Sentenza 4 giugno 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2019, n. 24790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24790 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SA NZ, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 15-02-2017 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'inammissibilità nel ricorso;
udito per il ricorrente l'avvocato Valeria Aiello, che si riportava al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15 febbraio 2017, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del 18 aprile 2014, con cui il Tribunale di Napoli aveva condannato NZ SA alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 350 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 44 lett. B del d.P.R. 380/2001 (capo a); 62-71 e 65-72 del d.P.R. 380/2001 (capo b), 93-95 del d.P.R. 380/2001 e 2 della legge regionale n. 9 del 1983 (capo c), e 349 comma 2 cod. pen. (capo d). In particolare, secondo l'impostazione accusatoria recepita dai giudici di merito, SA, in assenza del permesso di costruire e in zona sismica, eseguiva, in prosecuzione di analoghe attività illecite, una serie di opere abusive compiutamente descritte in rubrica, senza depositare gli atti progettuali presso l'ufficio del Genio Civile competente e senza l'autorizzazione dell'Ufficio competente, violando altresì i sigilli apposti in occasione del sequestro operato il 22 febbraio 2012 dalla Polizia locale di Napoli, che lo nominò custode del manufatto interessato dai lavori abusivi, fatti accertati in Napoli il 22 febbraio 2012 e il 13 aprile 2012. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, SA, tramite il difensori, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 81 e 349 comma 2 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., evidenziando che la Corte di appello aveva omesso di valutare tutte le risultanze processuali, le quali avrebbero dovuto portare a escludere la responsabilità di SA per il reato di violazione di sigilli;
a tal proposito, la difesa lamenta in particolare che la Corte territoriale non aveva tenuto conto del fatto che l'imputato era divenuto conduttore dell'immobile in questione solo in data 30 aprile 2012, cioè in epoca successiva ai fatti di causa. Né i giudici di secondo grado avrebbero considerato la gravità delle lesioni patite da SA in quel periodo, essendo stato dimesso dall'ospedale, a seguito di un forte trauma cranico, solo il 7 aprile 2012, essendo altresì significativo che egli non fosse presente nell'immobile di cui si discute in occasione del sopralluogo del 13 aprile 2012; ancora, viene contestata dalla difesa l'applicazione dell'art. 81 cod. pen., avendo la sentenza impugnata omesso di spiegare quali condotte abbiano integrato il riconoscimento della continuazione. Con il secondo motivo, viene censurato il trattamento sanzíonatorio, con particolare riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, osservandosi al riguardo che la Corte di appello aveva valutato negativamente la personalità di SA, richiamando un certificato penale risalente al 30 luglio 2013, senza considerare che in atti ve ne sono altri due, datati 15 febbraio 2017 e 17 febbraio 2017, dai quali risulta che SA non ha precedenti penali, per cui in tal senso viene dedotta l'illogicità della motivazione.Con il terzo motivo, infine, la difesa sollecita la declaratoria di estinzione dei reati contestati per intervenuta prescrizione, rilevando che il termine massimo era maturato il 23 febbraio 2017, dovendosi individuare come termine iniziale la prima delle due date indicate nell'imputazione, cioè quella del 22 febbraio 2012.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
1. Iniziando dal primo motivo, deve in primo luogo osservarsi che, sia con l'atto di appello che con l'odierno ricorso per cassazione, sono state sollevate censure soltanto in relazione al reato di violazione di sigilli, per cui, con riguardo alle contravvenzioni contestate ai capi a), b) e c), deve ritenersi formato il cd. giudicato interno rispetto al giudizio di colpevolezza operato dal Tribunale. Tanto premesso in via preliminare, deve altresì rilevarsi che, anche in ordine al delitto di cui all'art. 349 cod. pen., l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. E invero le due conformi sentenze di merito, le cui motivazioni sono destinate a a integrarsi per formare un corpus argomentativo unitario, hanno rimarcato la circostanza che, in occasione del sopralluogo del 22 febbraio 2012, effettuato nello stabile sito in Napoli, al vico Mattonelle n. 18, la Polizia Municipale di Napoli, nell'operare il sequestro delle opere abusive ivi rilevate, nominava custode giudiziario l'odierno imputato NZ SA, che risultava essere conduttore dell'immobile in virtù di un contratto stipulato il 2 gennaio 2012. In occasione di un successivo sopralluogo del 13 aprile 2012, veniva accertata la prosecuzione dei lavori abusivi, per cui, in maniera tutt'altro che illogica, è stato ritenuto ravvisabile il reato di violazione di sigilli, avendo peraltro SA un interesse concreto alla prosecuzione delle opere nell'immobile in questione. Nel confrontarsi con le deduzioni difensive, i giudici di merito hanno inoltre ragionevolmente sottolineato che alcuna efficacia esimente poteva attribuirsi al ricovero dell'imputato, protrattosi per soli sette giorni, dal 27 marzo al 4 aprile 2012, prescindendo la rimozione dei sigilli, apposti oltre un mese prima del ricovero, dalle condizioni di salute o dalla presenza dell'imputato al momento del secondo sopralluogo in cui è stata constatata la prosecuzione delle opere. Il giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al reato di cui all'art. 349 cod. pen., in quanto preceduto da una disamina coerente delle fonti probatorie e fondato su argomentazioni razionali, resiste quindi alle censure difensive, che invero risultano formulate in termini generici e assertivi, scontando peraltro il ricorso evidenti limiti di autosufficienza nel richiamo a talune circostanze fattuali (come la diversa collocazione temporale del contratto di locazione) rimaste prive di adeguato conforto dimostrativo, sia in questa sede che nei giudizi di merito.Quanto poi alla doglianza relativa alla menzione dell'art. 81 cod. pen. nell'ambito del capo d) relativo alla violazione di sigilli, è sufficiente osservare che il Tribunale non ha operato alcun aumento a titolo di continuazione interna, ma si è limitato ad applicare la continuazione esterna rispetto alle contravvenzioni contestate negli altri capi, per cui anche tale censura risulta inammissibile.
2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Ed invero, in ordine al trattamento sanzionatorio, occorre evidenziare che la pena base è stata determinata, con riferimento al più grave delitto di violazione di sigilli, partendo dal minimo edittale previsto dall'art. 349 cod. pen. e che gli aumenti per la continuazione con le contravvenzioni edilizie sono stati contenuti, essendo state riconosciute inoltre all'imputato le attenuanti generiche, poste in regime di equivalenza rispetto all'aggravante ex art. 349 comma 2 cod. pen., per cui non può affatto affermarsi che la pena finale, fissata in mesi 8 di reclusione ed euro 350 di multa, sia stata ispirata da criteri di particolare rigore. Né la difesa ha indicato gli elementi suscettibili di positiva considerazione che avrebbero giustificato la prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante, dovendosi al riguardo unicamente precisare che il diverso contenuto dei certificati penali presenti nel fascicolo trova una spiegazione nella previsione, all'epoca vigente, di cui all'art. 5 del Testo unico sul casellario giudiziale (d.P.R. n. 313 del 14 novembre 2002), secondo cui le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi ottanta anni dalla sua nascita (quest'ultimo limite è stato elevato ora a cento anni, per effetto del d. Igs. n. 122 del 2018). Dunque, alla stregua della previsione vigente all'epoca dei giudizi di primo e secondo grado, deve escludersi che vi sia un reale contraddizione tra i certificati penali presenti in atti, riferendosi quello in cui risultano varie condanne a carico di SA a un'epoca (2013) in cui l'imputato (nato nel 1934) non aveva ancora compiuto 80 anni, mentre i certificati penali senza condanne risalgono al 2017, ovvero a un momento successivo al compimento da parte del ricorrente degli 80 anni, con conseguente eliminazione delle iscrizioni a suo carico. Di qui la manifesta infondatezza anche di questa seconda doglianza.
3. Ribadita la legittimità del giudizio sulla configurabilità dei reati contestati, deve solo precisarsi che, al momento della sentenza di secondo grado (15 febbraio 2017), nessun reato era prescritto, e tanto pur a voler considerare la prima data indicata nell'imputazione (22 febbraio 2012), fermo restando che la prescrizione massima per il reato ex art. 349 cod. pen. non è ancora maturata e che, rispetto alle contravvenzioni, comunque non prescritte al momento della sentenza impugnata, non è stata sollevata alcuna censura già con l'atto di appello, per cui, come detto, per le stesse si era formato il cd. giudicato interno. Sotto tale aspetto, non rileva quindi la circostanza che, in epoca successiva all'emissione della sentenza impugnata, sia maturato la prescrizione delle sole contravvenzioni, non potendosi in ogni caso sottacere che la declaratoria di estinzione dei reati sarebbe comunque inibita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria del ricorso per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 266172).
4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua