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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 31/10/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2380/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Prima Sezione Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa AL SA Presidente dott.ssa AR De MU Giudice relatore ed estensore dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n. r.g. 2380/2022 promossa con atto di citazione depositato il
14.04.2022 da nata a Durazzo (Albania) l'[...] in [...] e quale genitore Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia nata a [...] il Persona_1
24.09.2017 con gli avv.ti Giorgio Gargiulo e Lorenzo Segato
attore contro
nato a [...] il [...] CP_1 convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità
Conclusioni di parte attrice: “Nel merito: - Accertare e dichiarare che il convenuto
, nato a [...] il [...], è padre di nata ad [...]_1 Persona_1
Terme (PD) il 24.09.2017, e per l'effetto ordinare al competente Ufficiale dello Stato
Civile di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e di disporre che Per_1
, ai sensi dell'art. 262 c.c., aggiunga al cognome l cognome .
[...] Per_1 CP_1
pagina 1 di 9 - Accertato e dichiarato che il convenuto è padre di CP_1 Persona_1 determinare l'importo dell'assegno di mantenimento a favore della minore ed Persona_1
a carico del padre nella misura di € 1.000,00.= mensili ovvero nella misura CP_1 maggiore o minore stabilita dal Tribunale.
- Determinato l'importo dell'assegno di mantenimento a favore della minore Persona_1 ed a carico del padre nella misura di € 1.000,00.= mensili ovvero nella CP_1 misura maggiore o minore stabilita dal Tribunale, condannare il convenuto CP_1 al pagamento degli arretrati dell'assegno del mantenimento dalla data della nascita della figlia minore oltre a rivalutazione ISTAT ed interessi legali, nonché al Persona_1 pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie sostenute in via esclusiva dalla attrice a favore della medesima attrice Parte_1 Parte_1
- Accertata e dichiarata la violazione del diritto al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione della minore da parte del convenuto , Persona_1 CP_1 condannare il convenuto al risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. nella misura di €
20.000,00.= ovvero nella diversa misura stabilita dal Tribunale anche in via equitativa, a favore della attrice quale genitore esercente la responsabilità sulla figlia Parte_1 minore Persona_1
- Con la condanna del convenuto contumace alla rifusione delle spese e compensi del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 14.04.2022 in proprio e quale Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore conveniva in Persona_1 giudizio al fine di accertare e dichiarare che è padre di CP_1 CP_1 Per_1
e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla
[...] trascrizione della emananda sentenza, disporre che ai sensi dell'art. 262 c.c., Persona_1 aggiunga al cognome il cognome , determinare l'importo dell'assegno di Per_1 CP_1 mantenimento a favore della minore ed a carico del padre nella misura di € 1.000,00.= mensili, con condanna di al pagamento degli arretrati dell'assegno di CP_1 mantenimento dalla data della nascita della figlia, oltre a rivalutazione ISTAT ed interessi legali, nonché al pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie sostenute in via esclusiva dalla madre, con condanna del convenuto al risarcimento del danno ex art. 2059
c.c. nella misura di € 20.000,00.= ovvero nella diversa misura stabilita dal Tribunale anche in via equitativa, a favore della attrice quale genitore esercente la Parte_1
pagina 2 di 9 responsabilità sulla figlia minore con condanna del convenuto alla rifusione Persona_1 delle spese e dei compensi del giudizio.
Parte attrice allegava a sostegno:
- di aver intrattenuto una relazione sentimentale con a partire dall'ottobre del CP_1
2016 dalla quale il 24.09.2017 nasceva Persona_1
- di essere certa della paternità di , che aveva sempre rifiutato di riconoscere la CP_1 figlia, di incontrarla, di contribuire alle spese per le visite mediche e comunque al mantenimento della piccola, rimanendo indifferente anche al desiderio proveniente dalla minore di conoscerlo;
- che a fronte di un tale atteggiamento di persistente diniego in data 19.11.21 Parte_1 intimava formalmente al di riconoscere la minore ed adempiere ai propri doveri CP_1 genitoriali di contribuzione (docc. 2-3), tuttavia il ribadiva di “...non sentirsi CP_1 responsabile della piccola perché lui non la voleva e che le aveva detto di abortire...”.
Quanto alle proprie condizioni patrimoniali e reddituali parte attrice evidenziava:
- di aver lavorato con discontinuità, percependo una retribuzione insufficiente a soddisfare i bisogni propri e della figlia (docc. 4-5);
- di percepire una retribuzione media pari ad € 1.100,00 (doc. 8) a cui devono sottrarsi euro
€ 900,00 mensili (doc. 9) quale canone di locazione;
- di far fronte ai bisogni di vita quotidiana grazie alle elargizioni economiche dei propri familiari.
Quanto alle condizioni patrimoniali e reddituali di parte attrice precisava: CP_1
- che esso era titolare di una ditta individuale attiva nel settore della decorazione delle piscine (doc. 13);
- che godeva di un tenore di vita elevato, che viveva in una abitazione di proprietà, anche se formalmente intestata alla madre, e che era proprietario di un'autovettura di grossa cilindrata (Audi A6).
All'udienza del 22.09.2022 avanti al Giudice compariva personalmente parte attrice, nessuno compariva per parte convenuta e il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di . Su richiesta di parte venivano assegnati i termini CP_1 di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e veniva fissata udienza di discussione sull'ammissione dei mezzi di prova al 02.02.2023.
All'udienza del 02.02.2023 il Giudice, valutata l'ammissibilità e la rilevanza delle istanze istruttorie formulate, impregiudicata la decisione sulle ulteriori istanze, ammetteva la pagina 3 di 9 richiesta ctu mediante espletamento di indagini ematologiche e genetiche in ordine al rapporto di filiazione naturale tra e la minore nominando CP_1 Persona_1 all'uopo la dott.ssa presso la medicina legale dell'Università di Padova e Persona_2 rinviava per il conferimento dell'incarico all'udienza del 02.05.2023. A detta udienza il
Giudice, letto il giuramento del ctu, assegnava i termini per il deposito della relazione e fissava per esame dell'elaborato l'udienza del 31.10.2023.
In data 06.06.2023 il ctu dott.ssa comunicava l'inizio delle operazioni Persona_2 peritali, precisava che si presentavano la signora unitamente alla minore Parte_1
mentre non si presentava e, pertanto, in assenza del materiale Persona_1 CP_1 biologico del presunto padre, la ctu riferiva che non era possibile rispondere al quesito formulato. Il Giudice con ordinanza depositata in data 21.06.2023 incaricava quindi il ctu di effettuare una seconda convocazione, all'esito della quale, in caso di mancata presenza del , le operazioni peritali potevano ritenersi concluse. Con ordinanza depositata in CP_1 data 23.09.2023 il Giudice, rilevato che sono stati programmati dal ctu due appuntamenti per l'effettuazione delle operazioni peritali, rilevato che il convenuto non si CP_1 era presentato, comunicava al ctu che le operazioni potevano dirsi concluse. All'udienza del 02.11.2023 parte attrice insisteva sulle ulteriori istanze istruttorie e il Giudice, con ordinanza depositata in data 09.11.2023, ammetteva le prove per interpello e per testi sui capitoli di cui alla memoria di parte attrice ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., disponendo la notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio al contumace e fissava per assunzione testi e interpello l'udienza del 15.03.2024. Con decreto del 15.02.2024
l'udienza veniva rinviava al 24.10.2024. A detta udienza il procuratore di parte attrice precisava di aver depositato prova dell'avvenuta notifica dell'ordinanza ammissiva di interpello al resistente e il Giudice procedeva all'escussione di madre di Persona_3
e di sorella di All'esito dell'escussione dei Parte_1 Persona_4 Parte_1 testimoni il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 02.07.2025. Con note scritte depositate da parte attrice in data 09.07.2025 il procuratore precisava le conclusioni come sopra riportate rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza termini per conclusionali e repliche.
Con ordinanza del 11.07.2025 il Collegio “ rilevato che la fattispecie presenta elementi di estraneità poiché parte attrice è nata in [...] ed appare quindi necessario verificare per tutte le domande proposte la sussistenza della giurisdizione del Giudice italiano adito e, in pagina 4 di 9 caso positivo, la legge applicabile ad ogni domanda;
rilevato che parte attrice nulla deduce in punto cittadinanza albanese e/o italiana propria e del minore né in merito alla sussistenza della competenza giurisdizionale del giudice italiano e accertata la legge applicabile, che devono essere verificate per ciascuna domanda” rimetteva la causa in istruttoria per il deposito da parte dell'attrice della documentazione attestante la cittadinanza propria e del figlio e per le deduzioni in ordine ai profili di internazionalità della fattispecie.
Con note scritte depositate per l'udienza del 23.10.2025 la parte attrice deduceva in merito ai profili evidenziati produceva la documentazione e insisteva nelle conclusioni già rassegnate e il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
****
Tanto premesso, appare necessario emettere una pronuncia, non definitiva, avente ad oggetto unicamente l'accertamento della paternità naturale del convenuto nei confronti di e l'attribuzione del cognome paterno e ciò al fine di poter trattare le ulteriori Persona_1 domande svolte da parte ricorrente afferenti agli espetti economici, posto che, per costante giurisprudenza di legittimità, le stesse sono azionabili dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di filiazione (cfr. Cass. Civ. n. 23596/2006) .
1. Profili di internazionalità.
Preliminarmente, in merito alla sollevata questione relativa ai profili di internazionalità della fattispecie si osserva quanto segue.
Con le note scritte depositate per l'udienza del 23.10.2025 parte attrice ha dimesso documentazione comprovante il fatto che con decreto emesso dal Presidente della
Repubblica in data 01.04.2015, notificato in data 18.05.2015, è stata conferita la cittadinanza italiana a (docc. 21-22). Parte_1
Dal verbale di giuramento (doc. 21) e dalla trascrizione del decreto di conferimento della cittadinanza italiana (doc. 22) risulta che nel settembre dell'anno 2015 era Parte_1 residente in Italia, nello specifico nel Comune di Padova. Dalla data del 05.01.2022 Pt_1 risulta residente nel Comune di Torreglia.
[...]
Dalla documentazione depositata risulta altresì che nata il [...], è Persona_1 cittadina italiana sin dalla nascita e risiede dalla nascita in Italia (doc. 24-25).
Alla luce di tale documentazione deve ritenersi che la questione della sussistenza di profili di internazionalità sia superata e che alla fattispecie vada applicata la legge italiana.
L'art. 37 della L. 218/1995 prevede che, in materia di filiazione, la giurisdizione italiana sussiste oltre che nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 della medesima legge, anche quando uno pagina 5 di 9 dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia;
nel caso di specie, tanto il figlio quanto i genitori sono cittadini italiani e risiedono in Italia, per cui sussiste la giurisdizione del giudice italiano.
Quanto alla legge applicabile a tale domanda, l'art. 33 della L. 218/1995 prevede che si applichi la legge nazionale del figlio o, se più favorevole, la legge dello Stato in cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita (comma 1); qualora, tuttavia, la legge così individuata non permetta l'accertamento, si applica la legge italiana (comma 2).
Nel caso in esame è stato accertato che, essendo la minore cittadina italiana sin dalla nascita, la legge nazionale da applicare è quella italiana.
2. La domanda di accertamento della paternità
La domanda di accertamento della paternità è fondata e merita accoglimento, essendo emerso dall'istruttoria del presente procedimento che è figlia di . Persona_1 CP_1
Va premesso che l'oggetto dell'accertamento è il dato biologico della procreazione, che può essere verificato non solo attraverso indagini ematologiche e genetiche sul DNA, ma anche mediante la prova orale ed altri elementi presuntivi (Cass. Civ., Sez. I, 9.6.2011, n.
12646).
A tal fine deve, in primo luogo, valorizzarsi il contegno processuale del convenuto, che ha rifiutato di sottoporsi agli esami ematologici, essendo provata in atti la reiterata convocazione della c.t.u., la quale in assenza del materiale biologico del presunto padre non è stata in grado di portare a termine l'incarico (cfr. atto depositato in data 27.8.2023 dalla dott.ssa ). Per_2
Sul punto, va rilevato che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c. p.c., di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. I, n. 6025 del 25.3.2015).
Va, in secondo luogo, valorizzato il fatto che il convenuto non si è presentato all'udienza fissata per l'interrogatorio, nonostante la rituale notifica dell'ordinanza ammissiva (come da prova della avvenuta notifica depositata da parte attrice il 24.10.2024), ciò che, a fronte di quanto emerso dalle prove orali di cui di seguito, induce a ritenere come ammessi i fatti dedotti nei capitoli formulati da parte attrice (cfr. art. 232, comma 1, c.p.c.).
Va infine rilevato come le prove testimoniali assunte abbiano confermato la ricostruzione dei fatti di cui all'atto di citazione e in particolare sia la circostanza che, all'epoca del pagina 6 di 9 concepimento di il convenuto intratteneva una relazione amorosa con Per_1 CP_1 sia il fatto che successivamente il , pur sollecitato, si sia disinteressato Parte_1 CP_1 della minore.
madre dell'attrice, e sorella dell'attrice, hanno confermato Persona_5 Persona_4 tutti i capitoli di prova di parte attrice, e in particolare che dal mese di ottobre 2016 sino a metà del 2017 e avevano intrattenuto una relazione CP_1 Parte_1 sentimentale e che nel momento in cui la informava il della gravidanza Pt_1 CP_1 quest'ultimo interrompeva la relazione rifiutandosi successivamente di incontrare la bambina e di contribuire alle spese e ad ogni tipo di mantenimento.
Ciò considerato, ritiene il Collegio che gli elementi sopra richiamati, che costituiscono il corredo probatorio della domanda di dichiarazione giudiziale della paternità fornite dalla parte attrice, costituiscono elementi tutti presuntivi che, nel loro insieme, presentano i caratteri della gravità, univocità e concordanza, dovendo così considerarsi, nella fattispecie, raggiunta la prova della paternità, non occorrendo che il rapporto tra fatto noto e fatto ignoto abbia il carattere della necessità assoluta, essendo sufficiente che il fatto ignoto sia univocamente deducibile da quello noto secondo l'id quod plerumque accidit
(cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 2640 del 21.2.2003).
Alla dichiarazione di paternità segue l'annotazione della presente sentenza nell'atto di nascita da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile competente, come da art.49 lett. o) D.P.R.
396/2000.
3. La domanda di attribuzione del cognome.
L'attrice ha altresì chiesto di disporre che il cognome del padre sia aggiunto a quello della madre.
Nell'affine tematica dell'attribuzione del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente da entrambi i genitori, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che il giudice è investito del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste da detta disposizione avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità che non riguarda né la prima attribuzione (essendo inconfigurabile una regola di prevalenza del prior in tempore), né il patronimico (per il quale parimenti non sussiste alcun favor in sé) (Cass. 18.6.2915 n.
12640 e 10.12.2014 n. 26062, Cass. 05.07.2019).
È dunque compito del giudice avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento della richiesta di pagina 7 di 9 attribuzione, prescindendo da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome.
Nel caso di specie deve ritenersi che , oggi di anni 9 e all'epoca di instaurazione del Per_1 giudizio di anni 4, abbia già acquisito, nella trama dei rapporti sociali e personali in cui è inserita, una propria compiuta identità, legata esclusivamente al cognome che deve Per_1 essere tutelata, e che sia dunque conforme all'interesse della minore il mantenimento del solo cognome della madre.
Ciò posto, il Tribunale rigetta la domanda di acquisizione del cognome paterno.
4.
La regolamentazione delle spese di lite va riservata all'esito dell'intero giudizio .
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando non definitivamente, così dispone:
1. Accerta e dichiara che nata a [...], il [...] (C.F. Persona_1
e residente in [...], è figlia di C.F._1 CP_1
(C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]
[...] C.F._2
(Padova) via Raffello Sanzio n. 35/1;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Abano Terme (PD) di procedere all'annotazione della presente pronuncia;
3. Rigetta la domanda di aggiunta del cognome paterno.
4. Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 28.10.25
Il Giudice rel.
AR De MU
Il Presidente
AL SA
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Prima Sezione Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa AL SA Presidente dott.ssa AR De MU Giudice relatore ed estensore dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n. r.g. 2380/2022 promossa con atto di citazione depositato il
14.04.2022 da nata a Durazzo (Albania) l'[...] in [...] e quale genitore Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia nata a [...] il Persona_1
24.09.2017 con gli avv.ti Giorgio Gargiulo e Lorenzo Segato
attore contro
nato a [...] il [...] CP_1 convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità
Conclusioni di parte attrice: “Nel merito: - Accertare e dichiarare che il convenuto
, nato a [...] il [...], è padre di nata ad [...]_1 Persona_1
Terme (PD) il 24.09.2017, e per l'effetto ordinare al competente Ufficiale dello Stato
Civile di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e di disporre che Per_1
, ai sensi dell'art. 262 c.c., aggiunga al cognome l cognome .
[...] Per_1 CP_1
pagina 1 di 9 - Accertato e dichiarato che il convenuto è padre di CP_1 Persona_1 determinare l'importo dell'assegno di mantenimento a favore della minore ed Persona_1
a carico del padre nella misura di € 1.000,00.= mensili ovvero nella misura CP_1 maggiore o minore stabilita dal Tribunale.
- Determinato l'importo dell'assegno di mantenimento a favore della minore Persona_1 ed a carico del padre nella misura di € 1.000,00.= mensili ovvero nella CP_1 misura maggiore o minore stabilita dal Tribunale, condannare il convenuto CP_1 al pagamento degli arretrati dell'assegno del mantenimento dalla data della nascita della figlia minore oltre a rivalutazione ISTAT ed interessi legali, nonché al Persona_1 pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie sostenute in via esclusiva dalla attrice a favore della medesima attrice Parte_1 Parte_1
- Accertata e dichiarata la violazione del diritto al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione della minore da parte del convenuto , Persona_1 CP_1 condannare il convenuto al risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. nella misura di €
20.000,00.= ovvero nella diversa misura stabilita dal Tribunale anche in via equitativa, a favore della attrice quale genitore esercente la responsabilità sulla figlia Parte_1 minore Persona_1
- Con la condanna del convenuto contumace alla rifusione delle spese e compensi del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 14.04.2022 in proprio e quale Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore conveniva in Persona_1 giudizio al fine di accertare e dichiarare che è padre di CP_1 CP_1 Per_1
e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla
[...] trascrizione della emananda sentenza, disporre che ai sensi dell'art. 262 c.c., Persona_1 aggiunga al cognome il cognome , determinare l'importo dell'assegno di Per_1 CP_1 mantenimento a favore della minore ed a carico del padre nella misura di € 1.000,00.= mensili, con condanna di al pagamento degli arretrati dell'assegno di CP_1 mantenimento dalla data della nascita della figlia, oltre a rivalutazione ISTAT ed interessi legali, nonché al pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie sostenute in via esclusiva dalla madre, con condanna del convenuto al risarcimento del danno ex art. 2059
c.c. nella misura di € 20.000,00.= ovvero nella diversa misura stabilita dal Tribunale anche in via equitativa, a favore della attrice quale genitore esercente la Parte_1
pagina 2 di 9 responsabilità sulla figlia minore con condanna del convenuto alla rifusione Persona_1 delle spese e dei compensi del giudizio.
Parte attrice allegava a sostegno:
- di aver intrattenuto una relazione sentimentale con a partire dall'ottobre del CP_1
2016 dalla quale il 24.09.2017 nasceva Persona_1
- di essere certa della paternità di , che aveva sempre rifiutato di riconoscere la CP_1 figlia, di incontrarla, di contribuire alle spese per le visite mediche e comunque al mantenimento della piccola, rimanendo indifferente anche al desiderio proveniente dalla minore di conoscerlo;
- che a fronte di un tale atteggiamento di persistente diniego in data 19.11.21 Parte_1 intimava formalmente al di riconoscere la minore ed adempiere ai propri doveri CP_1 genitoriali di contribuzione (docc. 2-3), tuttavia il ribadiva di “...non sentirsi CP_1 responsabile della piccola perché lui non la voleva e che le aveva detto di abortire...”.
Quanto alle proprie condizioni patrimoniali e reddituali parte attrice evidenziava:
- di aver lavorato con discontinuità, percependo una retribuzione insufficiente a soddisfare i bisogni propri e della figlia (docc. 4-5);
- di percepire una retribuzione media pari ad € 1.100,00 (doc. 8) a cui devono sottrarsi euro
€ 900,00 mensili (doc. 9) quale canone di locazione;
- di far fronte ai bisogni di vita quotidiana grazie alle elargizioni economiche dei propri familiari.
Quanto alle condizioni patrimoniali e reddituali di parte attrice precisava: CP_1
- che esso era titolare di una ditta individuale attiva nel settore della decorazione delle piscine (doc. 13);
- che godeva di un tenore di vita elevato, che viveva in una abitazione di proprietà, anche se formalmente intestata alla madre, e che era proprietario di un'autovettura di grossa cilindrata (Audi A6).
All'udienza del 22.09.2022 avanti al Giudice compariva personalmente parte attrice, nessuno compariva per parte convenuta e il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di . Su richiesta di parte venivano assegnati i termini CP_1 di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e veniva fissata udienza di discussione sull'ammissione dei mezzi di prova al 02.02.2023.
All'udienza del 02.02.2023 il Giudice, valutata l'ammissibilità e la rilevanza delle istanze istruttorie formulate, impregiudicata la decisione sulle ulteriori istanze, ammetteva la pagina 3 di 9 richiesta ctu mediante espletamento di indagini ematologiche e genetiche in ordine al rapporto di filiazione naturale tra e la minore nominando CP_1 Persona_1 all'uopo la dott.ssa presso la medicina legale dell'Università di Padova e Persona_2 rinviava per il conferimento dell'incarico all'udienza del 02.05.2023. A detta udienza il
Giudice, letto il giuramento del ctu, assegnava i termini per il deposito della relazione e fissava per esame dell'elaborato l'udienza del 31.10.2023.
In data 06.06.2023 il ctu dott.ssa comunicava l'inizio delle operazioni Persona_2 peritali, precisava che si presentavano la signora unitamente alla minore Parte_1
mentre non si presentava e, pertanto, in assenza del materiale Persona_1 CP_1 biologico del presunto padre, la ctu riferiva che non era possibile rispondere al quesito formulato. Il Giudice con ordinanza depositata in data 21.06.2023 incaricava quindi il ctu di effettuare una seconda convocazione, all'esito della quale, in caso di mancata presenza del , le operazioni peritali potevano ritenersi concluse. Con ordinanza depositata in CP_1 data 23.09.2023 il Giudice, rilevato che sono stati programmati dal ctu due appuntamenti per l'effettuazione delle operazioni peritali, rilevato che il convenuto non si CP_1 era presentato, comunicava al ctu che le operazioni potevano dirsi concluse. All'udienza del 02.11.2023 parte attrice insisteva sulle ulteriori istanze istruttorie e il Giudice, con ordinanza depositata in data 09.11.2023, ammetteva le prove per interpello e per testi sui capitoli di cui alla memoria di parte attrice ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., disponendo la notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio al contumace e fissava per assunzione testi e interpello l'udienza del 15.03.2024. Con decreto del 15.02.2024
l'udienza veniva rinviava al 24.10.2024. A detta udienza il procuratore di parte attrice precisava di aver depositato prova dell'avvenuta notifica dell'ordinanza ammissiva di interpello al resistente e il Giudice procedeva all'escussione di madre di Persona_3
e di sorella di All'esito dell'escussione dei Parte_1 Persona_4 Parte_1 testimoni il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 02.07.2025. Con note scritte depositate da parte attrice in data 09.07.2025 il procuratore precisava le conclusioni come sopra riportate rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza termini per conclusionali e repliche.
Con ordinanza del 11.07.2025 il Collegio “ rilevato che la fattispecie presenta elementi di estraneità poiché parte attrice è nata in [...] ed appare quindi necessario verificare per tutte le domande proposte la sussistenza della giurisdizione del Giudice italiano adito e, in pagina 4 di 9 caso positivo, la legge applicabile ad ogni domanda;
rilevato che parte attrice nulla deduce in punto cittadinanza albanese e/o italiana propria e del minore né in merito alla sussistenza della competenza giurisdizionale del giudice italiano e accertata la legge applicabile, che devono essere verificate per ciascuna domanda” rimetteva la causa in istruttoria per il deposito da parte dell'attrice della documentazione attestante la cittadinanza propria e del figlio e per le deduzioni in ordine ai profili di internazionalità della fattispecie.
Con note scritte depositate per l'udienza del 23.10.2025 la parte attrice deduceva in merito ai profili evidenziati produceva la documentazione e insisteva nelle conclusioni già rassegnate e il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
****
Tanto premesso, appare necessario emettere una pronuncia, non definitiva, avente ad oggetto unicamente l'accertamento della paternità naturale del convenuto nei confronti di e l'attribuzione del cognome paterno e ciò al fine di poter trattare le ulteriori Persona_1 domande svolte da parte ricorrente afferenti agli espetti economici, posto che, per costante giurisprudenza di legittimità, le stesse sono azionabili dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di filiazione (cfr. Cass. Civ. n. 23596/2006) .
1. Profili di internazionalità.
Preliminarmente, in merito alla sollevata questione relativa ai profili di internazionalità della fattispecie si osserva quanto segue.
Con le note scritte depositate per l'udienza del 23.10.2025 parte attrice ha dimesso documentazione comprovante il fatto che con decreto emesso dal Presidente della
Repubblica in data 01.04.2015, notificato in data 18.05.2015, è stata conferita la cittadinanza italiana a (docc. 21-22). Parte_1
Dal verbale di giuramento (doc. 21) e dalla trascrizione del decreto di conferimento della cittadinanza italiana (doc. 22) risulta che nel settembre dell'anno 2015 era Parte_1 residente in Italia, nello specifico nel Comune di Padova. Dalla data del 05.01.2022 Pt_1 risulta residente nel Comune di Torreglia.
[...]
Dalla documentazione depositata risulta altresì che nata il [...], è Persona_1 cittadina italiana sin dalla nascita e risiede dalla nascita in Italia (doc. 24-25).
Alla luce di tale documentazione deve ritenersi che la questione della sussistenza di profili di internazionalità sia superata e che alla fattispecie vada applicata la legge italiana.
L'art. 37 della L. 218/1995 prevede che, in materia di filiazione, la giurisdizione italiana sussiste oltre che nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 della medesima legge, anche quando uno pagina 5 di 9 dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia;
nel caso di specie, tanto il figlio quanto i genitori sono cittadini italiani e risiedono in Italia, per cui sussiste la giurisdizione del giudice italiano.
Quanto alla legge applicabile a tale domanda, l'art. 33 della L. 218/1995 prevede che si applichi la legge nazionale del figlio o, se più favorevole, la legge dello Stato in cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita (comma 1); qualora, tuttavia, la legge così individuata non permetta l'accertamento, si applica la legge italiana (comma 2).
Nel caso in esame è stato accertato che, essendo la minore cittadina italiana sin dalla nascita, la legge nazionale da applicare è quella italiana.
2. La domanda di accertamento della paternità
La domanda di accertamento della paternità è fondata e merita accoglimento, essendo emerso dall'istruttoria del presente procedimento che è figlia di . Persona_1 CP_1
Va premesso che l'oggetto dell'accertamento è il dato biologico della procreazione, che può essere verificato non solo attraverso indagini ematologiche e genetiche sul DNA, ma anche mediante la prova orale ed altri elementi presuntivi (Cass. Civ., Sez. I, 9.6.2011, n.
12646).
A tal fine deve, in primo luogo, valorizzarsi il contegno processuale del convenuto, che ha rifiutato di sottoporsi agli esami ematologici, essendo provata in atti la reiterata convocazione della c.t.u., la quale in assenza del materiale biologico del presunto padre non è stata in grado di portare a termine l'incarico (cfr. atto depositato in data 27.8.2023 dalla dott.ssa ). Per_2
Sul punto, va rilevato che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c. p.c., di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. I, n. 6025 del 25.3.2015).
Va, in secondo luogo, valorizzato il fatto che il convenuto non si è presentato all'udienza fissata per l'interrogatorio, nonostante la rituale notifica dell'ordinanza ammissiva (come da prova della avvenuta notifica depositata da parte attrice il 24.10.2024), ciò che, a fronte di quanto emerso dalle prove orali di cui di seguito, induce a ritenere come ammessi i fatti dedotti nei capitoli formulati da parte attrice (cfr. art. 232, comma 1, c.p.c.).
Va infine rilevato come le prove testimoniali assunte abbiano confermato la ricostruzione dei fatti di cui all'atto di citazione e in particolare sia la circostanza che, all'epoca del pagina 6 di 9 concepimento di il convenuto intratteneva una relazione amorosa con Per_1 CP_1 sia il fatto che successivamente il , pur sollecitato, si sia disinteressato Parte_1 CP_1 della minore.
madre dell'attrice, e sorella dell'attrice, hanno confermato Persona_5 Persona_4 tutti i capitoli di prova di parte attrice, e in particolare che dal mese di ottobre 2016 sino a metà del 2017 e avevano intrattenuto una relazione CP_1 Parte_1 sentimentale e che nel momento in cui la informava il della gravidanza Pt_1 CP_1 quest'ultimo interrompeva la relazione rifiutandosi successivamente di incontrare la bambina e di contribuire alle spese e ad ogni tipo di mantenimento.
Ciò considerato, ritiene il Collegio che gli elementi sopra richiamati, che costituiscono il corredo probatorio della domanda di dichiarazione giudiziale della paternità fornite dalla parte attrice, costituiscono elementi tutti presuntivi che, nel loro insieme, presentano i caratteri della gravità, univocità e concordanza, dovendo così considerarsi, nella fattispecie, raggiunta la prova della paternità, non occorrendo che il rapporto tra fatto noto e fatto ignoto abbia il carattere della necessità assoluta, essendo sufficiente che il fatto ignoto sia univocamente deducibile da quello noto secondo l'id quod plerumque accidit
(cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 2640 del 21.2.2003).
Alla dichiarazione di paternità segue l'annotazione della presente sentenza nell'atto di nascita da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile competente, come da art.49 lett. o) D.P.R.
396/2000.
3. La domanda di attribuzione del cognome.
L'attrice ha altresì chiesto di disporre che il cognome del padre sia aggiunto a quello della madre.
Nell'affine tematica dell'attribuzione del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente da entrambi i genitori, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che il giudice è investito del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste da detta disposizione avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità che non riguarda né la prima attribuzione (essendo inconfigurabile una regola di prevalenza del prior in tempore), né il patronimico (per il quale parimenti non sussiste alcun favor in sé) (Cass. 18.6.2915 n.
12640 e 10.12.2014 n. 26062, Cass. 05.07.2019).
È dunque compito del giudice avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento della richiesta di pagina 7 di 9 attribuzione, prescindendo da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome.
Nel caso di specie deve ritenersi che , oggi di anni 9 e all'epoca di instaurazione del Per_1 giudizio di anni 4, abbia già acquisito, nella trama dei rapporti sociali e personali in cui è inserita, una propria compiuta identità, legata esclusivamente al cognome che deve Per_1 essere tutelata, e che sia dunque conforme all'interesse della minore il mantenimento del solo cognome della madre.
Ciò posto, il Tribunale rigetta la domanda di acquisizione del cognome paterno.
4.
La regolamentazione delle spese di lite va riservata all'esito dell'intero giudizio .
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando non definitivamente, così dispone:
1. Accerta e dichiara che nata a [...], il [...] (C.F. Persona_1
e residente in [...], è figlia di C.F._1 CP_1
(C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]
[...] C.F._2
(Padova) via Raffello Sanzio n. 35/1;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Abano Terme (PD) di procedere all'annotazione della presente pronuncia;
3. Rigetta la domanda di aggiunta del cognome paterno.
4. Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 28.10.25
Il Giudice rel.
AR De MU
Il Presidente
AL SA
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