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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/06/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 813/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 813/2018 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ceccano Parte_1 C.F._1
Pietro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sezze, Vicolo Tirletti n. 2, giusta procura in atti;
ATTORE
Contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentate e difese dall'avv. Terenzi Alessandro ed elettivamente C.F._3
domiciliato presso il suo studio in Terracina, Via Del Fiume n. 33, giusta procura in atti;
CONVENUTE
Oggetto: azione di regresso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.2.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
all'intestato Tribunale, e , deducendo che: 1) con contratto Controparte_1 Controparte_2
di mutuo fondiario del 26/9/2005 per Atto per Notaio Rep.n. 2384 Racc. n. 636, la Per_1 [...] concedeva un finanziamento alla di €. 150.000,00 CP_3 Controparte_4
con obbligo di restituzione secondo il piano di ammortamento;
2) a garanzia dell'adempimento pagina 1 di 12 della restituzione del capitale mutuato i SI.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
terzi datori di ipoteca, concedevano l'assunzione di una ipoteca in favore della banca
[...]
mutuante per l'ammontare di €. 300.000,00 sui seguenti beni immobili, in proprietà agli stessi, siti nel Comune di Terracina in via Lungolinea Pio VI: locale deposito al piano terra di metri quadri 93 distinto in Catasto al Foglio 115 particella 551 sub 1; porzione di terreno costituente corte del fabbricato sopra descritto, della superficie di metri quadri 72 riportata in Catasto terreni al foglio 115 particella 1278; quota indivisa pari ad un mezzo della porzione di terreno costituente corte del fabbricato sopra descritto di metri quadri 52 riportata in Catasto al foglio 115 particella 1283; 3) ad ulteriore garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il finanziamento, si costituivano fideiussori solidali a titolo particolare e con il vincolo della solidarietà e della indivisibilità i SI.ri , e Parte_1 Controparte_1 Parte_3
4) non essendo riuscita la a soddisfare le
[...] Controparte_4
obbligazioni contratte con il mutuo suddetto, la CI NC (già , previo atto di CP_3 precetto per il pagamento di €. 134.915,86, promuoveva azione esecutiva sugli immobili posti in garanzia con atto di pignoramento immobiliare notificato il 07.12.2012 e trascritto nei registri di pubblicità immobiliare;
5) in forza del procedimento esecutivo azionato gli immobili de quibus erano stati posti alla vendita senza incanto presso il Delegato alle Vendite Notaio 6) Persona_2
l'attore instaurava accordi transattivi con la NC creditrice al fine di poter liberare gli immobili dall'azione esecutiva intrapresa e dalla iscrizione ipotecaria a favore di quest'ultima; 7) in adempimento di tali accordi transattivi l'attore provvedeva al pagamento di quanto dovuto alla
CI NC (già , e per essa alla , attraverso il versamento a CP_3 Controparte_5
saldo e stralcio ed in unica soluzione, esclusivamente con mezzi finanziari propri, estinguendo in tal modo l'obbligazione, di €. 105.000,00 a mezzo bonifico bancario del 14 luglio 2015 oltre ad
€. 7.400,00, quale estinzione della rata di mutuo scaduta e pagata in data 05.02.2010; 8) al pagamento del saldo debitorio pari ad €. 112.400,00 in forza del rapporto di confideiussione avrebbero dovuto provvedere i tre confideiussori ognuno per la quota di propria spettanza di €.
37.466,66; 9) in data 23.11.2014 in Terracina decedeva la signora Parte_3
confideiussore, e in assenza di disposizioni testamentarie, alla stessa succedevano i di lei figli
[...]
, , 10) in forza del sussistente rapporto di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
confideiussione l'attore richiedeva alla signora in proprio e nella qualità di Controparte_1
erede della signora e alla Sig.ra nella qualità di erede della Parte_3 Controparte_2
pagina 2 di 12 signora , il rimborso della quota alle stesse spettanti;
nello specifico alla Sig.ra Parte_3
spettava procedere al rimborso della somma di €. 37.466,66 quale quota dalla Controparte_1 stessa dovuta a causa della confideiussione prestata ed €. 12.488,88 quale quota dovuta quale erede della TA , mentre alla signora spetta procedere al Parte_3 Controparte_2 rimborso della somma di €. 12.488,88 quale quota dovuta in qualità di erede della TA
. Parte_3
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale Adito accogliere la domanda e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dell'attore, ex art. 1954
c.c., al rimborso pro quota da parte delle convenute, di quanto versato alla NC creditrice a titolo di fideiussione e per l'effetto:
• condannare la signora al pagamento della complessiva somma di €. Controparte_1
49.955,54 di cui €. 37.466,66 quale quota parte direttamente dovuta quale confideiussore ed €. 12.488,88 quale quota dovuta quale erede della TA , oltre Parte_3
interessi maturati dalla corresponsione
• sino all'effettivo soddisfo;
• condannare la signora al pagamento della somma di €. 12.488,88 Controparte_2
quale quota dovuta quale erede della TA , oltre interessi maturati Parte_3
dalla corresponsione sino all'effettivo soddisfo”
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Si costituivano in giudizio le convenute, eccependo preliminarmente l'improcedibilità del giudizio per il mancato regolare esperimento del procedimento di negoziazione assistita, e contestando nel merito la fondatezza della domanda. In particolare, deducevano che: 1) la
[...]
aveva inizialmente come unici e soli soci i signori , Controparte_4 Parte_1
, , e come Amministratore unico il Sig. , Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
poi divenuto Presidente del Consiglio di Amministrazione della società. Apparentemente senza alcuna delibera autorizzativa dei soci e consiglieri del C.d.A. della descritta società, il Sig.
, quale Presidente del C.d.A., in data 26/09/2005 accendeva il mutuo, rep. 2384 Parte_1
Racc. 636 concesso dalla per l'importo finanziato di Euro 150.000,00. Tale Controparte_3
somma tuttavia veniva distratta dal Sig. sui propri conti personali e dal Parte_1
medesimo utilizzata per fini strettamente privati;
2) non sussisteva, quindi, il presupposto per poter agire in regresso, in quanto le somme utilizzate da parte attrice per estinguere la procedura pagina 3 di 12 esecutiva immobiliare (e, quindi, il mutuo precedentemente acceso a favore della ) CP_4
non attenevano a “mezzi finanziari propri”, ma dovevano considerarsi somme della
[...]
, ovvero riferite a quell'importo di Euro 150.000,00 che parte attrice Controparte_4
aveva distratto sui suoi conti correnti personali senza mai restituirlo, come dimostrabile attraverso la disamina degli estratti del conto corrente intestato alla;
3) Controparte_4
il mutuo era stato garantito in primis dai Sig.ri , (moglie del Parte_1 Parte_2
Sig. ) ed i quali si erano qualificati come datori di ipoteca in favore CP_1 Parte_3
della NC mutuante;
a seguito dell'inadempimento della Controparte_4
alle obbligazioni verso la NC, l'Istituto creditore promuoveva azione esecutiva sugli immobili posti in garanzia, senza escussione della fideiussione. A questo punto il Sig. Parte_1
(essendo anche subentrato nella quota della madre Sig.ra deceduta in data 23/11/14), di Pt_3
sua spontanea volontà - ed al fine evidente di “salvare” gli immobili oggetto di esecuzione - utilizzava le somme precedentemente distratte per fare un accordo con la NC. Quindi, nel caso di specie non veniva in rilievo il rapporto di fideiussione, non essendovi stata alcuna richiesta di pagamento da parte della NC creditrice ad uno qualsiasi dei confideiussori, bensì il rapporto che legava tra loro i comproprietari (datori di ipoteca) degli immobili staggiti;
4) ne conseguiva l'assoluta indeterminatezza della domanda di rimborso ai sensi dell'art. 1954 c.c.. poiché completamente errata, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 164, 3° e 4° comma, c.p.c.; in secondo luogo (ed in via subordinata), gli importi ex adverso richiesti dovevano essere così rideterminati: dall'importo di Euro 112.400,00 doveva essere detratta innanzitutto la rata di mutuo di Euro 7.400.00 ex adverso asseritamente pagata, per cui l'importo oggetto di eventuale regresso sarebbe di Euro 105.000,00. Tale somma, quindi, doveva essere divisa tra i tre datori di ipoteca e secondo le loro quote, ovvero: Euro 26.250,00 ciascuno per i Sig.ri e Parte_1
Euro 52.500,00 per la Sig.ra a seguito del decesso della Sig.ra Parte_2 Pt_3
Con
i Sig.ri , e , subentravano per Pt_3 Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
1/3 ciascuno nella quota della de cuius (pari ad Euro 52.500,00), per cui ognuno risultava obbligato a tale titolo per l'importo pro quota di Euro 17.500,00. Concludendo, le somme eventualmente dovute dalle convenute (Sig.re e ) ammontavano in CP_1 Controparte_2
realtà ad Euro 17.500,00 per ciascuna.
Per tutto quanto sopra esposto, le convenute rassegnavano le seguenti conclusioni: “in via preliminare (cfr. paragrafo n. 1), 1) accertare la mancata conclusione della procedura
pagina 4 di 12 obbligatoria di negoziazione assistita e, quindi, dichiarare l'improcedibilità - in difetto - del presente procedimento, ai sensi dell'art. 3, 1° comma, del D.L. n. 132/2014; in via principale
(cfr. paragrafo n. 2),
1. accertare e dichiarare l'assoluta indeterminatezza della domanda ai sensi dell'art. 164,
4° e 5° comma, c.p.c., con la conseguente nullità dell'atto di citazione;
2. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Sig. nonché Parte_1
la mancanza dei presupposti per agire in via di regresso, con relativa declaratoria che nulla è quindi dovuto a parte attrice dalle convenute “a qualsiasi e qualunque titolo”; in via subordinata (cfr. paragrafo n. 3),
4) nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse respingere l'eccezione sollevata in via principale dalle odierne convenute (cfr. Conclusioni, nn. 2 e 3), accertare e dichiarare l'erroneità delle somme ex adverso richieste in via di regresso a titolo di fideiussione ai sensi dell'art. 1954 c.c., con conseguente rideterminazione delle stesse (le convenute dovrebbero tutt'al più rispondere ciascuna per l'importo di Euro 17.500,00). in ogni caso,
5) condannare parte attrice al pagamento di compensi e spese legali, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, come determinati e determinabili, ai sensi delle tabelle del D.M. n.
55/2014 e successive modificazioni”.
Concessi i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c., la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale dell'attore, ordine di esibizione e consulenza tecnica d'ufficio, dopodiché veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.2.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
Tanto premesso in fatto, va in primo luogo respinta l'eccezione sollevata dalle convenute in merito al mancato regolare esperimento della procedura di negoziazione assistita. Difatti, l'invito alla negoziazione risulta essere stato ritualmente comunicato alle convenute in data 29.03.2016
(doc. 7 dell'atto di citazione); a tale invito le convenute replicavano contestando recisamente l'avversa pretesa, dichiarando di “non poter esprimere alcun consenso a stipulare l'invocata convenzione di negoziazione”. Le , quindi, non hanno in alcun modo inteso aderire al CP_1
tentativo di negoziazione, né hanno prospettato la possibilità di intavolare trattative pagina 5 di 12 subordinatamente alla consegna della documentazione richiesta “al solo fine di avere cognizione di quanto diffidatole”. Deve pertanto reputarsi avverata la condizione di procedibilità.
Nel merito, la domanda è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
ha agito in via di regresso nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
per ottenere il rimborso pro quota delle somme corrisposte a favore della
[...] Controparte_6
ad estinzione del debito originariamente contratto dalla società
[...] Controparte_4
nei confronti della Controparte_3
Più precisamente, il rapporto di credito trae origine dal contratto di mutuo stipulato in data 26 settembre 2005 dalla società con la avente ad oggetto il CP_4 Controparte_3 finanziamento della somma di € 150.000,00. Il mutuo risultava assistito dalla garanzia ipotecaria prestata dai terzi datori di ipoteca, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
nonché dalla fideiussione prestata da , e Parte_1 Controparte_1 Parte_3
(doc. 1 dell'atto di citazione).
Dalla documentazione versata in atti, poi, risulta che, a seguito dell'inadempimento della società debitrice, la NC creditrice, previa intimazione di atto di precetto, procedeva al pignoramento dei beni immobili oggetto della garanzia ipotecaria, i quali venivano posti in vendita nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 766/2012 (cfr. docc. nn. 2, 3 e 4 dell'atto di citazione).
Quindi, in attuazione di un accordo transattivo raggiunto con la CP_3 Parte_1
provvedeva al versamento, in data 14.7.2015, dell'importo di € 105.000,00, a mezzo bonifico bancario, con causale “transazione saldo e stralcio esecuzione n. 766”.
L'attore, pertanto, assume di avere diritto al rimborso pro quota di quanto versato, oltre all'ulteriore importo di € 7.400,00 corrisposto in data 2.2.2010, per la somma complessiva di €
112.400,00, così suddivisa: a) €. 49.955,54 nei confronti di di cui €. Controparte_1
37.466,66 quale quota parte direttamente dovuta quale confideiussore ed €. 12.488,88 quale quota dovuta quale erede della TA;
b) € 12.488,88 nei confronti di Parte_3 CP_2
quale erede della TA .
[...] Parte_3
Ebbene, ritiene il Tribunale che l'azione di regresso sia fondata, avendo il proceduto al CP_1
pagamento a favore della NC creditrice, in funzione di estinzione dell'intero debito, nella duplice qualità sia di terzo datore di ipoteca che di confideiussore.
pagina 6 di 12 Nel caso di specie, infatti, non può revocarsi in dubbio la sussistenza, tra i garanti, di un rapporto di confideiussione, il quale implica l'esistenza di un collegamento tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, nel senso che costoro, mossi da un interesse comune, ed essendo ciascuno consapevole, nel momento in cui la presta, dell'esistenza delle altre fideiussioni, garantiscono congiuntamente (anche se non contestualmente) il medesimo debito ed il medesimo debitore, salva la divisione dell'obbligazione nei rapporti interni in virtù del diritto di regresso, che, a norma dell' art. 1954 c.c., spetta a colui che ha pagato l'intero; non sussiste, invece, una confideiussione, ma una pluralità di autonome fideiussioni allorquando più persone assumono la garanzia fideiussoria ad unum debitum, ciascuna però ignorando l'assunzione dell'altra o, in ogni caso, in assenza di un collegamento dovuto ad un interesse comune dei cogaranti, oltre logicamente il caso in cui esse convengano con il creditore di mantenere distinta e separata la propria obbligazione fideiussoria da quella degli altri.
Trova, quindi, applicazione il disposto di cui all'art. 1954 c.c., il quale attribuisce al confideiussore che ha pagato il diritto di regresso nei confronti degli altri confideiussori per la rispettiva porzione di debito. Il confideiussore che paghi l'intero debito ha pertanto (oltre al diritto di regresso e alla surrogazione nei confronti del debitore principale), il diritto di regresso pro quota nei confronti degli altri confideiussori, alla stregua della normativa prevista per il pagamento da parte del debitore solidale (art. 1299 c.c.).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento che non ha visto eccezioni, ha chiarito che “il fatto costitutivo del regresso del co-fideiussore “solvens” verso gli altri fideiussori del medesimo debito (art. 1954 cod. civ.) è l'estinzione di esso, per effetto del depauperamento del proprio patrimonio oltre la propria quota, perchè la “ratio” della predetta norma è volta ad impedire il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori” (Cfr. Cass.
Civ., sez. 3, n. 1955/2009.)
Nel caso in esame, non può dubitarsi della sussistenza dell'essenziale presupposto per l'esercizio del regresso da parte dell'attore, ossia del pagamento, anch'esso dimostrato per tabulas, di una somma eccedente la propria quota di condebito.
Tale conclusione non risulta intaccata dalla circostanza che il pagamento sia stato eseguito dal
[...]
in esecuzione di una transazione dal medesimo conclusa con la banca senza la CP_1
partecipazione degli altri confideiussori. È infatti irrilevante, ai fini che qui interessano, la mancata dichiarazione, da parte dei condebitori, di voler profittare della transazione ai sensi e per pagina 7 di 12 gli effetti dell'art. 1304 c.c., poiché quel che occorre accertare, nell'ottica dell'azione di regresso,
è se l'odierno attore abbia corrisposto l'importo in qualità di fideiussore (circostanza pacifica) e se le controparti fossero confideiussori rispetto alla posizione debitoria azionata dalla banca e resa oggetto di transazione.
Dunque, benché le garanti ( e ) non abbiano formalmente Parte_3 Controparte_1
aderito alla transazione stipulata dall'attore, l'azione di regresso deve reputarsi fondata quanto alla sorte capitale versata in favore della banca, che rappresenta la somma definitivamente dovuta a quest'ultima, posto che la transazione ha liberato tutti i confideiussori.
Del resto, “La mancata accettazione, da parte di uno dei debitori in solido, della transazione raggiunta dal creditore con altro coobbligato, ha l'unico effetto di impedire che l'importo globale del debito solidale coincida con la somma pagata dal transigente, consentendo al coobbligato che non abbia partecipato alla transazione di contrastare la domanda di regresso attraverso la formulazione di tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilità e all'entità del risarcimento” (Cass. Civ., sez. III, 22.11.2018, n.30176).
Nel caso di specie, le convenute nulla hanno dedotto in merito, ad esempio, alla sproporzione o eccessività dell'importo pattuito, ovvero alla non convenienza di una transazione, né sono state sollevate eccezioni sulla effettiva debenza del credito.
Sussiste, quindi, il diritto di regresso, essendo comprovata la corresponsione, da parte di Parte_1
, della somma complessiva di € 112.400,00, importo senz'altro maggiore rispetto alla sua
[...]
quota di condebito.
Ed ancora, non assume rilevanza in senso contrario la circostanza che il pagamento sia stato effettuato dall'attore a seguito del pignoramento immobiliare iscritto dalla NC in assenza di preventiva escussione dei fideiussori.
Difatti, il diritto di regresso in questa sede azionato deve reputarsi pienamente sussistente anche nell'ipotesi in cui si ritenga che il pagamento sia stato effettuato al nella propria qualità CP_1
di terzo datore d'ipoteca.
Giova rammentare, sul punto, che l'art. 2871 c.c. riconosce a favore del terzo datore di ipoteca, il quale abbia pagato i creditori, il diritto di regresso nei confronti non solo del debitore, ma anche dei fideiussori di quest'ultimo.
Il terzo datore di ipoteca, dunque, non deve neppure aspettare, per l'azione in regresso, che il creditore abbia escusso la garanzia, essendo sufficiente che egli abbia effettuato il pagamento in pagina 8 di 12 luogo del debitore. Non rileva che il creditore non abbia proposto le sue istanze contro i fideiussori, giacché quando, come nel caso di specie, si cumulino, in capo al medesimo soggetto, le posizioni di fideiussore e terzo datore d'ipoteca, le stesse rimangono assoggettate ai rispettivi regimi giuridici. Ne consegue che al terzo datore di ipoteca non si applicano le norme di limitazione della responsabilità previste per il fideiussore, in mancanza di una specifica convenzione in tal senso. In particolare, non trova applicazione, in difetto di espressa previsione, con riguardo al caso dell'ipoteca concessa da un terzo, l'onere, imposto dall'art. 1957 c.c. al creditore, perché possa conservare la garanzia prestatagli dal fideiussore, di agire contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Anche sotto questo profilo, non può essere posto in discussione il legittimo esercizio del diritto di regresso da parte dell'attore.
A fronte, dunque, delle evidenze documentali a fondamento della pretesa attorea, le contestazioni svolte dalle convenute, secondo cui il avrebbe provveduto all'estinzione del debito non CP_1
già con mezzi finanziari propri, bensì attingendo alle somme di denaro distratte dalle casse della società , non hanno trovato alcun riscontro all'esito dell'istruttoria condotta in CP_4
corso di causa.
Invero, premesso che la circostanza è stata recisamente negata dall'attore in sede di interrogatorio formale, a seguito dell'ordine di esibizione emesso ex art. 210 c.p.c. nei confronti di Unicredit
S.p.a. e Monte dei Paschi di Siena S.p.a., avente ad oggetto gli estratti dei conti correnti bancari intestati alla , è stato conferito mandato ad un consulente tecnico d'ufficio al fine CP_4
di procedere all'analisi della copiosa documentazione bancaria prodotta, onde verificare la riscontrabilità delle deduzioni delle odierne convenute.
Ebbene, il perito incaricato, dopo aver analizzato le risultanze degli estratti conto in atti, ha potuto verificare che “dai conti correnti della si rilevano prelevamenti in contanti CP_4 per un totale di € 211.618,00”; precisando che “nulla si può affermare in merito alla destinazione di tali importi, né tantomeno chi abbia effettuati tali prelievi”. Il CTU, quindi, è pervenuto alla conclusione per cui “non si può affermare la presenza di distrazioni di somme da parte del sig.
nel periodo attenzionato, ovvero dal 26/09/2005 al 14/07/2015, dai conti della Parte_1
. Controparte_7
L'eccezione sollevata dalle odierne convenute, pertanto, è rimasta del tutto sfornita di prova.
pagina 9 di 12 Né può trovare accoglimento la richiesta delle convenute di autorizzare il CTU ad acquisire ulteriore documentazione, rispetto a quella già in atti e a quella esibita in giudizio dalle Banche.
Invero, in ordine al potere del CTU di acquisire nuova documentazione dopo il maturare delle preclusioni istruttorie, la Corte di Cassazione nella nota sentenza a SS.UU. n. 3086/2022, ha distinto i poteri di acquisizione del c.t.u., avendo cioè riguardo, rispettivamente, al quadro delle attività definite, in termini generali, dall'art. 194 c.p.c. e alla specificità dell'esame contabile di cui all'art. 198 c.p.c. Ha affermato, al riguardo, che, “in materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni”. Successivamente, con l'ordinanza n. 5370/2023, la Corte di Cassazione ha precisato che le Sezioni Unite non hanno certamente “obliterato il dato del «previo consenso delle parti» che il comma 2 dell'art. 198 cit. fa assurgere a presupposto condizionante l'acquisizione dei detti documenti da parte del consulente contabile”, né “considerano affatto superflua l'acquisizione del consenso delle parti quanto all'utilizzo, da parte del c.t.u., dei documenti, non precedentemente prodotti, comprovanti fatti principali”. Dunque, la specialità nella disposizione di cui all'art.198 c.p.c. che le Sezioni
Unite hanno individuato è “sul piano dell'acquisizione della prova dei fatti principali che non sono oggetto di allegazione (..), senza con ciò ammettere l'apprensione di documenti in assenza del consenso di cui si è detto”. In definitiva, in assenza del consenso delle parti per i documenti probatori di fatti principali, “la barriera preclusiva posta dal legislatore – ossia il termine decadenziale di cui all'art.183 c.p.c. – non è valicabile”, dovendosi richiamare il seguente principio di diritto: “In materia di esame contabile, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina vigente in tema di contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, ma sul presupposto condizionante del “previo consenso” delle stesse previsto dall'art. 198, comma 2,
c.p.c., tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, benché essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. Dalla rilevanza del consenso in ordine all'acquisizione del materiale probatorio discende che i vizi che infirmano l'operato del consulente sotto tale profilo
pagina 10 di 12 sono fonte di nullità relativa ex art. 157, comma 2, c.p.c., correlandosi ad un interesse primario ma disponibile delle parti”. In conclusione, devono considerarsi errate quelle interpretazioni che hanno letto nella sentenza a Sezioni Unite n. 3086/2022 l'autorizzazione per il CTU all'acquisizione e all'utilizzo, in materia di esame contabile, di nuova documentazione anche in assenza del consenso di tutte le parti.
In definitiva, dunque, le doglianze delle convenute non hanno trovato riscontro all'esito dell'analisi compiuta dal consulente sulla documentazione ritualmente acquisita in forza dell'ordine di esibizione richiesto dalle stesse ex art. 210 c.p.c., mentre non può ammettersi l'estensione dell'indagine contabile a documentazione ulteriore in assenza del consenso delle parti.
Appurata la fondatezza della pretesa attorea, resta da chiarire in che misura il abbia CP_1
diritto a rivalersi nei confronti delle odierne convenute.
La somma complessivamente versata dall'attore, come detto, ammonta ad € 112.400,00.
Rispetto a tale importo sussiste il diritto di regresso nei confronti degli altri confideiussori, vale a dire e , sia che lo si intenda corrisposto dal in Controparte_1 Parte_3 CP_1
qualità di confideiussore, ex art. 1954 c.c., che in qualità di terzo datore di ipoteca ex art. 2871
c.c.
Dunque, esclusa la quota di debito facente capo allo stesso attore, questi avrebbe diritto alla restituzione della somma di € 74.933,33.
Ebbene, tale importo deve essere così suddiviso: a) 37.466,66 a carico di;
b) Controparte_1
€ 37.466,66 a carico di . Parte_3
A seguito del decesso di quest'ultima, la relativa quota risulta essersi trasferita per successione, in parti uguali, ai tre figli, , e (la cui qualità Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 di eredi non è contestata) nella misura di € 12.488,88 ciascuno.
Risulta pertanto corretta la ricostruzione effettuata sul punto da parte attrice, dovendo
[...]
restituire la somma di € 49.955,54 (di cui € 37.466,66 quale propria quota di debito in CP_1 qualità di confideiussore ed € 12.488,88 a titolo di quota parte facente capo originariamente a
), e la sola somma di € 12.488,88, sempre a titolo di quota Parte_3 Controparte_2
parte facente capo originariamente a . Parte_3
In definitiva, ha diritto alla restituzione della somma complessiva di € Parte_1
62.444,42, pari alla differenza tra quanto originariamente spettantegli (€ 74.933,33) e la quota di pagina 11 di 12 condebito estintasi per confusione a seguito della successione dello stesso a CP_1 Parte_3
(€ 12.488,88).
[...]
Su detta somma spettano, infine, gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenute e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri minimi. Analogamente, le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico delle odierne convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda, accerta la sussistenza del diritto di regresso di Parte_1
, e per, l'effetto, condanna: a) al pagamento, in favore
[...] Controparte_1
dell'attore, della somma di € 49.955,54, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
b)
[...]
al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 12.488,88, oltre CP_2
interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_2 Controparte_1 spese di lite in favore di , che liquida in € 545,00 per esborsi e in € Parte_1
7.052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle convenute in solido tra loro.
Latina, 7 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 813/2018 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ceccano Parte_1 C.F._1
Pietro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sezze, Vicolo Tirletti n. 2, giusta procura in atti;
ATTORE
Contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentate e difese dall'avv. Terenzi Alessandro ed elettivamente C.F._3
domiciliato presso il suo studio in Terracina, Via Del Fiume n. 33, giusta procura in atti;
CONVENUTE
Oggetto: azione di regresso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.2.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
all'intestato Tribunale, e , deducendo che: 1) con contratto Controparte_1 Controparte_2
di mutuo fondiario del 26/9/2005 per Atto per Notaio Rep.n. 2384 Racc. n. 636, la Per_1 [...] concedeva un finanziamento alla di €. 150.000,00 CP_3 Controparte_4
con obbligo di restituzione secondo il piano di ammortamento;
2) a garanzia dell'adempimento pagina 1 di 12 della restituzione del capitale mutuato i SI.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
terzi datori di ipoteca, concedevano l'assunzione di una ipoteca in favore della banca
[...]
mutuante per l'ammontare di €. 300.000,00 sui seguenti beni immobili, in proprietà agli stessi, siti nel Comune di Terracina in via Lungolinea Pio VI: locale deposito al piano terra di metri quadri 93 distinto in Catasto al Foglio 115 particella 551 sub 1; porzione di terreno costituente corte del fabbricato sopra descritto, della superficie di metri quadri 72 riportata in Catasto terreni al foglio 115 particella 1278; quota indivisa pari ad un mezzo della porzione di terreno costituente corte del fabbricato sopra descritto di metri quadri 52 riportata in Catasto al foglio 115 particella 1283; 3) ad ulteriore garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il finanziamento, si costituivano fideiussori solidali a titolo particolare e con il vincolo della solidarietà e della indivisibilità i SI.ri , e Parte_1 Controparte_1 Parte_3
4) non essendo riuscita la a soddisfare le
[...] Controparte_4
obbligazioni contratte con il mutuo suddetto, la CI NC (già , previo atto di CP_3 precetto per il pagamento di €. 134.915,86, promuoveva azione esecutiva sugli immobili posti in garanzia con atto di pignoramento immobiliare notificato il 07.12.2012 e trascritto nei registri di pubblicità immobiliare;
5) in forza del procedimento esecutivo azionato gli immobili de quibus erano stati posti alla vendita senza incanto presso il Delegato alle Vendite Notaio 6) Persona_2
l'attore instaurava accordi transattivi con la NC creditrice al fine di poter liberare gli immobili dall'azione esecutiva intrapresa e dalla iscrizione ipotecaria a favore di quest'ultima; 7) in adempimento di tali accordi transattivi l'attore provvedeva al pagamento di quanto dovuto alla
CI NC (già , e per essa alla , attraverso il versamento a CP_3 Controparte_5
saldo e stralcio ed in unica soluzione, esclusivamente con mezzi finanziari propri, estinguendo in tal modo l'obbligazione, di €. 105.000,00 a mezzo bonifico bancario del 14 luglio 2015 oltre ad
€. 7.400,00, quale estinzione della rata di mutuo scaduta e pagata in data 05.02.2010; 8) al pagamento del saldo debitorio pari ad €. 112.400,00 in forza del rapporto di confideiussione avrebbero dovuto provvedere i tre confideiussori ognuno per la quota di propria spettanza di €.
37.466,66; 9) in data 23.11.2014 in Terracina decedeva la signora Parte_3
confideiussore, e in assenza di disposizioni testamentarie, alla stessa succedevano i di lei figli
[...]
, , 10) in forza del sussistente rapporto di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
confideiussione l'attore richiedeva alla signora in proprio e nella qualità di Controparte_1
erede della signora e alla Sig.ra nella qualità di erede della Parte_3 Controparte_2
pagina 2 di 12 signora , il rimborso della quota alle stesse spettanti;
nello specifico alla Sig.ra Parte_3
spettava procedere al rimborso della somma di €. 37.466,66 quale quota dalla Controparte_1 stessa dovuta a causa della confideiussione prestata ed €. 12.488,88 quale quota dovuta quale erede della TA , mentre alla signora spetta procedere al Parte_3 Controparte_2 rimborso della somma di €. 12.488,88 quale quota dovuta in qualità di erede della TA
. Parte_3
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale Adito accogliere la domanda e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dell'attore, ex art. 1954
c.c., al rimborso pro quota da parte delle convenute, di quanto versato alla NC creditrice a titolo di fideiussione e per l'effetto:
• condannare la signora al pagamento della complessiva somma di €. Controparte_1
49.955,54 di cui €. 37.466,66 quale quota parte direttamente dovuta quale confideiussore ed €. 12.488,88 quale quota dovuta quale erede della TA , oltre Parte_3
interessi maturati dalla corresponsione
• sino all'effettivo soddisfo;
• condannare la signora al pagamento della somma di €. 12.488,88 Controparte_2
quale quota dovuta quale erede della TA , oltre interessi maturati Parte_3
dalla corresponsione sino all'effettivo soddisfo”
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Si costituivano in giudizio le convenute, eccependo preliminarmente l'improcedibilità del giudizio per il mancato regolare esperimento del procedimento di negoziazione assistita, e contestando nel merito la fondatezza della domanda. In particolare, deducevano che: 1) la
[...]
aveva inizialmente come unici e soli soci i signori , Controparte_4 Parte_1
, , e come Amministratore unico il Sig. , Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
poi divenuto Presidente del Consiglio di Amministrazione della società. Apparentemente senza alcuna delibera autorizzativa dei soci e consiglieri del C.d.A. della descritta società, il Sig.
, quale Presidente del C.d.A., in data 26/09/2005 accendeva il mutuo, rep. 2384 Parte_1
Racc. 636 concesso dalla per l'importo finanziato di Euro 150.000,00. Tale Controparte_3
somma tuttavia veniva distratta dal Sig. sui propri conti personali e dal Parte_1
medesimo utilizzata per fini strettamente privati;
2) non sussisteva, quindi, il presupposto per poter agire in regresso, in quanto le somme utilizzate da parte attrice per estinguere la procedura pagina 3 di 12 esecutiva immobiliare (e, quindi, il mutuo precedentemente acceso a favore della ) CP_4
non attenevano a “mezzi finanziari propri”, ma dovevano considerarsi somme della
[...]
, ovvero riferite a quell'importo di Euro 150.000,00 che parte attrice Controparte_4
aveva distratto sui suoi conti correnti personali senza mai restituirlo, come dimostrabile attraverso la disamina degli estratti del conto corrente intestato alla;
3) Controparte_4
il mutuo era stato garantito in primis dai Sig.ri , (moglie del Parte_1 Parte_2
Sig. ) ed i quali si erano qualificati come datori di ipoteca in favore CP_1 Parte_3
della NC mutuante;
a seguito dell'inadempimento della Controparte_4
alle obbligazioni verso la NC, l'Istituto creditore promuoveva azione esecutiva sugli immobili posti in garanzia, senza escussione della fideiussione. A questo punto il Sig. Parte_1
(essendo anche subentrato nella quota della madre Sig.ra deceduta in data 23/11/14), di Pt_3
sua spontanea volontà - ed al fine evidente di “salvare” gli immobili oggetto di esecuzione - utilizzava le somme precedentemente distratte per fare un accordo con la NC. Quindi, nel caso di specie non veniva in rilievo il rapporto di fideiussione, non essendovi stata alcuna richiesta di pagamento da parte della NC creditrice ad uno qualsiasi dei confideiussori, bensì il rapporto che legava tra loro i comproprietari (datori di ipoteca) degli immobili staggiti;
4) ne conseguiva l'assoluta indeterminatezza della domanda di rimborso ai sensi dell'art. 1954 c.c.. poiché completamente errata, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 164, 3° e 4° comma, c.p.c.; in secondo luogo (ed in via subordinata), gli importi ex adverso richiesti dovevano essere così rideterminati: dall'importo di Euro 112.400,00 doveva essere detratta innanzitutto la rata di mutuo di Euro 7.400.00 ex adverso asseritamente pagata, per cui l'importo oggetto di eventuale regresso sarebbe di Euro 105.000,00. Tale somma, quindi, doveva essere divisa tra i tre datori di ipoteca e secondo le loro quote, ovvero: Euro 26.250,00 ciascuno per i Sig.ri e Parte_1
Euro 52.500,00 per la Sig.ra a seguito del decesso della Sig.ra Parte_2 Pt_3
Con
i Sig.ri , e , subentravano per Pt_3 Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
1/3 ciascuno nella quota della de cuius (pari ad Euro 52.500,00), per cui ognuno risultava obbligato a tale titolo per l'importo pro quota di Euro 17.500,00. Concludendo, le somme eventualmente dovute dalle convenute (Sig.re e ) ammontavano in CP_1 Controparte_2
realtà ad Euro 17.500,00 per ciascuna.
Per tutto quanto sopra esposto, le convenute rassegnavano le seguenti conclusioni: “in via preliminare (cfr. paragrafo n. 1), 1) accertare la mancata conclusione della procedura
pagina 4 di 12 obbligatoria di negoziazione assistita e, quindi, dichiarare l'improcedibilità - in difetto - del presente procedimento, ai sensi dell'art. 3, 1° comma, del D.L. n. 132/2014; in via principale
(cfr. paragrafo n. 2),
1. accertare e dichiarare l'assoluta indeterminatezza della domanda ai sensi dell'art. 164,
4° e 5° comma, c.p.c., con la conseguente nullità dell'atto di citazione;
2. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Sig. nonché Parte_1
la mancanza dei presupposti per agire in via di regresso, con relativa declaratoria che nulla è quindi dovuto a parte attrice dalle convenute “a qualsiasi e qualunque titolo”; in via subordinata (cfr. paragrafo n. 3),
4) nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse respingere l'eccezione sollevata in via principale dalle odierne convenute (cfr. Conclusioni, nn. 2 e 3), accertare e dichiarare l'erroneità delle somme ex adverso richieste in via di regresso a titolo di fideiussione ai sensi dell'art. 1954 c.c., con conseguente rideterminazione delle stesse (le convenute dovrebbero tutt'al più rispondere ciascuna per l'importo di Euro 17.500,00). in ogni caso,
5) condannare parte attrice al pagamento di compensi e spese legali, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, come determinati e determinabili, ai sensi delle tabelle del D.M. n.
55/2014 e successive modificazioni”.
Concessi i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c., la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale dell'attore, ordine di esibizione e consulenza tecnica d'ufficio, dopodiché veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.2.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
Tanto premesso in fatto, va in primo luogo respinta l'eccezione sollevata dalle convenute in merito al mancato regolare esperimento della procedura di negoziazione assistita. Difatti, l'invito alla negoziazione risulta essere stato ritualmente comunicato alle convenute in data 29.03.2016
(doc. 7 dell'atto di citazione); a tale invito le convenute replicavano contestando recisamente l'avversa pretesa, dichiarando di “non poter esprimere alcun consenso a stipulare l'invocata convenzione di negoziazione”. Le , quindi, non hanno in alcun modo inteso aderire al CP_1
tentativo di negoziazione, né hanno prospettato la possibilità di intavolare trattative pagina 5 di 12 subordinatamente alla consegna della documentazione richiesta “al solo fine di avere cognizione di quanto diffidatole”. Deve pertanto reputarsi avverata la condizione di procedibilità.
Nel merito, la domanda è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
ha agito in via di regresso nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
per ottenere il rimborso pro quota delle somme corrisposte a favore della
[...] Controparte_6
ad estinzione del debito originariamente contratto dalla società
[...] Controparte_4
nei confronti della Controparte_3
Più precisamente, il rapporto di credito trae origine dal contratto di mutuo stipulato in data 26 settembre 2005 dalla società con la avente ad oggetto il CP_4 Controparte_3 finanziamento della somma di € 150.000,00. Il mutuo risultava assistito dalla garanzia ipotecaria prestata dai terzi datori di ipoteca, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
nonché dalla fideiussione prestata da , e Parte_1 Controparte_1 Parte_3
(doc. 1 dell'atto di citazione).
Dalla documentazione versata in atti, poi, risulta che, a seguito dell'inadempimento della società debitrice, la NC creditrice, previa intimazione di atto di precetto, procedeva al pignoramento dei beni immobili oggetto della garanzia ipotecaria, i quali venivano posti in vendita nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 766/2012 (cfr. docc. nn. 2, 3 e 4 dell'atto di citazione).
Quindi, in attuazione di un accordo transattivo raggiunto con la CP_3 Parte_1
provvedeva al versamento, in data 14.7.2015, dell'importo di € 105.000,00, a mezzo bonifico bancario, con causale “transazione saldo e stralcio esecuzione n. 766”.
L'attore, pertanto, assume di avere diritto al rimborso pro quota di quanto versato, oltre all'ulteriore importo di € 7.400,00 corrisposto in data 2.2.2010, per la somma complessiva di €
112.400,00, così suddivisa: a) €. 49.955,54 nei confronti di di cui €. Controparte_1
37.466,66 quale quota parte direttamente dovuta quale confideiussore ed €. 12.488,88 quale quota dovuta quale erede della TA;
b) € 12.488,88 nei confronti di Parte_3 CP_2
quale erede della TA .
[...] Parte_3
Ebbene, ritiene il Tribunale che l'azione di regresso sia fondata, avendo il proceduto al CP_1
pagamento a favore della NC creditrice, in funzione di estinzione dell'intero debito, nella duplice qualità sia di terzo datore di ipoteca che di confideiussore.
pagina 6 di 12 Nel caso di specie, infatti, non può revocarsi in dubbio la sussistenza, tra i garanti, di un rapporto di confideiussione, il quale implica l'esistenza di un collegamento tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, nel senso che costoro, mossi da un interesse comune, ed essendo ciascuno consapevole, nel momento in cui la presta, dell'esistenza delle altre fideiussioni, garantiscono congiuntamente (anche se non contestualmente) il medesimo debito ed il medesimo debitore, salva la divisione dell'obbligazione nei rapporti interni in virtù del diritto di regresso, che, a norma dell' art. 1954 c.c., spetta a colui che ha pagato l'intero; non sussiste, invece, una confideiussione, ma una pluralità di autonome fideiussioni allorquando più persone assumono la garanzia fideiussoria ad unum debitum, ciascuna però ignorando l'assunzione dell'altra o, in ogni caso, in assenza di un collegamento dovuto ad un interesse comune dei cogaranti, oltre logicamente il caso in cui esse convengano con il creditore di mantenere distinta e separata la propria obbligazione fideiussoria da quella degli altri.
Trova, quindi, applicazione il disposto di cui all'art. 1954 c.c., il quale attribuisce al confideiussore che ha pagato il diritto di regresso nei confronti degli altri confideiussori per la rispettiva porzione di debito. Il confideiussore che paghi l'intero debito ha pertanto (oltre al diritto di regresso e alla surrogazione nei confronti del debitore principale), il diritto di regresso pro quota nei confronti degli altri confideiussori, alla stregua della normativa prevista per il pagamento da parte del debitore solidale (art. 1299 c.c.).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento che non ha visto eccezioni, ha chiarito che “il fatto costitutivo del regresso del co-fideiussore “solvens” verso gli altri fideiussori del medesimo debito (art. 1954 cod. civ.) è l'estinzione di esso, per effetto del depauperamento del proprio patrimonio oltre la propria quota, perchè la “ratio” della predetta norma è volta ad impedire il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori” (Cfr. Cass.
Civ., sez. 3, n. 1955/2009.)
Nel caso in esame, non può dubitarsi della sussistenza dell'essenziale presupposto per l'esercizio del regresso da parte dell'attore, ossia del pagamento, anch'esso dimostrato per tabulas, di una somma eccedente la propria quota di condebito.
Tale conclusione non risulta intaccata dalla circostanza che il pagamento sia stato eseguito dal
[...]
in esecuzione di una transazione dal medesimo conclusa con la banca senza la CP_1
partecipazione degli altri confideiussori. È infatti irrilevante, ai fini che qui interessano, la mancata dichiarazione, da parte dei condebitori, di voler profittare della transazione ai sensi e per pagina 7 di 12 gli effetti dell'art. 1304 c.c., poiché quel che occorre accertare, nell'ottica dell'azione di regresso,
è se l'odierno attore abbia corrisposto l'importo in qualità di fideiussore (circostanza pacifica) e se le controparti fossero confideiussori rispetto alla posizione debitoria azionata dalla banca e resa oggetto di transazione.
Dunque, benché le garanti ( e ) non abbiano formalmente Parte_3 Controparte_1
aderito alla transazione stipulata dall'attore, l'azione di regresso deve reputarsi fondata quanto alla sorte capitale versata in favore della banca, che rappresenta la somma definitivamente dovuta a quest'ultima, posto che la transazione ha liberato tutti i confideiussori.
Del resto, “La mancata accettazione, da parte di uno dei debitori in solido, della transazione raggiunta dal creditore con altro coobbligato, ha l'unico effetto di impedire che l'importo globale del debito solidale coincida con la somma pagata dal transigente, consentendo al coobbligato che non abbia partecipato alla transazione di contrastare la domanda di regresso attraverso la formulazione di tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilità e all'entità del risarcimento” (Cass. Civ., sez. III, 22.11.2018, n.30176).
Nel caso di specie, le convenute nulla hanno dedotto in merito, ad esempio, alla sproporzione o eccessività dell'importo pattuito, ovvero alla non convenienza di una transazione, né sono state sollevate eccezioni sulla effettiva debenza del credito.
Sussiste, quindi, il diritto di regresso, essendo comprovata la corresponsione, da parte di Parte_1
, della somma complessiva di € 112.400,00, importo senz'altro maggiore rispetto alla sua
[...]
quota di condebito.
Ed ancora, non assume rilevanza in senso contrario la circostanza che il pagamento sia stato effettuato dall'attore a seguito del pignoramento immobiliare iscritto dalla NC in assenza di preventiva escussione dei fideiussori.
Difatti, il diritto di regresso in questa sede azionato deve reputarsi pienamente sussistente anche nell'ipotesi in cui si ritenga che il pagamento sia stato effettuato al nella propria qualità CP_1
di terzo datore d'ipoteca.
Giova rammentare, sul punto, che l'art. 2871 c.c. riconosce a favore del terzo datore di ipoteca, il quale abbia pagato i creditori, il diritto di regresso nei confronti non solo del debitore, ma anche dei fideiussori di quest'ultimo.
Il terzo datore di ipoteca, dunque, non deve neppure aspettare, per l'azione in regresso, che il creditore abbia escusso la garanzia, essendo sufficiente che egli abbia effettuato il pagamento in pagina 8 di 12 luogo del debitore. Non rileva che il creditore non abbia proposto le sue istanze contro i fideiussori, giacché quando, come nel caso di specie, si cumulino, in capo al medesimo soggetto, le posizioni di fideiussore e terzo datore d'ipoteca, le stesse rimangono assoggettate ai rispettivi regimi giuridici. Ne consegue che al terzo datore di ipoteca non si applicano le norme di limitazione della responsabilità previste per il fideiussore, in mancanza di una specifica convenzione in tal senso. In particolare, non trova applicazione, in difetto di espressa previsione, con riguardo al caso dell'ipoteca concessa da un terzo, l'onere, imposto dall'art. 1957 c.c. al creditore, perché possa conservare la garanzia prestatagli dal fideiussore, di agire contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Anche sotto questo profilo, non può essere posto in discussione il legittimo esercizio del diritto di regresso da parte dell'attore.
A fronte, dunque, delle evidenze documentali a fondamento della pretesa attorea, le contestazioni svolte dalle convenute, secondo cui il avrebbe provveduto all'estinzione del debito non CP_1
già con mezzi finanziari propri, bensì attingendo alle somme di denaro distratte dalle casse della società , non hanno trovato alcun riscontro all'esito dell'istruttoria condotta in CP_4
corso di causa.
Invero, premesso che la circostanza è stata recisamente negata dall'attore in sede di interrogatorio formale, a seguito dell'ordine di esibizione emesso ex art. 210 c.p.c. nei confronti di Unicredit
S.p.a. e Monte dei Paschi di Siena S.p.a., avente ad oggetto gli estratti dei conti correnti bancari intestati alla , è stato conferito mandato ad un consulente tecnico d'ufficio al fine CP_4
di procedere all'analisi della copiosa documentazione bancaria prodotta, onde verificare la riscontrabilità delle deduzioni delle odierne convenute.
Ebbene, il perito incaricato, dopo aver analizzato le risultanze degli estratti conto in atti, ha potuto verificare che “dai conti correnti della si rilevano prelevamenti in contanti CP_4 per un totale di € 211.618,00”; precisando che “nulla si può affermare in merito alla destinazione di tali importi, né tantomeno chi abbia effettuati tali prelievi”. Il CTU, quindi, è pervenuto alla conclusione per cui “non si può affermare la presenza di distrazioni di somme da parte del sig.
nel periodo attenzionato, ovvero dal 26/09/2005 al 14/07/2015, dai conti della Parte_1
. Controparte_7
L'eccezione sollevata dalle odierne convenute, pertanto, è rimasta del tutto sfornita di prova.
pagina 9 di 12 Né può trovare accoglimento la richiesta delle convenute di autorizzare il CTU ad acquisire ulteriore documentazione, rispetto a quella già in atti e a quella esibita in giudizio dalle Banche.
Invero, in ordine al potere del CTU di acquisire nuova documentazione dopo il maturare delle preclusioni istruttorie, la Corte di Cassazione nella nota sentenza a SS.UU. n. 3086/2022, ha distinto i poteri di acquisizione del c.t.u., avendo cioè riguardo, rispettivamente, al quadro delle attività definite, in termini generali, dall'art. 194 c.p.c. e alla specificità dell'esame contabile di cui all'art. 198 c.p.c. Ha affermato, al riguardo, che, “in materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni”. Successivamente, con l'ordinanza n. 5370/2023, la Corte di Cassazione ha precisato che le Sezioni Unite non hanno certamente “obliterato il dato del «previo consenso delle parti» che il comma 2 dell'art. 198 cit. fa assurgere a presupposto condizionante l'acquisizione dei detti documenti da parte del consulente contabile”, né “considerano affatto superflua l'acquisizione del consenso delle parti quanto all'utilizzo, da parte del c.t.u., dei documenti, non precedentemente prodotti, comprovanti fatti principali”. Dunque, la specialità nella disposizione di cui all'art.198 c.p.c. che le Sezioni
Unite hanno individuato è “sul piano dell'acquisizione della prova dei fatti principali che non sono oggetto di allegazione (..), senza con ciò ammettere l'apprensione di documenti in assenza del consenso di cui si è detto”. In definitiva, in assenza del consenso delle parti per i documenti probatori di fatti principali, “la barriera preclusiva posta dal legislatore – ossia il termine decadenziale di cui all'art.183 c.p.c. – non è valicabile”, dovendosi richiamare il seguente principio di diritto: “In materia di esame contabile, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina vigente in tema di contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, ma sul presupposto condizionante del “previo consenso” delle stesse previsto dall'art. 198, comma 2,
c.p.c., tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, benché essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. Dalla rilevanza del consenso in ordine all'acquisizione del materiale probatorio discende che i vizi che infirmano l'operato del consulente sotto tale profilo
pagina 10 di 12 sono fonte di nullità relativa ex art. 157, comma 2, c.p.c., correlandosi ad un interesse primario ma disponibile delle parti”. In conclusione, devono considerarsi errate quelle interpretazioni che hanno letto nella sentenza a Sezioni Unite n. 3086/2022 l'autorizzazione per il CTU all'acquisizione e all'utilizzo, in materia di esame contabile, di nuova documentazione anche in assenza del consenso di tutte le parti.
In definitiva, dunque, le doglianze delle convenute non hanno trovato riscontro all'esito dell'analisi compiuta dal consulente sulla documentazione ritualmente acquisita in forza dell'ordine di esibizione richiesto dalle stesse ex art. 210 c.p.c., mentre non può ammettersi l'estensione dell'indagine contabile a documentazione ulteriore in assenza del consenso delle parti.
Appurata la fondatezza della pretesa attorea, resta da chiarire in che misura il abbia CP_1
diritto a rivalersi nei confronti delle odierne convenute.
La somma complessivamente versata dall'attore, come detto, ammonta ad € 112.400,00.
Rispetto a tale importo sussiste il diritto di regresso nei confronti degli altri confideiussori, vale a dire e , sia che lo si intenda corrisposto dal in Controparte_1 Parte_3 CP_1
qualità di confideiussore, ex art. 1954 c.c., che in qualità di terzo datore di ipoteca ex art. 2871
c.c.
Dunque, esclusa la quota di debito facente capo allo stesso attore, questi avrebbe diritto alla restituzione della somma di € 74.933,33.
Ebbene, tale importo deve essere così suddiviso: a) 37.466,66 a carico di;
b) Controparte_1
€ 37.466,66 a carico di . Parte_3
A seguito del decesso di quest'ultima, la relativa quota risulta essersi trasferita per successione, in parti uguali, ai tre figli, , e (la cui qualità Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 di eredi non è contestata) nella misura di € 12.488,88 ciascuno.
Risulta pertanto corretta la ricostruzione effettuata sul punto da parte attrice, dovendo
[...]
restituire la somma di € 49.955,54 (di cui € 37.466,66 quale propria quota di debito in CP_1 qualità di confideiussore ed € 12.488,88 a titolo di quota parte facente capo originariamente a
), e la sola somma di € 12.488,88, sempre a titolo di quota Parte_3 Controparte_2
parte facente capo originariamente a . Parte_3
In definitiva, ha diritto alla restituzione della somma complessiva di € Parte_1
62.444,42, pari alla differenza tra quanto originariamente spettantegli (€ 74.933,33) e la quota di pagina 11 di 12 condebito estintasi per confusione a seguito della successione dello stesso a CP_1 Parte_3
(€ 12.488,88).
[...]
Su detta somma spettano, infine, gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenute e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri minimi. Analogamente, le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico delle odierne convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda, accerta la sussistenza del diritto di regresso di Parte_1
, e per, l'effetto, condanna: a) al pagamento, in favore
[...] Controparte_1
dell'attore, della somma di € 49.955,54, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
b)
[...]
al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 12.488,88, oltre CP_2
interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_2 Controparte_1 spese di lite in favore di , che liquida in € 545,00 per esborsi e in € Parte_1
7.052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle convenute in solido tra loro.
Latina, 7 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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