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Sentenza 4 ottobre 2024
Sentenza 4 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 04/10/2024, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2791/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice rel. dott. Andrea Enrico Polimeni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2791/2023 R.G. introdotta con ricorso depositato il
30.11.2023, promossa
DA
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gianluca Grisolia, in virtù di procura allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Osimo;
ricorrente
E
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Marina Vitali e CP_1 C.F._2 dall'avv. Alfonso Valori, in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione, elett. dom. presso lo studio dei difensori, in Macerata;
resistente e con l'intervento del PM in sede;
avente ad oggetto: modifica disciplina collocamento e mantenimento figlia minore riconosciuta da entrambi i genitori.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 26.9.2024.
FATTO E DIRITTO ha instato per la regolamentazione delle modalità di Parte_1
affidamento e mantenimento della figlia minore nata il [...] dalla Per_1
relazione more uxorio intrattenuta con dal 2015 al 2022. CP_1 pagina 1 di 5 Costituendosi in giudizio, la convenuta ha in parte contrastato le domande del ricorrente, evidenziando la necessità di procedere con gradualità nell'ampliare i tempi di trattenimento della minore presso il padre, non essendo abituata a Per_1
trascorrere molti giorni consecutivi con il genitore ed avendo inizialmente manifestato resistenze a recarvisi, superate solo con il tempo.
Con ordinanza del 13.6.2024 sono stati emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti e, in assenza di richieste istruttorie, è stata fissata udienza per l'assunzione in decisione della causa al 26.9.2024.
Nelle conclusioni rassegnate per detta udienza, le parti hanno entrambe aderito al contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi, chiedendone il recepimento da parte del Tribunale;
il ricorrente, tuttavia, ha anche domandato un incremento dei tempi di frequentazione della figlia minore per le prossime festività natalizie e pasquali e vacanze estive.
Ritiene il Tribunale di poter senza dubbio recepire le statuizioni assunte dal giudice relatore nell'ordinanza emessa il 13.6.2024, conformemente a quanto richiesto dalle parti, apparendo detti provvedimenti rispondenti all'interesse della figlia minore ed idonei a garantirle il diritto alla bigenitorialità.
Considerato, tuttavia, che la regolamentazione contenuta in detto provvedimento prevede tempi di frequentazione padre-figlia relativi ai periodi estivi e festivi piuttosto contenuti, finalizzati a consentire alla minore di adattarsi con gradualità a tempi più prolungati di trattenimento presso il padre, appare opportuno dettare anche una disciplina per il futuro che consenta un ampliamento, sia pure sempre nella condivisibile ottica di gradualità sinora seguita dai genitori, dei periodi che la minore potrà trascorrere con il padre, considerato che – come già evidenziato nell'ordinanza del 14.6.2024 – la convivenza tra i genitori è cessata ormai da tempo (fine 2022), on manifesta criticità personali o legate al rapporto con i genitori ed ha ormai Per_1 un'età (quasi 7 anni) adeguata ed idonea a consentirle di rimanere per un periodo di più giorni consecutivi con il padre.
Può quindi prevedersi che, ferma la vigenza delle statuizioni contenute nell'ordinanza del 14.6.2024 fino alle festività pasquali del prossimo anno, dall'estate del 2025 il padre terrà con sé la minore nel periodo estivo per sette giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio o settembre (da concordarsi tra le parti entro il 15 maggio di ogni anno), nelle festività natalizie per cinque giorni consecutivi, comprensivi ad anni pagina 2 di 5 alterni del Natale o del Capodanno (o dal 25 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 5 gennaio, vigilia di Natale con il genitore con cui trascorrerà il secondo periodo ed
PI con il genitore con cui trascorrerà il primo periodo), nelle festività pasquali per tre giorni consecutivi comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua e del lunedì in Albis;
le altre festività civili o religiose saranno trascorse in regime di alternanza con ciascuno dei genitori.
L'esito del giudizio, quasi integralmente concordato tra le parti, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
visti gli artt. 473-bis e ss. c.p.c.,
- così dispone:
1) affida la figlia minore con modalità condivisa ad Persona_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a finesettimana alternati, dal venerdì alle 18.30 sino alle ore 19.30 della domenica, nonché, nelle settimane il cui weekend sia di spettanza materna, il martedì ed il giovedì dalle 18.30 alle 21.30 e, nelle settimane il cui weekend sia di spettanza paterna, il mercoledì dalle ore 18 alle ore
21.30;
3) nelle prossime festività natalizie, il padre terrà con sé la minore per 4 giorni consecutivi comprensivi o del Natale o del Capodanno;
a Pasqua 2025, il padre terrà con sé la minore per due giorni consecutivi, comprensivi del giorno di Pasqua o del
Lunedì in Albis. Dall'estate del 2025 il padre terrà con sé la minore nel periodo estivo per sette giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio o settembre (da concordarsi tra le parti entro il 15 maggio di ogni anno), nelle festività natalizie per cinque giorni consecutivi, comprensivi ad anni alterni del Natale o del Capodanno (o dal 25 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 5 gennaio, vigilia di Natale con il genitore con cui trascorrerà il secondo periodo ed PI con il genitore con cui trascorrerà il primo periodo), nelle festività pasquali per tre giorni consecutivi comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua e del lunedì in Albis;
le altre festività civili o religiose saranno trascorse in regime di alternanza con ciascuno dei genitori;
4) pone a carico di l'obbligo di versare ad Parte_1 CP_1 entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo di € 300,00 a titolo di contributo al pagina 3 di 5 mantenimento della figlia;
l'assegno dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli
Indici Istat;
5) ciascun genitore sosterrà in pari quota le spese straordinarie necessarie per la figlia, regolamentate ai sensi del “Protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” adottato presso questo
Tribunale.
Conseguentemente, sono spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Sono invece spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
pagina 4 di 5 4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, mail, fax, PEC, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito a parti private e a P.M. in sede.
Così deciso, in Macerata, nella camera di consiglio del 3.10.2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala'
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice rel. dott. Andrea Enrico Polimeni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2791/2023 R.G. introdotta con ricorso depositato il
30.11.2023, promossa
DA
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gianluca Grisolia, in virtù di procura allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Osimo;
ricorrente
E
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Marina Vitali e CP_1 C.F._2 dall'avv. Alfonso Valori, in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione, elett. dom. presso lo studio dei difensori, in Macerata;
resistente e con l'intervento del PM in sede;
avente ad oggetto: modifica disciplina collocamento e mantenimento figlia minore riconosciuta da entrambi i genitori.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 26.9.2024.
FATTO E DIRITTO ha instato per la regolamentazione delle modalità di Parte_1
affidamento e mantenimento della figlia minore nata il [...] dalla Per_1
relazione more uxorio intrattenuta con dal 2015 al 2022. CP_1 pagina 1 di 5 Costituendosi in giudizio, la convenuta ha in parte contrastato le domande del ricorrente, evidenziando la necessità di procedere con gradualità nell'ampliare i tempi di trattenimento della minore presso il padre, non essendo abituata a Per_1
trascorrere molti giorni consecutivi con il genitore ed avendo inizialmente manifestato resistenze a recarvisi, superate solo con il tempo.
Con ordinanza del 13.6.2024 sono stati emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti e, in assenza di richieste istruttorie, è stata fissata udienza per l'assunzione in decisione della causa al 26.9.2024.
Nelle conclusioni rassegnate per detta udienza, le parti hanno entrambe aderito al contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi, chiedendone il recepimento da parte del Tribunale;
il ricorrente, tuttavia, ha anche domandato un incremento dei tempi di frequentazione della figlia minore per le prossime festività natalizie e pasquali e vacanze estive.
Ritiene il Tribunale di poter senza dubbio recepire le statuizioni assunte dal giudice relatore nell'ordinanza emessa il 13.6.2024, conformemente a quanto richiesto dalle parti, apparendo detti provvedimenti rispondenti all'interesse della figlia minore ed idonei a garantirle il diritto alla bigenitorialità.
Considerato, tuttavia, che la regolamentazione contenuta in detto provvedimento prevede tempi di frequentazione padre-figlia relativi ai periodi estivi e festivi piuttosto contenuti, finalizzati a consentire alla minore di adattarsi con gradualità a tempi più prolungati di trattenimento presso il padre, appare opportuno dettare anche una disciplina per il futuro che consenta un ampliamento, sia pure sempre nella condivisibile ottica di gradualità sinora seguita dai genitori, dei periodi che la minore potrà trascorrere con il padre, considerato che – come già evidenziato nell'ordinanza del 14.6.2024 – la convivenza tra i genitori è cessata ormai da tempo (fine 2022), on manifesta criticità personali o legate al rapporto con i genitori ed ha ormai Per_1 un'età (quasi 7 anni) adeguata ed idonea a consentirle di rimanere per un periodo di più giorni consecutivi con il padre.
Può quindi prevedersi che, ferma la vigenza delle statuizioni contenute nell'ordinanza del 14.6.2024 fino alle festività pasquali del prossimo anno, dall'estate del 2025 il padre terrà con sé la minore nel periodo estivo per sette giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio o settembre (da concordarsi tra le parti entro il 15 maggio di ogni anno), nelle festività natalizie per cinque giorni consecutivi, comprensivi ad anni pagina 2 di 5 alterni del Natale o del Capodanno (o dal 25 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 5 gennaio, vigilia di Natale con il genitore con cui trascorrerà il secondo periodo ed
PI con il genitore con cui trascorrerà il primo periodo), nelle festività pasquali per tre giorni consecutivi comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua e del lunedì in Albis;
le altre festività civili o religiose saranno trascorse in regime di alternanza con ciascuno dei genitori.
L'esito del giudizio, quasi integralmente concordato tra le parti, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
visti gli artt. 473-bis e ss. c.p.c.,
- così dispone:
1) affida la figlia minore con modalità condivisa ad Persona_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a finesettimana alternati, dal venerdì alle 18.30 sino alle ore 19.30 della domenica, nonché, nelle settimane il cui weekend sia di spettanza materna, il martedì ed il giovedì dalle 18.30 alle 21.30 e, nelle settimane il cui weekend sia di spettanza paterna, il mercoledì dalle ore 18 alle ore
21.30;
3) nelle prossime festività natalizie, il padre terrà con sé la minore per 4 giorni consecutivi comprensivi o del Natale o del Capodanno;
a Pasqua 2025, il padre terrà con sé la minore per due giorni consecutivi, comprensivi del giorno di Pasqua o del
Lunedì in Albis. Dall'estate del 2025 il padre terrà con sé la minore nel periodo estivo per sette giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio o settembre (da concordarsi tra le parti entro il 15 maggio di ogni anno), nelle festività natalizie per cinque giorni consecutivi, comprensivi ad anni alterni del Natale o del Capodanno (o dal 25 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 5 gennaio, vigilia di Natale con il genitore con cui trascorrerà il secondo periodo ed PI con il genitore con cui trascorrerà il primo periodo), nelle festività pasquali per tre giorni consecutivi comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua e del lunedì in Albis;
le altre festività civili o religiose saranno trascorse in regime di alternanza con ciascuno dei genitori;
4) pone a carico di l'obbligo di versare ad Parte_1 CP_1 entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo di € 300,00 a titolo di contributo al pagina 3 di 5 mantenimento della figlia;
l'assegno dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli
Indici Istat;
5) ciascun genitore sosterrà in pari quota le spese straordinarie necessarie per la figlia, regolamentate ai sensi del “Protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” adottato presso questo
Tribunale.
Conseguentemente, sono spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Sono invece spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
pagina 4 di 5 4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, mail, fax, PEC, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito a parti private e a P.M. in sede.
Così deciso, in Macerata, nella camera di consiglio del 3.10.2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala'
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