Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/09/2006, n. 19270
CASS
Sentenza 8 settembre 2006

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Il giudice di merito che ritenga la causa giunta ad un stato di "semiplena probatio" ha la facoltà (ma non anche l'obbligo) di deferire il giuramento suppletorio ai sensi del disposto dell'art. 2736 n. 2 cod. civ., mentre alla parte che abbia assolto in modo insufficiente al proprio onere probatorio va riconosciuto, simmetricamente, non altro che un mero interesse di fatto a quel deferimento (ma non anche la possibilità di dolersi che l'organo collegiale non abbia, in ipotesi, esercitato il relativo potere), così che dovrà ritenersi sindacabile soltanto la decisione positiva del giudice di ricorrere a tale mezzo istruttorio (e solo limitatamente al profilo della adeguatezza e della correttezza logica della relativa motivazione in ordine alle circostanze della effettiva esistenza di una "semiplena probatio" e del maggior contenuto probatorio che si presume offerto dalla parte prescelta a prestare il giuramento), ma non anche quella negativa di non farne uso (in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697), senza che, in quest'ultimo caso, possa invocarsi la omessa motivazione di tale, discrezionale decisione. Ne consegue che è irrilevante la circostanza che il giuramento abbia per oggetto un fatto proprio della parte alla quale è deferito - dovendo intendersi per fatto proprio non soltanto l'attività personale della parte ma anche ogni avvenimento esterno, ed anche i fatti e le dichiarazioni di altri soggetti, nei limiti in cui possono essere stati percepiti dal giurante medesimo - poiché il giudice non ha l'obbligo di deferire il giuramento.

Per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare; la valutazione della gravità dell'infrazione e della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lesivo della fiducia che deve caratterizzare il rapporto di lavoro il comportamento di un dipendente di un supermercato addetto al reparto pescheria, il quale aveva confezionato per sé e altri due dipendenti tre grossi pacchi di pesce applicando prezzi notevolmente inferiori a quelli di vendita).

Commentario1

  • 1Illecito del dipendente e prova della giusta causa di licenziamentoAccesso limitato
    Gesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 21 giugno 2007
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/09/2006, n. 19270
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19270
Data del deposito : 8 settembre 2006

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