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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/05/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 8632/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Sabrina Bosi Giudice relatore dott.ssa Cristina Reggiani Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8632 /2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. LOSCERBO FABIO, elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA ERMETE ZACCONI 3/A 40127 BOLOGNA presso il difensore
RICORRENTE contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
BOLOGNA, domiciliati presso VIA ALFREDO TESTONI 6 BOLOGNA RESISTENTE/I
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 14/06/2024, il ricorrente, cittadino del TUNISIA nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna del 15/05/2024, notificato il 27/06/2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998
n. 286, formalizzata in data 13/06/2023.
Ha in particolare chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1.e 1.2. con condanna di CP_2 controparte alle spese di lite.
Con decreto del 20/06/2024, l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Pagina 1 Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo di respingere l'avverso Controparte_1 ricorso, in quanto infondato e di confermare il provvedimento del Questore.
All'udienza del 16 ottobre 2024, dinnanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, in lingua italiana, le seguenti dichiarazioni:
D: da quanto tempo è in Italia?
R: adesso sono tre anni (in italiano)
D: per quale ragione ha lasciato la Tunisia?
R: per cercare lavoro (in italiano)
D: dove abita e con chi vive?
R: abito a TE, vivo con il mio capo (in italiano)
D: è sposato?
R: sì, mia moglie è in Tunisia con i nostri figli (in italiano)
D: dove lavora?
R: lavoro a Cento, in via Risorgimento 67 (in italiano)
D: da quanto tempo?
R: da un anno (in italiano)
D: quanto guadagna?
R: circa 1.400,00 euro (in italiano)
D: ha fatto corsi di lingua italiana?
R: no D: cosa fa nel tempo libero dal lavoro?
R: sto a casa e vado al mercato, a fare la spesa o al bar (in italiano)
D: ha amici che frequenta in Italia?
R: sì, (in italiano) Per_1
D: ha subito condanne o è mai stato denunciato per un reato da quando è in Italia?
R: no (in italiano)
All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale del 28 gennaio 2025 sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
****
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Nel caso di specie non si applica la più restrittiva disciplina di cui al DL 20/2023 convertito in L
50/2023 in quanto la manifestazione di volontà del soggetto di richiedere la protezione speciale è
Pagina 2 del 9.1.2023 come si evince dall'All. 4 al ricorso;
pertanto, nella fattispecie, ai sensi dell'art. 7, co. 2 del citato DL, si applica la disciplina previgente.
Rispetto al caso concreto deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n. 286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d. Decreto Cutro) prevede, al comma 1.1.: “(…) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1. la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della
Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
Ebbene, ritiene il Collegio che la protezione speciale contemplata dalla nuova normativa ricalchi la precedente protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul risetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU e anzi per alcuni aspetti ne ampli la portata, dal momento che parrebbe ritenere non indispensabile il giudizio comparativo elaborato dalla precedente giurisprudenza tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese in cui deve dimostrarsi la possibile grave deprivazione dei diritti umani
(cfr. Cass. 4455/2018: “il paramento dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di una integrazione effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante e non solo un inserimento lavorativo.
Già sotto il vigore della precedente normativa, per il riconoscimento della protezione umanitaria,
l'inserimento lavorativo non era considerato sufficiente (cfr. Cass. 13529/19 secondo cui il mero svolgimento di una prestazione lavorativa, di per sé, non era espressivo del raggiungimento di un
Pagina 3 grado adeguato di integrazione sociale, legata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano, espresso dai seguenti parametri: conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro;
tenuto conto, in ogni caso, anche dele condizioni di privazione dei diritti umani nel Paese di origine).
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che: <il decreto legge n.
130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto art. 8 in termini di tutela del
“radicamento” del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite al potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (…) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (…) le quali concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei sui aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolte la sua personalità”>>.
Ciò posto, non può dunque dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla
Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che “non risultano presenti cause di inespellibilità ai sensi dell'art. 19 T.U.I.”
Nel parere della Commissione Territoriale del 10 maggio 2024 agli atti si legge in particolare che: il ricorrente, immune da precedenti penali, è entrato in area Shengen in data 16/12/2021 attraverso la frontiera di Trapani e chiedeva la protezione internazionale formalizzando il C3. Quanto all'attività lavorativa dal richiedente è emerso che il ricorrente avesse una proposta di assunzione redatta da che si è concretizzata con un contratto di lavoro in scadenza il Parte_2
31.03.2024; il ricorrente, lavorando per l'impresa NEW RL OF LS, percepiva una retribuzione di circa € 1.900,00 lordi.
Sulla scorta di tali valutazioni, la CT ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ebbene, il ricorrente ha portato all'attenzione del collegio il forte legale con il territorio e il proficuo percorso intrapreso verso la completa autonomia, compendiati dalla documentazione prodotta.
Pagina 4 Dalla documentazione prodotta e da quanto dichiarato dall'istante in udienza, è emerso, infatti, che il medesimo, di anni 42, si è allontanato dal paese di provenienza nel 2021 per ragioni prettamente economiche;
ed è giunto in Italia nello stesso anno.
Attualmente è ospite del suo datore di lavoro in un appartamento sito in TE (BO) (cfr. verbali di udienza). Il ricorrente, inoltre, ha dimostrato nel corso dell'udienza una discreta conoscenza della lingua.
Dalla documentazione in atti si rileva, soprattutto, l'attività lavorativa svolta da ultimo in particolare con contratto in regola a tempo indeterminato presso la NEW RL OF LS RL (cfr. estratto conto previdenziale;
contratto di lavoro).
Appare dunque particolarmente significativo riguardo al suo radicamento nel contesto italiano che il medesimo abbia perfezionato da ultimo un contratto a tempo indeterminato. Tale circostanza consente al ricorrente di affrontare un progetto di vita a lungo termine in Italia, potendo contare su una certa stabilità economica (cfr. contratto di lavoro).
Dalla documentazione in atti si rileva infine come il medesimo abbia prodotto negli ultimi anni redditi pari complessivamente a circa: nel 2023 € 5.440,00; nel 2024, fino a settembre €
16.676,00 (cfr. estratto conto previdenziale). Nonostante la loro modestia, gli stessi dimostrano un progressivo radicamento nel territorio.
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale, sia per la costante attività lavorativa sin qui svolta, sia in virtù delle relazioni amicali e non inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
Si è già dato atto del percorso di integrazione attuato dal richiedete. È vero che la soglia di radicamento dal medesimo raggiunta non ha assunto ancora una valenza significativa, ma di contro occorre contemperare nel giudizio anche la situazione del Paese di provenienza, che ha lasciato ormai diversi anni fa.
Nel bilanciamento tra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
C.E.D.U. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.2.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_2 Per_3 bilanciamento, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
All'esito di tale valutazione, il Collegio ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: la partenza dal Paese di origine ormai
Pagina 5 quattro anni fa, l'assenza di precedenti penali, la capacità dimostrata di creare ed intrattenere nuovi ed importanti legami sociali, di saper cogliere le occasioni di inserimento ed integrazione e la creazione di importanti legami in Italia sono i termini del confronti che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata e familiare come realizzata in Italia.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va' rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1. nella formulazione successiva al Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso l'art. 7, secondo comma, della novella legislativa, preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, per cui lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, co.
3, D.lgs. 25/2008 e 19, co. 1 e 1.1., D.lgs. 286/1998
DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per quanto di competenza.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio della sezione in data 6 maggio 2025
Il giudice est.
Sabrina Bosi
Il Presidente
Luca Minniti
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Sabrina Bosi Giudice relatore dott.ssa Cristina Reggiani Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8632 /2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. LOSCERBO FABIO, elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA ERMETE ZACCONI 3/A 40127 BOLOGNA presso il difensore
RICORRENTE contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
BOLOGNA, domiciliati presso VIA ALFREDO TESTONI 6 BOLOGNA RESISTENTE/I
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 14/06/2024, il ricorrente, cittadino del TUNISIA nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna del 15/05/2024, notificato il 27/06/2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998
n. 286, formalizzata in data 13/06/2023.
Ha in particolare chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1.e 1.2. con condanna di CP_2 controparte alle spese di lite.
Con decreto del 20/06/2024, l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Pagina 1 Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo di respingere l'avverso Controparte_1 ricorso, in quanto infondato e di confermare il provvedimento del Questore.
All'udienza del 16 ottobre 2024, dinnanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, in lingua italiana, le seguenti dichiarazioni:
D: da quanto tempo è in Italia?
R: adesso sono tre anni (in italiano)
D: per quale ragione ha lasciato la Tunisia?
R: per cercare lavoro (in italiano)
D: dove abita e con chi vive?
R: abito a TE, vivo con il mio capo (in italiano)
D: è sposato?
R: sì, mia moglie è in Tunisia con i nostri figli (in italiano)
D: dove lavora?
R: lavoro a Cento, in via Risorgimento 67 (in italiano)
D: da quanto tempo?
R: da un anno (in italiano)
D: quanto guadagna?
R: circa 1.400,00 euro (in italiano)
D: ha fatto corsi di lingua italiana?
R: no D: cosa fa nel tempo libero dal lavoro?
R: sto a casa e vado al mercato, a fare la spesa o al bar (in italiano)
D: ha amici che frequenta in Italia?
R: sì, (in italiano) Per_1
D: ha subito condanne o è mai stato denunciato per un reato da quando è in Italia?
R: no (in italiano)
All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale del 28 gennaio 2025 sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
****
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Nel caso di specie non si applica la più restrittiva disciplina di cui al DL 20/2023 convertito in L
50/2023 in quanto la manifestazione di volontà del soggetto di richiedere la protezione speciale è
Pagina 2 del 9.1.2023 come si evince dall'All. 4 al ricorso;
pertanto, nella fattispecie, ai sensi dell'art. 7, co. 2 del citato DL, si applica la disciplina previgente.
Rispetto al caso concreto deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n. 286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d. Decreto Cutro) prevede, al comma 1.1.: “(…) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1. la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della
Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
Ebbene, ritiene il Collegio che la protezione speciale contemplata dalla nuova normativa ricalchi la precedente protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul risetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU e anzi per alcuni aspetti ne ampli la portata, dal momento che parrebbe ritenere non indispensabile il giudizio comparativo elaborato dalla precedente giurisprudenza tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese in cui deve dimostrarsi la possibile grave deprivazione dei diritti umani
(cfr. Cass. 4455/2018: “il paramento dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di una integrazione effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante e non solo un inserimento lavorativo.
Già sotto il vigore della precedente normativa, per il riconoscimento della protezione umanitaria,
l'inserimento lavorativo non era considerato sufficiente (cfr. Cass. 13529/19 secondo cui il mero svolgimento di una prestazione lavorativa, di per sé, non era espressivo del raggiungimento di un
Pagina 3 grado adeguato di integrazione sociale, legata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano, espresso dai seguenti parametri: conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro;
tenuto conto, in ogni caso, anche dele condizioni di privazione dei diritti umani nel Paese di origine).
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che: <il decreto legge n.
130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto art. 8 in termini di tutela del
“radicamento” del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite al potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (…) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (…) le quali concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei sui aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolte la sua personalità”>>.
Ciò posto, non può dunque dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla
Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che “non risultano presenti cause di inespellibilità ai sensi dell'art. 19 T.U.I.”
Nel parere della Commissione Territoriale del 10 maggio 2024 agli atti si legge in particolare che: il ricorrente, immune da precedenti penali, è entrato in area Shengen in data 16/12/2021 attraverso la frontiera di Trapani e chiedeva la protezione internazionale formalizzando il C3. Quanto all'attività lavorativa dal richiedente è emerso che il ricorrente avesse una proposta di assunzione redatta da che si è concretizzata con un contratto di lavoro in scadenza il Parte_2
31.03.2024; il ricorrente, lavorando per l'impresa NEW RL OF LS, percepiva una retribuzione di circa € 1.900,00 lordi.
Sulla scorta di tali valutazioni, la CT ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ebbene, il ricorrente ha portato all'attenzione del collegio il forte legale con il territorio e il proficuo percorso intrapreso verso la completa autonomia, compendiati dalla documentazione prodotta.
Pagina 4 Dalla documentazione prodotta e da quanto dichiarato dall'istante in udienza, è emerso, infatti, che il medesimo, di anni 42, si è allontanato dal paese di provenienza nel 2021 per ragioni prettamente economiche;
ed è giunto in Italia nello stesso anno.
Attualmente è ospite del suo datore di lavoro in un appartamento sito in TE (BO) (cfr. verbali di udienza). Il ricorrente, inoltre, ha dimostrato nel corso dell'udienza una discreta conoscenza della lingua.
Dalla documentazione in atti si rileva, soprattutto, l'attività lavorativa svolta da ultimo in particolare con contratto in regola a tempo indeterminato presso la NEW RL OF LS RL (cfr. estratto conto previdenziale;
contratto di lavoro).
Appare dunque particolarmente significativo riguardo al suo radicamento nel contesto italiano che il medesimo abbia perfezionato da ultimo un contratto a tempo indeterminato. Tale circostanza consente al ricorrente di affrontare un progetto di vita a lungo termine in Italia, potendo contare su una certa stabilità economica (cfr. contratto di lavoro).
Dalla documentazione in atti si rileva infine come il medesimo abbia prodotto negli ultimi anni redditi pari complessivamente a circa: nel 2023 € 5.440,00; nel 2024, fino a settembre €
16.676,00 (cfr. estratto conto previdenziale). Nonostante la loro modestia, gli stessi dimostrano un progressivo radicamento nel territorio.
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale, sia per la costante attività lavorativa sin qui svolta, sia in virtù delle relazioni amicali e non inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
Si è già dato atto del percorso di integrazione attuato dal richiedete. È vero che la soglia di radicamento dal medesimo raggiunta non ha assunto ancora una valenza significativa, ma di contro occorre contemperare nel giudizio anche la situazione del Paese di provenienza, che ha lasciato ormai diversi anni fa.
Nel bilanciamento tra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
C.E.D.U. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.2.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_2 Per_3 bilanciamento, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
All'esito di tale valutazione, il Collegio ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: la partenza dal Paese di origine ormai
Pagina 5 quattro anni fa, l'assenza di precedenti penali, la capacità dimostrata di creare ed intrattenere nuovi ed importanti legami sociali, di saper cogliere le occasioni di inserimento ed integrazione e la creazione di importanti legami in Italia sono i termini del confronti che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata e familiare come realizzata in Italia.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va' rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1. nella formulazione successiva al Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso l'art. 7, secondo comma, della novella legislativa, preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, per cui lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, co.
3, D.lgs. 25/2008 e 19, co. 1 e 1.1., D.lgs. 286/1998
DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per quanto di competenza.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio della sezione in data 6 maggio 2025
Il giudice est.
Sabrina Bosi
Il Presidente
Luca Minniti
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