Art. 112.
La Commissione di avanzamento e' nominata con decreto del Ministro all'inizio di ogni anno, ed e' costituita come segue:
1) dal direttore della divisione Forze armate di polizia, presidente;
2) da un questore in servizio al Ministero;
3) da un maggiore generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
4) da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno o dell'Amministrazione civile di pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a direttore di sezione o commissario capo di pubblica sicurezza;
5) da un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non inferiore a tenente colonnello.
Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno o un funzionario di pubblica sicurezza con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe o commissario di pubblica sicurezza o un ufficiale del Corpo di grado non superiore a maggiore.
Con lo stesso decreto, in sostituzione rispettivamente dei membri di cui ai nn. 1, 2 e 3, vengono nominati quali membri supplenti un vice prefetto o un vice Prefetto ispettore, un vice questore, un colonnello del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Per la validita' dei giudizi della Commissione e' necessaria la presenza di almeno tre membri tra cui il presidente.
I componenti della Commissione si pronunciano con voto palese, in ordine inverso di grado e di anzianita'.
La Commissione di avanzamento e' nominata con decreto del Ministro all'inizio di ogni anno, ed e' costituita come segue:
1) dal direttore della divisione Forze armate di polizia, presidente;
2) da un questore in servizio al Ministero;
3) da un maggiore generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
4) da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno o dell'Amministrazione civile di pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a direttore di sezione o commissario capo di pubblica sicurezza;
5) da un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non inferiore a tenente colonnello.
Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno o un funzionario di pubblica sicurezza con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe o commissario di pubblica sicurezza o un ufficiale del Corpo di grado non superiore a maggiore.
Con lo stesso decreto, in sostituzione rispettivamente dei membri di cui ai nn. 1, 2 e 3, vengono nominati quali membri supplenti un vice prefetto o un vice Prefetto ispettore, un vice questore, un colonnello del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Per la validita' dei giudizi della Commissione e' necessaria la presenza di almeno tre membri tra cui il presidente.
I componenti della Commissione si pronunciano con voto palese, in ordine inverso di grado e di anzianita'.