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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/07/2024, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. 3777/2019 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2024 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013); nella causa civile di I° grado iscritta al n. 3777 del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad oggetto: opposizione a d.i..
TRA
(p. iva , con sede in Merco- Parte_1 P.IVA_1
gliano (AV) in Via San Francesco n.17, in persona del l.r.p.t.; , Parte_1
(C.F. ), nato il [...] ad [...] e residente a C.F._1
Mercogliano (AV) in Via Partenio n.19; (C.F. Parte_2
, nato il [...] ad [...] e residente in [...]C.F._2
cogliano (AV) in Viale San Modestino n.10, rappresentati e difesi dall'avv. Dome- nico Fioretti (C.F. del Foro di Avellino ed elettivamente C.F._3
domiciliati presso il suo studio in Avellino in Via E. Fioretti n.12 - PEC dome-
Email_1
- opponenti -
E
1 (C.F. ) con sede Controparte_1 P.IVA_2
in Torre del Greco (NA), al Corso Vittorio Emanuele, nn. 92/100, Palazzo Valle-
longa, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dr.
[...]
rapp.ta e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti IN Man- CP_2
fredonia (C.F. ) e IO ED (C.F. MNF- C.F._4
), con studio in Napoli in Via M. Cervantes n. 64 - PEC C.F._5 [...]
e/o ed elett.te Email_2 Email_3
dom.ti in Torre del Greco in Via E. de Nicola n.25 presso lo studio dell'avv. Carla
Ardizzone,
-opposta -
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli opponenti,
[...]
(in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 Parte_1
) ed , proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...] Parte_2
emesso in loro danno ed in favore della Controparte_3
per il pagamento della somma di €. euro 35.829,85
[...]
oltre interessi legali dal 01.04.2019, spese e competenze della procedura.
A fondamento dell'opposizione invocavano la nullità del Decreto Ingiuntivo n.
577/2019 nei confronti dei fideiussori ( e ), per in- Parte_2 Parte_1
competenza territoriale del Tribunale di Torre Annunziata in ragione della qualità
di consumatori con residenza in Mercogliano (AV) cittadina inclusa nel circondario di Avellino.
Nel merito, che le fidejussioni sottoscritte sarebbero state invalide in primis per nullità a causa della clausola vessatoria di deroga alla competenza territoriale, che
2 non poteva essere applicata nei loro confronti, oltre che per il decorso del termine decadenziale, ex art.1957 c.c..
Inoltre eccepivano: la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto in assenza del con-
tratto originale, pur in presenza di un modulo di adesione della CA;
la violazione da parte della CA della legge sull'usura di cui alla L. 108/96, L. 24/2001 e Art.
644 c.p. e quella sull'anatocismo espressamente vietato dall'art. 1283 c.c. (in rela-
zione all'usura gli opponenti paventavano che la CA avrebbe violato sia quella originaria che quella sopravvenuta); la mancanza di contrattualizzazione in merito alle variazioni in pejus delle condizioni, l'assenza di contratti di affidamento con-
siderati gli utilizzi oltre il fido concesso richiedendo quindi la nullità contrattuale ex art. 117. D.LGS.385/93; l'illegittima applicazione delle CMS e CDF in man-
canza di una specifica contrattualizzazione, sia relativamente alle modalità di cal-
colo della prima, che di assenza di una comunicazione scritta al cliente, relativa-
mente alla seconda.
Chiedevano, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della banca al risarcimento danni per inadempimento contrattuale e precontrattuale.
Si costituiva in giudizio l'opposta eccependo l'inammissibilità e comunque l'infon-
datezza dell'opposizione, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo o, in subor-
dine, la condanna degli opponenti al pagamento della somma di € 35.829,85 oltre interessi legali dal 01.04.2019 al saldo, ovvero, in via più subordinata, quella di-
versa ritenuta di giustizia.
In corso di causa veniva espletata CTU contabile.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e, poi, il giudizio riservato a sentenza.
3 In via preliminare va rigettata l'eccezione di improcedibilità, sollevata in corso di causa dagli opponenti, della domanda in monitorio, per non essere stato esperito dall'istituto bancario opposto il tentativo obbligatorio di mediazione.
Ed invero, secondo l'art. 5 d.lgs 28 del 2010 nel testo applicabile ratione temporis
l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione può essere eccepita o comunque rilevata anche d'ufficio non oltre la prima udienza.
Nel caso in esame, non può accogliersi l'eccezione d'improcedibilità neanche sotto il diverso aspetto della mancata partecipazione dell'istituto bancario opposto al pro-
cedimento di mediazione promosso dagli opponenti, prima dell'instaurazione del giudizio, in quanto il procedimento si è aperto e concluso presso un organismo di mediazione avente sede in Avellino e, dunque, territorialmente incompetente, ri-
spetto al giudizio di opposizione da incardinarsi innanzi al Tribunale di Torre An-
nunziata che ha pronunciato il decreto ingiuntivo opposto.
Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione formulata dalla parte opposta in relazione alla esatta individuazione delle parti opponenti.
[. Orbene, il decreto ingiuntivo è stato pronunciato sia nei confronti della società
, sia nei confronti di in proprio quale Parte_1 Parte_1 Parte_1
fideiussore, che nei confronti di , quale fideiussore. Parte_2
Parte opposta lamenta che abbia proposto impugnazione solo nella Parte_1
qualità di legale rappresentante della società e non anche in proprio.
L'eccezione è fondata. Invero, dall'indicazione delle parti attrici contenuta nell'atto di citazione in opposizione testualmente si legge: Controparte_4
P.I. con sede in Mercogliano (AV) alla Via San Fran-
[...] P.IVA_1
cesco n.17, in persona del suo legale rappresentante p.t. (C.F. Parte_1
4 ), nato ad [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
gliano (AV), in Via Partenio n. 19, (C.F. Parte_2
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
cogliano (AV), in Viale San Modestino n. 10.
Ragion per cui avendo agito nella qualità di legale rappresentante Parte_1
della s.a.s. non può ritenersi anche opponente in proprio.
Di conseguenza deve rilevarsi che non può trovare ingresso il principio di interpre-
tazione della domanda in quanto non si tratta di verificare se ad una certa prospet-
tazione possa assegnarsi uno scopo piuttosto che nessuno, ma a monte, di attribuire la domanda giudiziale oltre all'agente che appare, anche ad un terzo che non appare.
Il suddetto principio è ribadito da Cassazione 21448/19, secondo cui : “è con l'atto di citazione, e specularmente con l'atto di costituzione che la parte deve rendere nota e palese la propria legittimazione e, quindi, nel caso in cui sorga ragione per una pluralità di vesti (come nel caso di specie), quali dei ruoli intenda spendere e,
se del caso, se tutti, di talché, l'atto, cristallizzando la posizione, costituendo l'unica fonte sulla quale la controparte deve fare affidamento e in relazione alla quale cali-
bra le proprie difese, non può integrarsi attraverso il ricorso ad elementi estrinseci,
quali la nota di iscrizione a ruolo o la procura”.
Pertanto, l'opposizione risulta spiegata soltanto da Parte_1
e da .
[...] Parte_2
Sull'eccezione di incompetenza territoriale spiegata dagli opponenti, va innanzi-
tutto dichiarata l'inammissibilità riguardo quella sollevata per conto della s.a.s., dal momento che la stessa risulta completamente estranea alla sottoscrizione del con-
tratto di fideiussione e, comunque, per l'evidente mancanza in capo alla stessa della qualità di consumatore.
5 Quanto, invece, alla questione d'incompetenza territoriale sollevata dal fideiussore
, qualificatosi consumatore, la stessa è infondata per le ragioni che Parte_1
seguono.
Giurisprudenza consolidata, sul punto afferma infatti, “nel caso di persona fisica
che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale,
spetta al Giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito
della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la le-
gano a tale società”; a tal proposito, poi, “in tema di contratti stipulati dal consu-
matore, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consume-
ristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore
della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non
già del contratto principale), dando rilievo all'entità della partecipazione al capi-
tale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita
assunto dal fideiussore” (Cass., ord., 24 gennaio 2020, n. 1666).
Pertanto, può essere considerato consumatore il fideiussore di un'obbligazione, con-
tratta per scopi commerciali, che (però) non abbia svolto alcuna attività di ingerenza nella gestione dell'attività commerciale.
Circostanza, quest'ultima, di certo non presente nella fattispecie, poiché, come cor-
rettamente osservato dall'opposta, al momento del rilascio della fideiussione l'op-
ponente era socio della società garantita e inserito all'interno della società garantita
(con delega alla somministrazione, doc. 7 fascicolo monitorio) e non esterno, con il conseguente e naturale collegamento di natura funzionale con quest'ultima.
Sulla qualificazione del contratto di fideiussione e sulla dedotta nullità delle clau-
sole conformi a quelle sanzionate con provvedimento della CA d'IA n. 55 del
2005.
6 Ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione non è
decisivo l'uso delle espressioni, quanto piuttosto la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia.
La fondamentale distinzione tra l'uno e l'altro contratto sta nel fatto che il contratto autonomo di garanzia è privo del carattere dell'accessorietà, sicché viene di norma esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, regola che è invece essenziale nella fideiussione ai sensi dell'art. 1945 c.c. (ex plurimis, Cass. 13 maggio 2008 n. 11890, Cass. 9 novembre 2006 n.
23900, Cass. 28 febbraio 2007 n. 4661, Cass. 14 febbraio 2007 n. 3257, Cass. 19
giugno 2001 n. 8324 ed infine Cass. 21 aprile 1999 n. 3964).
E' altrettanto noto come dall'inserimento all'interno del corpo del contratto di una clausola secondo cui il fideiussore si obbliga a pagare immediatamente alla banca
“a semplice richiesta scritta e senza eccezioni” quanto dovuto per capitale, interessi,
spese, tasse e ogni altro accessorio è possibile arguire come si sia in presenza di un contratto autonomo di garanzia in quanto l'inserimento in un contratto di fideius-
sione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sè a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quanto incom-
patibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione la quale, tuttavia, può derivare, in mancanza, anche dal tenore dell'accordo.
Nel caso in esame, nel contratto di fideiussione depositato dall'opposta nel proce-
dimento monitorio, vi è l'obbligo del garante di pagare “immediatamente” e “a semplice richiesta scritta” (doc. 4 produzione fascicolo monitorio lettera e) senza prevedere alcunché in merito alle eccezioni sollevabili.
Non può dunque attribuirsi al rapporto natura autonoma dato che la mera previsione di garanzia “immediatamente a semplice richiesta scritta" si risolve, in realtà, in una
7 clausola “solve et repete” e non nella rinuncia a far valere le eccezioni che compe-
terebbero al garantito.
La fideiussione va dunque qualificata quale “omnibus”.
In ragione di tanto, va affrontata la dedotta nullità del contratto in quanto riprodut-
tiva del contenuto delle clausole sanzionate dalla CA d'IA, con provvedimento n. 55 del 2005, come intesa restrittiva della concorrenza.
In particolare, nel caso in esame, il fideiussore deduceva la nullità Parte_2
della fideiussione in relazione alla clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957
c.c., sanzionata dall'art. 2 del citato provvedimento.
Come noto, la nullità del conforme contratto di garanzia è stata chiarita dalla ordi-
nanza emessa da Cass. 12 dicembre 2017 n. 29810 (leading case in materia) che ebbe modo di statuire come la violazione dell'art. 2 legge 287/1990 (cd “legge an-
titrust”), consumatasi a monte nella predisposizione e nell'adozione uniforme di uno schema contrattuale restrittivo della concorrenza, determina "a cascata" la nul-
lità dei contratti stipulati “a valle” in conformità allo schema giacchè questi costi-
tuiscono lo sbocco sul mercato dell'intesa illecita.
La soluzione cui ha fatto approdo il giudice della nomofiliachia (Cass. S.U. 30 di-
cembre 2021 n. 41994) allorchè, nel risolvere il contrasto, ha affermato il principio per il quale le clausole coincidenti con il contratto tipo sono nulle (nullità parziale),
restando viceversa valido il contratto di fideiussione.
L'affermazione della nullità parziale comporta, come inevitabile precipitato, la so-
stituzione della clausola affetta dal vizio con la previsione normativa derogata di cui all'art. 1419, 2° comma, per cui, stante la nullità della clausola che prevede la rinuncia all'eccezione dell'art. 1957 c.c., che si riverbera unicamente sulla detta
8 clausola, l'impegno fideiussorio deve essere ricondotto allo schema legale della fi-
deiussione. Ciò comporterebbe la decadenza dall'azione da parte dell'istituto di cre-
dito nei confronti del fideiussore per inosservanza dei termini di cui all'art. 1957
c.c..
Per quanto riguarda le garanzie prestate successivamente al periodo di indagine condotto dalla CA d'IA (2002/2005), su quest'ultimo punto, va rilevato come la garanzia è stata prestata nel [2013] ovvero a distanza di quasi 10 anni dal prov-
vedimento sanzionatorio e risale ad un periodo rispetto al quale nessuna indagine è
stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria, come noto, ha coperto un arco temporale compreso tra il 2002 e il maggio del 2005. Pertanto, costituisce onere a carico della parte che eccepisce l'illiceità del contratto dover allegare e di-
mostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra cui, in particolar modo, la perdurante esistenza, all'epoca di sottoscrizione del contratto in discussione,
dell'intesa illecita.
Orbene, gli opponenti nulla hanno dimostrato sul punto, non avendo allegato né
provato la perdurante uniforme applicazione del modello sanzionato da parte dell'istituto di credito. E' pur vero che la nullità, nel caso in esame, può essere rile-
vata d'ufficio e per la prima volta anche in sede di legittimità, purché sussistano gli elementi necessari per poterla rilevare sulla base di dati fattuali già acquisiti e nel rispetto del contraddittorio.
Dunque, i ricorrenti avrebbero quantomeno dovuto produrre ed allegare il provve-
dimento sanzionatorio della CA d'IA, oltre che il modello Abi oggetto di san-
zione. “Riguardo agli oneri probatori, occorre allegare l'applicazione nel caso
concreto delle clausole censurate e quali effetti conseguirebbero dalla loro espun-
zione dal contratto oggetto di causa;
l'attore deve, altresì, produrre in giudizio il
9 modello ABI e il provvedimento n. 55/2005 della CA d'IA nonché dimostrare
la non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate”, Trib. Ferrara 20 luglio
2020. L'eccezione va pertanto rigettata.
In relazione alla contestazione del credito vantato in giudizio dalla CA, l'oppo-
sizione è parzialmente fondata per i motivi che seguono.
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'attore in senso sostanziale resta pur sempre l'opposto, con onere a suo carico di provare il credito ingiunto. Il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore - per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo invece sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto.
Invero, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo il creditore propone domanda di condanna per l'intero importo ingiunto (art. 643 c.p.c.); tale essendo l'oggetto del giudizio, il giudice dell'opposizione, ove ritenga il credito solo parzialmente fondato, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dall'art. 653 c.p.c., comma 2 (tra altre Cass.
n. 22281/2013, n. 20613/2011, n. 9021/2005, n. 14486/2019).
Nel caso in esame l'opposta ha chiesto, anzitutto, l'integrale conferma del decreto ingiuntivo. Si premette ancora che il credito vantato dall'opposta è relativo al saldo passivo derivante dal conto corrente n. 1019398 accesso dalla s.a.s. nell'anno 2006.
10 La banca ha prodotto sia il contratto di conto corrente, sia tutti gli estratti conto a scalare.
Deve osservarsi che gli opponenti hanno dedotto la nullità per molteplici profili del detto contratto di apertura del conto corrente, con conseguente illegittimità del credito vantato.
Anzitutto, hanno dedotto la nullità del contratto per mancanza della sottoscrizione della CA. L'eccezione è infondata. Per quanto riguarda l'assenza di ogni sotto-
scrizione ad opera dell'istituto di credito, essendo stata apposta la sola sottoscri-
zione ad opera del correntista, non può che ribadirsi la pacifica validità del c.d.
contratto “mono - firma” (con sottoscrizione apposta dal solo correntista) atteso che, a seguito del noto arresto del giudice della nomofiliachia (Cass. S.U. 16 gen-
naio 2018 n. 898 secondo cui “il requisito della forma scritta del contratto-quadro
relativo ai servizi di investimento, disposto dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art.
23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una
copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessi-
tando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desu-
mere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti"), riferito ai contratti di investimento ma, mutatis mutandis, applicabile anche ai simmetrici con-
tratti bancari. L'istituto bancario ha prodotto in atti, sin dalla fase monitoria, il do-
cumento di sintesi del contratto, con l'indicazione di tutte le voci di costo, regolar-
mente sottoscritto dal cliente (doc. 3 fascicolo monitorio).
Quanto all'ulteriore profilo di nullità e comunque di inadempimento da parte dell'istituto nel rimettere gli estratti conto, va rilevato anzitutto che agli atti della procedura monitoria il ricorrente ha prodotto tutti gli estratti conto relativi al rap-
11 porto di conto corrente dal quale deriva il suo credito (doc da 1 a 2q fascicolo mo-
nitorio) senza che sul punto gli opponenti deducessero alcunchè in relazione alle ragioni di doglianza rispetto al superamento del tasso soglia. Deve osservarsi, an-
cora, che la prova dell'avvenuta consegna alla correntista è altresì evincibile Pt_1
dai doc. 2 e 3 depositati dalla CA nel termine di cui all'art. 183 co VI c.p.c. n. 2,
relativi alle richieste di rilascio dei carnet degli assegni da parte del cliente. In dette richieste la s.a.s. prendeva atto e si obbligava a richiedere alla banca gli estratti conto a scalare, qualora non ricevuti, nel termine di trenta giorni.
Nessuna richiesta risulta documentata nel corso degli anni.
Gli opponenti hanno dedotto, altresì, la nullità del contratto in quanto allo stesso risulterebbe applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi. Tale eccezione va disattesa in quanto dal sopra citato documento di sintesi la convenzione risulta validamente pattuita, avendo la banca anche indicato gli interessi creditori e quelli debitori.
Passando invece agli ulteriori profili di nullità dedotti, in relazione a voci di costo genericamente indicate in contratto ed all'applicazione di tassi usurari va osservato che il CTU nominato dott. ha effettivamente accertato che la CMS Persona_1
e la CDF erano soltanto genericamente indicate ed ha pertanto proceduto ad un ri-
calcolo del saldo dare-avere, espungendo le suddette voci.
In relazione invece al dedotto superamento del tasso usura, il CTU ha escluso la sua configurabilità: non ha evidenziato un TEG bancario superiore al Tasso Usurario
di cui alla Legge n. 108/96” (pag. 22 CTU). Mentre, per ciò che attiene la dedotta usura sopravvenuta, ha parimenti escluso la sua sussistenza. Ed invero, nel rispon-
dere ai rilievi del consulente di parte opposta, il CTU ha così precisato: “Sulla pre-
sunta usurarietà “sopravvenuta” dei TEG praticati dalla CA nell'arco temporale
12 2° trimestre 2006 – 4° trimestre 2009 Si condividono le osservazioni presentate dal
Dott. relativamente alla esclusione, nel computo del TEG, delle spese di Per_2
gestione e tenuta conto sulla base delle Istruzioni della CA d'IA sia del 2009
che quelle del 2016. Sulla base delle osservazioni alla bozza si è proceduto ad ef-
fettuare una nuova verifica dell'usura sopravvenuta (All. A/3), escludendo questa
volta le spese di cui sopra (includendo invece le CDF per tutto il periodo esami-
nato) per cui, effettivamente, il rapporto di c/c n. 1019398 non evidenza mai dei
TEG superiori ai tassi soglia pro tempore rilevati”.
Sulla scorta di tanto è corretto quantificare il credito vantato dalla CA nei con-
fronti degli opponenti alla minor somma di Euro 28.279,32, come stabilito dal CTU
al Punto 9) di pag 33: “Il ricalcolo del conto n. 1019398 (All. A/9) con l'applica-
zione dei Tassi bancari fino al 31.12.2019 (senza CMS e CDF) con capitalizzazione trimestrale, ha fatto registrare un saldo a debito della correntista pari ad €
28.279,32”;
Pertanto il decreto ingiuntivo va revocato e gli opponenti condannati al pagamento in favore dell'istituto di credito della minor somma di €. 28.279,32
Quanto, infine, all'ulteriore profilo di doglianza secondo cui il CTU sia incorso in errore per aver, nell'individuazione del tasso soglia, errato in quanto sul conto vi fosse un'apertura di credito superiore ad €. 5.000,00 si rileva che il consulente ha più volte reso chiarimenti sul punto sia nella relazione sia con successiva integra-
zione. Osservando: “C) In merito alla decisione di utilizzare, quale tasso “soglia”
ai fini delle verifiche ex L. 108/96 sul contratto di accensione del conto corrente,
quella relativa alla categoria “Aperture di credito inferiori ad € 5.000” – categoria
di riferimento per i contratti di accensione del conto corrente in assenza di linee di
credito (come il caso che ci occupa); D) Quindi, diversamente da quando sostenuto
13 da parte opponente nelle varie note depositate, il tasso soglia relativo alla catego-
ria delle aperture di credito fino ad € 5.000 è corretta non perché sul conto vi fosse
regolata un'apertura di credito al di sotto di € 5.000 ma perché, trattandosi di un
contratto di accensione del conto e non di un contratto di apertura di credito quella
era la corretta categoria da utilizzare per la verifica del tasso soglia per tale tipo-
logia di rapporto. La categoria invocata dal legale di parte opponente (Aperture di
credito superiore a € 5.000) non si può utilizzare perché, al momento della sotto-
scrizione del contratto di conto corrente, non vi era nessuna apertura di credito (né
formalizzata né rilevabile dagli estratti conto bancari); E) In conclusione, assolu-
tamente non corretta, a parere del CTU, è l'affermazione di parte opponente se-
condo cui il consulente avrebbe dovuto utilizzare la categoria delle aperture di cre-
dito superiori ad € 5.000. Infatti, il contratto di accensione di un conto, è un con-
tratto completamente diverso rispetto a quello di apertura di credito in c/c in
quanto quest'ultimo rappresenta una linea di credito concessa alla correntista
mentre il contratto di conto corrente disciplina le condizioni economiche che rego-
lano il conto corrente a prescindere dalla presenza o meno di un'apertura di cre-
dito su di esso regolata”.
Le conclusioni sono da condividersi considerata l'assenza di prova da parte dell'op-
posto della linea di credito.
Quanto alle altre deduzioni in relazione a contratti diversi da quello oggetto di causa dal quale è maturato il credito della CA, esse risultano inammissibili, avendo il ricorrente (l'opponente già promosso diversi altri giudizi innanzi il Tribunale Pt_1
di Avellino.
14 Le spese e competenze, anche quelle di CTU in ragione della parziale soccombenza delle parti, vanno compensate nella misura 1/2, ponendosi la restante parte carico degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui in motivazione;
- rigetta gli altri motivi di opposizione proposti da Parte_1
d ;
[...] Parte_2
- condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore della
[...]
della somma di €. 28.279,32 oltre interessi legali dalla Controparte_5
domanda, fino all'effettivo soddisfo;
- condanna gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta delle spese e competenze di lite che, compensate per 1/2, si liquidano per la restante parte in €.
3.700,00 di cui €. 200,00 per spese ed €. 3.500,00 per competenze oltre 15%
rimborso spese forfettarie sulle competenze, iva, c.p.a..
- pone a carico degli opponenti le spese di CTU nella misura di 1/2, compensando interamente fra le parti, la residua metà.
Così deciso in Torre Annunziata il 17.07.2024
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
15