Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 31/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Nr.512/2024 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 28.03.2025 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Drogo Antonio ed elettivamente domiciliato in Delia (CL), nella via Alpi n. 4
- ricorrente contro in persona del Presidente pro tempore, e Controparte_1
difeso dagli Avv.ti DOLCE STEFANO e RUSSO CARMELO ed elettivamente domiciliato in
Caltanissetta nella via Val d'Aosta 14/d - presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 10.04.2024, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate al consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la Parte_1
sussistenza dei requisiti sanitari per l'invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%, oltre al riconoscimento dello stato di handicap di cui al comma 3 dell'art. 3 della L. 104/1992
L'odierno ricorrente esponeva che l'esito dell'accertamento tecnico, portante il n. 873/2023
R.G, si concludeva con il riconoscimento dell'invalidità con riduzione permanente della capacità
Ciò premesso, chiedeva disporsi nuova CTU allo scopo di accertare la gravità delle patologie e i conseguenti benefici richiesti.
Instauratosi il contraddittorio resisteva l' spiegando difese volte al rigetto CP_1 dell'opposizione.
Disposta ed espletata una nuova consulenza tecnica, all'odierna udienza, le parti, collegate da remoto, hanno insistito nelle rispettive richieste e difese.
***
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU, di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Riassunte le ragioni del contendere si osserva che il ricorso va parzialmente accolto per le ragioni che seguono.
Ed invero, nella fattispecie in esame, il Consulente medico legale nominato, Dott. Per_1
, è pervenuto alle seguenti conclusioni diagnostiche: “Psicosi Bipolare in labile compenso
[...]
farmacologico e costante controllo psicoterapico. Soggetto sovrappeso (BMI 27) con condropatia di alto grado al ginocchio sinistro e esiti di pregressa frattura/avvallamento di L1 e multiple protrusioni discali lombari”.
Il CTU ha evidenziato (si riporta stralcio dell'elaborato peritale): “Tale diagnosi risulta dalla documentazione presente in atti, coerente con i dati anamnestici e i dati clinico-obiettivi.
La più grave delle patologie è certamente la nota psicosi bipolare di tipo I presente e immutata sin dall'epoca della sua insorgenza in compenso farmacologico con somministrazione di alte dosi di farmaci antipsicotici scrupolosamenti assunti, compenso tuttavia ritenuto labile dagli stessi sanitari che mantengono uno stretto controllo terapeutico del Periziando, paventando, in due ripetuti recenti controlli del marzo e del luglio 2024, la possibilità di ricadute di gravità tale come in passato quanto fu sottoposto a TSO. Orbene, tale patologia per cui la CML attribuì il 75% il
24/3/2017, confermata nuovamente dalla CML in sede di visita di revisione il 28/10/2020, il
18/1/2023 in sede di ulteriore revisione venne ritenuto in buon compenso farmacologico, sulla base di un certificato medico del Centro di Salute Mentale del 12/11/22, con riduzione al 67%. A simili conclusioni arriva con supina acquiescenza anche il primo CTU nella relazione di ATP depositata il 14/4/2023 avverso cui il Legale del Periziato presentò opposizione e successivo ricorso il 10/4/24 sulla scorta di certificato medico del CSM di CL del 1/3/2024 che confermò la presenza della
Psicosi bipolare in labile compenso farmacologico e controllo psicoterapeutico costante, diagnosi nuovamente e chiaramente ribadita in analogo certificato del 23/7/2024; in entrambi i certificati si poneva l'accento per le possibili ricadute già verificatesi in passato.
Dunque la psicosi i cui segni precoci si verificarono nel 2013, per cui da allora il è in terapia Pt_1
farmacologica, si manifestò con scompenso acuto, (verificatosi sotto terapia), di gravità tale da richiedere il TSO nel 2016. Tale condizione fu riconosciuta da due CML dell' in diversa CP_1
composizione, nel 2017 e nel 2020, meritevole di invalidità al 75% nonchè riconosciuta ai sensi delle L. 104/92 all'art.3 c,1, nell'ultima visita di revisione della CML (in ulteriore diversa composizione) del 18/1/2023 la Psicosi viene derubricata a Disturbo affettivo tipo I in terapia farmacologica in buon compenso con il 67% di invalidità, mantenendo il giudizio ai sensi delle L.
104/92 all'art.3 c.1, e ciò sulla base di un singolo certificato del CSM di CL che rileva una buona aderenza alla terapia e un sufficiente compenso psicopatologico ma di certo non una guarigione della psicosi. Similarmente il primo CTU supinamente accetta tale impostazione non curandosi di effettuare nuova e aggiornata rivalutazione psichiatrica, considerata la lunga storia, il grave scompenso verificatosi, confermando il giudizio dell'ultima CML. Entrambi sono stati clamorosamente smentiti dai successivi certificati del CSM dell'1/3/2024 e del 23/7/2024 che confermano la persistenza della Psicosi bipolare in labile compenso farmacologico e costante controllo psicoterapico che, non essendo e non potendo essere guarita, ha insito il concreto rischio di ricaduta con crisi di grave agitazione psicomotoria come del resto già avvenuto in passato.
E' del tutto evidente che l'ultima revisione della CML del 18/1/23 non è aderente alla realtà clinica e alla storia naturale della malattia e che il Periziato è affetto da una franca e persistente malattia psicotica, in buon controllo farmacologico, cui riattribuire il 75% originariamente concesso (da due CML peraltro) ex codice 1204; resta condivisibile il giudizio espresso ai sensi delle L. 104/92 di Soggetto portatore di handicap ex art.3 c.1.
A ciò si associa la osteocondropatia meniscosica di alto grado con degenerazione tendinea al ginocchio sn di cui non si concorda con il primo CTU la valutazione per analogia ricondotta al codice 7205 con percentuale attribuita di invalidità del 11%, essendo allo stato attuale un quadro pre-artrosico dunque a minore impatto invalidante, tutt'al più meritevole di valutazione intorno al
7%.
Relativamente alla patologia lombare gli esiti di frattura di L1 associate alle modeste protrusioni senza conflitti radicolari per l'aumento del gravame sullo scheletro lombare per analogia possono inquadrarsi al codice 7007- Spondilolisi con il 6% di invalidità.
Applicando il calcolo riduzionistico non considerando le patologie con valori inferiori al 10% si ottiene un valore finale pari al 75%”. Ha concluso, infine, il Consulente medico nominato che: “il complesso morboso accertato sulla parte sottoposta a perizia consente di stabilire che il sig. è invalido al 75% e che Parte_1 ai sensi delle L. 104/92 trovasi al c.3 art.1 ed era nelle medesime condizioni all'epoca della visita di revisione del 18/1/2023”.
In conclusione, i riferimenti ai precedenti anamnestici sono stati puntualmente riportati nella consulenza tecnica e fanno apprezzare una gravità del quadro clinico, relativamente all'invalidità civile, in misura diversa e più grave di quella riscontrata dal consulente tecnico all'atto della visita nella fase dell'accertamento tecnico preventivo.
L'esito della perizia è esaustivo, congruo ed immune da censure, anche sul piano logico.
Il ricorso deve, di conseguenza essere parzialmente accolto, accertandosi e dichiarandosi che
è soggetto invalido nella misura del 75% dall'epoca della visita di revisione del Parte_1
18/01/2023 e si trova nella condizione di soggetto portatore di handicap in condizioni di gravità ai sensi della L. 104/92 art.3 co.1, come già riconosciuto in sede amministrativa e in fase ATP.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, appare equo compensare le spese di lite;
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che a decorrere dal 18/01/2023, è soggetto invalido nella misura Parte_1
del 75% e pertanto può godere del relativo beneficio;
- conferma, in relazione al beneficio di cui alla L. 104/92, l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento per
ATP ex art. 445 bis c.p.c. di cui si tratta;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Caltanissetta, 28 marzo 2025
Il GOP
Maria Zammito