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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 21/05/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2714/2023 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. LOPEZ Parte_1
FRANCESCO SALVATORE
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
Giovanni Foresta e dall'avv. Sergio RIVA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note 127 ter c.p.c, con termine previsto al giorno 21.5.2025.
Con ricorso depositato il 30.11.2023 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di essere vedova del sig. , deceduto il 24.08.2021, già titolare di rendita in Persona_1 CP_1 quanto affetto da grave patologia a carico dell'apparato respirato (BPNCR con s. disventilatoria di tipo restrittivo di grado lieve) riconosciuta come derivante dall'attività lavorativa svolta, con D.B. pari al 20%; di aver diritto alla liquidazione della rendita ai superstiti, attesa la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia professionale ed il decesso;
che, tuttavia, l' , con provvedimento del 5.11.2022 aveva ingiustamente CP_1 respinto la domanda presentata in data 14.09.2022 in quanto “Valutata l'opposizione da Lei presentata e riesaminati gli atti in possesso di questo Istituto, sotto il profilo sanitario, si ritiene che non siano state presentate motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso. Pertanto la sua domanda non può essere accolta. Il presente provvedimento viene emesso a seguito diopposizione”.
Ritenendo sussistenti i presupposti di legge, chiedeva condannarsi l' alla erogazione CP_1 della rendita, aumentata di accessori nella misura di legge, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda chiedendone CP_1 il rigetto.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc la causa è così decisa.
* * *
La presente controversia ha ad oggetto la verifica circa la sussistenza del diritto della ricorrente ad di ottenere la rendita ai superstiti di cui agli artt.85 e ss. del T.U. n.1124/65.
La norma stabilisce che: “Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai commi seguenti, ragguagliata all'ottanta per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. A decorrere dal 1 luglio 1965 la rendita è ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni richiamate nel presente comma, e le rendite in godimento a tale data sono riliquidate in conseguenza”.
Condizione perché determinate categorie di superstiti (tra cui il coniuge del soggetto deceduto) maturino il diritto a percepire la rendita, è che sussista un nesso di causalità tra la morte dell'assicurato e l'infortunio sul lavoro (od ovviamente la malattia professionale).
Nel caso di specie, è pacifico che l'assicurato fosse titolare di rendita per la patologia CP_1 sopra indicata.
Trattasi allora di stabilire se il decesso costituisca o meno conseguenza della attività lavorativa svolta dal coniuge della ricorrente.
Disposta CTU medico-legale, il consulente, ha dato risposta negativa al quesito osservando che “… si ribadisce che un tasso invalidante del 20% è espressione di una insufficienza respiratoria di grado lieve, facendo riferimento sia al T.U. 1965, sia alle vigenti tabelle di cui al D.M. 12/7/2000.
Tale lieve deficit respiratorio era riconosciuto nel 1993, ossia circa 30 anni prima del decesso, e di esso non risulta alcun aggravamento successivo. Anche nella documentazione medica relativa agli ultimi anni di vita, dal ricovero del gennaio 2020 nella U.O. di Fisiopatologia Respiratoria del P.O. di Pescopagano alla certificazione pneumologica della ASP Crotone datata 22.04.2021, non vi è alcun accenno ad una broncopneumopatia cronica con sindrome disventilatoria di tipo restrittivo e/o ad una eventuale malattia silicotica, con possibili complicanze, ma la diagnosi era solo di “Insufficienza respiratoria secondaria ad
Overlap Syndrome (Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno), Asma intrinseca con stato asmatico ed
Obesità grave”.
Tale storia clinica conduce a ritenere che nessuna correlazione può essere ammessa tra il decesso del de cuius ed un lieve deficit respiratorio da broncopneumopatia cronica rimasto inalterato nel tempo.
Nessuna valenza medico-legale, ai fini della nostra indagine, può rivestire quell'Arresto cardiorespiratorio indicato nel certificato necroscopico: esso rappresenta solo il momento finale di tutte le morti.
In conclusione, dall'analisi della documentazione offerta in visione non emergono dei dati per potere attribuire alla malattia professionale del 1993 un ruolo, quanto meno concausale ma determinante ed efficiente, anche secondo l'assunto del “più probabile che non”, nel decesso del sig , che deve essere imputato a cause Per_1 extralavorative, ed in particolare ad un accidente vascolare (“arresto cardiaco”), non correlabile ad una broncopneumopatia cronica con una lieve sindrome disventilatoria di tipo restrittivo” (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata il 25.2.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio risultano sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro essere condivise.
Peraltro le parti non hanno presentato osservazioni alla bozza di perizia, alle stesse regolarmente trasmessa.
In virtù delle considerazioni che precedono la domanda deve essere respinta.
Le spese processuali restano irripetibili in presenza della dichiarazione di cui all'art. 152 disp att c.pc.
Per le medesime argomentazioni le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2714 / 2023 RG, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Crotone 21.05.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei