TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/11/2025, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9757 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016, proposta da
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 tutte elettivamente domiciliate presso l'indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti Giuseppe Sale e Luigi Marcialis, che le rappresentano e difendono per procura speciale a margine della citazione
ATTRICI
CONTRO
Controparte_1
, già
[...] Controparte_2
, già
[...] Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Carlo Diana, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione a ministero di nuovo difensore
CONVENUTA tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per le attrici:
“Propongono domanda per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
A) accertare e dichiarare l'inadempimento della iniziale convenuta Parte_4
[...] della alle obbligazioni alla stessa facenti capo in dipendenza del
[...] CP_2 rapporto instaurato con il signor e con la richiesta di assistenza CP_4 medico-ospedaliera dallo stesso formulata e, in particolare, dichiarare
l'inadempimento agli obblighi di informazione del paziente e dei suoi eredi e congiunti sulla sua vicenda;
B) accertare e dichiarare il subentro nella responsabilità per detti inadempimenti da parte della convenuta Liquidatoria quale Controparte_1 successore della e della di e dichiarare Parte_5 Parte_4 CP_3 tenuta e condannare quest'ultima - ovvero l'originaria convenuta Pt_6 Pt_4
della - in dipendenza di tutte le azioni esperibili, contrattuali
[...] CP_2
e/o da contatto sociale ovvero anche di natura extracontrattuale - al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, e, in particolare, di tutti i danni ai diritti della persona garantiti a livello normativo - costituzionale e/o legislativo -
e, specificamente del danno non patrimoniale con riferimento alla perdita della vita, al danno catastrofale, alla componente “biologica”, alla vita di relazione, ai profili esistenziali, alla violazione del diritto alla autodeterminazione, e del danno parentale e morale per le sofferenze patite, derivati alle attrici in conseguenza della vicenda per cui è causa, sia quali eredi del signor sia in CP_4 proprio, e, se del caso ed in subordine, anche sotto il profilo della perdita di
“chances” di guarigione e di più lunga e migliore qualità della vita;
C) determinare detti danni iure hereditatis in importo non inferiore ad €
100.000,00 (euro centomila) e liquidarlo ex art. 581 c.c. a favore delle attrici;
D) determinare i danni iure proprio nell'importo di € 300.000,00 (euro trecentomila) per ciascuna delle tre attrici, per un totale di € 900.000,00 (euro novecentomila); ovvero in quegli altri importi maggiori o minori che saranno accertati in causa, se del caso anche con valutazione equitativa;
E) con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ex art. 1284 IV comma c.c., oltre il lucro cessante derivante dalla mancata disponibilità degli importi risarcitori che avrebbero dovuto essere corrisposti con riferimento alla data dell'illecito;
F) con la condanna della convenuta al rimborso delle spese processuali,
2 comprese quelle relative alla consulenza tecnica di parte e di mediazione”.
Per la convenuta:
“Conferma le seguenti conclusioni: in via principale
- mandare assolta l' da ogni avversa pretesa Controparte_3 siccome infondata in fatto e in diritto, stante l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla stessa per le ragioni di cui alla parte espositiva;
in via subordinata
- nella denegata e non temuta ipotesi in cui dovesse essere accertata la responsabilità della di escludere il diritto al risarcimento del Pt_7 CP_3 danno ex art. 1227, ultimo comma, c.c., in forza delle considerazioni di cui alla parte espositiva ovvero, in via di ulteriore subordine, ridurlo ex art. 1227, 1 comma, c.c., condannando in ogni caso la nella persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare la predetta ASL n. 8 di
Cagliari da qualsivoglia conseguenza economica pregiudizievole - totale o parziale - dovesse derivare in capo alla medesima;
in ogni caso
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 10 ottobre 2016, e Parte_1 Parte_2
rispettivamente quali figlie e moglie di Parte_3 CP_4
deceduto il 14 gennaio 2009, hanno convenuto in giudizio l'
[...] [...]
per sentir accertare la responsabilità della Controparte_3 convenuta, di natura contrattuale, da contatto sociale o extracontrattuale, per il decesso del loro familiare, e condannare la medesima al risarcimento di Pt_4 tutti i danni, patrimoniali e non, sia quali eredi sia in proprio, deducendo il decesso del paziente a seguito di carcinoma polmonare non diagnosticato e non curato, pur in presenza di tutti i sintomi, per grave ed inescusabile ritardo, da parte dei medici dell'Ospedale Binaghi di struttura sanitaria facente capo alla CP_3 convenuta.
Si è costituita in giudizio l' Controparte_3
3 eccependo la complessità della diagnosi e la condotta omissiva del paziente, sostenendo la correttezza dell'approccio diagnostico, contestando la sussistenza del nesso causale, della colpa dei sanitari e dei danni lamentati dai familiari e concludendo, infine, per il rigetto della domanda o per l'accertamento del dovuto ovvero, in via subordinata, previa chiamata in causa della sua compagnia di assicurazione, per la manleva da ogni conseguenza di lite.
Chiamata in causa, si è costituita in giudizio la aderendo Controparte_5 alle difese della propria assicurata, argomentando ulteriormente e concludendo per il rigetto di ogni domanda.
Con ordinanza del 26 luglio 2024, il Giudice ha disposto la separazione dal procedimento relativo alla domanda risarcitoria di quello relativo alla domanda di garanzia, in riferimento al quale, successivamente, è stata dichiarata l'estinzione del processo per inattività.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 14 maggio 2025, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I termini della controversia sono i seguenti.
1.1. Le attrici hanno esposto quanto segue: che decedeva CP_4 nella fase terminale di una malattia tumorale, in conseguenza di un carcinoma ai polmoni, non diagnosticato tempestivamente dai sanitari dell'ospedale, pur in presenza di tutti i sintomi, e non curato, quindi, per gravi ed inescusabili ritardi;
che il decesso determinava pesantissime conseguenze per la famiglia, molto unita e molto legata affettivamente al defunto, sia la moglie sia le figlie;
che il CP_4 sottoposto a TC al torace senza mezzo di contrasto, riceveva una prima diagnosi di tumore all'apparato respiratorio da altra struttura sanitaria;
che il medesimo, ricoverato per accertamenti presso l'Unità operativa di Chirurgia toracica dell'Ospedale Binaghi di il 29 gennaio 2007, veniva sottoposto a CP_3 radiografia del torace ed a fibrobroncoscopia, nonché a TC al torace con mezzo di
4 contrasto, dopodiché i sanitari annotavano la possibile natura flogistica della lesione polmonare, ma non ritenevano indicato alcun intervento chirurgico a scopo diagnostico o terapeutico;
che il paziente, dopo la dimissione, avvenuta il 1° febbraio 2007, riprendeva le sue ordinarie attività, finché, nel mese di luglio 2008, avvertiva forti dolori e febbre, per cui veniva ricoverato in altra struttura sanitaria, dove gli veniva diagnosticata neoplasia polmonare destra, e di seguito in ulteriore struttura sanitaria, dove veniva sottoposto a biopsia mediante TC guidata il 24 luglio 2008, con diagnosi di adenocarcinoma;
che dalla scoperta della malattia, in condizioni avanzate, iniziava il calvario del paziente, affetto da gravi dolori e sofferenze ed allettato dal mese di agosto 2008; che, da quel momento, veniva sottoposto a cicli di trattamento chemioterapico e radioterapico;
che nella relazione oncologica gli specialisti riportavano un adenocarcinoma di stadio IV;
che, in occasione dell'ultimo ricovero, interveniva il decesso il 14 gennaio 2009; che sussisteva la responsabilità del Binaghi per l'evento, in quanto da ricollegare causalmente ai ritardi nelle diagnosi e nelle terapie, da parte dei medici della stessa struttura sanitaria, con grave inadempienza rispetto alle obbligazioni ad essa facenti capo in base al rapporto di assistenza sanitaria;
che la neoplasia, quando veniva diagnosticata, presentava metastasi e portava il paziente al decesso, nonostante i trattamenti effettuati;
che la patologia, nel mese di gennaio 2007, era ancora inquadrabile in stadio I, consentendo l'esecuzione di un intervento chirurgico, con probabilità di sopravvivenza a 5 anni superiore al 60%, mentre, al momento della diagnosi, nel mese di luglio 2008, si presentava ormai inoperabile, suscettibile solo di terapie palliative;
che, a fronte di quanto evidenziato strumentalmente, l'approccio diagnostico era del tutto carente e superficiale, non avendo optato i sanitari per l'approccio adottato ad oltre un anno di distanza e non avendo approfondito la reale natura della lesione in atto;
che la condotta dei sanitari doveva considerarsi, perciò, in rapporto causale con il decesso, conseguito alle carenze organizzative della struttura sanitaria ed al fatto colposo dei medici suoi dipendenti;
che i danni da risarcire erano sia quelli causati al paziente per la perdita della vita e per la riduzione della sua qualità, nonché per il danno da agonia, danni nei quali succedono le attrici quali eredi legittime, sia quelli causati
5 alle medesime quali strette congiunte;
che il defunto conviveva con la moglie, unitamente alle figlie, accompagnava giornalmente a scuola una di loro, , e Pt_1 manteneva economicamente l'altra, dopo la perdita del posto di lavoro, Pt_2 ragion per cui le attrici lamentano il danno parentale, nonché il danno morale.
1.2. La convenuta ha esposto in replica quanto segue: che era assente alcun comportamento imprudente, imperito o negligente ascrivibile all'equipe medica; che, trattandosi di un'ipotesi di indubbia complessità, peraltro, ogni valutazione in ordine alle condotte dei sanitari doveva effettuarsi unicamente in termini di colpa grave;
che il veniva dimesso con l'indicazione di sottoporsi ad una CP_4 consulenza infettivologica, secondo la procedura del wait and see, ma la struttura sanitaria non veniva più contattata dal paziente;
che gli accertamenti condotti avevano come esito iniziale la possibile correlazione tra l'assetto immunitario e la lesione polmonare, ma il paziente non si sottoponeva a consulenza infettivologica, presso altro presidio ospedaliero;
che se il paziente fosse stato diligente ed avesse seguito l'indicazione, ove detta consulenza avesse escluso l'ipotizzata correlazione, gli accertamenti sarebbero proseguiti;
che il paziente, interrompendo gli accertamenti in corso, causava egli stesso il ritardo diagnostico oggi lamentato e determinava l'evento; che nessun risarcimento, perciò, può essere riconosciuto in capo alle attrici, trattandosi di danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare con l'uso dell'ordinaria diligenza;
che il suo comportamento omissivo rileva, comunque, come concorrente nella causazione dell'evento; che l'esame broncoscopico eseguito, in particolare, rientrava tra gli accertamenti preliminari, mentre l'esame percutaneo, stante la natura invasiva, poteva essere effettuato solo una volta esauriti tali accertamenti e solo se i relativi esiti ne avessero suggerito l'utilizzo; che dagli esami compiuti risultava che i markers tumorali erano negativi, l'opacità evidenziata dalla radiografia era ridotta, la densità evidenziata dalla TC aveva limiti netti, il broncoaspirato era negativo e, in più, veniva scoperta sieropositività HIV, in stato di iniziale sindrome da immunodeficienza acquisita;
che tale contesto lasciava propendere per la natura infiammatoria della lesione a carico del polmone destro, compatibile con un fenomeno flogistico in atto o in regressione, rendendo appropriato un atteggiamento attendista;
che il
6 comportamento dei sanitari era da considerare incensurabile, in quanto i medesimi prestavano la propria opera con diligenza, prudenza e perizia;
che nessun nesso eziologico sussisteva con il decesso;
che, di qui, si doveva escludere anche la sussistenza di qualsiasi danno risarcibile, di cui si contesta, comunque, anche la quantificazione.
2. I capi delle conclusioni come formulate nella citazione ed in seguito precisate, con cui è invocata una pronuncia dichiarativa della responsabilità ed una consequenziale condanna al risarcimento dei danni, a vario titolo, benché i capi siano formalmente separati, vanno interpretati nel complesso come una domanda unica ed inscindibile, rivolta contro il soggetto individuato come responsabile, non configurando nella sostanza domande autonome, perché, quando viene esercitata un'azione di condanna al pagamento di somme, a qualunque titolo, l'accertamento del diritto fatto valere assume carattere strumentale rispetto alla pronuncia richiesta, costituendo un antecedente logico della decisione, sicché o sussistono i presupposti per emanarla o non sussistono, ma non è configurabile, in linea di principio, un autonomo interesse al mero accertamento del diritto in contestazione ed ancor meno dei fatti costitutivi del diritto stesso.
3. La domanda è fondata.
3.1. Ai fini dell'accertamento della responsabilità per l'esercizio di attività sanitaria, occorre tener presenti i principi affermati dalla giurisprudenza ormai consolidata:
a) in tema di onere probatorio, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero e/o del medico per inesatto adempimento, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del contatto), dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, consistente nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del “più probabile che non”, mentre resta a carico della struttura (o del sanitario) la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che l'esito
7 sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. n. 975 del
2009; conf. nn. 10743 del 2009, 20806 del 2009, 10060 del 2010, 3847 del 2011,
12274 del 2011, 12686 del 2011, 17143 del 2012, 4792 del 2013, 20547 del 2014,
21177 del 2015, 12516 del 2016, 18392 del 2017, 29315 del 2017, 3704 del 2018
e 20812 del 2018);
b) per superare la presunzione posta a carico del debitore non basta dimostrare che l'evento dannoso per il paziente rientri nel novero delle complicanze, perché tale concetto, con cui la medicina clinica e la medicina legale designano un evento dannoso, insorto nel corso dell'iter terapeutico, che pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile, è inutile in campo giuridico: quando, infatti, nel corso dell'esecuzione di un intervento o dopo la conclusione di esso si verifica un peggioramento delle condizioni del paziente, se l'evento è prevedibile ed evitabile va ascritto a colpa del medico e se non è prevedibile oppure non è evitabile integra gli estremi della causa non imputabile di cui all'art. 1218 cod. civ., accertamento da compiere in concreto e non in astratto (Cass. n. 13328 del 2015; conf. nn. 35024 del 2022 e 5922 del 2024);
c) la limitazione di responsabilità professionale del medico-chirurgo ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 cod. civ., attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con esclusione dell'imprudenza e della negligenza, laddove tale limitazione non sussiste, anche nei casi di speciale difficoltà, con riferimento ai danni causati per negligenza o imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso (Cass. n. 9085 del 2006; conf. nn. 34516 del 2023 e 17154 del 2025);
d) ove risulti provato, sul piano eziologico, che la mancata diagnosi di una patologia tumorale abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe
(certamente o probabilmente) sopravvissuto significativamente più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali) diverse e migliori, non di maggiori chance di sopravvivenza sarà lecito discorrere, bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita e dalla sua peggiore qualità; il nesso di causalità sarà escluso dalla presenza di fattori alternativi che interrompano la relazione logica con l'evento, quale il sopravvenire di altra
8 patologia determinante di per sé sola dell'exitus o di altri eventi ascrivibili alla condotta di terzi o dello stesso danneggiato;
provato il nesso causale, secondo le ordinarie regole civilistiche, rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente (Cass. n. 5641 del 2018, in fattispecie analoga, in riferimento alla perdita anticipata della vita causata da un ritardo di due anni e mezzo nella diagnosi di un adenocarcinoma in fase iniziale;
conf. n. 12906 del
2020).
3.2. Nella specie, le attrici hanno allegato la dimissione senza una corretta diagnosi a seguito di un ricovero per accertamenti successivi ad una prima diagnosi di tumore polmonare e la scoperta della malattia, da parte del defunto, ormai in fase terminale, dopo oltre un anno, affermando la responsabilità della struttura sanitaria dimettente per grave ed inescusabile ritardo dei medici nel formulare la corretta diagnosi e nel fornire la terapia chirurgica del caso, nonostante la prognosi favorevole che la malattia, in stadio precoce, avrebbe avuto;
la convenuta ha eccepito, di contro, la speciale difficoltà della prestazione,
l'interruzione degli accertamenti a causa della condotta omissiva tenuta dallo stesso paziente, per non aver provveduto a quanto prescritto, e la correttezza dell'esame broncoscopico eseguito dalla struttura sanitaria in questione, non alternativo e preliminare rispetto a quello poi eseguito per la diagnosi di tumore polmonare, in un quadro clinico, anche di comorbilità, compatibile con un fenomeno di natura infiammatoria.
3.3. Ciò premesso, lasciati in disparte l'instaurazione del rapporto di cura, del tutto incontestata, e l'aggravamento delle condizioni di salute del paziente come conseguenza dalla patologia tumorale, anch'esso del tutto incontestato, e tenuta in conto l'allegazione di un ritardo diagnostico ed anche terapeutico, si deve stabilire se sussista il nesso causale, tra la condotta omissiva dei medici facenti capo alla struttura sanitaria in questione e la progressione della malattia fino all'evento infausto, e se sia configurabile, parimenti, il carattere colposo della mancata diagnosi, di che natura sia la colpa ascritta ai sanitari intervenuti e con quale effetto sulla responsabilità della convenuta.
9 3.4. Secondo quanto emerge dalla cartella clinica e dalla correlata documentazione sanitaria, nato a [...] l'[...], in CP_4 occasione di un ricovero presso il Policlinico Universitario di Monserrato, nei
Reparti di Chirurgia generale ed Ematologia, dal 18 al 24 gennaio 2007, essendo in condizione di insufficienza venosa cronica con pregressa trombosi venosa superficiale e profonda ed in attesa di valutazione pre-operatoria, veniva sottoposto a RX al torace, dal cui referto risulta “tenue e sfumata opacità in sede mantellare al campo medio di dx, di non univoca interpretazione, meritevole di approfondimento diagnostico”, ed a TC al torace, senza mezzo di contrasto, dal cui referto risulta “al segmento posteriore del lobo superiore di dx, con disposizione sub-pleurica, […] lesione espansiva polilobulare, cm 1,8, in prima istanza riferibile a processo espansivo, meritevole di caratterizzazione bioptica”; perciò, veniva dimesso con diagnosi, accanto a “varici [ad] arto inferiore”, di
“tumor[e] di natura non specificata dell'apparato respiratorio” e, più precisamente, “neoformazione polmonare destra”.
3.5. A quel punto, egli faceva ingresso nell'Ospedale Binaghi di CP_3 per esser ricoverato nel Reparto di Chirurgia toracica, a far data dal 29 gennaio
2007, in riferimento alla “opacità polmonare”, riscontrata all'esito del precedente ricovero, al fine specifico, riportato nel diario clinico, di “eseguire gli ulteriori accertamenti atti ad una più precisa definizione diagnostica ed eventuale indicazione a terapia chirurgica”. In anamnesi, correggendo quanto riferito in precedenza, allorché si definiva “medio fumatore” (“3 sigarette/die”), dichiarava di essere “ex fumatore” (“per circa 20 anni una media di 10 sig[arette]”). Il paziente veniva sottoposto a RX al torace, dal cui referto risulta “a carico del segmento dorsale del lobo superiore dx […] tenue opacità rotondeggiante a limiti sfumati, […] modicamente ridotta a confronto con l'esame personale del 18 gennaio 2007 (flogosi parenchimale in risoluzione?), da valutare clinicamente e anmnesticamente”, ed a TC al collo e al torace, con mezzo di contrasto, dal cui referto risulta “nel lobo superiore dx […] area di iperdensità rotondeggiante, con ipodensità centrale, a limiti netti, lobulati, che non presenta contrast- enhancement (processo flogistico?)”. Di seguito, il paziente si sottoponeva a
10 broncoscopia, che permetteva di accertare “segni diffusi di broncopatia cronica atrofica”, nonché di eseguire broncoaspirazione, anche se con difficoltà legate alla precoce suddivisione del bronco apicale, ai fini della ricerca di germi comuni e miceti mediante l'esame microbiologico e della ricerca di cellule neoplastiche mediante l'esame citologico, conclusi entrambi con esito negativo rispettivamente il 2 e il 5 febbraio 2007, data dei referti, posteriori alla dimissione. Nel diario clinico, i sanitari annotavano che, “valutati gli accertamenti eseguiti, che evidenziavano una possibile natura flogistica della lesione polmonare, considerato lo stato sierologico (HIV) ed immunitario del paz[iente]
(immunodeficienza acquisita), sentiti i colleghi della UO di Malattie infettive, che ipotizza[va]no una possibile correlazione tra l'assetto sierologico-immunitario e la lesione polmonare, non si rit[eneva] indicato alcun intervento chiururgico a scopo diagnostico-terapeutico”, motivo per cui si disponeva di dimettere il paziente, con “consiglio di consulenza infettivologica”, ai fini della “prosecuzione dell'iter diagnostico-terapeutico”. Previa degenza di quattro giorni, dunque, il paziente veniva dimesso il 1° febbraio 2007, con diagnosi di “processo flogistico polmonare destro, in pz con sieropositività HIV e stato di iniziale sindrome da immunodeficienza acquisita”, e con indicazione di “consulenza infettivologica”. A differenza della scheda di dimissione, in cui si riportava diagnosi di “focolaio flogistico polmonare destro”, nel referto destinato al medico curante, consegnato al paziente, non veniva posta alcuna diagnosi né prescritta alcuna consulenza specialistica, ma solo comunicata la pendenza di “accertamenti sierologici in corso” e la previsione per cui “il paziente [sarebbe stato] contattato ad accertamenti conclusi”. In effetti, il referto dell'esame sierologico richiesto dalla struttura sanitaria dimettente all'Ospedale SS. Trinità, Laboratorio di Analisi,
Divisione Malattie infettive, perveniva ai medici richiedenti il 5 febbraio 2007, confermando la positività per HIV e comunicando la precisa determinazione di carattere quantitativo.
3.6. Successivamente, il 13 luglio 2008, il paziente veniva ricoverato presso l'Ospedale Brotzu di nella Struttura complessa di Medicina interna, CP_3 avendo lamentato dolori al torace, tali da limitargli i movimenti, e comparsa di
11 febbre, e veniva dimesso dopo alcuni giorni, il 16 luglio 2008, con diagnosi di
“embolia polmonare in paziente affetto da eteroplasiapolmonare dx, con secondarismi multipli”. A partire dal 21 luglio 2008, veniva più volte disposto il ricovero presso il Policlinico Universitario di Monserrato, nel Reparto di
Oncologia, con diagnosi di “eteroplasia del polmone” e “tumor[e] malign[o]”.
Nel frattempo, si avviava il trattamento chemioterapico nella stessa struttura sanitaria e quello radioterapico nell'Ospedale Oncologico Businco di In CP_3 occasione dell'ultimo ricovero nel Policlinico Universitario di Monserrato, motivato da “adenocarcinoma polmonare con metastasi” e “grave scadimento delle condizioni generali”, il 14 gennaio 2009, sopravveniva l'exitus.
3.7. Secondo quanto emerge dalla relazione dei consulenti tecnici nominati d'ufficio, dott. prof. esperto in medicina legale, e dott. prof. Persona_1 Per_2
, specialista in ematologia, già i sanitari del Reparto di Chirurgia generale
[...] del , nell'ambito di un esame radiografico Controparte_6 in vista di un intervento chirurgico per la presenza di varici all'arto inferiore sinistro, tenuto conto del suggerimento del radiologo ad approfondire, dopo aver eseguito un esame diagnostico di secondo livello quale una tomografia computerizzata del torace, sospettavano che la tenue e sfumata opacità fosse, in realtà, una neoplasia;
dopodiché, eseguito l'esame, suggestivo proprio di una neoplasia, poiché privi del Reparto di Chirurgia Toracica per procedere ad una biopsia, dimettevano il paziente. I consulenti osservano, dunque, che il ricovero nel Reparto di Chirurgia Toracica dell'Ospedale Binaghi avveniva appositamente per eseguire gli ulteriori accertamenti, in quella direzione, e il medesimo giorno d'ingresso effettivamente venivano eseguiti un esame radiografico del torace, confermativo della opacità già descritta, ed un esame sierologico, da cui si rilevava la sieropositività per HIV, mentre il giorno seguente veniva eseguita una ulteriore tomografia computerizzata del torace, da cui si traeva il dubbio di un possibile processo flogistico. I sanitari del Binaghi, dunque, sulla base degli elementi clinici, degli esami ematochimici, tra cui, in particolare, il riscontro di positività ad HIV, e degli esami strumentali, ipotizzavano una possibile natura flogistica della lesione polmonare, per la quale, in accordo con gli infettivologi
12 interpellati, ritenevano non indicato eseguire un intervento chirurgico a scopo diagnostico-terapeutico, procedendo alla dimissione, con diagnosi di processo flogistico.
3.8. Al fine di stabilire quale fosse la condotta esigibile, i consulenti offrono un inquadramento della neoplasia polmonare e delle procedure di tipizzazione istologica della malattia, conformemente alle Linee guida dell'Associazione
Italiana di Oncologia Medica (AIOM), nella versione all'epoca disponibile.
L'approccio diagnostico è di tipo sequenziale e prevede l'esame obiettivo,
l'esecuzione della radiografia, il confronto con eventuali radiografie precedenti, la tomografia computerizzata, l'esecuzione della fibrobroncoscopia, l'esame cito- istologico e la valutazione dell'entità dell'estensione intratoracica od extratoracica della lesione. Le difficoltà diagnostiche della prima fase di definizione della natura della lesione sono differenti in rapporto alla collocazione centrale o periferica: per le lesioni centrali, endoscopicamente visibili, la diagnosi si ottiene tramite citologia dell'espettorato o biopsia o brushing o broncoaspirato in corso di fibrobroncoscopia;
per le lesioni periferiche, la diagnosi, più complessa, è funzione del diametro della lesione, essendo estremamente bassa per le lesioni inferiori a 2 cm. Nella pratica clinica degli ultimi 10-15 anni, perciò, è progressivamente entrato l'impiego dell'agobiopsia o agoaspirato in via transtoracica, sotto guida radiologica, consentendo di ottenere la definizione diagnostica nella stragrande maggioranza delle lesioni polmonari periferiche.
Anche qualora la fibrobroncoscopia e l'agobiopsia transtoracica radiologicamente guidata risultino negative, in assenza di una specifica diagnosi di patologia benigna, “occorre, in presenza di un sospetto clinico, giungere rapidamente ad una definizione diagnostica”. Una volta accertata la diagnosi cito-istologica, stadiata la neoplasia e valutati i fattori prognostici, bisogna attuare una terapia.
Nelle neoplasie polmonari il ruolo della chirurgia radicale è molto importante, poiché rappresenta la terapia di preferenza, in grado di avvicinarsi ad una guarigione completa. Precisamente, la chirurgia rappresenta il trattamento elettivo nei tumori non a piccole cellule in stadio I-II-IIIa iniziale. I tumori in stadio IIIa avanzato, IIIb e IV, invece, sono il più delle volte non resecabili. Riguardo alle
13 lesioni periferiche dei carcinomi polmonari non a piccole cellule, l'intervento di scelta è la lobectomia, per cui la sopravvivenza a 5 anni è del 65%. Sono segnalati come fattori prognostici positivi le ridotte dimensioni della neoplasia (< 3 cm), il grado di differenziazione alto e l'assenza di aneuploidia e di invasione vascolare.
Negli stadi più avanzati dei carcinomi polmonari non a piccole cellule, diversamente, assume un ruolo importante la radio e la chemioterapia.
3.9. Secondo le indagini medico-legali, i sanitari del Binaghi si limitavano ad eseguire, dopo una fibrobroncoscopia, una coltura del materiale broncoaspirato, risultata negativa, ed una TC del collo e del torace, deponente per un possibile processo flogistico. Tuttavia, poiché il paziente veniva inviato da altro nosocomio con il sospetto di neoplasia polmonare a localizzazione periferica, avrebbero dovuto utilizzare l'agobiopsia transtoracica radiologicamente guidata, in luogo della fibrobroncoscopia, a maggior ragione per l'anatomia sfavorevole, ed effettuare almeno una TC dell'addome, con mezzo di contrasto, così da verificare anche l'eventuale interessamento del fegato e dei surreni e, in tal modo, completare l'iter diagnostico-stadiativo. Pertanto, ad avviso degli ausiliari, la condotta dei sanitari è “censurabile”, sia per mancata esecuzione di agobiopsia transtoracica radiologicamente guidata in sospetta neoplasia polmonare a localizzazione periferica sia per mancata esecuzione di una TC dell'addome, con mezzo di contrasto, a fini diagnostici-stadiativi. La loro inadempienza, inoltre, impediva ed impedisce la corretta stadiazione della malattia, per cui non è possibile comprendere l'effettiva chance di sopravvivenza del paziente.
3.10. Non vi sono ragioni per disattendere le valutazioni di carattere medico-legale e specialistico e le conclusioni a cui sono giunti i consulenti tecnici nominati d'ufficio, avendo gli ausiliari dato conto delle indagini compiute con procedimento accurato ed esaustivo ed avendone riferito gli esiti con motivazione esauriente ed esente da vizi logici, senza dar luogo ad alcun motivo per discostarsene. Alla consulenza non sono state mosse censure da parte delle attrici, ma solo chieste conclusioni ulteriori a partire da quelle raggiunte: nelle osservazioni trasmesse dal loro consulente, infatti, si condivide il ragionamento e si chiede di rispondere, se non in termini di assoluta certezza, almeno in termini di
14 ragionevole probabilità, in ordine allo stadio della malattia al momento della dimissione, tenuto conto della presenza di una neoplasia polmonare di 1,8 cm, dell'assenza di coinvolgimento dei linfonodi e dell'assenza, altresì, di metastasi a distanza, per cui, applicando i criteri di stadiazione previsti dalle citate Linee guida, il consulente tecnico di parte ha asserito che, con elevata probabilità, nell'anno 2007, il paziente presentasse una neoplasia polmonare allo stadio 0 o I, quindi con sopravvivenza attesa a 5 anni pari al 61%, anche in relazione all'aspettativa di vita media pari a 6 mesi per i soggetti con carcinoma polmonare ed infezione da HIV, perché di solito la diagnosi avviene negli stadi più avanzati, ed all'impossibilità, altrimenti, di sopravvivere per quasi due anni;
tuttavia, i consulenti tecnici d'ufficio non hanno accolto l'ipotesi, rimarcando l'essenzialità dell'esame dell'addome, come prescritto dalle Linee guida, e l'assenza, a causa di tale omissione, di dati utili per la stadiazione a posteriori della neoplasia. Alla consulenza sono state mosse censure, invece, da parte della convenuta: in senso critico, le osservazioni trasmesse dal suo consulente mettono in evidenza, sul secondo addebito, che al paziente veniva praticata l'ecotomografia addominale, che sarebbe equivalente alla TC dell'addome, mentre, sul primo addebito, non mettono in discussione la validità dell'agobiopsia radiologicamente guidata nella diagnosi di noduli polmonari solitari, bensì la sola “opportunità” di proporla durante la degenza, sostenendo la correttezza, nel caso in esame, della scelta di procrastinarne il compimento, in attesa del completamento degli accertamenti suggeriti dalla opacità polmonare, compatibile con una lesione di natura benigna, per cui era corretto monitorare la lesione (wait and see) per breve tempo (10-15 giorni), al fine di acquisire più elementi di valutazione, “in attesa [di] una TC a breve distanza”, con “motivazione […] attendista”; tuttavia, i consulenti tecnici d'ufficio non hanno accolto questa interpretazione, rimarcando l'indispensabilità dell'agobiopsia transtoracica radiologicamente guidata e dell'esame TC dell'addome, come prescritto dalle Linee guida, e ribadendo l'impossibilità, a causa di tale omissione, di procedere alla stadiazione a posteriori della neoplasia.
3.11. Alla luce dei risultati istruttori, valutati nel complesso, si deve ritenere quanto segue:
15 a) che le attrici, assolvendo il proprio onere probatorio, abbiano fornito la prova a loro carico del nesso causale tra il ritardo diagnostico e l'evento dannoso, sulla base del criterio del più probabile che non, tenuto conto della incompletezza degli accertamenti risultanti dalla cartella clinica e della conseguente insufficienza a dimostrare un più avanzato ed irrecuperabile stadio della malattia, del ritorno del paziente alle sue ordinarie attività, dopo la prematura dimissione, per quasi un anno e mezzo, della sopravvivenza, dopo la scoperta della malattia, ormai sintomatica ed incurabile, per appena un semestre e della mancanza, dall'inizio alla fine, di un altro morbo da solo sufficiente a provocare la morte, così da rendere comparativamente più credibile rispetto ad ogni altra ipotesi la ricostruzione controfattuale per cui, se la neoplasia polmonare fosse stata diagnosticata quando il paziente entrava nella struttura sanitaria a cui era stato indirizzato, entro il mese di gennaio 2007 o, al massimo, entro la metà del mese di febbraio 2007, al termine di tutti gli accertamenti necessari ed utili, come era nelle intenzioni dei medici, fin da allora sarebbero state impostate ed intraprese tutte le terapie adeguate, compresa quella chirurgica, divenuta poi del tutto inutile, nel mese di luglio 2008, al raggiungimento dell'ultimo e più avanzato stadio, e il paziente, dunque, ove preso in carico per tempo, sarebbe molto probabilmente sopravvissuto più a lungo e in condizioni di vita diverse e migliori;
b) che la convenuta, viceversa, non abbia fornito la prova ad essa incombente, l'unica liberatoria, di aver fornito tempestivamente la corretta diagnosi della malattia, con la sollecitudine consigliata dalle delicate condizioni di salute del paziente, avuto riguardo anche alle malattie coesistenti, oppure la prova dell'impossibilità della prestazione, diretta a sciogliere il dubbio diagnostico, per causa non imputabile ai medici ed alla struttura sanitaria nel suo complesso, vale a dire non prevedibile ed inevitabile con l'uso della diligenza richiesta nell'esercizio dell'attività sanitaria, dunque per fatto estraneo alla propria sfera di controllo ed ascrivibile a fattori alternativi ed interruttivi del nesso causale, non certamente che i medici dimettenti dovessero attendere la consegna di alcuni referti di laboratorio, trasmessi pochi giorni dopo la dimissione, o che il paziente, dopo essere stato dimesso con l'avviso di una nuova chiamata ad accertamenti conclusi, poi non si
16 presentasse di sua iniziativa, senza essere mai richiamato dalla stessa struttura sanitaria;
c) che sia inapplicabile la limitazione di responsabilità invocata, riguardante i soli danni causati per imperizia, come avrebbe potuto ipotizzarsi nella interpretazione del significato radiologico degli esami strumentali indicativi di un principio di tumore scambiato per un fenomeno di infiammazione comune, e permanga intatta la responsabilità ipotizzata, trattandosi di una condotta omissiva tenuta per negligenza;
d) che, nello specifico, in adesione a quanto spiegato dal collegio di consulenti, la procedura diagnostica iniziata dai sanitari sia rimasta incompleta per omissione di due esami strumentali decisivi per l'accertamento della natura tumorale della lesione polmonare periferica e per la determinazione dello stato di progressione della malattia eventualmente accertata, tanto più nei pazienti immunodepressi, ed il mancato perfezionamento della diagnosi, giunta con un ritardo di quasi un anno e mezzo, ad opera di altra struttura sanitaria, in occasione del netto peggioramento delle condizioni del paziente, sulla base degli accertamenti necessari, al di là di tutti gli accertamenti utili, dipenda esclusivamente dalla inerzia ed incuria dei sanitari intervenuti per primi, per aver gli stessi trascurato di eseguire al più presto quanto richiesto da altri medici e quanto raccomandato dalle disposizioni tecniche di riferimento, fondando, in concreto, l'attribuzione dei danni da mancata diagnosi per colpa, peraltro neppure lieve;
e) che si possa affermare, in definitiva, la responsabilità della struttura sanitaria per il negligente operato dei medici suoi dipendenti.
3.12. Accertato l'inadempimento, bisogna liquidare i danni, determinandoli nel loro preciso ammontare, distinti per tipologia.
3.13. Quanto alla liquidazione dei danni non patrimoniali di tipo terminale patiti dalla vittima, risarcibili iure hereditatis, può trovare applicazione il principio stabilito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, all'interno del genere in questione, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o
17 catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima, mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (Cass. n. 21837 del 2019; conf. n. 7923 del 2024); inoltre, nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, mentre nel secondo la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro, che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità (Cass. n. 16592 del
2019), oppure ad una personalizzazione del danno biologico per la componente morale del danno non patrimoniale, che tenga conto dell'entità ed intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus
(Cass. n. 17577 del 2019).
3.14. Nel caso in esame, sono risarcibili danni di entrambe le specie. In primo luogo, è riconoscibile il danno biologico terminale, trasmesso agli eredi della vittima, poiché tra la diagnosi della malattia, avvenuta il 16 luglio 2008, e la morte, avvenuta il 14 gennaio 2009, intercorreva un intervallo di tempo apprezzabile, ben superiore ad un giorno e della durata di alcuni mesi, e l'entità del pregiudizio, tenuto conto del valore monetario tabellarmente determinato, pro die, in Euro 115,00, da commisurarsi al grado massimo di invalidità temporanea
(100%) e da moltiplicarsi per il numero di giorni trascorsi in detta condizione
(183), è liquidabile nell'ammontare di Euro 21.045,00. In secondo luogo, è riconoscibile il danno morale terminale, poiché il paziente, dalla scoperta della neoplasia polmonare con metastasi al sopraggiunto decesso, si trovava costretto ad attendere l'exitus, affrontando lucidamente un percorso terapeutico difficile e
18 doloroso, senz'altro peggiore di quello dei malati oncologici avviati per tempo alle cure, ed avvertendo pienamente l'imminenza ed inesorabilità della propria fine, e l'entità del pregiudizio, procedendo alla personalizzazione mediante incremento al doppio del valore tabellare giornaliero corrispondente alla inabilità assoluta, pari a Euro 230,00, avuto riguardo alla lenta evoluzione della patologia ed al notevole grado di sofferenza del malato, è liquidabile nell'ammontare di
Euro 42.090,00. Sommati gli importi, i danni per la fase terminale sono liquidabili equitativamente nella misura di Euro 63.135,00. La somma, siccome di provenienza ereditaria, deve essere divisa tra gli eredi in proporzione delle quote di legge (1/3 al coniuge e 2/3 alle figlie), ossia nella misura di Euro 21.045,00, in favore della vedova, e nella stessa misura, in favore di ciascuna delle due figlie.
Le somme dovute a titolo di danni non patrimoniali, determinate secondo le tabelle aggiornate in valori monetari attuali (giugno 2024), devono essere devalutate, con riferimento al tempo del decesso, nella misura di Euro 16.077,16, in favore della vedova e di ciascuna delle due figlie.
3.15. Quanto alla liquidazione dei danni non patrimoniali da perdita del rapporto di parentela patito dai congiunti, risarcibili iure proprio, possono trovare applicazione le ultime tabelle in uso nella giurisprudenza di merito, predisposte dal Tribunale di Milano in conformità di quanto statuito dalla Suprema Corte al fine di attuare un metodo di liquidazione a punti, che preveda, oltre all'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione (Cass. n. 10579 del 2021).
3.16. Nel caso in esame, con riferimento alle difese svolte, è possibile ritenere non specificamente contestata la comunanza di vita e, comunque, con ricorso a nozioni di comune esperienza, è possibile raggiungere in via indiretta la prova del legame reciso con il defunto, vittima primaria, in assenza di elementi contrari, presumendo la consistente intensità della relazione affettiva, tanto più nel ristretto nucleo familiare. I familiari, quali vittime secondarie, secondo ciò che
19 normalmente accade, a seguito della incolmabile privazione ed inconsolabile sofferenza, non potevano che restare colpiti in modo duro ed aspro dalla prematura scomparsa e restare sconvolti, altresì, dal totale cambiamento delle abitudini di vita e delle aspettative esistenziali. Nella valutazione dei danni riflessi, occorre tener conto delle circostanze del caso concreto e, in particolare, della età matura, ma non così avanzata, del malcapitato, al momento del decesso di anni 63, della convivenza sotto lo stesso tetto con la moglie, allora di anni 53, e con le figlie, allora l'una di anni 29 e l'altra di anni 21, e della condivisione della vita quotidiana con tutte. Sommati i punti, senza superare il valore massimo tabellare, la perdita del rapporto parentale è liquidabile equitativamente nella misura di Euro 359.812,00 (3.911,00 x 92), in favore della vedova, e nella misura di Euro 383.278,00 (3.911,00 x 98), in favore di ciascuna delle due figlie. Le somme dovute a titolo di danni non patrimoniali, determinate secondo le tabelle aggiornate in valori monetari attuali (giugno 2024), devono essere devalutate, con riferimento al tempo del decesso, rispettivamente nella misura di Euro
274.875,48, in favore della vedova, e nella misura di Euro 292.802,14, in favore di ciascuna delle due figlie.
3.17. Quanto alla liquidazione dei danni patrimoniali derivanti ai superstiti dalla morte del familiare, nulla è risarcibile, in difetto di allegazione e prova.
3.18. Ai fini del calcolo, i danni complessivamente ammontano per
[...]
a Euro 290.952,64, per a Euro 308.879,30 e per Parte_3 Parte_2
a Euro 308.879,30. Parte_1
3.19. All'importo del risarcimento dovuto, infine, trattandosi di debito di valore, si aggiungono gli interessi legali maturati sulla somma rivalutata anno per anno, a decorrere dal decesso, risalente al giorno 14 gennaio 2009.
3.20. Sulle somme così liquidate, pari per a Euro Parte_3
468.930,54, per a Euro 497.823,04 e per a Euro Parte_2 Parte_1
497.823,04, sono dovuti gli interessi legali dalla data della decisione al saldo.
4. Conclusivamente, la domanda va accolta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato in base al criterio del decisum, e
20 della complessiva attività svolta, per il procedimento di mediazione in relazione alla fase di attivazione e per il giudizio in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del
2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabelle nn. 2 e 25-bis, con la definizione della base di calcolo in riferimento al sesto ed ultimo scaglione (da Euro 260.000,01 a
520.000,00) ed i successivi aumenti, due in tutto, fissati ciascuno al 10%, ex art. 6, tra quelli previsti per le cause di valore superiore a Euro 520.000,00 (da Euro
520.000,00 a Euro 1.000.000,00 e da Euro 1.000.000,01 a Euro 2.000.000,00), nonché con l'aggiunta delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con separato decreto, e delle spese della consulenza tecnica di parte, nella misura di Euro 5.000,00, per compensi, oltre ad accessori, da intendersi omnicomprensiva e riferita sia alla mera redazione di perizia sia alla vera e propria prestazione di assistenza in giudizio.
6. Infine, visto l'art. 8, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, applicabile ratione temporis, la convenuta va condannata a versare all'erario una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, per non aver partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione, in materia di responsabilità medica e sanitaria, senza giustificato motivo (nel verbale del primo incontro, concluso con esito negativo, in data 13 giugno 2014, è attestata l'assenza della parte invitata davanti al mediatore, proprio la convenuta, nonostante la sua regolare convocazione, nonché la comunicazione, addirittura, di non voler nemmeno aderire all'invito, con la conseguente impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, che avrebbe facilmente consentito di comporre la controversia in tempi più brevi e con minori spese, in sede stragiudiziale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) accoglie la domanda e condanna la , Controparte_1 già , già Controparte_2 Controparte_3
al pagamento:
[...] in favore di della somma di Euro 468.930,54; Parte_3
21 in favore di della somma di Euro 497.823,04; Parte_2 in favore di della somma di Euro 497.823,04; Parte_1 in ogni caso, già compresi gli interessi legali maturati sulle somme medesime rivalutate anno per anno, a decorrere dal decesso di oltre agli CP_4 interessi legali dalla data della decisione al saldo;
2) condanna la convenuta al rimborso, in favore delle attrici, delle spese di lite, che liquida per il procedimento di mediazione in Euro 1.644,00, a titolo di compensi, e per il giudizio in Euro 26.948,40, a titolo di compensi, ed in Euro
1.722,78, a titolo di esborsi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge, ponendo a carico della soccombente, altresì, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con separato decreto, e le spese della consulenza tecnica di parte, nella misura di Euro 5.000,00, per compensi, oltre ad accessori di legge;
3) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'erario, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Cagliari, l'11 novembre 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9757 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016, proposta da
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 tutte elettivamente domiciliate presso l'indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti Giuseppe Sale e Luigi Marcialis, che le rappresentano e difendono per procura speciale a margine della citazione
ATTRICI
CONTRO
Controparte_1
, già
[...] Controparte_2
, già
[...] Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Carlo Diana, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione a ministero di nuovo difensore
CONVENUTA tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per le attrici:
“Propongono domanda per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
A) accertare e dichiarare l'inadempimento della iniziale convenuta Parte_4
[...] della alle obbligazioni alla stessa facenti capo in dipendenza del
[...] CP_2 rapporto instaurato con il signor e con la richiesta di assistenza CP_4 medico-ospedaliera dallo stesso formulata e, in particolare, dichiarare
l'inadempimento agli obblighi di informazione del paziente e dei suoi eredi e congiunti sulla sua vicenda;
B) accertare e dichiarare il subentro nella responsabilità per detti inadempimenti da parte della convenuta Liquidatoria quale Controparte_1 successore della e della di e dichiarare Parte_5 Parte_4 CP_3 tenuta e condannare quest'ultima - ovvero l'originaria convenuta Pt_6 Pt_4
della - in dipendenza di tutte le azioni esperibili, contrattuali
[...] CP_2
e/o da contatto sociale ovvero anche di natura extracontrattuale - al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, e, in particolare, di tutti i danni ai diritti della persona garantiti a livello normativo - costituzionale e/o legislativo -
e, specificamente del danno non patrimoniale con riferimento alla perdita della vita, al danno catastrofale, alla componente “biologica”, alla vita di relazione, ai profili esistenziali, alla violazione del diritto alla autodeterminazione, e del danno parentale e morale per le sofferenze patite, derivati alle attrici in conseguenza della vicenda per cui è causa, sia quali eredi del signor sia in CP_4 proprio, e, se del caso ed in subordine, anche sotto il profilo della perdita di
“chances” di guarigione e di più lunga e migliore qualità della vita;
C) determinare detti danni iure hereditatis in importo non inferiore ad €
100.000,00 (euro centomila) e liquidarlo ex art. 581 c.c. a favore delle attrici;
D) determinare i danni iure proprio nell'importo di € 300.000,00 (euro trecentomila) per ciascuna delle tre attrici, per un totale di € 900.000,00 (euro novecentomila); ovvero in quegli altri importi maggiori o minori che saranno accertati in causa, se del caso anche con valutazione equitativa;
E) con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ex art. 1284 IV comma c.c., oltre il lucro cessante derivante dalla mancata disponibilità degli importi risarcitori che avrebbero dovuto essere corrisposti con riferimento alla data dell'illecito;
F) con la condanna della convenuta al rimborso delle spese processuali,
2 comprese quelle relative alla consulenza tecnica di parte e di mediazione”.
Per la convenuta:
“Conferma le seguenti conclusioni: in via principale
- mandare assolta l' da ogni avversa pretesa Controparte_3 siccome infondata in fatto e in diritto, stante l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla stessa per le ragioni di cui alla parte espositiva;
in via subordinata
- nella denegata e non temuta ipotesi in cui dovesse essere accertata la responsabilità della di escludere il diritto al risarcimento del Pt_7 CP_3 danno ex art. 1227, ultimo comma, c.c., in forza delle considerazioni di cui alla parte espositiva ovvero, in via di ulteriore subordine, ridurlo ex art. 1227, 1 comma, c.c., condannando in ogni caso la nella persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare la predetta ASL n. 8 di
Cagliari da qualsivoglia conseguenza economica pregiudizievole - totale o parziale - dovesse derivare in capo alla medesima;
in ogni caso
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 10 ottobre 2016, e Parte_1 Parte_2
rispettivamente quali figlie e moglie di Parte_3 CP_4
deceduto il 14 gennaio 2009, hanno convenuto in giudizio l'
[...] [...]
per sentir accertare la responsabilità della Controparte_3 convenuta, di natura contrattuale, da contatto sociale o extracontrattuale, per il decesso del loro familiare, e condannare la medesima al risarcimento di Pt_4 tutti i danni, patrimoniali e non, sia quali eredi sia in proprio, deducendo il decesso del paziente a seguito di carcinoma polmonare non diagnosticato e non curato, pur in presenza di tutti i sintomi, per grave ed inescusabile ritardo, da parte dei medici dell'Ospedale Binaghi di struttura sanitaria facente capo alla CP_3 convenuta.
Si è costituita in giudizio l' Controparte_3
3 eccependo la complessità della diagnosi e la condotta omissiva del paziente, sostenendo la correttezza dell'approccio diagnostico, contestando la sussistenza del nesso causale, della colpa dei sanitari e dei danni lamentati dai familiari e concludendo, infine, per il rigetto della domanda o per l'accertamento del dovuto ovvero, in via subordinata, previa chiamata in causa della sua compagnia di assicurazione, per la manleva da ogni conseguenza di lite.
Chiamata in causa, si è costituita in giudizio la aderendo Controparte_5 alle difese della propria assicurata, argomentando ulteriormente e concludendo per il rigetto di ogni domanda.
Con ordinanza del 26 luglio 2024, il Giudice ha disposto la separazione dal procedimento relativo alla domanda risarcitoria di quello relativo alla domanda di garanzia, in riferimento al quale, successivamente, è stata dichiarata l'estinzione del processo per inattività.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 14 maggio 2025, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I termini della controversia sono i seguenti.
1.1. Le attrici hanno esposto quanto segue: che decedeva CP_4 nella fase terminale di una malattia tumorale, in conseguenza di un carcinoma ai polmoni, non diagnosticato tempestivamente dai sanitari dell'ospedale, pur in presenza di tutti i sintomi, e non curato, quindi, per gravi ed inescusabili ritardi;
che il decesso determinava pesantissime conseguenze per la famiglia, molto unita e molto legata affettivamente al defunto, sia la moglie sia le figlie;
che il CP_4 sottoposto a TC al torace senza mezzo di contrasto, riceveva una prima diagnosi di tumore all'apparato respiratorio da altra struttura sanitaria;
che il medesimo, ricoverato per accertamenti presso l'Unità operativa di Chirurgia toracica dell'Ospedale Binaghi di il 29 gennaio 2007, veniva sottoposto a CP_3 radiografia del torace ed a fibrobroncoscopia, nonché a TC al torace con mezzo di
4 contrasto, dopodiché i sanitari annotavano la possibile natura flogistica della lesione polmonare, ma non ritenevano indicato alcun intervento chirurgico a scopo diagnostico o terapeutico;
che il paziente, dopo la dimissione, avvenuta il 1° febbraio 2007, riprendeva le sue ordinarie attività, finché, nel mese di luglio 2008, avvertiva forti dolori e febbre, per cui veniva ricoverato in altra struttura sanitaria, dove gli veniva diagnosticata neoplasia polmonare destra, e di seguito in ulteriore struttura sanitaria, dove veniva sottoposto a biopsia mediante TC guidata il 24 luglio 2008, con diagnosi di adenocarcinoma;
che dalla scoperta della malattia, in condizioni avanzate, iniziava il calvario del paziente, affetto da gravi dolori e sofferenze ed allettato dal mese di agosto 2008; che, da quel momento, veniva sottoposto a cicli di trattamento chemioterapico e radioterapico;
che nella relazione oncologica gli specialisti riportavano un adenocarcinoma di stadio IV;
che, in occasione dell'ultimo ricovero, interveniva il decesso il 14 gennaio 2009; che sussisteva la responsabilità del Binaghi per l'evento, in quanto da ricollegare causalmente ai ritardi nelle diagnosi e nelle terapie, da parte dei medici della stessa struttura sanitaria, con grave inadempienza rispetto alle obbligazioni ad essa facenti capo in base al rapporto di assistenza sanitaria;
che la neoplasia, quando veniva diagnosticata, presentava metastasi e portava il paziente al decesso, nonostante i trattamenti effettuati;
che la patologia, nel mese di gennaio 2007, era ancora inquadrabile in stadio I, consentendo l'esecuzione di un intervento chirurgico, con probabilità di sopravvivenza a 5 anni superiore al 60%, mentre, al momento della diagnosi, nel mese di luglio 2008, si presentava ormai inoperabile, suscettibile solo di terapie palliative;
che, a fronte di quanto evidenziato strumentalmente, l'approccio diagnostico era del tutto carente e superficiale, non avendo optato i sanitari per l'approccio adottato ad oltre un anno di distanza e non avendo approfondito la reale natura della lesione in atto;
che la condotta dei sanitari doveva considerarsi, perciò, in rapporto causale con il decesso, conseguito alle carenze organizzative della struttura sanitaria ed al fatto colposo dei medici suoi dipendenti;
che i danni da risarcire erano sia quelli causati al paziente per la perdita della vita e per la riduzione della sua qualità, nonché per il danno da agonia, danni nei quali succedono le attrici quali eredi legittime, sia quelli causati
5 alle medesime quali strette congiunte;
che il defunto conviveva con la moglie, unitamente alle figlie, accompagnava giornalmente a scuola una di loro, , e Pt_1 manteneva economicamente l'altra, dopo la perdita del posto di lavoro, Pt_2 ragion per cui le attrici lamentano il danno parentale, nonché il danno morale.
1.2. La convenuta ha esposto in replica quanto segue: che era assente alcun comportamento imprudente, imperito o negligente ascrivibile all'equipe medica; che, trattandosi di un'ipotesi di indubbia complessità, peraltro, ogni valutazione in ordine alle condotte dei sanitari doveva effettuarsi unicamente in termini di colpa grave;
che il veniva dimesso con l'indicazione di sottoporsi ad una CP_4 consulenza infettivologica, secondo la procedura del wait and see, ma la struttura sanitaria non veniva più contattata dal paziente;
che gli accertamenti condotti avevano come esito iniziale la possibile correlazione tra l'assetto immunitario e la lesione polmonare, ma il paziente non si sottoponeva a consulenza infettivologica, presso altro presidio ospedaliero;
che se il paziente fosse stato diligente ed avesse seguito l'indicazione, ove detta consulenza avesse escluso l'ipotizzata correlazione, gli accertamenti sarebbero proseguiti;
che il paziente, interrompendo gli accertamenti in corso, causava egli stesso il ritardo diagnostico oggi lamentato e determinava l'evento; che nessun risarcimento, perciò, può essere riconosciuto in capo alle attrici, trattandosi di danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare con l'uso dell'ordinaria diligenza;
che il suo comportamento omissivo rileva, comunque, come concorrente nella causazione dell'evento; che l'esame broncoscopico eseguito, in particolare, rientrava tra gli accertamenti preliminari, mentre l'esame percutaneo, stante la natura invasiva, poteva essere effettuato solo una volta esauriti tali accertamenti e solo se i relativi esiti ne avessero suggerito l'utilizzo; che dagli esami compiuti risultava che i markers tumorali erano negativi, l'opacità evidenziata dalla radiografia era ridotta, la densità evidenziata dalla TC aveva limiti netti, il broncoaspirato era negativo e, in più, veniva scoperta sieropositività HIV, in stato di iniziale sindrome da immunodeficienza acquisita;
che tale contesto lasciava propendere per la natura infiammatoria della lesione a carico del polmone destro, compatibile con un fenomeno flogistico in atto o in regressione, rendendo appropriato un atteggiamento attendista;
che il
6 comportamento dei sanitari era da considerare incensurabile, in quanto i medesimi prestavano la propria opera con diligenza, prudenza e perizia;
che nessun nesso eziologico sussisteva con il decesso;
che, di qui, si doveva escludere anche la sussistenza di qualsiasi danno risarcibile, di cui si contesta, comunque, anche la quantificazione.
2. I capi delle conclusioni come formulate nella citazione ed in seguito precisate, con cui è invocata una pronuncia dichiarativa della responsabilità ed una consequenziale condanna al risarcimento dei danni, a vario titolo, benché i capi siano formalmente separati, vanno interpretati nel complesso come una domanda unica ed inscindibile, rivolta contro il soggetto individuato come responsabile, non configurando nella sostanza domande autonome, perché, quando viene esercitata un'azione di condanna al pagamento di somme, a qualunque titolo, l'accertamento del diritto fatto valere assume carattere strumentale rispetto alla pronuncia richiesta, costituendo un antecedente logico della decisione, sicché o sussistono i presupposti per emanarla o non sussistono, ma non è configurabile, in linea di principio, un autonomo interesse al mero accertamento del diritto in contestazione ed ancor meno dei fatti costitutivi del diritto stesso.
3. La domanda è fondata.
3.1. Ai fini dell'accertamento della responsabilità per l'esercizio di attività sanitaria, occorre tener presenti i principi affermati dalla giurisprudenza ormai consolidata:
a) in tema di onere probatorio, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero e/o del medico per inesatto adempimento, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del contatto), dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, consistente nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del “più probabile che non”, mentre resta a carico della struttura (o del sanitario) la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che l'esito
7 sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. n. 975 del
2009; conf. nn. 10743 del 2009, 20806 del 2009, 10060 del 2010, 3847 del 2011,
12274 del 2011, 12686 del 2011, 17143 del 2012, 4792 del 2013, 20547 del 2014,
21177 del 2015, 12516 del 2016, 18392 del 2017, 29315 del 2017, 3704 del 2018
e 20812 del 2018);
b) per superare la presunzione posta a carico del debitore non basta dimostrare che l'evento dannoso per il paziente rientri nel novero delle complicanze, perché tale concetto, con cui la medicina clinica e la medicina legale designano un evento dannoso, insorto nel corso dell'iter terapeutico, che pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile, è inutile in campo giuridico: quando, infatti, nel corso dell'esecuzione di un intervento o dopo la conclusione di esso si verifica un peggioramento delle condizioni del paziente, se l'evento è prevedibile ed evitabile va ascritto a colpa del medico e se non è prevedibile oppure non è evitabile integra gli estremi della causa non imputabile di cui all'art. 1218 cod. civ., accertamento da compiere in concreto e non in astratto (Cass. n. 13328 del 2015; conf. nn. 35024 del 2022 e 5922 del 2024);
c) la limitazione di responsabilità professionale del medico-chirurgo ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 cod. civ., attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con esclusione dell'imprudenza e della negligenza, laddove tale limitazione non sussiste, anche nei casi di speciale difficoltà, con riferimento ai danni causati per negligenza o imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso (Cass. n. 9085 del 2006; conf. nn. 34516 del 2023 e 17154 del 2025);
d) ove risulti provato, sul piano eziologico, che la mancata diagnosi di una patologia tumorale abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe
(certamente o probabilmente) sopravvissuto significativamente più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali) diverse e migliori, non di maggiori chance di sopravvivenza sarà lecito discorrere, bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita e dalla sua peggiore qualità; il nesso di causalità sarà escluso dalla presenza di fattori alternativi che interrompano la relazione logica con l'evento, quale il sopravvenire di altra
8 patologia determinante di per sé sola dell'exitus o di altri eventi ascrivibili alla condotta di terzi o dello stesso danneggiato;
provato il nesso causale, secondo le ordinarie regole civilistiche, rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente (Cass. n. 5641 del 2018, in fattispecie analoga, in riferimento alla perdita anticipata della vita causata da un ritardo di due anni e mezzo nella diagnosi di un adenocarcinoma in fase iniziale;
conf. n. 12906 del
2020).
3.2. Nella specie, le attrici hanno allegato la dimissione senza una corretta diagnosi a seguito di un ricovero per accertamenti successivi ad una prima diagnosi di tumore polmonare e la scoperta della malattia, da parte del defunto, ormai in fase terminale, dopo oltre un anno, affermando la responsabilità della struttura sanitaria dimettente per grave ed inescusabile ritardo dei medici nel formulare la corretta diagnosi e nel fornire la terapia chirurgica del caso, nonostante la prognosi favorevole che la malattia, in stadio precoce, avrebbe avuto;
la convenuta ha eccepito, di contro, la speciale difficoltà della prestazione,
l'interruzione degli accertamenti a causa della condotta omissiva tenuta dallo stesso paziente, per non aver provveduto a quanto prescritto, e la correttezza dell'esame broncoscopico eseguito dalla struttura sanitaria in questione, non alternativo e preliminare rispetto a quello poi eseguito per la diagnosi di tumore polmonare, in un quadro clinico, anche di comorbilità, compatibile con un fenomeno di natura infiammatoria.
3.3. Ciò premesso, lasciati in disparte l'instaurazione del rapporto di cura, del tutto incontestata, e l'aggravamento delle condizioni di salute del paziente come conseguenza dalla patologia tumorale, anch'esso del tutto incontestato, e tenuta in conto l'allegazione di un ritardo diagnostico ed anche terapeutico, si deve stabilire se sussista il nesso causale, tra la condotta omissiva dei medici facenti capo alla struttura sanitaria in questione e la progressione della malattia fino all'evento infausto, e se sia configurabile, parimenti, il carattere colposo della mancata diagnosi, di che natura sia la colpa ascritta ai sanitari intervenuti e con quale effetto sulla responsabilità della convenuta.
9 3.4. Secondo quanto emerge dalla cartella clinica e dalla correlata documentazione sanitaria, nato a [...] l'[...], in CP_4 occasione di un ricovero presso il Policlinico Universitario di Monserrato, nei
Reparti di Chirurgia generale ed Ematologia, dal 18 al 24 gennaio 2007, essendo in condizione di insufficienza venosa cronica con pregressa trombosi venosa superficiale e profonda ed in attesa di valutazione pre-operatoria, veniva sottoposto a RX al torace, dal cui referto risulta “tenue e sfumata opacità in sede mantellare al campo medio di dx, di non univoca interpretazione, meritevole di approfondimento diagnostico”, ed a TC al torace, senza mezzo di contrasto, dal cui referto risulta “al segmento posteriore del lobo superiore di dx, con disposizione sub-pleurica, […] lesione espansiva polilobulare, cm 1,8, in prima istanza riferibile a processo espansivo, meritevole di caratterizzazione bioptica”; perciò, veniva dimesso con diagnosi, accanto a “varici [ad] arto inferiore”, di
“tumor[e] di natura non specificata dell'apparato respiratorio” e, più precisamente, “neoformazione polmonare destra”.
3.5. A quel punto, egli faceva ingresso nell'Ospedale Binaghi di CP_3 per esser ricoverato nel Reparto di Chirurgia toracica, a far data dal 29 gennaio
2007, in riferimento alla “opacità polmonare”, riscontrata all'esito del precedente ricovero, al fine specifico, riportato nel diario clinico, di “eseguire gli ulteriori accertamenti atti ad una più precisa definizione diagnostica ed eventuale indicazione a terapia chirurgica”. In anamnesi, correggendo quanto riferito in precedenza, allorché si definiva “medio fumatore” (“3 sigarette/die”), dichiarava di essere “ex fumatore” (“per circa 20 anni una media di 10 sig[arette]”). Il paziente veniva sottoposto a RX al torace, dal cui referto risulta “a carico del segmento dorsale del lobo superiore dx […] tenue opacità rotondeggiante a limiti sfumati, […] modicamente ridotta a confronto con l'esame personale del 18 gennaio 2007 (flogosi parenchimale in risoluzione?), da valutare clinicamente e anmnesticamente”, ed a TC al collo e al torace, con mezzo di contrasto, dal cui referto risulta “nel lobo superiore dx […] area di iperdensità rotondeggiante, con ipodensità centrale, a limiti netti, lobulati, che non presenta contrast- enhancement (processo flogistico?)”. Di seguito, il paziente si sottoponeva a
10 broncoscopia, che permetteva di accertare “segni diffusi di broncopatia cronica atrofica”, nonché di eseguire broncoaspirazione, anche se con difficoltà legate alla precoce suddivisione del bronco apicale, ai fini della ricerca di germi comuni e miceti mediante l'esame microbiologico e della ricerca di cellule neoplastiche mediante l'esame citologico, conclusi entrambi con esito negativo rispettivamente il 2 e il 5 febbraio 2007, data dei referti, posteriori alla dimissione. Nel diario clinico, i sanitari annotavano che, “valutati gli accertamenti eseguiti, che evidenziavano una possibile natura flogistica della lesione polmonare, considerato lo stato sierologico (HIV) ed immunitario del paz[iente]
(immunodeficienza acquisita), sentiti i colleghi della UO di Malattie infettive, che ipotizza[va]no una possibile correlazione tra l'assetto sierologico-immunitario e la lesione polmonare, non si rit[eneva] indicato alcun intervento chiururgico a scopo diagnostico-terapeutico”, motivo per cui si disponeva di dimettere il paziente, con “consiglio di consulenza infettivologica”, ai fini della “prosecuzione dell'iter diagnostico-terapeutico”. Previa degenza di quattro giorni, dunque, il paziente veniva dimesso il 1° febbraio 2007, con diagnosi di “processo flogistico polmonare destro, in pz con sieropositività HIV e stato di iniziale sindrome da immunodeficienza acquisita”, e con indicazione di “consulenza infettivologica”. A differenza della scheda di dimissione, in cui si riportava diagnosi di “focolaio flogistico polmonare destro”, nel referto destinato al medico curante, consegnato al paziente, non veniva posta alcuna diagnosi né prescritta alcuna consulenza specialistica, ma solo comunicata la pendenza di “accertamenti sierologici in corso” e la previsione per cui “il paziente [sarebbe stato] contattato ad accertamenti conclusi”. In effetti, il referto dell'esame sierologico richiesto dalla struttura sanitaria dimettente all'Ospedale SS. Trinità, Laboratorio di Analisi,
Divisione Malattie infettive, perveniva ai medici richiedenti il 5 febbraio 2007, confermando la positività per HIV e comunicando la precisa determinazione di carattere quantitativo.
3.6. Successivamente, il 13 luglio 2008, il paziente veniva ricoverato presso l'Ospedale Brotzu di nella Struttura complessa di Medicina interna, CP_3 avendo lamentato dolori al torace, tali da limitargli i movimenti, e comparsa di
11 febbre, e veniva dimesso dopo alcuni giorni, il 16 luglio 2008, con diagnosi di
“embolia polmonare in paziente affetto da eteroplasiapolmonare dx, con secondarismi multipli”. A partire dal 21 luglio 2008, veniva più volte disposto il ricovero presso il Policlinico Universitario di Monserrato, nel Reparto di
Oncologia, con diagnosi di “eteroplasia del polmone” e “tumor[e] malign[o]”.
Nel frattempo, si avviava il trattamento chemioterapico nella stessa struttura sanitaria e quello radioterapico nell'Ospedale Oncologico Businco di In CP_3 occasione dell'ultimo ricovero nel Policlinico Universitario di Monserrato, motivato da “adenocarcinoma polmonare con metastasi” e “grave scadimento delle condizioni generali”, il 14 gennaio 2009, sopravveniva l'exitus.
3.7. Secondo quanto emerge dalla relazione dei consulenti tecnici nominati d'ufficio, dott. prof. esperto in medicina legale, e dott. prof. Persona_1 Per_2
, specialista in ematologia, già i sanitari del Reparto di Chirurgia generale
[...] del , nell'ambito di un esame radiografico Controparte_6 in vista di un intervento chirurgico per la presenza di varici all'arto inferiore sinistro, tenuto conto del suggerimento del radiologo ad approfondire, dopo aver eseguito un esame diagnostico di secondo livello quale una tomografia computerizzata del torace, sospettavano che la tenue e sfumata opacità fosse, in realtà, una neoplasia;
dopodiché, eseguito l'esame, suggestivo proprio di una neoplasia, poiché privi del Reparto di Chirurgia Toracica per procedere ad una biopsia, dimettevano il paziente. I consulenti osservano, dunque, che il ricovero nel Reparto di Chirurgia Toracica dell'Ospedale Binaghi avveniva appositamente per eseguire gli ulteriori accertamenti, in quella direzione, e il medesimo giorno d'ingresso effettivamente venivano eseguiti un esame radiografico del torace, confermativo della opacità già descritta, ed un esame sierologico, da cui si rilevava la sieropositività per HIV, mentre il giorno seguente veniva eseguita una ulteriore tomografia computerizzata del torace, da cui si traeva il dubbio di un possibile processo flogistico. I sanitari del Binaghi, dunque, sulla base degli elementi clinici, degli esami ematochimici, tra cui, in particolare, il riscontro di positività ad HIV, e degli esami strumentali, ipotizzavano una possibile natura flogistica della lesione polmonare, per la quale, in accordo con gli infettivologi
12 interpellati, ritenevano non indicato eseguire un intervento chirurgico a scopo diagnostico-terapeutico, procedendo alla dimissione, con diagnosi di processo flogistico.
3.8. Al fine di stabilire quale fosse la condotta esigibile, i consulenti offrono un inquadramento della neoplasia polmonare e delle procedure di tipizzazione istologica della malattia, conformemente alle Linee guida dell'Associazione
Italiana di Oncologia Medica (AIOM), nella versione all'epoca disponibile.
L'approccio diagnostico è di tipo sequenziale e prevede l'esame obiettivo,
l'esecuzione della radiografia, il confronto con eventuali radiografie precedenti, la tomografia computerizzata, l'esecuzione della fibrobroncoscopia, l'esame cito- istologico e la valutazione dell'entità dell'estensione intratoracica od extratoracica della lesione. Le difficoltà diagnostiche della prima fase di definizione della natura della lesione sono differenti in rapporto alla collocazione centrale o periferica: per le lesioni centrali, endoscopicamente visibili, la diagnosi si ottiene tramite citologia dell'espettorato o biopsia o brushing o broncoaspirato in corso di fibrobroncoscopia;
per le lesioni periferiche, la diagnosi, più complessa, è funzione del diametro della lesione, essendo estremamente bassa per le lesioni inferiori a 2 cm. Nella pratica clinica degli ultimi 10-15 anni, perciò, è progressivamente entrato l'impiego dell'agobiopsia o agoaspirato in via transtoracica, sotto guida radiologica, consentendo di ottenere la definizione diagnostica nella stragrande maggioranza delle lesioni polmonari periferiche.
Anche qualora la fibrobroncoscopia e l'agobiopsia transtoracica radiologicamente guidata risultino negative, in assenza di una specifica diagnosi di patologia benigna, “occorre, in presenza di un sospetto clinico, giungere rapidamente ad una definizione diagnostica”. Una volta accertata la diagnosi cito-istologica, stadiata la neoplasia e valutati i fattori prognostici, bisogna attuare una terapia.
Nelle neoplasie polmonari il ruolo della chirurgia radicale è molto importante, poiché rappresenta la terapia di preferenza, in grado di avvicinarsi ad una guarigione completa. Precisamente, la chirurgia rappresenta il trattamento elettivo nei tumori non a piccole cellule in stadio I-II-IIIa iniziale. I tumori in stadio IIIa avanzato, IIIb e IV, invece, sono il più delle volte non resecabili. Riguardo alle
13 lesioni periferiche dei carcinomi polmonari non a piccole cellule, l'intervento di scelta è la lobectomia, per cui la sopravvivenza a 5 anni è del 65%. Sono segnalati come fattori prognostici positivi le ridotte dimensioni della neoplasia (< 3 cm), il grado di differenziazione alto e l'assenza di aneuploidia e di invasione vascolare.
Negli stadi più avanzati dei carcinomi polmonari non a piccole cellule, diversamente, assume un ruolo importante la radio e la chemioterapia.
3.9. Secondo le indagini medico-legali, i sanitari del Binaghi si limitavano ad eseguire, dopo una fibrobroncoscopia, una coltura del materiale broncoaspirato, risultata negativa, ed una TC del collo e del torace, deponente per un possibile processo flogistico. Tuttavia, poiché il paziente veniva inviato da altro nosocomio con il sospetto di neoplasia polmonare a localizzazione periferica, avrebbero dovuto utilizzare l'agobiopsia transtoracica radiologicamente guidata, in luogo della fibrobroncoscopia, a maggior ragione per l'anatomia sfavorevole, ed effettuare almeno una TC dell'addome, con mezzo di contrasto, così da verificare anche l'eventuale interessamento del fegato e dei surreni e, in tal modo, completare l'iter diagnostico-stadiativo. Pertanto, ad avviso degli ausiliari, la condotta dei sanitari è “censurabile”, sia per mancata esecuzione di agobiopsia transtoracica radiologicamente guidata in sospetta neoplasia polmonare a localizzazione periferica sia per mancata esecuzione di una TC dell'addome, con mezzo di contrasto, a fini diagnostici-stadiativi. La loro inadempienza, inoltre, impediva ed impedisce la corretta stadiazione della malattia, per cui non è possibile comprendere l'effettiva chance di sopravvivenza del paziente.
3.10. Non vi sono ragioni per disattendere le valutazioni di carattere medico-legale e specialistico e le conclusioni a cui sono giunti i consulenti tecnici nominati d'ufficio, avendo gli ausiliari dato conto delle indagini compiute con procedimento accurato ed esaustivo ed avendone riferito gli esiti con motivazione esauriente ed esente da vizi logici, senza dar luogo ad alcun motivo per discostarsene. Alla consulenza non sono state mosse censure da parte delle attrici, ma solo chieste conclusioni ulteriori a partire da quelle raggiunte: nelle osservazioni trasmesse dal loro consulente, infatti, si condivide il ragionamento e si chiede di rispondere, se non in termini di assoluta certezza, almeno in termini di
14 ragionevole probabilità, in ordine allo stadio della malattia al momento della dimissione, tenuto conto della presenza di una neoplasia polmonare di 1,8 cm, dell'assenza di coinvolgimento dei linfonodi e dell'assenza, altresì, di metastasi a distanza, per cui, applicando i criteri di stadiazione previsti dalle citate Linee guida, il consulente tecnico di parte ha asserito che, con elevata probabilità, nell'anno 2007, il paziente presentasse una neoplasia polmonare allo stadio 0 o I, quindi con sopravvivenza attesa a 5 anni pari al 61%, anche in relazione all'aspettativa di vita media pari a 6 mesi per i soggetti con carcinoma polmonare ed infezione da HIV, perché di solito la diagnosi avviene negli stadi più avanzati, ed all'impossibilità, altrimenti, di sopravvivere per quasi due anni;
tuttavia, i consulenti tecnici d'ufficio non hanno accolto l'ipotesi, rimarcando l'essenzialità dell'esame dell'addome, come prescritto dalle Linee guida, e l'assenza, a causa di tale omissione, di dati utili per la stadiazione a posteriori della neoplasia. Alla consulenza sono state mosse censure, invece, da parte della convenuta: in senso critico, le osservazioni trasmesse dal suo consulente mettono in evidenza, sul secondo addebito, che al paziente veniva praticata l'ecotomografia addominale, che sarebbe equivalente alla TC dell'addome, mentre, sul primo addebito, non mettono in discussione la validità dell'agobiopsia radiologicamente guidata nella diagnosi di noduli polmonari solitari, bensì la sola “opportunità” di proporla durante la degenza, sostenendo la correttezza, nel caso in esame, della scelta di procrastinarne il compimento, in attesa del completamento degli accertamenti suggeriti dalla opacità polmonare, compatibile con una lesione di natura benigna, per cui era corretto monitorare la lesione (wait and see) per breve tempo (10-15 giorni), al fine di acquisire più elementi di valutazione, “in attesa [di] una TC a breve distanza”, con “motivazione […] attendista”; tuttavia, i consulenti tecnici d'ufficio non hanno accolto questa interpretazione, rimarcando l'indispensabilità dell'agobiopsia transtoracica radiologicamente guidata e dell'esame TC dell'addome, come prescritto dalle Linee guida, e ribadendo l'impossibilità, a causa di tale omissione, di procedere alla stadiazione a posteriori della neoplasia.
3.11. Alla luce dei risultati istruttori, valutati nel complesso, si deve ritenere quanto segue:
15 a) che le attrici, assolvendo il proprio onere probatorio, abbiano fornito la prova a loro carico del nesso causale tra il ritardo diagnostico e l'evento dannoso, sulla base del criterio del più probabile che non, tenuto conto della incompletezza degli accertamenti risultanti dalla cartella clinica e della conseguente insufficienza a dimostrare un più avanzato ed irrecuperabile stadio della malattia, del ritorno del paziente alle sue ordinarie attività, dopo la prematura dimissione, per quasi un anno e mezzo, della sopravvivenza, dopo la scoperta della malattia, ormai sintomatica ed incurabile, per appena un semestre e della mancanza, dall'inizio alla fine, di un altro morbo da solo sufficiente a provocare la morte, così da rendere comparativamente più credibile rispetto ad ogni altra ipotesi la ricostruzione controfattuale per cui, se la neoplasia polmonare fosse stata diagnosticata quando il paziente entrava nella struttura sanitaria a cui era stato indirizzato, entro il mese di gennaio 2007 o, al massimo, entro la metà del mese di febbraio 2007, al termine di tutti gli accertamenti necessari ed utili, come era nelle intenzioni dei medici, fin da allora sarebbero state impostate ed intraprese tutte le terapie adeguate, compresa quella chirurgica, divenuta poi del tutto inutile, nel mese di luglio 2008, al raggiungimento dell'ultimo e più avanzato stadio, e il paziente, dunque, ove preso in carico per tempo, sarebbe molto probabilmente sopravvissuto più a lungo e in condizioni di vita diverse e migliori;
b) che la convenuta, viceversa, non abbia fornito la prova ad essa incombente, l'unica liberatoria, di aver fornito tempestivamente la corretta diagnosi della malattia, con la sollecitudine consigliata dalle delicate condizioni di salute del paziente, avuto riguardo anche alle malattie coesistenti, oppure la prova dell'impossibilità della prestazione, diretta a sciogliere il dubbio diagnostico, per causa non imputabile ai medici ed alla struttura sanitaria nel suo complesso, vale a dire non prevedibile ed inevitabile con l'uso della diligenza richiesta nell'esercizio dell'attività sanitaria, dunque per fatto estraneo alla propria sfera di controllo ed ascrivibile a fattori alternativi ed interruttivi del nesso causale, non certamente che i medici dimettenti dovessero attendere la consegna di alcuni referti di laboratorio, trasmessi pochi giorni dopo la dimissione, o che il paziente, dopo essere stato dimesso con l'avviso di una nuova chiamata ad accertamenti conclusi, poi non si
16 presentasse di sua iniziativa, senza essere mai richiamato dalla stessa struttura sanitaria;
c) che sia inapplicabile la limitazione di responsabilità invocata, riguardante i soli danni causati per imperizia, come avrebbe potuto ipotizzarsi nella interpretazione del significato radiologico degli esami strumentali indicativi di un principio di tumore scambiato per un fenomeno di infiammazione comune, e permanga intatta la responsabilità ipotizzata, trattandosi di una condotta omissiva tenuta per negligenza;
d) che, nello specifico, in adesione a quanto spiegato dal collegio di consulenti, la procedura diagnostica iniziata dai sanitari sia rimasta incompleta per omissione di due esami strumentali decisivi per l'accertamento della natura tumorale della lesione polmonare periferica e per la determinazione dello stato di progressione della malattia eventualmente accertata, tanto più nei pazienti immunodepressi, ed il mancato perfezionamento della diagnosi, giunta con un ritardo di quasi un anno e mezzo, ad opera di altra struttura sanitaria, in occasione del netto peggioramento delle condizioni del paziente, sulla base degli accertamenti necessari, al di là di tutti gli accertamenti utili, dipenda esclusivamente dalla inerzia ed incuria dei sanitari intervenuti per primi, per aver gli stessi trascurato di eseguire al più presto quanto richiesto da altri medici e quanto raccomandato dalle disposizioni tecniche di riferimento, fondando, in concreto, l'attribuzione dei danni da mancata diagnosi per colpa, peraltro neppure lieve;
e) che si possa affermare, in definitiva, la responsabilità della struttura sanitaria per il negligente operato dei medici suoi dipendenti.
3.12. Accertato l'inadempimento, bisogna liquidare i danni, determinandoli nel loro preciso ammontare, distinti per tipologia.
3.13. Quanto alla liquidazione dei danni non patrimoniali di tipo terminale patiti dalla vittima, risarcibili iure hereditatis, può trovare applicazione il principio stabilito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, all'interno del genere in questione, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o
17 catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima, mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (Cass. n. 21837 del 2019; conf. n. 7923 del 2024); inoltre, nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, mentre nel secondo la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro, che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità (Cass. n. 16592 del
2019), oppure ad una personalizzazione del danno biologico per la componente morale del danno non patrimoniale, che tenga conto dell'entità ed intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus
(Cass. n. 17577 del 2019).
3.14. Nel caso in esame, sono risarcibili danni di entrambe le specie. In primo luogo, è riconoscibile il danno biologico terminale, trasmesso agli eredi della vittima, poiché tra la diagnosi della malattia, avvenuta il 16 luglio 2008, e la morte, avvenuta il 14 gennaio 2009, intercorreva un intervallo di tempo apprezzabile, ben superiore ad un giorno e della durata di alcuni mesi, e l'entità del pregiudizio, tenuto conto del valore monetario tabellarmente determinato, pro die, in Euro 115,00, da commisurarsi al grado massimo di invalidità temporanea
(100%) e da moltiplicarsi per il numero di giorni trascorsi in detta condizione
(183), è liquidabile nell'ammontare di Euro 21.045,00. In secondo luogo, è riconoscibile il danno morale terminale, poiché il paziente, dalla scoperta della neoplasia polmonare con metastasi al sopraggiunto decesso, si trovava costretto ad attendere l'exitus, affrontando lucidamente un percorso terapeutico difficile e
18 doloroso, senz'altro peggiore di quello dei malati oncologici avviati per tempo alle cure, ed avvertendo pienamente l'imminenza ed inesorabilità della propria fine, e l'entità del pregiudizio, procedendo alla personalizzazione mediante incremento al doppio del valore tabellare giornaliero corrispondente alla inabilità assoluta, pari a Euro 230,00, avuto riguardo alla lenta evoluzione della patologia ed al notevole grado di sofferenza del malato, è liquidabile nell'ammontare di
Euro 42.090,00. Sommati gli importi, i danni per la fase terminale sono liquidabili equitativamente nella misura di Euro 63.135,00. La somma, siccome di provenienza ereditaria, deve essere divisa tra gli eredi in proporzione delle quote di legge (1/3 al coniuge e 2/3 alle figlie), ossia nella misura di Euro 21.045,00, in favore della vedova, e nella stessa misura, in favore di ciascuna delle due figlie.
Le somme dovute a titolo di danni non patrimoniali, determinate secondo le tabelle aggiornate in valori monetari attuali (giugno 2024), devono essere devalutate, con riferimento al tempo del decesso, nella misura di Euro 16.077,16, in favore della vedova e di ciascuna delle due figlie.
3.15. Quanto alla liquidazione dei danni non patrimoniali da perdita del rapporto di parentela patito dai congiunti, risarcibili iure proprio, possono trovare applicazione le ultime tabelle in uso nella giurisprudenza di merito, predisposte dal Tribunale di Milano in conformità di quanto statuito dalla Suprema Corte al fine di attuare un metodo di liquidazione a punti, che preveda, oltre all'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione (Cass. n. 10579 del 2021).
3.16. Nel caso in esame, con riferimento alle difese svolte, è possibile ritenere non specificamente contestata la comunanza di vita e, comunque, con ricorso a nozioni di comune esperienza, è possibile raggiungere in via indiretta la prova del legame reciso con il defunto, vittima primaria, in assenza di elementi contrari, presumendo la consistente intensità della relazione affettiva, tanto più nel ristretto nucleo familiare. I familiari, quali vittime secondarie, secondo ciò che
19 normalmente accade, a seguito della incolmabile privazione ed inconsolabile sofferenza, non potevano che restare colpiti in modo duro ed aspro dalla prematura scomparsa e restare sconvolti, altresì, dal totale cambiamento delle abitudini di vita e delle aspettative esistenziali. Nella valutazione dei danni riflessi, occorre tener conto delle circostanze del caso concreto e, in particolare, della età matura, ma non così avanzata, del malcapitato, al momento del decesso di anni 63, della convivenza sotto lo stesso tetto con la moglie, allora di anni 53, e con le figlie, allora l'una di anni 29 e l'altra di anni 21, e della condivisione della vita quotidiana con tutte. Sommati i punti, senza superare il valore massimo tabellare, la perdita del rapporto parentale è liquidabile equitativamente nella misura di Euro 359.812,00 (3.911,00 x 92), in favore della vedova, e nella misura di Euro 383.278,00 (3.911,00 x 98), in favore di ciascuna delle due figlie. Le somme dovute a titolo di danni non patrimoniali, determinate secondo le tabelle aggiornate in valori monetari attuali (giugno 2024), devono essere devalutate, con riferimento al tempo del decesso, rispettivamente nella misura di Euro
274.875,48, in favore della vedova, e nella misura di Euro 292.802,14, in favore di ciascuna delle due figlie.
3.17. Quanto alla liquidazione dei danni patrimoniali derivanti ai superstiti dalla morte del familiare, nulla è risarcibile, in difetto di allegazione e prova.
3.18. Ai fini del calcolo, i danni complessivamente ammontano per
[...]
a Euro 290.952,64, per a Euro 308.879,30 e per Parte_3 Parte_2
a Euro 308.879,30. Parte_1
3.19. All'importo del risarcimento dovuto, infine, trattandosi di debito di valore, si aggiungono gli interessi legali maturati sulla somma rivalutata anno per anno, a decorrere dal decesso, risalente al giorno 14 gennaio 2009.
3.20. Sulle somme così liquidate, pari per a Euro Parte_3
468.930,54, per a Euro 497.823,04 e per a Euro Parte_2 Parte_1
497.823,04, sono dovuti gli interessi legali dalla data della decisione al saldo.
4. Conclusivamente, la domanda va accolta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato in base al criterio del decisum, e
20 della complessiva attività svolta, per il procedimento di mediazione in relazione alla fase di attivazione e per il giudizio in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del
2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabelle nn. 2 e 25-bis, con la definizione della base di calcolo in riferimento al sesto ed ultimo scaglione (da Euro 260.000,01 a
520.000,00) ed i successivi aumenti, due in tutto, fissati ciascuno al 10%, ex art. 6, tra quelli previsti per le cause di valore superiore a Euro 520.000,00 (da Euro
520.000,00 a Euro 1.000.000,00 e da Euro 1.000.000,01 a Euro 2.000.000,00), nonché con l'aggiunta delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con separato decreto, e delle spese della consulenza tecnica di parte, nella misura di Euro 5.000,00, per compensi, oltre ad accessori, da intendersi omnicomprensiva e riferita sia alla mera redazione di perizia sia alla vera e propria prestazione di assistenza in giudizio.
6. Infine, visto l'art. 8, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, applicabile ratione temporis, la convenuta va condannata a versare all'erario una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, per non aver partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione, in materia di responsabilità medica e sanitaria, senza giustificato motivo (nel verbale del primo incontro, concluso con esito negativo, in data 13 giugno 2014, è attestata l'assenza della parte invitata davanti al mediatore, proprio la convenuta, nonostante la sua regolare convocazione, nonché la comunicazione, addirittura, di non voler nemmeno aderire all'invito, con la conseguente impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, che avrebbe facilmente consentito di comporre la controversia in tempi più brevi e con minori spese, in sede stragiudiziale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) accoglie la domanda e condanna la , Controparte_1 già , già Controparte_2 Controparte_3
al pagamento:
[...] in favore di della somma di Euro 468.930,54; Parte_3
21 in favore di della somma di Euro 497.823,04; Parte_2 in favore di della somma di Euro 497.823,04; Parte_1 in ogni caso, già compresi gli interessi legali maturati sulle somme medesime rivalutate anno per anno, a decorrere dal decesso di oltre agli CP_4 interessi legali dalla data della decisione al saldo;
2) condanna la convenuta al rimborso, in favore delle attrici, delle spese di lite, che liquida per il procedimento di mediazione in Euro 1.644,00, a titolo di compensi, e per il giudizio in Euro 26.948,40, a titolo di compensi, ed in Euro
1.722,78, a titolo di esborsi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge, ponendo a carico della soccombente, altresì, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con separato decreto, e le spese della consulenza tecnica di parte, nella misura di Euro 5.000,00, per compensi, oltre ad accessori di legge;
3) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'erario, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Cagliari, l'11 novembre 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
22