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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/12/2024, n. 3159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3159 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3818/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Francesca Neri Giudice dott.ssa Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3818/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZUCCHINI Parte_1 C.F._1
MATTIA, elettivamente domiciliato in VIA CANALETTO N. 1/B 40061 MINERBIO presso il difensore avv. ZUCCHINI MATTIA
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUGGINI BARBARA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA DE' POETI 1/7 40124 BOLOGNA presso il difensore avv.
RUGGINI BARBARA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione congiunta delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.03.2024 (nato a [...], il [...]) Parte_1 ricorreva a questo Tribunale per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
(nata a [...], AN, il 29.04.1978). CP_1
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Morro D'Alba (AN), il giorno 26.05.2012 con atto regolarmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al n. 1, Parte II, Serie A, anno 2012.
pagina 1 di 5 Dalla loro unione sono nati due figli, (nato a [...], il [...]) e (nato a Per_1 Per_2
Bologna, il 24.03.2016), entrambi ancora minorenni.
Con decreto del Tribunale di Bologna n. 6792/2019 (pubblicato in data 11.07.2019), veniva omologato il verbale di separazione consensuale sottoscritto il 03.07.2019 fra i coniugi.
Si rimanda alle originarie domande delle parti, rispettivamente al ricorso e alla memoria di costituzione, in quando, nel prosieguo, le stesse parti sono giunte ad un accordo, rassegnando conclusioni congiunte ed è rispetto a queste ultime che il Collegio è chiamato a pronunciarsi.
La convenuta, sig.ra infatti, costituendosi in giudizio, dava atto della pendenza di trattative tra CP_1 le parti.
All'udienza del 02.07.2024, proprio alla luce di dette trattative, le parti congiuntamente chiedevano un breve rinvio per il deposito dell'accordo raggiunto dalle stessa ai fini della composizione della controversia.
Il Giudice, preso atto, rinviava all'udienza del 24.10.2024, di cui disponeva la sostituzione – ex art. 127ter cpc – con note scritte, assegnando alle parti termine per il deposito delle conclusioni congiunte.
Le procuratrici delle parti provvedevano tempestivamente al deposito dell'accordo raggiunto e la causa veniva, in quella sede, trattenuta in decisione.
Queste le condizioni per la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
1) la casa coniugale di proprietà comune dei coniugi in ragione del 50% pro capite, sita in Argelato
(BO), via Albinoni n. 54, resta assegnata, con le relative pertinenze, alla sig.ra in CP_1 quanto genitore collocatario dei figli;
2) i figli restano affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente ed autonomamente sulle questioni di ordinaria importanza, mentre i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore importanza per i figli minori ed in particolare quelle relative alla salute, istruzione ed educazione;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 21,00 e due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 20,30, con la precisazione che nelle settimane in cui il padre non terrà con sé i figli nel weekend potrà tenerli con sé anche per il pernottamento del martedì. Il sig.
[...] provvederà ad andare a prendere i figli e a riportarli alla madre presso l'abitazione Parte_1 coniugale;
4) durante le vacanze estive ciascuno dei genitori potrà tenere con sé i figli per 15 giorni, in periodi consecutivi di non più di 8 giorni, durante il mese di luglio e/o agosto, periodi che dovranno essere previamente concordati tra i coniugi entro il 15 maggio di ciascun anno;
5) durante le vacanze natalizie ciascun genitore terrà con sé i figli per sette giorni consecutivi, trascorrendo ad anni alterni il Natale e Capodanno;
6) le vacanze pasquali, coincidenti con i periodi di sospensione scolastica, saranno trascorse dai figli ad anni alterni presso ciascun genitore;
7) il sig. , con decorrenza dal mese di luglio 2024, corrisponderà alla sig.ra Parte_1 [...] a titolo di contributo al mantenimento economico dei due figli, la somma mensile di € 600,00 CP_1 per ciascun figlio fino al raggiungimento della stabile indipendenza economica degli stessi, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su c/c che la sig.ra CP_1
pagina 2 di 5 provvederà ad indicare. Detto contributo al mantenimento sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT
8) le spese straordinarie dei figli, da intendersi regolate secondo il protocollo approvato dal Tribunale di Bologna in data 7 agosto 2017, al quale le parti espressamente rinviano anche quanto alle modalità di rimborso, saranno suddivise al 50% pro capite tra i genitori;
9) i sig.ri si dichiarano economicamente autosufficienti. CP_1 Parte_1
10) i sig.ri e si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del CP_1 Parte_1 passaporto e di ogni altra documentazione identificativa con riguardo ai minori;
11) le spese legali sono compensate tra le parti.
*****
Ad avviso del Collegio, il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
In merito alla domanda principale, questa merita senz'altro accoglimento, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
La separazione personale fra i coniugi è stata pronunciata con decreto di omologa 11.07.2019, e sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Bologna
(03.07.2019), senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dall'espressa intenzione delle stesse di non volersi riconciliare.
Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Ritiene, inoltre, il Collegio di poter fare proprie le conclusioni congiunte delle parti, valutando il superiore interesse dei figli minori della coppia, e , alla bi-genitorialità e al loro Per_1 Per_2 mantenimento, in considerazione dei tempi di frequentazione con ognuno dei genitori e delle capacità di reddito degli stessi.
Tale valutazione attiene, in primo luogo, ai profili inerenti all'affido dei minori (con cui si realizza il primo passo dell'esercizio della responsabilità genitoriale), quindi alla loro collocazione ed ai conseguenti tempi di visita e frequentazione con ciascun genitore nel corso dell'anno: anche in tal caso, il Tribunale condivide le conclusioni delle parti nell'interesse dei figli, ovvero l'affidamento condiviso e la collocazione prevalente presso la madre.
Analogo ragionamento deve farsi con riguardo alle modalità di visita e frequentazione del padre (non collocatario) con i figli, nonché in merito alla regolamentazione propria dei periodi festivi (Natale,
Pasqua, estate) che, così come precisate in dispositivo, consentono la realizzazione della bi- genitorialità, con la presenza e partecipazione di entrambi i genitori nell'evoluzione della vita del figlio, nell'adempimento del loro diritto-dovere di genitori (secondo quanto è stabilito negli artt.315 bis, 337 bis c.c.).
Nel caso di specie, le parti si sono premurate di predisporre un calendario di visite con il genitore non collocatario, idonea a garantire una frequentazione ampia e regolare dei figli con il padre.
Quindi, passando alle questioni di natura economica, nello specifico al dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni (o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente) sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
Appare condivisibile e adeguata alle esigenze dei minori, oltre che alla documentata situazione economica, la scelta di porre a carico del padre, l'onere di contribuire al mantenimento dei figli versando un assegno mensile complessivo di 1.200 euro (600 euro per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. pagina 3 di 5 Vista la natura ed i termini della presente decisione sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*******
PQM
Il Tribunale definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...], AN, il 29.04.1978). CP_1 unitesi in matrimonio a Morro D'Alba (AN), il giorno 26.05.2012 con atto regolarmente iscritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio al n. 1, Parte II, Serie A, anno 2012.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto e dispone che i figli siano affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente ed autonomamente sulle questioni di ordinaria importanza, mentre i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore importanza per i figli minori ed in particolare quelle relative alla salute, istruzione ed educazione. dà atto e dispone che la casa coniugale - di proprietà comune dei coniugi in ragione del 50% pro capite, sita in Argelato (BO), via Albinoni n. 54 - resti assegnata, con le relative pertinenze, alla sig.ra in quanto genitore collocatario dei figli; CP_1 dà atto e dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 21,00 e due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 20,30, con la precisazione che nelle settimane in cui il padre non terrà con sé i figli nel weekend potrà tenerli con sé anche per il pernottamento del martedì. Il sig. provvederà ad andare a prendere i figli e a riportarli alla madre presso Parte_1 l'abitazione coniugale. durante le vacanze estive ciascuno dei genitori potrà tenere con sé i figli per 15 giorni, in periodi consecutivi di non più di 8 giorni, durante il mese di luglio e/o agosto, periodi che dovranno essere previamente concordati tra i coniugi entro il 15 maggio di ciascun anno;
durante le vacanze natalizie ciascun genitore terrà con sé i figli per sette giorni consecutivi, trascorrendo ad anni alterni il Natale e Capodanno;
le vacanze pasquali, coincidenti con i periodi di sospensione scolastica, saranno trascorse dai figli ad anni alterni presso ciascun genitore;
dà atto e dispone che il sig. , con decorrenza dal mese di luglio 2024, corrisponda Parte_1 alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento economico dei due figli, la somma CP_1 mensile di € 600,00 per ciascun figlio fino al raggiungimento della stabile indipendenza economica degli stessi, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su c/c che la sig.ra provvederà ad indicare. Detto contributo al mantenimento sarà annualmente rivalutato CP_1 secondo gli indici ISTAT.
pagina 4 di 5 dà atto e dispone che le spese straordinarie dei figli, da intendersi regolate secondo il protocollo approvato dal Tribunale di Bologna in data 7 agosto 2017, al quale le parti espressamente rinviano anche quanto alle modalità di rimborso, saranno suddivise al 50% pro capite tra i genitori;
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità,
a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che i sig.ri e si dichiarano economicamente autosufficienti. CP_1 Parte_1
dà atto che i sig.ri e si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo CP_1 Parte_1 del passaporto e di ogni altra documentazione identificativa con riguardo ai minori;
Spese legali compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 20.11.2024
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Francesca Neri Giudice dott.ssa Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3818/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZUCCHINI Parte_1 C.F._1
MATTIA, elettivamente domiciliato in VIA CANALETTO N. 1/B 40061 MINERBIO presso il difensore avv. ZUCCHINI MATTIA
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUGGINI BARBARA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA DE' POETI 1/7 40124 BOLOGNA presso il difensore avv.
RUGGINI BARBARA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione congiunta delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.03.2024 (nato a [...], il [...]) Parte_1 ricorreva a questo Tribunale per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
(nata a [...], AN, il 29.04.1978). CP_1
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Morro D'Alba (AN), il giorno 26.05.2012 con atto regolarmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al n. 1, Parte II, Serie A, anno 2012.
pagina 1 di 5 Dalla loro unione sono nati due figli, (nato a [...], il [...]) e (nato a Per_1 Per_2
Bologna, il 24.03.2016), entrambi ancora minorenni.
Con decreto del Tribunale di Bologna n. 6792/2019 (pubblicato in data 11.07.2019), veniva omologato il verbale di separazione consensuale sottoscritto il 03.07.2019 fra i coniugi.
Si rimanda alle originarie domande delle parti, rispettivamente al ricorso e alla memoria di costituzione, in quando, nel prosieguo, le stesse parti sono giunte ad un accordo, rassegnando conclusioni congiunte ed è rispetto a queste ultime che il Collegio è chiamato a pronunciarsi.
La convenuta, sig.ra infatti, costituendosi in giudizio, dava atto della pendenza di trattative tra CP_1 le parti.
All'udienza del 02.07.2024, proprio alla luce di dette trattative, le parti congiuntamente chiedevano un breve rinvio per il deposito dell'accordo raggiunto dalle stessa ai fini della composizione della controversia.
Il Giudice, preso atto, rinviava all'udienza del 24.10.2024, di cui disponeva la sostituzione – ex art. 127ter cpc – con note scritte, assegnando alle parti termine per il deposito delle conclusioni congiunte.
Le procuratrici delle parti provvedevano tempestivamente al deposito dell'accordo raggiunto e la causa veniva, in quella sede, trattenuta in decisione.
Queste le condizioni per la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
1) la casa coniugale di proprietà comune dei coniugi in ragione del 50% pro capite, sita in Argelato
(BO), via Albinoni n. 54, resta assegnata, con le relative pertinenze, alla sig.ra in CP_1 quanto genitore collocatario dei figli;
2) i figli restano affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente ed autonomamente sulle questioni di ordinaria importanza, mentre i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore importanza per i figli minori ed in particolare quelle relative alla salute, istruzione ed educazione;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 21,00 e due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 20,30, con la precisazione che nelle settimane in cui il padre non terrà con sé i figli nel weekend potrà tenerli con sé anche per il pernottamento del martedì. Il sig.
[...] provvederà ad andare a prendere i figli e a riportarli alla madre presso l'abitazione Parte_1 coniugale;
4) durante le vacanze estive ciascuno dei genitori potrà tenere con sé i figli per 15 giorni, in periodi consecutivi di non più di 8 giorni, durante il mese di luglio e/o agosto, periodi che dovranno essere previamente concordati tra i coniugi entro il 15 maggio di ciascun anno;
5) durante le vacanze natalizie ciascun genitore terrà con sé i figli per sette giorni consecutivi, trascorrendo ad anni alterni il Natale e Capodanno;
6) le vacanze pasquali, coincidenti con i periodi di sospensione scolastica, saranno trascorse dai figli ad anni alterni presso ciascun genitore;
7) il sig. , con decorrenza dal mese di luglio 2024, corrisponderà alla sig.ra Parte_1 [...] a titolo di contributo al mantenimento economico dei due figli, la somma mensile di € 600,00 CP_1 per ciascun figlio fino al raggiungimento della stabile indipendenza economica degli stessi, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su c/c che la sig.ra CP_1
pagina 2 di 5 provvederà ad indicare. Detto contributo al mantenimento sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT
8) le spese straordinarie dei figli, da intendersi regolate secondo il protocollo approvato dal Tribunale di Bologna in data 7 agosto 2017, al quale le parti espressamente rinviano anche quanto alle modalità di rimborso, saranno suddivise al 50% pro capite tra i genitori;
9) i sig.ri si dichiarano economicamente autosufficienti. CP_1 Parte_1
10) i sig.ri e si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del CP_1 Parte_1 passaporto e di ogni altra documentazione identificativa con riguardo ai minori;
11) le spese legali sono compensate tra le parti.
*****
Ad avviso del Collegio, il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
In merito alla domanda principale, questa merita senz'altro accoglimento, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
La separazione personale fra i coniugi è stata pronunciata con decreto di omologa 11.07.2019, e sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Bologna
(03.07.2019), senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dall'espressa intenzione delle stesse di non volersi riconciliare.
Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Ritiene, inoltre, il Collegio di poter fare proprie le conclusioni congiunte delle parti, valutando il superiore interesse dei figli minori della coppia, e , alla bi-genitorialità e al loro Per_1 Per_2 mantenimento, in considerazione dei tempi di frequentazione con ognuno dei genitori e delle capacità di reddito degli stessi.
Tale valutazione attiene, in primo luogo, ai profili inerenti all'affido dei minori (con cui si realizza il primo passo dell'esercizio della responsabilità genitoriale), quindi alla loro collocazione ed ai conseguenti tempi di visita e frequentazione con ciascun genitore nel corso dell'anno: anche in tal caso, il Tribunale condivide le conclusioni delle parti nell'interesse dei figli, ovvero l'affidamento condiviso e la collocazione prevalente presso la madre.
Analogo ragionamento deve farsi con riguardo alle modalità di visita e frequentazione del padre (non collocatario) con i figli, nonché in merito alla regolamentazione propria dei periodi festivi (Natale,
Pasqua, estate) che, così come precisate in dispositivo, consentono la realizzazione della bi- genitorialità, con la presenza e partecipazione di entrambi i genitori nell'evoluzione della vita del figlio, nell'adempimento del loro diritto-dovere di genitori (secondo quanto è stabilito negli artt.315 bis, 337 bis c.c.).
Nel caso di specie, le parti si sono premurate di predisporre un calendario di visite con il genitore non collocatario, idonea a garantire una frequentazione ampia e regolare dei figli con il padre.
Quindi, passando alle questioni di natura economica, nello specifico al dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni (o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente) sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
Appare condivisibile e adeguata alle esigenze dei minori, oltre che alla documentata situazione economica, la scelta di porre a carico del padre, l'onere di contribuire al mantenimento dei figli versando un assegno mensile complessivo di 1.200 euro (600 euro per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. pagina 3 di 5 Vista la natura ed i termini della presente decisione sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*******
PQM
Il Tribunale definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...], AN, il 29.04.1978). CP_1 unitesi in matrimonio a Morro D'Alba (AN), il giorno 26.05.2012 con atto regolarmente iscritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio al n. 1, Parte II, Serie A, anno 2012.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto e dispone che i figli siano affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente ed autonomamente sulle questioni di ordinaria importanza, mentre i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore importanza per i figli minori ed in particolare quelle relative alla salute, istruzione ed educazione. dà atto e dispone che la casa coniugale - di proprietà comune dei coniugi in ragione del 50% pro capite, sita in Argelato (BO), via Albinoni n. 54 - resti assegnata, con le relative pertinenze, alla sig.ra in quanto genitore collocatario dei figli; CP_1 dà atto e dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 21,00 e due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 20,30, con la precisazione che nelle settimane in cui il padre non terrà con sé i figli nel weekend potrà tenerli con sé anche per il pernottamento del martedì. Il sig. provvederà ad andare a prendere i figli e a riportarli alla madre presso Parte_1 l'abitazione coniugale. durante le vacanze estive ciascuno dei genitori potrà tenere con sé i figli per 15 giorni, in periodi consecutivi di non più di 8 giorni, durante il mese di luglio e/o agosto, periodi che dovranno essere previamente concordati tra i coniugi entro il 15 maggio di ciascun anno;
durante le vacanze natalizie ciascun genitore terrà con sé i figli per sette giorni consecutivi, trascorrendo ad anni alterni il Natale e Capodanno;
le vacanze pasquali, coincidenti con i periodi di sospensione scolastica, saranno trascorse dai figli ad anni alterni presso ciascun genitore;
dà atto e dispone che il sig. , con decorrenza dal mese di luglio 2024, corrisponda Parte_1 alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento economico dei due figli, la somma CP_1 mensile di € 600,00 per ciascun figlio fino al raggiungimento della stabile indipendenza economica degli stessi, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su c/c che la sig.ra provvederà ad indicare. Detto contributo al mantenimento sarà annualmente rivalutato CP_1 secondo gli indici ISTAT.
pagina 4 di 5 dà atto e dispone che le spese straordinarie dei figli, da intendersi regolate secondo il protocollo approvato dal Tribunale di Bologna in data 7 agosto 2017, al quale le parti espressamente rinviano anche quanto alle modalità di rimborso, saranno suddivise al 50% pro capite tra i genitori;
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità,
a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che i sig.ri e si dichiarano economicamente autosufficienti. CP_1 Parte_1
dà atto che i sig.ri e si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo CP_1 Parte_1 del passaporto e di ogni altra documentazione identificativa con riguardo ai minori;
Spese legali compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 20.11.2024
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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