla restituzione della somma di € 36.205,94, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento al saldo, somma che l'appellante è stata costretta a versare, con riserva di ripetizione all'esito del presente giudizio di appello, in esecuzione della suddetta sentenza;
In ipotesi subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui siano
2 accolte le ragioni creditorie azionate dalla appellata sig.ra in parziale Controparte_2
riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che il debito della CP_1
nei confronti dell'appellata ammonta alla minor somma di € 11.000,00 o a quella
[...] diversa somma, minore o maggiore, che sarà ritenuta equa e di giustizia e, per l'effetto, condannare la SI.ra alla restituzione in favore della società appellante di Controparte_2
quanto da questa versato in eccesso in forza della sentenza di primo grado. In ogni caso - nella denegata e non creduta ipotesi in cui siano accolte le ragioni creditorie azionate dalla appellata sig.ra in parziale riforma della sentenza impugnata, Controparte_2 condannare l'appellata società in persona del suo legale RO
rappresentante pro tempore in carica a manlevare indenne la società appellante da ogni pronuncia di condanna nei propri confronti. - Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna delle appellate e Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore in carica alla restituzione in
[...] favore dell'appellante di quanto pagato a tale titolo in forza della sentenza impugnata”.
Per la parte appellata “nei confronti dell'appellata affinchè Voglia CP_2 CP_8
CP_ l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: - rigettare le conclusioni di 1 poste “in via incidentale e 1) in via principale lett. a) e confermare la sentenza di primo grado n. 2591/22 pronunciata dal Tribunale di Firenze in data 20.09.22 nel Giudizio iscritto al n. RG 7997/17, sottolineando che la comparente niente ha a che fare con la prima ( ) e tantomeno con le altre tre chiamate da parte di quest'ultima (nello CP_8
specifico SI.ri e . Questa difesa, in primo grado, ha chiamato CP_4 CP_5 CP_6
esclusivamente il proprio venditore e nessun altro (anche perché non a CP_1
conoscenza delle innumerevoli vendite, ben 5 in un solo anno e mezzo, dal maggio 2015 – dichiarazione di fallimento- al novembre 2016 –vendita alla comparente-)...Mentre nei confronti dell'appellante per le causali esposte in comparsa di costituzione CP_1
e risposta e già sopra richiamate, questa difesa conclude affinchè l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita sempre contrariis reiectis voglia: - Nel merito e in via principale: confermare la sentenza di primo grado n. 2591/22 pronunciata dal Tribunale di Firenze in data 20.09.22 nel Giudizio iscritto al n. RG 7997/17 rigettando tutte le domande di appello della sia in tesi che in ipotesi subordinata e confermando quindi che CP_1
la sig.ra non dovrà restituire la somma corrispostagli dalla Controparte_2 CP_1
in esecuzione della sopra precisata sentenza comprese le spese legali del predetto giudizio;
- Nel merito e in via subordinata nella malaguratissima ipotesi di parziale riforma della sentenza n. 2591/22 e quindi di parziale accoglimento della domanda di parte appellante, prevedendo la restituzione di parte della somma corrisposta, si chiede che comunque non venga riformatala la parte della sentenza in cui l'appellante è stata
3 condannata alle spese legali comunque dovute nel procedimento di primo grado anche in caso di parziale soccombenza della domanda attorea. - Con vittoria delle spese legali del procedimento di secondo grado nonché di quello di mediazione come da progetto di notula che si allega (All2)”.
Per la parte appellata ed appellante incidentale e parte Controparte_3
intervenuta in assenza di note, come da comparsa di Controparte_7 costituzione di e quindi: “Voglia l'Illustrissima Corte Controparte_3
d'Appello adita, in integrale riforma della sentenza appellata, contrariis reiectis, ed in accoglimento dei dedotti motivi, così giudicare: In via principale: - rigettare il quarto motivo di appello formulato da in quanto infondato in fatto e diritto, Controparte_1
per i motivi esposti in narrativa;
In via incidentale: 1) In via principale: - accertare la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per avere il
Giudice di primo grado statuito sulle domande formulate dall'esponente nei confronti dei terzi chiamati, SI. SI. e SI.ra nonostante la subordinazione CP_4 CP_5 CP_6 della decisione delle predette domande all'accoglimento della domanda di manleva richiesta da nei confronti dell'esponente, rigettata dal Tribunale;
CP_1 conseguentemente, dichiarare la nullità della Sentenza di primo grado, e per l'effetto: a. in caso di accoglimento dei primi tre motivi di appello, condannare la SI.ra
[...] al pagamento, in favore di , delle somme che quest'ultima ha CP_2 CP_3
corrisposto ai SI.ri e a titolo di rifusione delle spese di lite CP_4 CP_5 CP_6 relative al giudizio di primo grado;
b. in caso di rigetto integrale dell'appello formulato da condannare quest'ultima al pagamento, in favore di , delle CP_1 CP_3 somme che quest'ultima ha corrisposto ai SI.ri e a titolo di CP_4 CP_5 CP_6
rifusione delle spese di lite relative al giudizio di primo grado;
2) In subordine: i. in caso di accoglimento del quarto motivo di appello, riformare la sentenza n. 2591/2022, pronunciata dal Tribunale di Firenze il 20 settembre 2022 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 7997/2017, e in particolare il capo relativo al rigetto della domanda di condanna al risarcimento dei danni dovuti in via contrattuale dal SInor condannandolo CP_4
anche in solido con il SInor e la SInora ii. in caso di accoglimento del CP_5 CP_6
quarto motivo di appello, riformare la sentenza n. 2591/2022, pronunciata dal Tribunale di Firenze il 20 settembre 2022 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 7997/2017, e in particolare il capo relativo al rigetto della domanda di condanna al risarcimento dei danni dovuti ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2497 c.c. dal SInor
condannandolo anche in solido con il SInor e la SInora Controparte_5 CP_4
iii. in caso di accoglimento del quarto motivo di appello, riformare la sentenza CP_6
n. 2591/2022, pronunciata dal Tribunale di Firenze il 20 settembre 2022 nel giudizio
4 distinto a R.G. con il n. 7997/2017, e in particolare il capo relativo al rigetto della domanda di condanna al risarcimento dei danni dovuti dalla SInora CP_6
condannandola anche in solido con il SInor e il SInor iv.
[...] CP_4 CP_5
accogliere le domande proposte in primo grado da e Controparte_3
ribadite in questa sede: «In via principale, nel merito: - rigettare integralmente, con ogni miglior formula e per tutti i motivi esposti in narrativa, le domande svolte da
[...]
nei confronti della scrivente in quanto infondate in fatto e in diritto;
In CP_1
via subordinata: - nel denegato caso di accoglimento della domanda della convenuta chiamante nei confronti dell'esponente, determinare gli importi dovuti alla convenuta chiamante nella minor somma risultante in corso di causa;
- nel denegato caso di accoglimento della domanda della convenuta chiamante nei confronti dell'esponente, a seguito dell'accoglimento anche solo parziale della domanda di parte attrice nei confronti della convenuta chiamante, accertare che i terzi SInori e sono CP_4 CP_5 CP_6 tenuti, ciascuno per l'intero, a tenere manlevata l'esponente da ogni pretesa a suo carico, anche in via di regresso e/o a titolo di risarcimento del danno contrattuale e extracontrattuale e per l'effetto condannare i suddetti terzi, ciascuno per l'intero, a tenere manlevata l'esponente da ogni pretesa a suo carico, anche in via di regresso e/o a titolo di risarcimento del danno contrattuale e extracontrattuale»; In ogni caso: - con vittoria di spese e onorari di causa, nonché accessori di legge”.
Per la parte appellata in assenza di note, come da comparsa di costituzione, e CP_4 quindi: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, IN VIA PRELIMINARE - dichiarare l'improcedibilità della domanda attrice di primo grado per mancata partecipazione personale della parte (ovvero del procuratore in assenza di procura notarile conferita dalla parte) alla procedura di mediazione;
NEL
MERITO - rigettare il quarto motivo di appello principale formulato dalla società
[...]
in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- in caso di accoglimento del quarto CP_1
motivo di appello principale, rigettare il secondo motivo di appello incidentale formulato dalla soc. nei confronti del sig. siccome RO CP_4
infondato, in quanto nessuna responsabilità può essere allo stesso addebitata per i motivi esposti in narrativa. Vittoria di spese”.
Per la parte appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni CP_5
contraria istanza e richiesta disattesa, - Respingere l'appello proposto da CP_1
e confermare la sentenza del Tribunale di Firenze impugnata. - Respingere l'appello
[...]
incidentale proposto da e confermare la sentenza del RO
Tribunale di Firenze impugnata. - Con condanna alle spese di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
5 MOTIVAZIONE
1) (di seguito: ha proposto appello avverso la sentenza n. CP_1 CP_1 CP_1
2591/2022 del Tribunale di Firenze, con la quale era stata accolta la domanda avanzata dalla sig.ra volta ad ottenere la refusione dei costi ed il risarcimento del Controparte_2
danno correlato alla garanzia per evizione azionata con riferimento alla vendita di una vettura.
1.1) La causa di prime cure era stata infatti instaurata dalla predetta sig. CP_2
allegando che:
• in data 11.11.2016 aveva acquisto, presso l'autovettura Volkswagen Touareg CP_1
3.0 (targata ES013EW) per l'importo di € 27.000,00 (costituito da: € 7.200,00 per la cessione dell'auto targata ES013EW a € 15.000,00corrisposti con bonifico CP_1
ed € 4.800,00 in contanti);
• a tre mesi di distanza dall'acquisto, detta autovettura era stata reclamata dalla curatela del fallimento della Auto Idea S.r.l. per tramite legale incaricato;
• era dunque stata inviata a una richiesta di restituzione di quanto versato, con CP_1
risposta negativa da parte della stessa CP_1
• avendo posto in essere una vendita priva di idoneo titolo, la stessa era CP_1 CP_1 tenuta in forza della garanzia per l'evizione alla restituzione del prezzo ed al risarcimento dei danni.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “Piaccia all'Ill.mo
Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, ed in totale accoglimento della domanda di parte attrice, così prevedere: Nel merito -Accertare e dichiarare applicabile la garanzia per evizione a favore della SI.ra ; - e Parte_2 per l'effetto, condannare la concessionaria a rifondere all'acquirente, Controparte_9
sig.ra la somma di E. 27.000,00 (costituita in parte dalla cessione di un auto e in CP_2
parte in denaro come precisato in narrativa), oltre la spesa della tassa pagata (All.8) nonché tutti i costi e le spese per il deposito dell'auto presso un luogo apposito fino all'effettiva restituzione di quest'ultima alla curatela fallimentare, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo e/o diverso importo che risulterà a seguito di espletanda istruttoria e/o equa di giustizia ma comunque entro e non oltre la competenza di valore del Giudice adito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
1.2) Si era costituita che aveva contestato la fondatezza delle domande ed CP_1
allegazioni attoree, in particolare esponendo che:
6 o la vettura Volkswagen Tuareg 3.00 (tg. ES013EW), effettivamente venduta da alla era stata acquistata dalla stessa – pochi giorni prima e CP_1 CP_2 CP_1
previe verifiche del caso - dalla società (di seguito: Controparte_3 CP_10
); CP_3
o la notifica al PRA della sentenza dichiarativa di fallimento con il numero di targa dell'auto su cui eseguire la trascrizione è stata effettuata dal Curatore quasi due anni dopo (9.3.2017) la sentenza medesima (14.5.2015), come risulta dalla relativa visura PRA (prodotta in atti);
o nulla poteva dunque essere imputato alla convenuta, avendo quest'ultima ignorato, senza colpa, una circostanza che, ove resa pubblica immediatamente dal Curatore del fallimento, avrebbe certamente evitato l'ingresso del presente giudizio;
o in ogni caso, avendo acquistato la vettura da , intendeva chiamare in CP_1 CP_3 causa quest'ultima onde esserne manlevato.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “In via preliminare autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 c. p.c. e, conseguentemente, disporre ex art. 269 c.p.c. la chiamata in causa della Nel merito respingere Controparte_11
siccome infondate le domande di parte attrice;
In via subordinata nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta una responsabilità, anche percentuale e graduata, della società condannare la chiamata in causa Controparte_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, a manlevarla indenne
[...]
da ogni pronuncia di condanna nei propri confronti. Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre anche in via istruttoria e di produrre documenti alla luce delle difese avversarie”.
1.3) Autorizzata la predetta chiamata in causa, si era costituita in giudizio CP_3
che, in particolare, aveva esposto che:
− la domanda attorea era improcedibile per omesso espletamento della procedura di negoziazione assistita;
− l'evizione presuppone che il venditore non fosse titolare del bene, non essendo tuttavia sufficiente a tal fine il fatto che un terzo si sia dichiarato proprietario, ma occorrendo una pronuncia giudiziale in tal senso;
nel caso di specie, il
[...]
non aveva proposto alcuna azione di questo tipo e, peraltro, non CP_12
constava neppure che la vettura fosse mai stata restituita;
− non era dunque sufficiente il fatto che la sig.ra avesse ritenuto che la CP_2 vettura fosse di proprietà del predetto , né poteva ritenersi che l'atto CP_12
compiuto dal fallito, dopo la dichiarazione di fallimento, fosse di per sé inefficace
7 anche nei confronti dei terzi che avevano acquistato dall'avente causa del fallito stesso;
− una simile estensione degli effetti era del resto inaccettabile, anche in considerazione del fatto che, nel caso di specie, anche non aveva acquistato CP_3 la vettura da Auto Idea S.r.l. ma dal sig. che, a propria volta, l'aveva CP_4
acquistata dalla soc. New Motors S.r.l.;
− era inesigibile una verifica che si estendesse a tutti i precedenti aventi causa e, in ogni caso, una simile verifica sarebbe stata inutile nel caso di specie, atteso che il
Curatore del Fallimento Auto Idea S.r.l. aveva fatto trascrivere la sentenza di fallimento (in data 9.3.2017) solo dopo due anni dall'emissione della stessa (il
14.5.2015);
− in ogni caso, nel contratto intercorso tra ed era stata espressamente CP_1 CP_3
pattuita l'esclusione delle garanzie contrattuali sì che, trattandosi di vendita “a rischio e pericolo” del compratore, non poteva pretendere alcunché da CP_1 CP_3
ex art. 1488 c.c.;
− non vi era alcuna dimostrazione degli importi asseritamente versati dall'attrice e da questa chiesti in pagamento;
− avendo acquistato la vettura dal sig. anche quest'ultimo era CP_3 CP_4
tenuto a partecipare al presente giudizio, per manlevare in ordine ad ogni CP_3 conseguenza derivante dall'accoglimento delle domande della e di CP_2 CP_1
− anche l'amministratore di Auto Idea S.r.l., sig. doveva Controparte_5
partecipare al processo, avendo proceduto alla vendita della vettura in questione nonostante fosse stato dichiarato il fallimento della stessa Auto Idea S.r.l., e, in tal modo, determinando l'insorgere della presente causa, con conseguente obbligo di manleva in capo allo stesso;
− in ultimo, anche il Curatore del Fallimento di Auto Idea S.r.l., dott.ssa CP_6
era tenuto a partecipare alla causa, avendo provveduto (in violazione
[...] dell'art. 88 l. fall.), a far trascrivere la sentenza dichiarativa del predetto fallimento a quasi due anni di distanza, quando ormai la vettura in oggetto era stata venduta, peraltro plurime volte, ed essendo quindi tenuta alla manleva.
1.3.1) In base a tali rilievi, aveva chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, CP_3
previa ogni opportuna declaratoria di rito e di merito, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione o istanza respinta, così giudicare: In via preliminare e/o pregiudiziale: - accertata l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 3 del D.l. 12 settembre
2014 n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162, pronunciare l'improcedibilità della presente azione giudiziale e per gli effetti disporre ai sensi dell'art. 3, primo comma,
8 D.l. 132/2014; - disporre la chiamata in causa dei terzi CP_4 CP_5
e differire la prima udienza ai sensi degli artt. 106
[...] Controparte_6
e art. 269 c.p.c., nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., per consentire le relative chiamate;
In via principale, nel merito: - rigettare integralmente, con ogni miglior formula e per tutti i motivi esposti in narrativa, le domande svolte da
[...]
nei confronti della scrivente in quanto infondate in fatto e in diritto;
In CP_1
via subordinata: - nel denegato caso di accoglimento della domanda della convenuta chiamante nei confronti dell'esponente, determinare gli importi dovuti alla convenuta chiamante nella minor somma risultante in corso di causa;
- nel denegato caso di accoglimento della domanda della convenuta chiamante nei confronti dell'esponente, a seguito dell'accoglimento anche solo parziale della domanda di parte attrice nei confronti della convenuta chiamante, accertare che i terzi SInori e sono CP_4 CP_5 CP_6 tenuti, ciascuno per l'intero, a tenere manlevata l'esponente da ogni pretesa a suo carico, anche in via di regresso e/o a titolo di risarcimento del danno contrattuale e extracontrattuale e per l'effetto condannare i suddetti terzi, ciascuno per l'intero, a tenere manlevata l'esponente da ogni pretesa a suo carico, anche in via di regresso e/o a titolo di risarcimento del danno contrattuale e extracontrattuale. In via istruttoria: - con più ampia riserva di ulteriormente articolare, dedurre, eccepire ed allegare sia nel merito, sia in istruttoria, sia in fatto sia in diritto;
In ogni caso: - con vittoria di spese e onorari di causa, nonché accessori di legge”.
1.4) Autorizzate le chiamate in causa richieste da , erano poi avvenute le CP_3
costituzioni in giudizio anche di tali ulteriori terzi chiamati.
1.4.1) Il sig. aveva contestato quanto dedotto nei propri confronti e, CP_4
previa proposizione di eccezione di improcedibilità per mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita, aveva esposto che:
− aveva acquistato, in data 8.6.2015 l'autovettura in oggetto dalla società New
Motors S.r.l. e successivamente, in data 27.10.2016, l'aveva venduta alla , CP_3 senza che, né al momento dell'acquisto né al momento della vendita, risultasse al
PRA alcuna trascrizione a carico dell'auto in questione;
− nulla poteva dunque essere ascritto a responsabilità dello stesso sig. CP_4
− la Curatela del Fallimento di Idea S.r.l. non aveva promosso alcuna iniziativa CP_8
giudiziaria per la rivendica e/o la revocatoria della vendita della vettura in questione e, in ogni caso, non potevano trovare applicazione gli artt. 44 e 45 L.F. nei confronti di tutti i terzi acquirenti, compreso il che avevano acquistato e CP_4 venduto l'autovettura non direttamente dal fallito, senza peraltro che tale circostanza risultasse dal PRA;
9 − sussisteva un concorso di colpa di parte attrice, ex art. 1227 c.c., per aver dato corso alle richieste della Curatela in assenza dei presupposti di legge;
− non aveva comunque intenzione di chiamare in causa New Motors S.r.l. (medio tempore trasferitasi a Buenos Aires).
1.4.1.1) Il aveva quindi chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni CP_4
contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, IN VIA PRELIMINARE - Accertata
l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 3 DL 132/2014, dichiarare l'improcedibilità della avversa domanda per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di negoziazione assistita;
NEL MERITO - in via principale, respingere siccome infondate le domande di parte attrice e quelle svolte dalla chiamante nei RO
confronti di , per quanto di ragione;
- in subordine, nella denegata ipotesi CP_4
in cui venisse riconosciuta una responsabilità, anche percentuale e gradata, di
[...]
, in applicazione dell'art. 1227 c.c,, determinare gli importi dovuti nella minor CP_4
somma tenuto conto del comportamento di parte attrice nella causazione del danno. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre documenti all'esito delle difese avversarie, nei termini di legge. Con vittoria di spese ed onorari”.
1.4.2) Anche aveva contestato le richieste avanzate nei propri Controparte_5
confronti, argomentando che:
− non era mai stato parte né formale, né sostanziale, del contratto di compravendita diretta tra la e né aveva mai intrattenuto rapporti in proprio con CP_2 CP_1
, né lo stesso poteva ritenersi legittimato passivo dell'azione CP_3 CP_5
promossa nei suoi confronti da , in quanto l'atto di alienazione CP_3 dell'autovettura oggetto di causa era stato posto in essere da Auto Idea S.r.l., soggetto fallito, e non dal suo amministratore pro tempore;
− l'autovettura non era mai stata restituita al , atteso che - in data 2.7.2017 CP_12
- la aveva concluso una transazione con la Per_1 Controparte_13
rendendosi disponibile a corrispondere, in luogo della restituzione
[...] dell'autovettura, la somma complessiva di € 11.000,00 (in due rate da € 5.500,00 ciascuna), sì che in nessun caso poteva riconoscersi all'attrice il diritto alla restituzione del prezzo pagato;
− non esisteva alcuna prova del fatto che la vettura fosse stata venduta dopo la dichiarazione di fallimento e si trattasse, dunque, di un atto revocabile e, in ogni caso, non vi era alcuna prova della malafede della che, dunque, avrebbe CP_2 potuto ben opporsi ad un'eventuale azione revocatoria fallimentare;
10 − nessuna azione poteva essere promossa da nei confronti del in CP_3 CP_5
proprio, dal momento che la vendita non poteva essere ricondotta a lui personalmente e non essendo , comunque, un creditore sociale. CP_3
1.4.2.1) Il aveva dunque chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni CP_5
contraria istanza ed eccezione disattesa, - in via pregiudiziale: dichiarare il difetto di legittimazione passiva del chiamato in causa SI. e/o il difetto di Controparte_5
legittimazione attiva della alla chiamata in causa del terzo RO
nel presente giudizio, e che comunque, ogni sua domanda nei confronti Controparte_5 di quest'ultimo è inammissibile oltrechè infondata in fatto e in diritto, con le conseguenze di legge;
- nel merito e in via principale: accertata e dichiarata l'infondatezza della domanda proposta, respingere integralmente le domande proposte dalla parte attrice e/o della parti chiamanti in causa e/o delle altre parti rivolte nei confronti del signor in quanto infondate in fatto e in diritto, con ogni conseguenza di legge Controparte_5
per tutti i motivi in premessa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ritenere comunque ed in ogni caso non dovute le somme come quantificate dal ricorrente per tutti i motivi di contestazione espressi in premessa;
- in ogni caso con la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite e del compenso per il presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
1.4.3) Infine, si era costituita in giudizio anche l'Avv. Controparte_6
esponendo che:
− non sussisteva la propria legittimazione passiva, non potendo essere chiamata in giudizio in proprio (come avvenuto) ma solo in quanto Curatore del Fallimento
Auto Idea S.r.l.;
− nei confronti dei soggetti non terzi (tra cui il fallito) la sentenza di fallimento produceva effetti dal momento della dichiarazione e non dell'iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese;
− il Curatore aveva comunque provveduto all'annotazione e/o trascrizione della sentenza presso il Registro Imprese in data 18.05.2015 e con Pec del 03.07.2015, all'esito dell'individuazione delle vetture di proprietà della fallita, a trascrivere la sentenza al PRA;
− tale pubblicità era sufficiente a rendere edotti i terzi, tra cui la della CP_2
situazione di Auto Idea S.r.l.
1.4.3.1) L'Avv. aveva quindi chiesto: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale CP_6
adito, contrariis reictis: - in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra con conseguente estromissione dal giudizio e Controparte_6
11 liquidazione delle spese di giudizio;
- nel merito rigettare la domanda della chiamante in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto Controparte_3 condannare quest'ultima al pagamento delle spese di giudizio. Con ogni più ampia riserva”.
1.5) Dato corso alla procedura di negoziazione assistita e, poi, a mediazione delegata, espletata quindi istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali, il
Tribunale di Firenze aveva infine ritenuto che:
− era fondata la richiesta dell'attrice di essere garantita per l'evizione, in quanto “...al momento dell'acquisto oggetto di giudizio (11.11.2016), l'autoveicolo non risultava più di proprietà del venditore, per effetto della declaratoria di fallimento avvenuta in data 14.05.2015 con sent. n. 498/2015 Trib. Firenze, che aveva reso opponibili verso i creditori tutti i passaggi di proprietà successivi a tale data. La
con condotta colpevole, ha posto in essere un passaggio di Controparte_9
proprietà privo di idoneo titolo, alterando in tal modo il sinallagma contrattuale e producendo un danno alla compratrice odierna attrice”;
− “...la giurisprudenza recente (ex multis, Cass 561/2015; Cass 20165/2005), ha poi chiarito che gli effetti della garanzia per evizione, che sanziona l'inadempimento da parte del venditore dell'obbligazione di cui all'art.1476 c.c., conseguono al mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato, indipendentemente dalla colpa del venditore e della stessa conoscenza da parte del compratore della possibile causa della futura evizione, proprio in ragione della avvenuta alterazione del sinallagma contrattuale, riconoscendo altresì la necessità di provi rimedio con il ripristino della situazione economica dell'acquirente prima dell'acquisto”;
− “...A nulla rileva, per la pretesa negatoria dell'evizione, la circostanza (eccepita dal convenuto venditore) che parte attrice abbia successivamente riacquistato
l'automobile dalla Curatela del fallimento. Va difatti osservato che in ossequio alla giurisprudenza dominante sul punto, anche qualora l'acquirente riesca ad acquistare a titolo oneroso il bene dalla fonte effettivamente legittimata, il diritto alla evizione risulta comunque sussistente. O, in ogni caso, essendo venuto meno il sinallagma contrattuale, va riconosciuto in capo al venditore una responsabilità ex art. 1486 cc, attraverso cui il compratore avrebbe diritto alla restituzione del prezzo e delle spese sostenute per il contratto nonché al riconoscimento del risarcimento di eventuali danni in caso di acquisto a titolo oneroso”;
− “...le eccezioni proposte dai terzi chiamati in causa dalla parte convenuta risultano improponibili in quanto non competono ad essi poiché presenti in causa
12 quali garanti ex art. 32 c.p.c.. In tal senso è consolidata giurisprudenza di legittimità da cui questo tribunale non ha motivo di discostarsi (ex multis, Cass.
Civ. sent. 16935/2003 e sent. 722/1997).”;
− “Concludendo, deve confermarsi l'applicabililità nel caso di specie della garanzia per evizione in favore dell'attrice . E, per l'effetto, deve Controparte_2 condannarsi la convenuta a rifondere all'acquirente la somma di Controparte_1
euro 27.000,00 quale prezzo di acquisto del bene, oltre alle ulteriori spese sostenute, spese che, per quanto documentato dall'attrice, si riconoscono soltanto nella somma di euro 1.160,00 sostenuta dall'attrice per il passaggio di proprietà del primo acquisto”;
− era infondata la domanda di manleva di nei confronti di , anche in CP_1 CP_3
considerazione del fatto che nel contratto di vendita tra loro intercorso era stata esclusa ogni garanzia;
− era infondata la domanda di manleva avanzata da nei confronti dell'Avv. CP_3
“...principalmente in ragione del fatto che la chiamata in proprio non ha CP_6
consentito alla Curatrice di formulare istanza al Giudice delegato del fallimento per ottenere ogni documentazione necessaria per la propria difesa”, e, inoltre, in quanto “...ai sensi dell'articolo 17 /2 legge fall, gli effetti della sentenza di fallimento si producono nei confronti dei terzi dalla data di avvenuta iscrizione della sentenza nel registro delle imprese. Nel caso in esame risulta provato che la
Curatrice abbia provveduto alla trascrizione della sentenza presso il Registro delle Imprese in data 18.05.2015, dunque è questa la data cui fare riferimento ai fini dell'opponibilità. Alla Curatrice chiamata non è addebitabile alcuna negligenza – come invece asserito dalla chiamata , posto che non è, né era CP_3
nel caso di specie, tenuta alla redazione della nota di trascrizione presso il PRA, essendo sufficiente per lo scopo perseguito dall'art. 45 legge fall. la sola trascrizione della sentenza di fallimento nel Registro delle Imprese”;
− era infondata anche la domanda di nei confronti del “...posto che CP_3 CP_5
questi non ha mai assunto il ruolo di parte né formale né sostanziale del contratto di compravendita diretta tra e la della Controparte_2 Controparte_1 autovettura Wolkswagen con targa ES013EW. L'atto di alienazione dell'autovettura alla veniva compiuto dalla società Auto Idea Srl, e CP_1
non dal suo amministratore pro tempore, trattandosi di due soggetti giuridici distinti”, né poteva condividersi “la tesi della responsabilità extracontrattuale del per fatto doloso ai sensi dell'art. 2043 e 2476 c.c., considerato che la CP_5
richiedente non ha addotto alcuna prova sulla RO
13 pretesa circostanza che detto Amministratore avrebbe tenuto un contegno doloso produttivo di danni nei confronti del terzo contraente, né risulta dimostrato il nesso di causalità fra la pretesa condotta dolosa del primo ed i lamentati danni”;
− “Anche la richiesta di manleva della convenuta nei confronti del non CP_4
ha fondamento probatorio per essere accolta, posto anche detto soggetto non ha acquistato né venduto l'autovettura direttamente dalla soc. fallita”;
− “Devono in ogni caso ritenersi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola”.
1.5.1) Il Tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda dell'attrice, conseguentemente condannando la convenuta al pagamento nei Controparte_1 confronti dell'attrice della somma complessiva di euro 28.160,00, per i titoli e le motivazioni indicate in premessa, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
rigetta la domanda di manleva della convenuta nei confronti della terza chiamata
[...]
rigetta altresì le domande di manleva della chiamata RO CP_8
nei confronti dei terzi chiamati , e
[...] CP_4 Controparte_5 [...]
condanna la convenuta soccombente alla rifusione delle spese di lite Controparte_6 dell'attrice , che vengono liquidate in complessivi euro 264,00 per Controparte_2
anticipazioni, euro 4.835,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Nonché le spese di lite della terza chiamata che RO
liquida in euro 4.835,00 per compensi oltre spese generali iva e cpa come per legge;
condanna la alla rifusione delle spese di lite dei terzi RO
chiamati , e che liquida, per CP_4 Controparte_5 Controparte_6
ciascuno di essi, in euro 4.835,00 per compensi oltre spese generali iva e cpa come per legge. Quanto alle spese di lite del terzo dispone che le stesse vengano Controparte_5 corrisposte al difensore dichiaratosi antistatario avv. Angelo Russo”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello instaurando il CP_1
presente giudizio di appello.
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “erronea applicazione al caso di specie della garanzia per evizione”, contestando la ravvisabilità nel caso di specie di un evento evizionale, in quanto la vendita in questione non era né nulla, né inesistente, ma solo inefficace e, peraltro, solo
(soggettivamente) nei confronti dei creditori concorsuali e, comunque, previo
14 esercizio della relativa azione da parte del curatore fallimentare (ciò che non era in questo caso mai avvenuto);
2°. “Omessa valutazione delle prove in atti - omessa pronuncia in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo alla sig.ra
”, lamentando il fatto (emerso in corso di causa) che la sig.ra Controparte_2
non aveva mai perso la titolarità e disponibilità della vettura, avendo CP_2
concluso una transazione con la Curatela ove, senza nulla riconoscere, si era impegnata a versare la somma di € 11.000,00 per evitare lo spossessamento del mezzo: su tale profilo il giudice di prime cure non aveva esposto alcun rilievo, nonostante l'evidente conclusione per cui nessuna evizione si era mai verificata a carico della con conseguente venir meno dell'interesse ad agire in capo a CP_2 quest'ultima;
3°. “Erronea quantificazione degli importi asseritamente dovuti dalla CP_1
, contestando la quantificazione operata dal giudice di prime cure in ordine
[...]
agli importi da versare alla trascurando completamente il fatto che, CP_2 infine, quest'ultima aveva versato alla Curatela unicamente l'importo di €
11.000,00;
4°. “Sul rigetto della domanda di manleva nei confronti di RO
, rilevando come il Tribunale avesse omesso di considerare che:
[...]
o al momento della vendita, non risultavano gravami di sorta sulla vettura in questione e non constando quindi quale tipo di verifica avrebbe dovuto effettuare secondo il giudice di prime cure (“Avrebbe dovuto CP_1
effettuare le visure di tutte le società che prima di lei hanno acquistato
l'autovettura per verificare se tra queste ve ne fosse una fallita?”);
o il contratto dimesso da non era sottoscritto da ed in nessuna CP_3 CP_1
parte dello stesso era dato leggere che la vendita era avvenuta senza garanzie, rilevando che “Come già detto non si può certo considerare la dizione “senza garanzie” riportata nell'epigrafe del contratto prodotto da
(doc. 5 fascicolo primo grado come prova CP_8 CP_8 dell'esclusione pattizia della garanzia per evizione”.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, la ha contestato le censure mosse dalla CP_2
parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
15 2.3) ha invece esposto come l'appello principale sia parzialmente fondato, CP_3
con riferimento ai primi tre motivi di appello, ed infondato con riferimento al quarto motivo di gravame.
La stessa ha poi proposto appello incidentale, sulla scorta dei seguenti CP_3
motivi:
I. “PRIMO MOTIVO DI APPELLO: SUL VIZIO DI ULTRA PETIZIONE E/O DI
EXTRA PETIZIONE IN CUI È INCORSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE”, rilevando come il giudice di prime cure si fosse pronunciato sul merito sulle domande di manleva avanzate da nonostante quest'ultima avesse CP_3 espressamente avanzato tali domande in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di manleva avanzata, a propria volta, da CP_1
avendo invece il Tribunale di Firenze respinto tale ultima domanda, non vi erano margini per statuire sulle domande di manleva di , sussistendo dunque il CP_3
vizio di ultra-petizione;
II. “SECONDO MOTIVO DI APPELLO: LA DECISIONE TOTALMENTE ERRATA
RESA DAL TRIBUNALE IN ORDINE ALLA DOMANDA DI RISARCIMENTO
DEL DANNO DOVUTO IN VIA CONTRATTUALE DAL CP_14
, rilevando come la motivazione esposta dal giudice di prime cure a
[...]
fondamento della reiezione della domanda di manleva avanzata da fosse CP_3
meramente apparente e, altresì, inconferente, avendo il Tribunale trascurato che la chiamata in causa del sig. non era avvenuta in quanto contraente con la CP_4
società poi fallita, ma in quanto dante causa di CP_3
III. “TERZO MOTIVO DI APPELLO: LA DECISIONE TOTALMENTE ERRATA
RESA DAL TRIBUNALE IN ORDINE ALLA DOMANDA DI RISARCIMENTO
DEL DANNO DOVUTO DAL SI GI , rilevando che – a CP_5
prescindere dal fatto che la pronuncia sul punto non avrebbe dovuto essere resa – il
Tribunale aveva omesso di prendere in considerazione che il aveva dato CP_5
corso alla vendita della vettura in veste di legale rappresentante di Auto Idea S.r.l., quando ormai quest'ultima società era stata dichiarata fallita, sì che la responsabilità ascritta al era fondata sull'art. 2476, 6° comma (ora 7°), c.c. CP_5
e cioè per fatto proprio dello stesso;
IV. “QUARTO MOTIVO DI APPELLO: LA DECISIONE TOTALMENTE ERRATA
RESA DAL TRIBUNALE IN ORDINE ALLA DOMANDA DI RISARCIMENTO
DEL DANNO DOVUTO DALLA SIA , Controparte_6
rilevando come alla fosse stata addebitata una responsabilità per un atto CP_6
16 compiuto quale curatore fallimentare, sussumibile nel novero della responsabilità aquiliana, e dunque una responsabilità personale della stessa.
ha quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe. CP_3
2.4) Il sig. ha esposto di ritenere fondati i primi tre motivi dell'appello CP_4 principale, contestando invece il quarto, ed eccependo l'improcedibilità comunque delle domande della per non aver partecipato di persona alla procedura di mediazione, CP_2
in assenza di procura sostanziale al difensore.
Con riferimento invece all'appello incidentale, il ha preso in considerazione CP_4
solo i primi due motivi (essendo gli altri relativi a posizioni estranee), rimettendosi alla
Corte in ordine al primo e contestando invece la fondatezza del secondo.
2.5) Il sig. poi, ha contestato la fondatezza di tutte le istanze avanzate nei CP_5
propri confronti, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
2.6) Infine, è intervenuta in causa allegando Controparte_7
l'intervenuta fusione per incorporazione di nella predetta intervenuta, riportandosi CP_3
alle allegazioni, difese e domande di . CP_3
2.7) Non si è invece costituita nel presente grado di giudizio Controparte_6
di cui deve quindi dichiararsi la contumacia.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello principale si presenti fondato e debba essere, conseguentemente, accolto.
3.1) Con il primo motivo dell'appello in esame è stata contestata la valutazione del giudice di prime cure secondo cui era dato ravvisare un evento evizionale nel fatto che
(e nel momento in cui) la aveva chiesto la Controparte_13 restituzione della vettura oggetto di causa (“...Secondo l'attrice l'evento evizionale si sarebbe verificato nel momento in cui la Curatela fallimentare, giusta sentenza dichiarativa di fallimento n. 498/2015 del 14 maggio 2015 Trib. Firenze, le aveva richiesto la restituzione dell'auto. La tesi dell'attrice risulta fondata”).
A sostegno di tale conclusione, il Tribunale di Firenze ha esposto in particolare che
“...al momento dell'acquisto oggetto di giudizio (11.11.2016), l'autoveicolo non risultava più di proprietà del venditore, per effetto della declaratoria di fallimento avvenuta in data
14.05.2015 con sent. n. 498/2015 Trib. Firenze, che aveva reso opponibili verso i creditori tutti i passaggi di proprietà successivi a tale data. La con condotta Controparte_9
colpevole, ha posto in essere un passaggio di proprietà privo di idoneo titolo, alterando in tal modo il sinallagma contrattuale e producendo un danno alla compratrice odierna attrice. Sul punto la giurisprudenza recente (ex multis, Cass 561/2015; Cass 20165/2005), ha poi chiarito che gli effetti della garanzia per evizione, che sanziona l'inadempimento da parte del venditore dell'obbligazione di cui all'art.1476 c.c., conseguono al mero fatto
17 obiettivo della perdita del diritto acquistato, indipendentemente dalla colpa del venditore
e della stessa conoscenza da parte del compratore della possibile causa della futura evizione, proprio in ragione della avvenuta alterazione del sinallagma contrattuale, riconoscendo altresì la necessità di provi rimedio con il ripristino della situazione economica dell'acquirente prima dell'acquisto. Pertanto nel caso in esame deve ritenersi operante la garanzia per l'evizione”.
ha contestato tale valutazione adducendo che: CP_1
− la predetta Curatela si era limitata a chiedere la restituzione del veicolo;
− “...è incontestato che al momento della notifica dell'atto di citazione, così come in seguito, non era stata introdotta, né tantomeno vittoriosamente conclusa, alcuna azione volta ad ottenere la restituzione della vettura compravenduta, nel caso di specie un'azione revocatoria”;
− “La giurisprudenza sul punto ha avuto modo di chiarire, a più riprese, che
l'evizione può essere ritenuta sussistente solo nel caso in cui sia stata esperita un'azione, con esito positivo, a seguito della quale il compratore sia stato privato del proprio diritto. In tal senso, si veda, ex multis, Cass. Civ. 7024/2019 che così ha statuito: “secondo il consolidato indirizzo di questa corte l'operatività della garanzia per evizione presuppone l'esperimento positivo da parte di un terzo dell'azione di rivendica e cioè la privazione del compratore, dopo la stipula del contratto, in tutto o in parte del bene acquistato”.”;
− “Per stessa ammissione della oggi appellata questa non è mai stata CP_2
privata della proprietà, né tantomeno del possesso, del veicolo acquistato - che è sempre rimasto nella sua disponibilità - e, addirittura, ha poi concluso una transazione con la Curatela per evitare la restituzione - o meglio l'evizione - dell'autovettura”;
− “Quindi, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata (pag. 6, penultimo paragrafo), non vi è stata alcuna perdita del diritto acquistato (proprietà) da parte della SI.ra la quale, come CP_2 dalla stessa ammesso, è sempre rimasta proprietaria dell'autovettura
(rimanendone peraltro sempre nel pieno possesso), non essendo conseguito, alla mera richiesta di restituzione da parte della Curatela, alcun accertamento positivo del diritto da quest'ultima rivendicato”.
3.1.1) Il motivo è fondato.
A) Preme anzitutto ricordare come sia pacifico, nella presente causa, che il contratto di acquisto della vettura Volkswagen Touareg 3.0 (targata ES013EW), tra la
18 sig.ra e non è mai stato oggetto di alcun tipo di statuizione volta ad CP_2 CP_1
incidere sulla sua esistenza, validità e/o efficacia.
Analogamente, non è mai stata resa alcuna statuizione incidente sul diritto di proprietà della vettura predetta in capo alla sig.ra CP_2
Ciò che risulta, infatti (per stessa allegazione dell'attrice in prime cure, documentata in atti e non contestata dalle altre parti) è che la Curatela del Fallimento Auto
Idea S.r.l. ebbe a prospettare alla sig.ra tramite legale (con raccomandata AR, di CP_2
cui non consta tuttavia la data: cfr doc. 4 prodotto in prime cure da parte attrice), che – con riferimento alla vendita della vettura predetta – “Considerato che ante fallimento non risulta alcuna trascrizione al PRA a favore di terzi e trovando applicazione la disciplina dettata dall'art. 45 L.F., mi duole informarLa che il Suo titolo risulta essere inopponibile alla massa dei creditori del pendente fallimento”, chiedendo quindi l'immediata restituzione del veicolo stesso.
Sul piano strettamente giuridico, dunque, il diritto di proprietà della sig.ra CP_2
sul veicolo in questione non risulta mai venuto meno.
Peraltro, anche sul piano pratico, non risultano riscontri all'allegazione della stessa secondo cui il veicolo stesso sarebbe stato restituito alla Curatela e poi, CP_2 successivamente, “riacquistato” dalla predetta attrice in prime cure. Tale allegazione, infatti, non solo risulta destituita di riscontri (oltre ad essere contestata) ma risulta anzi non corrispondere a realtà nella misura in cui consta, invece, che la non ebbe a CP_2
“riacquistare” la vettura ma a stipulare una transazione con la Curatela predetta, come allegato (e dimostrato: cfr doc. 4 allegato alla relativa comparsa di costituzione) dalla curatrice del Fallimento, Avv. Nel contesto di tale transazione, del resto, risulta CP_6 espressamente indicato come l'accordo fosse stato raggiunto, da parte della CP_2
“onde evitare lo spossessamento” e che le parti non avevano dato corso ad alcuna nuova compravendita del veicolo, ma solo al pagamento dell'importo di € 11.000,00 a fronte del
“saldo e stralcio” di ogni pretesa del . CP_12
B) Così ricostruita la vicenda in analisi, deve quindi rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di indicare che “In tema di compravendita,
l'evizione totale o parziale si verifica solo quando l'acquirente sia privato, in tutto o in parte, del bene alienato...” (cfr Cass. 14324 del 24.6.2014, Cass. 24055 del 25.9.2008), rilevando in particolare che “...l'essenza tipica della figura dell'evizione consiste proprio nell'accertamento definitivo dell'alienità della cosa secondo uno dei seguenti profili: quello rivendicativo (relativo ad un'azione del terzo che rivendica la proprietà del bene acquistato): quello espropriativo, in forza di una situazione già esistente al momento in cui la cosa fu venduta;
e quello, infine, risolutorio, che si ha quando l'acquisto del
19 compratore viene meno per l'essere venuto meno, per causa opponibile all'acquirente, il precedente acquisto del venditore” (così, in motivazione, Cass. 5243 del 10.3.2006).
Ed è in tale ottica interpretativa che si pone anche la pronuncia menzionata da parte appellante (Cass. 7024 del 12.3.2019), secondo la quale “L'operatività della garanzia per evizione presuppone l'esperimento positivo, da parte di un terzo, dell'azione di rivendica e cioè la privazione del compratore, dopo la stipula del contratto, in tutto o in parte della proprietà del bene acquistato”, così ribadendo la necessità dell'accertamento giudiziale positivo dell'esistenza del diritto di un terzo sul bene, come poi ulteriormente ribadito (da Cass. 7670 del 19.3.2019) ritenendo che “In tema di compravendita, la garanzia per evizione postula che, a seguito dell'esito vittorioso dell'azione di rivendica esercitata da un terzo, il compratore, dopo la stipula del contratto, sia stato privato, in tutto o in parte, della proprietà del bene acquistato” (e non riconoscendo invece, per tale motivo, una siffatta valenza all'azione di regolamento dei confini, che non incide sul diritto ma solo sulla estensione).
Ed anche più recentemente è stato nuovamente indicato che “In tema di compravendita, l'evizione si verifica allorché l'acquisto del diritto è impedito e reso inefficace da quello che il terzo vanti sullo stesso bene...” (così Cass. 2330 del 31.1.2025).
Né è sufficiente il mero pericolo della proposizione di un'azione da parte di un terzo finalizzata ad incidere sul diritto dell'acquirente, atteso che, in tale ipotesi, trova invece applicazione l'art. 1481 c.c. (purché, all'evidenza, il prezzo non sia ancora stato pagato).
C) Dunque, facendo applicazione al caso di specie dei principi tracciati dalla giurisprudenza di legittimità e constatato che:
− il prezzo di acquisto del veicolo era stato pagato;
− il diritto di proprietà della sig.ra non è mai venuto meno;
CP_2
− il contratto di compravendita tra la e non ha mai perso efficacia;
CP_2 CP_1
ne consegue come nella presente fattispecie non possa trovare applicazione la garanzia per l'evizione invocata dalla che, peraltro, rappresenta l'unico titolo CP_2
posto dalla stessa a fondamento della propria domanda. CP_2
3.2) Le considerazioni che precedono comportano l'assorbimento di tutti gli altri motivi dell'appello principale e dei rilievi ivi svolti, venendo meno anche il presupposto per statuire sulla domanda di manleva avanzata da nei confronti di CP_1 CP_3
4) Passando quindi all'analisi dell'appello incidentale proposto da deve CP_3
rilevarsi come le valutazioni esposte nei paragrafi che precedono inciderebbero, in teoria, anche sullo stesso, dal momento che la reiezione della domanda avanzata dalla sig.ra nei confronti di determina, di per sé, l'impossibilità di prendere in CP_2 CP_1
20 considerazione sia la domanda di manleva avanzata da nei confronti di , sia CP_1 CP_3 quelle avanzate da quest'ultima nei confronti del della e del CP_4 CP_6 CP_5
Tuttavia, in considerazione del fatto che già in prime cure era stata respinta la domanda di manleva avanzata da nei confronti di , già in tale sede non vi CP_1 CP_3
sarebbero stati margini per prendere in considerazione le domande di manleva avanzate dalla stessa nei confronti degli altri soggetti ora ricordati. CP_3
Invece, come già ricordato, il Tribunale di Firenze ha comunque statuito sul merito di tali domande e tale pronuncia costituisce in effetti l'oggetto delle doglianze mosse dall'appellante incidentale, ciò che comporta la necessità di prendere in analisi anche tali statuizioni.
4.1) Con il primo motivo dell'appello incidentale, (e, oggi, CP_3 CP_7
ha in effetti contestato la ravvisabilità di un vizio di extrapetizione nella
[...]
sentenza impugnata, laddove il giudice di prime cure ha deciso sulle domande di manleva avanzate dalla stessa nonostante quest'ultima le avesse espressamente avanzate in CP_3
via subordinata, in ipotesi di accoglimento della domanda di manleva avanzata da CP_1
Adduce che, come detto, essendo stata respinta la domanda di manleva di CP_3
non solo non vi sarebbe stata alcuna necessità di statuire sulle domande di manleva CP_1
di ma che, per il tenore delle domande stesse, il Tribunale di Firenze era incorso in CP_3 una violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo pronunciato oltre i limiti della domanda.
4.1.1) Il motivo è fondato.
A) Come visto, ebbe espressamente ad avanzare le domande di manleva in CP_3 questione nei seguenti termini: “nel denegato caso di accoglimento della domanda della convenuta chiamante nei confronti dell'esponente, a seguito dell'accoglimento anche solo parziale della domanda di parte attrice nei confronti della convenuta chiamante, accertare che i terzi SInori e sono tenuti, ciascuno per l'intero, a CP_4 CP_5 CP_6 tenere manlevata l'esponente da ogni pretesa a suo carico...”.
Risulta dunque evidente come, al netto dell'irrilevanza di una pronuncia su domande di manleva di cui difettava il presupposto (e, cioè, un obbligo di pagamento in ordine al quale disporre la manleva), sussiste – a monte – un profilo di nullità della sentenza, ex art. 112 c.p.c., nella parte in cui ha effettivamente statuito “oltre” la domanda della parte, atteso che il tenore delle domande di manleva predette evidenzia nitidamente come si fosse trattato di domande avanzate in ipotesi subordinata.
Pertanto, stante il mancato accoglimento della domanda di manleva di il CP_1
Tribunale non avrebbe dovuto pronunciare su quelle di manleva di . CP_3
B) La sentenza, anche sotto questo aspetto, deve quindi essere oggetto di integrale riforma.
21 4.2) Le considerazioni ora esposte determinano peraltro l'assorbimento degli altri motivi dell'appello incidentale.
5) In accoglimento sia dell'appello principale che dell'appello incidentale deve quindi procedersi all'integrale riforma della sentenza impugnata, con reiezione della domanda avanzata dalla sig.ra CP_2
Per quanto già indicato in precedenza, tale reiezione comporta che non debba essere resa statuizione di sorta in ordine alle varie domande di manleva avanzate dalle parti.
5.1) Stante l'espressa domanda di sul punto, la deve poi essere CP_1 CP_2 condannata a versare a l'importo di € 36.205,94, già versato dalla stessa in CP_1 CP_1
esecuzione della sentenza di prime cure, da maggiorare degli interessi al tasso di legge computati a decorrere dal pagamento al saldo effettivo.
5.2) Non può invece trovare accoglimento la domanda di (ora CP_3 [...]
avanzata con riferimento all'ipotesi di accoglimento dei primi tre Controparte_7 motivi dell'appello principale, di “...condannare la SI.ra al pagamento, Controparte_2 in favore di , delle somme che quest'ultima ha corrisposto ai SI.ri CP_3 CP_4
e a titolo di rifusione delle spese di lite relative al giudizio di primo CP_5 CP_6 grado”.
In proposito va infatti rilevato che, se pur è condivisibile l'argomentazione della stessa secondo cui il giudice di prime cure avrebbe dovuto condannare la CP_3 CP_2
“...alla rifusione delle spese di lite in favore, oltreché dell'esponente, anche dei terzi chiamati, in quanto il loro coinvolgimento – seppure provocato dall'istanza formulata da questa difesa – è dipeso esclusivamente dall'infondata chiamata di al CP_3 giudizio incardinato dalla SI.ra , l'accoglimento dell'appello principale e CP_2 dell'appello incidentale non può comportare la condanna della a rifondere a CP_2
le spese da quest'ultima a propria volta oggetto di pagamento nei confronti delle CP_3
parti terze chiamate e ma solo che la stessa sia CP_4 CP_5 CP_6 CP_2
direttamente tenuta alla rifusione delle spese nei confronti di tali parti (su cui infra) e con obbligo di restituzione da parte delle stesse, invece, nei confronti di (e, oggi, di CP_3 [...]
delle spese di lite già pagate da quest'ultima. Controparte_7
La pronuncia su tale ultimo aspetto, peraltro, deve essere adottata d'ufficio in aderenza al condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di regolamentazione delle spese giudiziali, qualora il giudice del gravame riformando la sentenza appellata, ometta, pur esistendo in atti tutti gli elementi a ciò necessari, di ordinare la restituzione di quanto corrisposto a titolo di spese di lite in esecuzione di quest'ultima, può farsi ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali, atteso
22 che una siffatta pronuncia è sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale, accedendo la relativa declaratoria necessariamente al decisum complessivo della controversia, senza assumere una propria autonomia formale, di modo che l'omissione si collega ad una mera disattenzione del giudice e, quindi, a un comportamento involontario sia nell'an che nel quantum del provvedimento” (così Cass. 35093 del 14.12.2023).
6) In applicazione del principio della soccombenza, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass.
2274/2017; 11423/2016), devono essere poste a carico della parte appellata le CP_2
spese processuali sostenute da tutte le parti in causa, in entrambi i gradi del giudizio, con la precisazione per cui nei confronti della contumace nel presente grado di CP_6
giudizio, la rifusione delle spese deve invece avere ad oggetto unicamente il primo grado.
Le spese sostenute dai terzi chiamati devono infatti essere poste a carico della dal momento che sia la chiamata in causa operata da che quelle effettuate CP_2 CP_1 da , risultano integrare un congruo esercizio dell'attività difensiva ad opera di tali CP_3
parti e si configurano come conseguenza del tenore della domanda avanzata dalla stessa
Si ricorda, in tale prospettiva, come la Suprema Corte abbia anche di recente CP_2 ribadito che “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato” (cfr Cass. 6144 del 7.3.2024).
La liquidazione avviene come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alle tabelle 2 e 12 allegate al predetto D.M.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Controparte_1 [...]
(oggi avverso la sentenza n. 2591/2022 Controparte_3 Controparte_7
del Tribunale di Firenze, in accoglimento sia del predetto appello principale che dell'appello incidentale ed in totale riforma della sentenza predetta, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_6
2) respinge la domanda di;
Controparte_2
23 3) condanna parte appellata a versare a parte appellante Controparte_2 CP_1
l'importo di € 36.205,94 da maggiorare degli interessi al tasso di legge computati a
[...]
decorrere dal pagamento al saldo effettivo;
4) condanna , e a restituire ad CP_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
(oggi le spese di lite pagate da Controparte_3 Controparte_7 quest'ultima a ciascuna delle predette parti in ottemperanza alla sentenza di primo grado;
5) condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante Controparte_2 CP_1
le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate:
[...]
• per il primo grado, in complessivi € 7.616,00 per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria,
€ 2.905,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado, in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
6) condanna parte appellata a rimborsare a parte appellata ed appellante Controparte_2
incidentale ora le spese Controparte_3 Controparte_7
processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate:
• per il primo grado, in complessivi € 7.616,00 per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria,
€ 2.905,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado, in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
7) condanna parte appellata a rimborsare a parte appellata Controparte_2 CP_4
le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate:
• per il primo grado, in complessivi € 7.616,00 per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria,
€ 2.905,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
24 • per il secondo grado, in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
8) condanna parte appellata a rimborsare a parte appellata Controparte_2 [...]
le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate: CP_5
• per il primo grado, in complessivi € 7.616,00 per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria,
€ 2.905,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado, in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
9) condanna parte appellata a rimborsare a parte appellata Controparte_2 Controparte_6
le spese processuali del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 7.616,00
[...] per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, €
1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.9.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
25 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2007/2022
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_1 [...]
elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Tommaso Parte_1
Pratovecchi, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliata in Campi Bisenzio (FI) presso lo studio Controparte_2
dell'Avv. Giuseppina De Luca, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'Avv. Prof. Paolo Flavio Mondini
e dell'Avv. Guido Bortoluzzi, che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE e
, elettivamente domiciliato in Latina presso lo studio dell'Avv. Pietro CP_4
Angeloni, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. Angelo Controparte_5
Russo, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
. Controparte_6
APPELLATA contumace
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_7
elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'Avv. Prof. Paolo Flavio Mondini
e dell'Avv. Guido Bortoluzzi, che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE TERZA INTERVENUTA IN APPELLO
avverso sentenza n. 2591/2022 del Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, anche in via incidentale, disattesa e respinta: In tesi: - riformare integralmente la sentenza n. 2591/2022, pronunciata dal Tribunale di Firenze in data 20.09.2022 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 7997/2017, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della sig.ra altresì condannando la stessa Controparte_2
alla restituzione della somma di € 36.205,94, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento al saldo, somma che l'appellante è stata costretta a versare, con riserva di ripetizione all'esito del presente giudizio di appello, in esecuzione della suddetta sentenza;
In ipotesi subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui siano
2 accolte le ragioni creditorie azionate dalla appellata sig.ra in parziale Controparte_2
riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che il debito della CP_1
nei confronti dell'appellata ammonta alla minor somma di € 11.000,00 o a quella
[...] diversa somma, minore o maggiore, che sarà ritenuta equa e di giustizia e, per l'effetto, condannare la SI.ra alla restituzione in favore della società appellante di Controparte_2
quanto da questa versato in eccesso in forza della sentenza di primo grado. In ogni caso - nella denegata e non creduta ipotesi in cui siano accolte le ragioni creditorie azionate dalla appellata sig.ra in parziale riforma della sentenza impugnata, Controparte_2 condannare l'appellata società in persona del suo legale RO
rappresentante pro tempore in carica a manlevare indenne la società appellante da ogni pronuncia di condanna nei propri confronti. - Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna delle appellate e Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore in carica alla restituzione in
[...] favore dell'appellante di quanto pagato a tale titolo in forza della sentenza impugnata”.
Per la parte appellata “nei confronti dell'appellata affinchè Voglia CP_2 CP_8
CP_ l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: - rigettare le conclusioni di 1 poste “in via incidentale e 1) in via principale lett. a) e confermare la sentenza di primo grado n. 2591/22 pronunciata dal Tribunale di Firenze in data 20.09.22 nel Giudizio iscritto al n. RG 7997/17, sottolineando che la comparente niente ha a che fare con la prima ( ) e tantomeno con le altre tre chiamate da parte di quest'ultima (nello CP_8
specifico SI.ri e . Questa difesa, in primo grado, ha chiamato CP_4 CP_5 CP_6
esclusivamente il proprio venditore e nessun altro (anche perché non a CP_1
conoscenza delle innumerevoli vendite, ben 5 in un solo anno e mezzo, dal maggio 2015 – dichiarazione di fallimento- al novembre 2016 –vendita alla comparente-)...Mentre nei confronti dell'appellante per le causali esposte in comparsa di costituzione CP_1
e risposta e già sopra richiamate, questa difesa conclude affinchè l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita sempre contrariis reiectis voglia: - Nel merito e in via principale: confermare la sentenza di primo grado n. 2591/22 pronunciata dal Tribunale di Firenze in data 20.09.22 nel Giudizio iscritto al n. RG 7997/17 rigettando tutte le domande di appello della sia in tesi che in ipotesi subordinata e confermando quindi che CP_1
la sig.ra non dovrà restituire la somma corrispostagli dalla Controparte_2 CP_1
in esecuzione della sopra precisata sentenza comprese le spese legali del predetto giudizio;
- Nel merito e in via subordinata nella malaguratissima ipotesi di parziale riforma della sentenza n. 2591/22 e quindi di parziale accoglimento della domanda di parte appellante, prevedendo la restituzione di parte della somma corrisposta, si chiede che comunque non venga riformatala la parte della sentenza in cui l'appellante è stata
3 condannata alle spese legali comunque dovute nel procedimento di primo grado anche in caso di parziale soccombenza della domanda attorea. - Con vittoria delle spese legali del procedimento di secondo grado nonché di quello di mediazione come da progetto di notula che si allega (All2)”.
Per la parte appellata ed appellante incidentale e parte Controparte_3
intervenuta in assenza di note, come da comparsa di Controparte_7 costituzione di e quindi: “Voglia l'Illustrissima Corte Controparte_3
d'Appello adita, in integrale riforma della sentenza appellata, contrariis reiectis, ed in accoglimento dei dedotti motivi, così giudicare: In via principale: - rigettare il quarto motivo di appello formulato da in quanto infondato in fatto e diritto, Controparte_1
per i motivi esposti in narrativa;
In via incidentale: 1) In via principale: - accertare la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per avere il
Giudice di primo grado statuito sulle domande formulate dall'esponente nei confronti dei terzi chiamati, SI. SI. e SI.ra nonostante la subordinazione CP_4 CP_5 CP_6 della decisione delle predette domande all'accoglimento della domanda di manleva richiesta da nei confronti dell'esponente, rigettata dal Tribunale;
CP_1 conseguentemente, dichiarare la nullità della Sentenza di primo grado, e per l'effetto: a. in caso di accoglimento dei primi tre motivi di appello, condannare la SI.ra
[...] al pagamento, in favore di , delle somme che quest'ultima ha CP_2 CP_3
corrisposto ai SI.ri e a titolo di rifusione delle spese di lite CP_4 CP_5 CP_6 relative al giudizio di primo grado;
b. in caso di rigetto integrale dell'appello formulato da condannare quest'ultima al pagamento, in favore di , delle CP_1 CP_3 somme che quest'ultima ha corrisposto ai SI.ri e a titolo di CP_4 CP_5 CP_6
rifusione delle spese di lite relative al giudizio di primo grado;
2) In subordine: i. in caso di accoglimento del quarto motivo di appello, riformare la sentenza n. 2591/2022, pronunciata dal Tribunale di Firenze il 20 settembre 2022 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 7997/2017, e in particolare il capo relativo al rigetto della domanda di condanna al risarcimento dei danni dovuti in via contrattuale dal SInor condannandolo CP_4
anche in solido con il SInor e la SInora ii. in caso di accoglimento del CP_5 CP_6
quarto motivo di appello, riformare la sentenza n. 2591/2022, pronunciata dal Tribunale di Firenze il 20 settembre 2022 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 7997/2017, e in particolare il capo relativo al rigetto della domanda di condanna al risarcimento dei danni dovuti ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2497 c.c. dal SInor
condannandolo anche in solido con il SInor e la SInora Controparte_5 CP_4
iii. in caso di accoglimento del quarto motivo di appello, riformare la sentenza CP_6
n. 2591/2022, pronunciata dal Tribunale di Firenze il 20 settembre 2022 nel giudizio
4 distinto a R.G. con il n. 7997/2017, e in particolare il capo relativo al rigetto della domanda di condanna al risarcimento dei danni dovuti dalla SInora CP_6
condannandola anche in solido con il SInor e il SInor iv.
[...] CP_4 CP_5
accogliere le domande proposte in primo grado da e Controparte_3
ribadite in questa sede: «In via principale, nel merito: - rigettare integralmente, con ogni miglior formula e per tutti i motivi esposti in narrativa, le domande svolte da
[...]
nei confronti della scrivente in quanto infondate in fatto e in diritto;
In CP_1
via subordinata: - nel denegato caso di accoglimento della domanda della convenuta chiamante nei confronti dell'esponente, determinare gli importi dovuti alla convenuta chiamante nella minor somma risultante in corso di causa;
- nel denegato caso di accoglimento della domanda della convenuta chiamante nei confronti dell'esponente, a seguito dell'accoglimento anche solo parziale della domanda di parte attrice nei confronti della convenuta chiamante, accertare che i terzi SInori e sono CP_4 CP_5 CP_6 tenuti, ciascuno per l'intero, a tenere manlevata l'esponente da ogni pretesa a suo carico, anche in via di regresso e/o a titolo di risarcimento del danno contrattuale e extracontrattuale e per l'effetto condannare i suddetti terzi, ciascuno per l'intero, a tenere manlevata l'esponente da ogni pretesa a suo carico, anche in via di regresso e/o a titolo di risarcimento del danno contrattuale e extracontrattuale»; In ogni caso: - con vittoria di spese e onorari di causa, nonché accessori di legge”.
Per la parte appellata in assenza di note, come da comparsa di costituzione, e CP_4 quindi: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, IN VIA PRELIMINARE - dichiarare l'improcedibilità della domanda attrice di primo grado per mancata partecipazione personale della parte (ovvero del procuratore in assenza di procura notarile conferita dalla parte) alla procedura di mediazione;
NEL
MERITO - rigettare il quarto motivo di appello principale formulato dalla società
[...]
in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- in caso di accoglimento del quarto CP_1
motivo di appello principale, rigettare il secondo motivo di appello incidentale formulato dalla soc. nei confronti del sig. siccome RO CP_4
infondato, in quanto nessuna responsabilità può essere allo stesso addebitata per i motivi esposti in narrativa. Vittoria di spese”.
Per la parte appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni CP_5
contraria istanza e richiesta disattesa, - Respingere l'appello proposto da CP_1
e confermare la sentenza del Tribunale di Firenze impugnata. - Respingere l'appello
[...]
incidentale proposto da e confermare la sentenza del RO
Tribunale di Firenze impugnata. - Con condanna alle spese di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
5 MOTIVAZIONE
1) (di seguito: ha proposto appello avverso la sentenza n. CP_1 CP_1 CP_1
2591/2022 del Tribunale di Firenze, con la quale era stata accolta la domanda avanzata dalla sig.ra volta ad ottenere la refusione dei costi ed il risarcimento del Controparte_2
danno correlato alla garanzia per evizione azionata con riferimento alla vendita di una vettura.
1.1) La causa di prime cure era stata infatti instaurata dalla predetta sig. CP_2
allegando che:
• in data 11.11.2016 aveva acquisto, presso l'autovettura Volkswagen Touareg CP_1
3.0 (targata ES013EW) per l'importo di € 27.000,00 (costituito da: € 7.200,00 per la cessione dell'auto targata ES013EW a € 15.000,00corrisposti con bonifico CP_1
ed € 4.800,00 in contanti);
• a tre mesi di distanza dall'acquisto, detta autovettura era stata reclamata dalla curatela del fallimento della Auto Idea S.r.l. per tramite legale incaricato;
• era dunque stata inviata a una richiesta di restituzione di quanto versato, con CP_1
risposta negativa da parte della stessa CP_1
• avendo posto in essere una vendita priva di idoneo titolo, la stessa era CP_1 CP_1 tenuta in forza della garanzia per l'evizione alla restituzione del prezzo ed al risarcimento dei danni.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “Piaccia all'Ill.mo
Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, ed in totale accoglimento della domanda di parte attrice, così prevedere: Nel merito -Accertare e dichiarare applicabile la garanzia per evizione a favore della SI.ra ; - e Parte_2 per l'effetto, condannare la concessionaria a rifondere all'acquirente, Controparte_9
sig.ra la somma di E. 27.000,00 (costituita in parte dalla cessione di un auto e in CP_2
parte in denaro come precisato in narrativa), oltre la spesa della tassa pagata (All.8) nonché tutti i costi e le spese per il deposito dell'auto presso un luogo apposito fino all'effettiva restituzione di quest'ultima alla curatela fallimentare, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo e/o diverso importo che risulterà a seguito di espletanda istruttoria e/o equa di giustizia ma comunque entro e non oltre la competenza di valore del Giudice adito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
1.2) Si era costituita che aveva contestato la fondatezza delle domande ed CP_1
allegazioni attoree, in particolare esponendo che:
6 o la vettura Volkswagen Tuareg 3.00 (tg. ES013EW), effettivamente venduta da alla era stata acquistata dalla stessa – pochi giorni prima e CP_1 CP_2 CP_1
previe verifiche del caso - dalla società (di seguito: Controparte_3 CP_10
); CP_3
o la notifica al PRA della sentenza dichiarativa di fallimento con il numero di targa dell'auto su cui eseguire la trascrizione è stata effettuata dal Curatore quasi due anni dopo (9.3.2017) la sentenza medesima (14.5.2015), come risulta dalla relativa visura PRA (prodotta in atti);
o nulla poteva dunque essere imputato alla convenuta, avendo quest'ultima ignorato, senza colpa, una circostanza che, ove resa pubblica immediatamente dal Curatore del fallimento, avrebbe certamente evitato l'ingresso del presente giudizio;
o in ogni caso, avendo acquistato la vettura da , intendeva chiamare in CP_1 CP_3 causa quest'ultima onde esserne manlevato.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “In via preliminare autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 c. p.c. e, conseguentemente, disporre ex art. 269 c.p.c. la chiamata in causa della Nel merito respingere Controparte_11
siccome infondate le domande di parte attrice;
In via subordinata nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta una responsabilità, anche percentuale e graduata, della società condannare la chiamata in causa Controparte_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, a manlevarla indenne
[...]
da ogni pronuncia di condanna nei propri confronti. Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre anche in via istruttoria e di produrre documenti alla luce delle difese avversarie”.
1.3) Autorizzata la predetta chiamata in causa, si era costituita in giudizio CP_3
che, in particolare, aveva esposto che:
− la domanda attorea era improcedibile per omesso espletamento della procedura di negoziazione assistita;
− l'evizione presuppone che il venditore non fosse titolare del bene, non essendo tuttavia sufficiente a tal fine il fatto che un terzo si sia dichiarato proprietario, ma occorrendo una pronuncia giudiziale in tal senso;
nel caso di specie, il
[...]
non aveva proposto alcuna azione di questo tipo e, peraltro, non CP_12
constava neppure che la vettura fosse mai stata restituita;
− non era dunque sufficiente il fatto che la sig.ra avesse ritenuto che la CP_2 vettura fosse di proprietà del predetto , né poteva ritenersi che l'atto CP_12
compiuto dal fallito, dopo la dichiarazione di fallimento, fosse di per sé inefficace
7 anche nei confronti dei terzi che avevano acquistato dall'avente causa del fallito stesso;
− una simile estensione degli effetti era del resto inaccettabile, anche in considerazione del fatto che, nel caso di specie, anche non aveva acquistato CP_3 la vettura da Auto Idea S.r.l. ma dal sig. che, a propria volta, l'aveva CP_4
acquistata dalla soc. New Motors S.r.l.;
− era inesigibile una verifica che si estendesse a tutti i precedenti aventi causa e, in ogni caso, una simile verifica sarebbe stata inutile nel caso di specie, atteso che il
Curatore del Fallimento Auto Idea S.r.l. aveva fatto trascrivere la sentenza di fallimento (in data 9.3.2017) solo dopo due anni dall'emissione della stessa (il
14.5.2015);
− in ogni caso, nel contratto intercorso tra ed era stata espressamente CP_1 CP_3
pattuita l'esclusione delle garanzie contrattuali sì che, trattandosi di vendita “a rischio e pericolo” del compratore, non poteva pretendere alcunché da CP_1 CP_3
ex art. 1488 c.c.;
− non vi era alcuna dimostrazione degli importi asseritamente versati dall'attrice e da questa chiesti in pagamento;
− avendo acquistato la vettura dal sig. anche quest'ultimo era CP_3 CP_4
tenuto a partecipare al presente giudizio, per manlevare in ordine ad ogni CP_3 conseguenza derivante dall'accoglimento delle domande della e di CP_2 CP_1
− anche l'amministratore di Auto Idea S.r.l., sig. doveva Controparte_5
partecipare al processo, avendo proceduto alla vendita della vettura in questione nonostante fosse stato dichiarato il fallimento della stessa Auto Idea S.r.l., e, in tal modo, determinando l'insorgere della presente causa, con conseguente obbligo di manleva in capo allo stesso;
− in ultimo, anche il Curatore del Fallimento di Auto Idea S.r.l., dott.ssa CP_6
era tenuto a partecipare alla causa, avendo provveduto (in violazione
[...] dell'art. 88 l. fall.), a far trascrivere la sentenza dichiarativa del predetto fallimento a quasi due anni di distanza, quando ormai la vettura in oggetto era stata venduta, peraltro plurime volte, ed essendo quindi tenuta alla manleva.
1.3.1) In base a tali rilievi, aveva chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, CP_3
previa ogni opportuna declaratoria di rito e di merito, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione o istanza respinta, così giudicare: In via preliminare e/o pregiudiziale: - accertata l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 3 del D.l. 12 settembre
2014 n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162, pronunciare l'improcedibilità della presente azione giudiziale e per gli effetti disporre ai sensi dell'art. 3, primo comma,
8 D.l. 132/2014; - disporre la chiamata in causa dei terzi CP_4 CP_5
e differire la prima udienza ai sensi degli artt. 106
[...] Controparte_6
e art. 269 c.p.c., nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., per consentire le relative chiamate;
In via principale, nel merito: - rigettare integralmente, con ogni miglior formula e per tutti i motivi esposti in narrativa, le domande svolte da
[...]
nei confronti della scrivente in quanto infondate in fatto e in diritto;
In CP_1
via subordinata: - nel denegato caso di accoglimento della domanda della convenuta chiamante nei confronti dell'esponente, determinare gli importi dovuti alla convenuta chiamante nella minor somma risultante in corso di causa;
- nel denegato caso di accoglimento della domanda della convenuta chiamante nei confronti dell'esponente, a seguito dell'accoglimento anche solo parziale della domanda di parte attrice nei confronti della convenuta chiamante, accertare che i terzi SInori e sono CP_4 CP_5 CP_6 tenuti, ciascuno per l'intero, a tenere manlevata l'esponente da ogni pretesa a suo carico, anche in via di regresso e/o a titolo di risarcimento del danno contrattuale e extracontrattuale e per l'effetto condannare i suddetti terzi, ciascuno per l'intero, a tenere manlevata l'esponente da ogni pretesa a suo carico, anche in via di regresso e/o a titolo di risarcimento del danno contrattuale e extracontrattuale. In via istruttoria: - con più ampia riserva di ulteriormente articolare, dedurre, eccepire ed allegare sia nel merito, sia in istruttoria, sia in fatto sia in diritto;
In ogni caso: - con vittoria di spese e onorari di causa, nonché accessori di legge”.
1.4) Autorizzate le chiamate in causa richieste da , erano poi avvenute le CP_3
costituzioni in giudizio anche di tali ulteriori terzi chiamati.
1.4.1) Il sig. aveva contestato quanto dedotto nei propri confronti e, CP_4
previa proposizione di eccezione di improcedibilità per mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita, aveva esposto che:
− aveva acquistato, in data 8.6.2015 l'autovettura in oggetto dalla società New
Motors S.r.l. e successivamente, in data 27.10.2016, l'aveva venduta alla , CP_3 senza che, né al momento dell'acquisto né al momento della vendita, risultasse al
PRA alcuna trascrizione a carico dell'auto in questione;
− nulla poteva dunque essere ascritto a responsabilità dello stesso sig. CP_4
− la Curatela del Fallimento di Idea S.r.l. non aveva promosso alcuna iniziativa CP_8
giudiziaria per la rivendica e/o la revocatoria della vendita della vettura in questione e, in ogni caso, non potevano trovare applicazione gli artt. 44 e 45 L.F. nei confronti di tutti i terzi acquirenti, compreso il che avevano acquistato e CP_4 venduto l'autovettura non direttamente dal fallito, senza peraltro che tale circostanza risultasse dal PRA;
9 − sussisteva un concorso di colpa di parte attrice, ex art. 1227 c.c., per aver dato corso alle richieste della Curatela in assenza dei presupposti di legge;
− non aveva comunque intenzione di chiamare in causa New Motors S.r.l. (medio tempore trasferitasi a Buenos Aires).
1.4.1.1) Il aveva quindi chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni CP_4
contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, IN VIA PRELIMINARE - Accertata
l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 3 DL 132/2014, dichiarare l'improcedibilità della avversa domanda per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di negoziazione assistita;
NEL MERITO - in via principale, respingere siccome infondate le domande di parte attrice e quelle svolte dalla chiamante nei RO
confronti di , per quanto di ragione;
- in subordine, nella denegata ipotesi CP_4
in cui venisse riconosciuta una responsabilità, anche percentuale e gradata, di
[...]
, in applicazione dell'art. 1227 c.c,, determinare gli importi dovuti nella minor CP_4
somma tenuto conto del comportamento di parte attrice nella causazione del danno. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre documenti all'esito delle difese avversarie, nei termini di legge. Con vittoria di spese ed onorari”.
1.4.2) Anche aveva contestato le richieste avanzate nei propri Controparte_5
confronti, argomentando che:
− non era mai stato parte né formale, né sostanziale, del contratto di compravendita diretta tra la e né aveva mai intrattenuto rapporti in proprio con CP_2 CP_1
, né lo stesso poteva ritenersi legittimato passivo dell'azione CP_3 CP_5
promossa nei suoi confronti da , in quanto l'atto di alienazione CP_3 dell'autovettura oggetto di causa era stato posto in essere da Auto Idea S.r.l., soggetto fallito, e non dal suo amministratore pro tempore;
− l'autovettura non era mai stata restituita al , atteso che - in data 2.7.2017 CP_12
- la aveva concluso una transazione con la Per_1 Controparte_13
rendendosi disponibile a corrispondere, in luogo della restituzione
[...] dell'autovettura, la somma complessiva di € 11.000,00 (in due rate da € 5.500,00 ciascuna), sì che in nessun caso poteva riconoscersi all'attrice il diritto alla restituzione del prezzo pagato;
− non esisteva alcuna prova del fatto che la vettura fosse stata venduta dopo la dichiarazione di fallimento e si trattasse, dunque, di un atto revocabile e, in ogni caso, non vi era alcuna prova della malafede della che, dunque, avrebbe CP_2 potuto ben opporsi ad un'eventuale azione revocatoria fallimentare;
10 − nessuna azione poteva essere promossa da nei confronti del in CP_3 CP_5
proprio, dal momento che la vendita non poteva essere ricondotta a lui personalmente e non essendo , comunque, un creditore sociale. CP_3
1.4.2.1) Il aveva dunque chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni CP_5
contraria istanza ed eccezione disattesa, - in via pregiudiziale: dichiarare il difetto di legittimazione passiva del chiamato in causa SI. e/o il difetto di Controparte_5
legittimazione attiva della alla chiamata in causa del terzo RO
nel presente giudizio, e che comunque, ogni sua domanda nei confronti Controparte_5 di quest'ultimo è inammissibile oltrechè infondata in fatto e in diritto, con le conseguenze di legge;
- nel merito e in via principale: accertata e dichiarata l'infondatezza della domanda proposta, respingere integralmente le domande proposte dalla parte attrice e/o della parti chiamanti in causa e/o delle altre parti rivolte nei confronti del signor in quanto infondate in fatto e in diritto, con ogni conseguenza di legge Controparte_5
per tutti i motivi in premessa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ritenere comunque ed in ogni caso non dovute le somme come quantificate dal ricorrente per tutti i motivi di contestazione espressi in premessa;
- in ogni caso con la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite e del compenso per il presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
1.4.3) Infine, si era costituita in giudizio anche l'Avv. Controparte_6
esponendo che:
− non sussisteva la propria legittimazione passiva, non potendo essere chiamata in giudizio in proprio (come avvenuto) ma solo in quanto Curatore del Fallimento
Auto Idea S.r.l.;
− nei confronti dei soggetti non terzi (tra cui il fallito) la sentenza di fallimento produceva effetti dal momento della dichiarazione e non dell'iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese;
− il Curatore aveva comunque provveduto all'annotazione e/o trascrizione della sentenza presso il Registro Imprese in data 18.05.2015 e con Pec del 03.07.2015, all'esito dell'individuazione delle vetture di proprietà della fallita, a trascrivere la sentenza al PRA;
− tale pubblicità era sufficiente a rendere edotti i terzi, tra cui la della CP_2
situazione di Auto Idea S.r.l.
1.4.3.1) L'Avv. aveva quindi chiesto: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale CP_6
adito, contrariis reictis: - in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra con conseguente estromissione dal giudizio e Controparte_6
11 liquidazione delle spese di giudizio;
- nel merito rigettare la domanda della chiamante in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto Controparte_3 condannare quest'ultima al pagamento delle spese di giudizio. Con ogni più ampia riserva”.
1.5) Dato corso alla procedura di negoziazione assistita e, poi, a mediazione delegata, espletata quindi istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali, il
Tribunale di Firenze aveva infine ritenuto che:
− era fondata la richiesta dell'attrice di essere garantita per l'evizione, in quanto “...al momento dell'acquisto oggetto di giudizio (11.11.2016), l'autoveicolo non risultava più di proprietà del venditore, per effetto della declaratoria di fallimento avvenuta in data 14.05.2015 con sent. n. 498/2015 Trib. Firenze, che aveva reso opponibili verso i creditori tutti i passaggi di proprietà successivi a tale data. La
con condotta colpevole, ha posto in essere un passaggio di Controparte_9
proprietà privo di idoneo titolo, alterando in tal modo il sinallagma contrattuale e producendo un danno alla compratrice odierna attrice”;
− “...la giurisprudenza recente (ex multis, Cass 561/2015; Cass 20165/2005), ha poi chiarito che gli effetti della garanzia per evizione, che sanziona l'inadempimento da parte del venditore dell'obbligazione di cui all'art.1476 c.c., conseguono al mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato, indipendentemente dalla colpa del venditore e della stessa conoscenza da parte del compratore della possibile causa della futura evizione, proprio in ragione della avvenuta alterazione del sinallagma contrattuale, riconoscendo altresì la necessità di provi rimedio con il ripristino della situazione economica dell'acquirente prima dell'acquisto”;
− “...A nulla rileva, per la pretesa negatoria dell'evizione, la circostanza (eccepita dal convenuto venditore) che parte attrice abbia successivamente riacquistato
l'automobile dalla Curatela del fallimento. Va difatti osservato che in ossequio alla giurisprudenza dominante sul punto, anche qualora l'acquirente riesca ad acquistare a titolo oneroso il bene dalla fonte effettivamente legittimata, il diritto alla evizione risulta comunque sussistente. O, in ogni caso, essendo venuto meno il sinallagma contrattuale, va riconosciuto in capo al venditore una responsabilità ex art. 1486 cc, attraverso cui il compratore avrebbe diritto alla restituzione del prezzo e delle spese sostenute per il contratto nonché al riconoscimento del risarcimento di eventuali danni in caso di acquisto a titolo oneroso”;
− “...le eccezioni proposte dai terzi chiamati in causa dalla parte convenuta risultano improponibili in quanto non competono ad essi poiché presenti in causa
12 quali garanti ex art. 32 c.p.c.. In tal senso è consolidata giurisprudenza di legittimità da cui questo tribunale non ha motivo di discostarsi (ex multis, Cass.
Civ. sent. 16935/2003 e sent. 722/1997).”;
− “Concludendo, deve confermarsi l'applicabililità nel caso di specie della garanzia per evizione in favore dell'attrice . E, per l'effetto, deve Controparte_2 condannarsi la convenuta a rifondere all'acquirente la somma di Controparte_1
euro 27.000,00 quale prezzo di acquisto del bene, oltre alle ulteriori spese sostenute, spese che, per quanto documentato dall'attrice, si riconoscono soltanto nella somma di euro 1.160,00 sostenuta dall'attrice per il passaggio di proprietà del primo acquisto”;
− era infondata la domanda di manleva di nei confronti di , anche in CP_1 CP_3
considerazione del fatto che nel contratto di vendita tra loro intercorso era stata esclusa ogni garanzia;
− era infondata la domanda di manleva avanzata da nei confronti dell'Avv. CP_3
“...principalmente in ragione del fatto che la chiamata in proprio non ha CP_6
consentito alla Curatrice di formulare istanza al Giudice delegato del fallimento per ottenere ogni documentazione necessaria per la propria difesa”, e, inoltre, in quanto “...ai sensi dell'articolo 17 /2 legge fall, gli effetti della sentenza di fallimento si producono nei confronti dei terzi dalla data di avvenuta iscrizione della sentenza nel registro delle imprese. Nel caso in esame risulta provato che la
Curatrice abbia provveduto alla trascrizione della sentenza presso il Registro delle Imprese in data 18.05.2015, dunque è questa la data cui fare riferimento ai fini dell'opponibilità. Alla Curatrice chiamata non è addebitabile alcuna negligenza – come invece asserito dalla chiamata , posto che non è, né era CP_3
nel caso di specie, tenuta alla redazione della nota di trascrizione presso il PRA, essendo sufficiente per lo scopo perseguito dall'art. 45 legge fall. la sola trascrizione della sentenza di fallimento nel Registro delle Imprese”;
− era infondata anche la domanda di nei confronti del “...posto che CP_3 CP_5
questi non ha mai assunto il ruolo di parte né formale né sostanziale del contratto di compravendita diretta tra e la della Controparte_2 Controparte_1 autovettura Wolkswagen con targa ES013EW. L'atto di alienazione dell'autovettura alla veniva compiuto dalla società Auto Idea Srl, e CP_1
non dal suo amministratore pro tempore, trattandosi di due soggetti giuridici distinti”, né poteva condividersi “la tesi della responsabilità extracontrattuale del per fatto doloso ai sensi dell'art. 2043 e 2476 c.c., considerato che la CP_5
richiedente non ha addotto alcuna prova sulla RO
13 pretesa circostanza che detto Amministratore avrebbe tenuto un contegno doloso produttivo di danni nei confronti del terzo contraente, né risulta dimostrato il nesso di causalità fra la pretesa condotta dolosa del primo ed i lamentati danni”;
− “Anche la richiesta di manleva della convenuta nei confronti del non CP_4
ha fondamento probatorio per essere accolta, posto anche detto soggetto non ha acquistato né venduto l'autovettura direttamente dalla soc. fallita”;
− “Devono in ogni caso ritenersi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola”.
1.5.1) Il Tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda dell'attrice, conseguentemente condannando la convenuta al pagamento nei Controparte_1 confronti dell'attrice della somma complessiva di euro 28.160,00, per i titoli e le motivazioni indicate in premessa, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
rigetta la domanda di manleva della convenuta nei confronti della terza chiamata
[...]
rigetta altresì le domande di manleva della chiamata RO CP_8
nei confronti dei terzi chiamati , e
[...] CP_4 Controparte_5 [...]
condanna la convenuta soccombente alla rifusione delle spese di lite Controparte_6 dell'attrice , che vengono liquidate in complessivi euro 264,00 per Controparte_2
anticipazioni, euro 4.835,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Nonché le spese di lite della terza chiamata che RO
liquida in euro 4.835,00 per compensi oltre spese generali iva e cpa come per legge;
condanna la alla rifusione delle spese di lite dei terzi RO
chiamati , e che liquida, per CP_4 Controparte_5 Controparte_6
ciascuno di essi, in euro 4.835,00 per compensi oltre spese generali iva e cpa come per legge. Quanto alle spese di lite del terzo dispone che le stesse vengano Controparte_5 corrisposte al difensore dichiaratosi antistatario avv. Angelo Russo”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello instaurando il CP_1
presente giudizio di appello.
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “erronea applicazione al caso di specie della garanzia per evizione”, contestando la ravvisabilità nel caso di specie di un evento evizionale, in quanto la vendita in questione non era né nulla, né inesistente, ma solo inefficace e, peraltro, solo
(soggettivamente) nei confronti dei creditori concorsuali e, comunque, previo
14 esercizio della relativa azione da parte del curatore fallimentare (ciò che non era in questo caso mai avvenuto);
2°. “Omessa valutazione delle prove in atti - omessa pronuncia in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo alla sig.ra
”, lamentando il fatto (emerso in corso di causa) che la sig.ra Controparte_2
non aveva mai perso la titolarità e disponibilità della vettura, avendo CP_2
concluso una transazione con la Curatela ove, senza nulla riconoscere, si era impegnata a versare la somma di € 11.000,00 per evitare lo spossessamento del mezzo: su tale profilo il giudice di prime cure non aveva esposto alcun rilievo, nonostante l'evidente conclusione per cui nessuna evizione si era mai verificata a carico della con conseguente venir meno dell'interesse ad agire in capo a CP_2 quest'ultima;
3°. “Erronea quantificazione degli importi asseritamente dovuti dalla CP_1
, contestando la quantificazione operata dal giudice di prime cure in ordine
[...]
agli importi da versare alla trascurando completamente il fatto che, CP_2 infine, quest'ultima aveva versato alla Curatela unicamente l'importo di €
11.000,00;
4°. “Sul rigetto della domanda di manleva nei confronti di RO
, rilevando come il Tribunale avesse omesso di considerare che:
[...]
o al momento della vendita, non risultavano gravami di sorta sulla vettura in questione e non constando quindi quale tipo di verifica avrebbe dovuto effettuare secondo il giudice di prime cure (“Avrebbe dovuto CP_1
effettuare le visure di tutte le società che prima di lei hanno acquistato
l'autovettura per verificare se tra queste ve ne fosse una fallita?”);
o il contratto dimesso da non era sottoscritto da ed in nessuna CP_3 CP_1
parte dello stesso era dato leggere che la vendita era avvenuta senza garanzie, rilevando che “Come già detto non si può certo considerare la dizione “senza garanzie” riportata nell'epigrafe del contratto prodotto da
(doc. 5 fascicolo primo grado come prova CP_8 CP_8 dell'esclusione pattizia della garanzia per evizione”.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, la ha contestato le censure mosse dalla CP_2
parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
15 2.3) ha invece esposto come l'appello principale sia parzialmente fondato, CP_3
con riferimento ai primi tre motivi di appello, ed infondato con riferimento al quarto motivo di gravame.
La stessa ha poi proposto appello incidentale, sulla scorta dei seguenti CP_3
motivi:
I. “PRIMO MOTIVO DI APPELLO: SUL VIZIO DI ULTRA PETIZIONE E/O DI
EXTRA PETIZIONE IN CUI È INCORSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE”, rilevando come il giudice di prime cure si fosse pronunciato sul merito sulle domande di manleva avanzate da nonostante quest'ultima avesse CP_3 espressamente avanzato tali domande in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di manleva avanzata, a propria volta, da CP_1
avendo invece il Tribunale di Firenze respinto tale ultima domanda, non vi erano margini per statuire sulle domande di manleva di , sussistendo dunque il CP_3
vizio di ultra-petizione;
II. “SECONDO MOTIVO DI APPELLO: LA DECISIONE TOTALMENTE ERRATA
RESA DAL TRIBUNALE IN ORDINE ALLA DOMANDA DI RISARCIMENTO
DEL DANNO DOVUTO IN VIA CONTRATTUALE DAL CP_14
, rilevando come la motivazione esposta dal giudice di prime cure a
[...]
fondamento della reiezione della domanda di manleva avanzata da fosse CP_3
meramente apparente e, altresì, inconferente, avendo il Tribunale trascurato che la chiamata in causa del sig. non era avvenuta in quanto contraente con la CP_4
società poi fallita, ma in quanto dante causa di CP_3
III. “TERZO MOTIVO DI APPELLO: LA DECISIONE TOTALMENTE ERRATA
RESA DAL TRIBUNALE IN ORDINE ALLA DOMANDA DI RISARCIMENTO
DEL DANNO DOVUTO DAL SI GI , rilevando che – a CP_5
prescindere dal fatto che la pronuncia sul punto non avrebbe dovuto essere resa – il
Tribunale aveva omesso di prendere in considerazione che il aveva dato CP_5
corso alla vendita della vettura in veste di legale rappresentante di Auto Idea S.r.l., quando ormai quest'ultima società era stata dichiarata fallita, sì che la responsabilità ascritta al era fondata sull'art. 2476, 6° comma (ora 7°), c.c. CP_5
e cioè per fatto proprio dello stesso;
IV. “QUARTO MOTIVO DI APPELLO: LA DECISIONE TOTALMENTE ERRATA
RESA DAL TRIBUNALE IN ORDINE ALLA DOMANDA DI RISARCIMENTO
DEL DANNO DOVUTO DALLA SIA , Controparte_6
rilevando come alla fosse stata addebitata una responsabilità per un atto CP_6
16 compiuto quale curatore fallimentare, sussumibile nel novero della responsabilità aquiliana, e dunque una responsabilità personale della stessa.
ha quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe. CP_3
2.4) Il sig. ha esposto di ritenere fondati i primi tre motivi dell'appello CP_4 principale, contestando invece il quarto, ed eccependo l'improcedibilità comunque delle domande della per non aver partecipato di persona alla procedura di mediazione, CP_2
in assenza di procura sostanziale al difensore.
Con riferimento invece all'appello incidentale, il ha preso in considerazione CP_4
solo i primi due motivi (essendo gli altri relativi a posizioni estranee), rimettendosi alla
Corte in ordine al primo e contestando invece la fondatezza del secondo.
2.5) Il sig. poi, ha contestato la fondatezza di tutte le istanze avanzate nei CP_5
propri confronti, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
2.6) Infine, è intervenuta in causa allegando Controparte_7
l'intervenuta fusione per incorporazione di nella predetta intervenuta, riportandosi CP_3
alle allegazioni, difese e domande di . CP_3
2.7) Non si è invece costituita nel presente grado di giudizio Controparte_6
di cui deve quindi dichiararsi la contumacia.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello principale si presenti fondato e debba essere, conseguentemente, accolto.
3.1) Con il primo motivo dell'appello in esame è stata contestata la valutazione del giudice di prime cure secondo cui era dato ravvisare un evento evizionale nel fatto che
(e nel momento in cui) la aveva chiesto la Controparte_13 restituzione della vettura oggetto di causa (“...Secondo l'attrice l'evento evizionale si sarebbe verificato nel momento in cui la Curatela fallimentare, giusta sentenza dichiarativa di fallimento n. 498/2015 del 14 maggio 2015 Trib. Firenze, le aveva richiesto la restituzione dell'auto. La tesi dell'attrice risulta fondata”).
A sostegno di tale conclusione, il Tribunale di Firenze ha esposto in particolare che
“...al momento dell'acquisto oggetto di giudizio (11.11.2016), l'autoveicolo non risultava più di proprietà del venditore, per effetto della declaratoria di fallimento avvenuta in data
14.05.2015 con sent. n. 498/2015 Trib. Firenze, che aveva reso opponibili verso i creditori tutti i passaggi di proprietà successivi a tale data. La con condotta Controparte_9
colpevole, ha posto in essere un passaggio di proprietà privo di idoneo titolo, alterando in tal modo il sinallagma contrattuale e producendo un danno alla compratrice odierna attrice. Sul punto la giurisprudenza recente (ex multis, Cass 561/2015; Cass 20165/2005), ha poi chiarito che gli effetti della garanzia per evizione, che sanziona l'inadempimento da parte del venditore dell'obbligazione di cui all'art.1476 c.c., conseguono al mero fatto
17 obiettivo della perdita del diritto acquistato, indipendentemente dalla colpa del venditore
e della stessa conoscenza da parte del compratore della possibile causa della futura evizione, proprio in ragione della avvenuta alterazione del sinallagma contrattuale, riconoscendo altresì la necessità di provi rimedio con il ripristino della situazione economica dell'acquirente prima dell'acquisto. Pertanto nel caso in esame deve ritenersi operante la garanzia per l'evizione”.
ha contestato tale valutazione adducendo che: CP_1
− la predetta Curatela si era limitata a chiedere la restituzione del veicolo;
− “...è incontestato che al momento della notifica dell'atto di citazione, così come in seguito, non era stata introdotta, né tantomeno vittoriosamente conclusa, alcuna azione volta ad ottenere la restituzione della vettura compravenduta, nel caso di specie un'azione revocatoria”;
− “La giurisprudenza sul punto ha avuto modo di chiarire, a più riprese, che
l'evizione può essere ritenuta sussistente solo nel caso in cui sia stata esperita un'azione, con esito positivo, a seguito della quale il compratore sia stato privato del proprio diritto. In tal senso, si veda, ex multis, Cass. Civ. 7024/2019 che così ha statuito: “secondo il consolidato indirizzo di questa corte l'operatività della garanzia per evizione presuppone l'esperimento positivo da parte di un terzo dell'azione di rivendica e cioè la privazione del compratore, dopo la stipula del contratto, in tutto o in parte del bene acquistato”.”;
− “Per stessa ammissione della oggi appellata questa non è mai stata CP_2
privata della proprietà, né tantomeno del possesso, del veicolo acquistato - che è sempre rimasto nella sua disponibilità - e, addirittura, ha poi concluso una transazione con la Curatela per evitare la restituzione - o meglio l'evizione - dell'autovettura”;
− “Quindi, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata (pag. 6, penultimo paragrafo), non vi è stata alcuna perdita del diritto acquistato (proprietà) da parte della SI.ra la quale, come CP_2 dalla stessa ammesso, è sempre rimasta proprietaria dell'autovettura
(rimanendone peraltro sempre nel pieno possesso), non essendo conseguito, alla mera richiesta di restituzione da parte della Curatela, alcun accertamento positivo del diritto da quest'ultima rivendicato”.
3.1.1) Il motivo è fondato.
A) Preme anzitutto ricordare come sia pacifico, nella presente causa, che il contratto di acquisto della vettura Volkswagen Touareg 3.0 (targata ES013EW), tra la
18 sig.ra e non è mai stato oggetto di alcun tipo di statuizione volta ad CP_2 CP_1
incidere sulla sua esistenza, validità e/o efficacia.
Analogamente, non è mai stata resa alcuna statuizione incidente sul diritto di proprietà della vettura predetta in capo alla sig.ra CP_2
Ciò che risulta, infatti (per stessa allegazione dell'attrice in prime cure, documentata in atti e non contestata dalle altre parti) è che la Curatela del Fallimento Auto
Idea S.r.l. ebbe a prospettare alla sig.ra tramite legale (con raccomandata AR, di CP_2
cui non consta tuttavia la data: cfr doc. 4 prodotto in prime cure da parte attrice), che – con riferimento alla vendita della vettura predetta – “Considerato che ante fallimento non risulta alcuna trascrizione al PRA a favore di terzi e trovando applicazione la disciplina dettata dall'art. 45 L.F., mi duole informarLa che il Suo titolo risulta essere inopponibile alla massa dei creditori del pendente fallimento”, chiedendo quindi l'immediata restituzione del veicolo stesso.
Sul piano strettamente giuridico, dunque, il diritto di proprietà della sig.ra CP_2
sul veicolo in questione non risulta mai venuto meno.
Peraltro, anche sul piano pratico, non risultano riscontri all'allegazione della stessa secondo cui il veicolo stesso sarebbe stato restituito alla Curatela e poi, CP_2 successivamente, “riacquistato” dalla predetta attrice in prime cure. Tale allegazione, infatti, non solo risulta destituita di riscontri (oltre ad essere contestata) ma risulta anzi non corrispondere a realtà nella misura in cui consta, invece, che la non ebbe a CP_2
“riacquistare” la vettura ma a stipulare una transazione con la Curatela predetta, come allegato (e dimostrato: cfr doc. 4 allegato alla relativa comparsa di costituzione) dalla curatrice del Fallimento, Avv. Nel contesto di tale transazione, del resto, risulta CP_6 espressamente indicato come l'accordo fosse stato raggiunto, da parte della CP_2
“onde evitare lo spossessamento” e che le parti non avevano dato corso ad alcuna nuova compravendita del veicolo, ma solo al pagamento dell'importo di € 11.000,00 a fronte del
“saldo e stralcio” di ogni pretesa del . CP_12
B) Così ricostruita la vicenda in analisi, deve quindi rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di indicare che “In tema di compravendita,
l'evizione totale o parziale si verifica solo quando l'acquirente sia privato, in tutto o in parte, del bene alienato...” (cfr Cass. 14324 del 24.6.2014, Cass. 24055 del 25.9.2008), rilevando in particolare che “...l'essenza tipica della figura dell'evizione consiste proprio nell'accertamento definitivo dell'alienità della cosa secondo uno dei seguenti profili: quello rivendicativo (relativo ad un'azione del terzo che rivendica la proprietà del bene acquistato): quello espropriativo, in forza di una situazione già esistente al momento in cui la cosa fu venduta;
e quello, infine, risolutorio, che si ha quando l'acquisto del
19 compratore viene meno per l'essere venuto meno, per causa opponibile all'acquirente, il precedente acquisto del venditore” (così, in motivazione, Cass. 5243 del 10.3.2006).
Ed è in tale ottica interpretativa che si pone anche la pronuncia menzionata da parte appellante (Cass. 7024 del 12.3.2019), secondo la quale “L'operatività della garanzia per evizione presuppone l'esperimento positivo, da parte di un terzo, dell'azione di rivendica e cioè la privazione del compratore, dopo la stipula del contratto, in tutto o in parte della proprietà del bene acquistato”, così ribadendo la necessità dell'accertamento giudiziale positivo dell'esistenza del diritto di un terzo sul bene, come poi ulteriormente ribadito (da Cass. 7670 del 19.3.2019) ritenendo che “In tema di compravendita, la garanzia per evizione postula che, a seguito dell'esito vittorioso dell'azione di rivendica esercitata da un terzo, il compratore, dopo la stipula del contratto, sia stato privato, in tutto o in parte, della proprietà del bene acquistato” (e non riconoscendo invece, per tale motivo, una siffatta valenza all'azione di regolamento dei confini, che non incide sul diritto ma solo sulla estensione).
Ed anche più recentemente è stato nuovamente indicato che “In tema di compravendita, l'evizione si verifica allorché l'acquisto del diritto è impedito e reso inefficace da quello che il terzo vanti sullo stesso bene...” (così Cass. 2330 del 31.1.2025).
Né è sufficiente il mero pericolo della proposizione di un'azione da parte di un terzo finalizzata ad incidere sul diritto dell'acquirente, atteso che, in tale ipotesi, trova invece applicazione l'art. 1481 c.c. (purché, all'evidenza, il prezzo non sia ancora stato pagato).
C) Dunque, facendo applicazione al caso di specie dei principi tracciati dalla giurisprudenza di legittimità e constatato che:
− il prezzo di acquisto del veicolo era stato pagato;
− il diritto di proprietà della sig.ra non è mai venuto meno;
CP_2
− il contratto di compravendita tra la e non ha mai perso efficacia;
CP_2 CP_1
ne consegue come nella presente fattispecie non possa trovare applicazione la garanzia per l'evizione invocata dalla che, peraltro, rappresenta l'unico titolo CP_2
posto dalla stessa a fondamento della propria domanda. CP_2
3.2) Le considerazioni che precedono comportano l'assorbimento di tutti gli altri motivi dell'appello principale e dei rilievi ivi svolti, venendo meno anche il presupposto per statuire sulla domanda di manleva avanzata da nei confronti di CP_1 CP_3
4) Passando quindi all'analisi dell'appello incidentale proposto da deve CP_3
rilevarsi come le valutazioni esposte nei paragrafi che precedono inciderebbero, in teoria, anche sullo stesso, dal momento che la reiezione della domanda avanzata dalla sig.ra nei confronti di determina, di per sé, l'impossibilità di prendere in CP_2 CP_1
20 considerazione sia la domanda di manleva avanzata da nei confronti di , sia CP_1 CP_3 quelle avanzate da quest'ultima nei confronti del della e del CP_4 CP_6 CP_5
Tuttavia, in considerazione del fatto che già in prime cure era stata respinta la domanda di manleva avanzata da nei confronti di , già in tale sede non vi CP_1 CP_3
sarebbero stati margini per prendere in considerazione le domande di manleva avanzate dalla stessa nei confronti degli altri soggetti ora ricordati. CP_3
Invece, come già ricordato, il Tribunale di Firenze ha comunque statuito sul merito di tali domande e tale pronuncia costituisce in effetti l'oggetto delle doglianze mosse dall'appellante incidentale, ciò che comporta la necessità di prendere in analisi anche tali statuizioni.
4.1) Con il primo motivo dell'appello incidentale, (e, oggi, CP_3 CP_7
ha in effetti contestato la ravvisabilità di un vizio di extrapetizione nella
[...]
sentenza impugnata, laddove il giudice di prime cure ha deciso sulle domande di manleva avanzate dalla stessa nonostante quest'ultima le avesse espressamente avanzate in CP_3
via subordinata, in ipotesi di accoglimento della domanda di manleva avanzata da CP_1
Adduce che, come detto, essendo stata respinta la domanda di manleva di CP_3
non solo non vi sarebbe stata alcuna necessità di statuire sulle domande di manleva CP_1
di ma che, per il tenore delle domande stesse, il Tribunale di Firenze era incorso in CP_3 una violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo pronunciato oltre i limiti della domanda.
4.1.1) Il motivo è fondato.
A) Come visto, ebbe espressamente ad avanzare le domande di manleva in CP_3 questione nei seguenti termini: “nel denegato caso di accoglimento della domanda della convenuta chiamante nei confronti dell'esponente, a seguito dell'accoglimento anche solo parziale della domanda di parte attrice nei confronti della convenuta chiamante, accertare che i terzi SInori e sono tenuti, ciascuno per l'intero, a CP_4 CP_5 CP_6 tenere manlevata l'esponente da ogni pretesa a suo carico...”.
Risulta dunque evidente come, al netto dell'irrilevanza di una pronuncia su domande di manleva di cui difettava il presupposto (e, cioè, un obbligo di pagamento in ordine al quale disporre la manleva), sussiste – a monte – un profilo di nullità della sentenza, ex art. 112 c.p.c., nella parte in cui ha effettivamente statuito “oltre” la domanda della parte, atteso che il tenore delle domande di manleva predette evidenzia nitidamente come si fosse trattato di domande avanzate in ipotesi subordinata.
Pertanto, stante il mancato accoglimento della domanda di manleva di il CP_1
Tribunale non avrebbe dovuto pronunciare su quelle di manleva di . CP_3
B) La sentenza, anche sotto questo aspetto, deve quindi essere oggetto di integrale riforma.
21 4.2) Le considerazioni ora esposte determinano peraltro l'assorbimento degli altri motivi dell'appello incidentale.
5) In accoglimento sia dell'appello principale che dell'appello incidentale deve quindi procedersi all'integrale riforma della sentenza impugnata, con reiezione della domanda avanzata dalla sig.ra CP_2
Per quanto già indicato in precedenza, tale reiezione comporta che non debba essere resa statuizione di sorta in ordine alle varie domande di manleva avanzate dalle parti.
5.1) Stante l'espressa domanda di sul punto, la deve poi essere CP_1 CP_2 condannata a versare a l'importo di € 36.205,94, già versato dalla stessa in CP_1 CP_1
esecuzione della sentenza di prime cure, da maggiorare degli interessi al tasso di legge computati a decorrere dal pagamento al saldo effettivo.
5.2) Non può invece trovare accoglimento la domanda di (ora CP_3 [...]
avanzata con riferimento all'ipotesi di accoglimento dei primi tre Controparte_7 motivi dell'appello principale, di “...condannare la SI.ra al pagamento, Controparte_2 in favore di , delle somme che quest'ultima ha corrisposto ai SI.ri CP_3 CP_4
e a titolo di rifusione delle spese di lite relative al giudizio di primo CP_5 CP_6 grado”.
In proposito va infatti rilevato che, se pur è condivisibile l'argomentazione della stessa secondo cui il giudice di prime cure avrebbe dovuto condannare la CP_3 CP_2
“...alla rifusione delle spese di lite in favore, oltreché dell'esponente, anche dei terzi chiamati, in quanto il loro coinvolgimento – seppure provocato dall'istanza formulata da questa difesa – è dipeso esclusivamente dall'infondata chiamata di al CP_3 giudizio incardinato dalla SI.ra , l'accoglimento dell'appello principale e CP_2 dell'appello incidentale non può comportare la condanna della a rifondere a CP_2
le spese da quest'ultima a propria volta oggetto di pagamento nei confronti delle CP_3
parti terze chiamate e ma solo che la stessa sia CP_4 CP_5 CP_6 CP_2
direttamente tenuta alla rifusione delle spese nei confronti di tali parti (su cui infra) e con obbligo di restituzione da parte delle stesse, invece, nei confronti di (e, oggi, di CP_3 [...]
delle spese di lite già pagate da quest'ultima. Controparte_7
La pronuncia su tale ultimo aspetto, peraltro, deve essere adottata d'ufficio in aderenza al condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di regolamentazione delle spese giudiziali, qualora il giudice del gravame riformando la sentenza appellata, ometta, pur esistendo in atti tutti gli elementi a ciò necessari, di ordinare la restituzione di quanto corrisposto a titolo di spese di lite in esecuzione di quest'ultima, può farsi ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali, atteso
22 che una siffatta pronuncia è sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale, accedendo la relativa declaratoria necessariamente al decisum complessivo della controversia, senza assumere una propria autonomia formale, di modo che l'omissione si collega ad una mera disattenzione del giudice e, quindi, a un comportamento involontario sia nell'an che nel quantum del provvedimento” (così Cass. 35093 del 14.12.2023).
6) In applicazione del principio della soccombenza, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass.
2274/2017; 11423/2016), devono essere poste a carico della parte appellata le CP_2
spese processuali sostenute da tutte le parti in causa, in entrambi i gradi del giudizio, con la precisazione per cui nei confronti della contumace nel presente grado di CP_6
giudizio, la rifusione delle spese deve invece avere ad oggetto unicamente il primo grado.
Le spese sostenute dai terzi chiamati devono infatti essere poste a carico della dal momento che sia la chiamata in causa operata da che quelle effettuate CP_2 CP_1 da , risultano integrare un congruo esercizio dell'attività difensiva ad opera di tali CP_3
parti e si configurano come conseguenza del tenore della domanda avanzata dalla stessa
Si ricorda, in tale prospettiva, come la Suprema Corte abbia anche di recente CP_2 ribadito che “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato” (cfr Cass. 6144 del 7.3.2024).
La liquidazione avviene come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alle tabelle 2 e 12 allegate al predetto D.M.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Controparte_1 [...]
(oggi avverso la sentenza n. 2591/2022 Controparte_3 Controparte_7
del Tribunale di Firenze, in accoglimento sia del predetto appello principale che dell'appello incidentale ed in totale riforma della sentenza predetta, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_6
2) respinge la domanda di;
Controparte_2
23 3) condanna parte appellata a versare a parte appellante Controparte_2 CP_1
l'importo di € 36.205,94 da maggiorare degli interessi al tasso di legge computati a
[...]
decorrere dal pagamento al saldo effettivo;
4) condanna , e a restituire ad CP_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
(oggi le spese di lite pagate da Controparte_3 Controparte_7 quest'ultima a ciascuna delle predette parti in ottemperanza alla sentenza di primo grado;
5) condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante Controparte_2 CP_1
le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate:
[...]
• per il primo grado, in complessivi € 7.616,00 per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria,
€ 2.905,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado, in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
6) condanna parte appellata a rimborsare a parte appellata ed appellante Controparte_2
incidentale ora le spese Controparte_3 Controparte_7
processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate:
• per il primo grado, in complessivi € 7.616,00 per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria,
€ 2.905,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado, in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
7) condanna parte appellata a rimborsare a parte appellata Controparte_2 CP_4
le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate:
• per il primo grado, in complessivi € 7.616,00 per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria,
€ 2.905,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
24 • per il secondo grado, in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
8) condanna parte appellata a rimborsare a parte appellata Controparte_2 [...]
le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate: CP_5
• per il primo grado, in complessivi € 7.616,00 per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria,
€ 2.905,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado, in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
9) condanna parte appellata a rimborsare a parte appellata Controparte_2 Controparte_6
le spese processuali del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 7.616,00
[...] per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, €
1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.9.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
25 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
26