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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/03/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3159/2023
TRA
, (C.F.: ), nata AN (CS) il 20 Agosto Parte_1 CodiceFiscale_1
1966 e residente in Corigliano-AN (CS) (87064), area urbana AN, in Piazza Dante
n. 27, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Naccarato, presso il cui studio in Corigliano-
AN (CS) (87064), area urbana AN, Viale Michelangelo 55, ha eletto domicilio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli
Avvocati Marcello Carnovale, Umberto Ferrato e Stefania di Cato, in virtù di procura alle liti rep. n. 37590, raccolta n. 7131 del 23.01.2023 per atti notaio di Persona_1
Roma/Fiumicino, elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 14.9.2023 parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_2 avverso l'avviso di addebito n. 33420230001278908000, notificato in data 28.8.2023 con cui veniva contestato alla ricorrente il pagamento da parte dell'istituto di somme indebite sulla gestione prestazioni temporanee lavoratori dipendenti a seguito della revoca della disoccupazione agricola per l'anno 2007 per accertamenti ispettivi e con i quali l'istituto della previdenza sociale le aveva intimato il pagamento complessivo di € 686,77 afferente all'anno
2007.
In particolare, parte ricorrente evidenziava il difetto di motivazione dell'atto impugnato e che doveva ritenersi prescritto il diritto dell' di procedere alla riscossione della somma CP_2
intimata, stante il decorso del termine decennale previsto per il recupero degli indebiti.
Si costituiva in giudizio l' , contestando con varie argomentazioni la domanda del CP_2
ricorrente. In particolare, evidenziava che non poteva ritenersi maturato il termine di prescrizione.
La causa non veniva istruita, essendo di natura documentale, e veniva decisa all'odierna udienza.
***
Il ricorso non è fondato, e pertanto va rigettato.
Preliminarmente, nel caso di specie, tempestiva è l'opposizione inerente al merito della pretesa contributiva, siccome proposta nel rispetto del termine perentorio di 40 giorni dalla notifica (in data 28.8.2023) dell'avviso di addebito, stante il deposito del ricorso in data
14.9.2023 entro il quarantesimo giorno.
Infondato si rivela l'eccepito difetto di motivazione essendo l'avviso di addebito conforme al modello legale quale delineato dall'art. 30, comma 2, d.l. n. 78/2020.
Del tutto conforme al dettato normativo risulta essere anche la notifica del predetto avviso di addebito.
Priva di fondamento la contestazione della conformità all'originale della documentazione prodotta in copia dal resistente e dunque anche delle relate di notifica, come rilevato anche con ordinanza emessa in data 17.6.2024 in corso di procedimento.
Osserva allora il giudicante come le copie fotostatiche ben possono tenere luogo dell'originale e parte ricorrente si è limitata a contestarne la conformità per il solo fatto che si tratta di fotocopie senza allegare nulla che possa orientare la decisione nel senso della difformità tra i due atti. Parte ricorrente, infatti, non ha dedotto alcun particolare vizio dei modelli utilizzati per la redazione delle relate di notifica, non ha dedotto la presenza di abrasioni o cancellature né la erroneità di dati in esse indicati.
Rileva, su questo punto, il giudicante come la Corte di Cassazione abbia stabilito che l'art. 2719 cod. civ. (che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche) è applicabile tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione. Nel silenzio della norma citata in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la duplice conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca in modo formale e, quindi, specifico e non equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, e che il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche "aliunde" (ex multis Cass., 25 febbraio
2009, n. 4476, RV. 606996). In definitiva, dunque, in assenza di specifiche eccezioni sulla conformità e tenuto conto della completezza delle relate di notifica, non vi sono elementi per ritenere che l'originale contenga dati diversi da quelli ivi riportati.
Nel merito, relativamente l'eccezione di prescrizione, si rileva quanto segue: l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è infondata, atteso che l' ha prodotto agli atti del CP_2 giudizio l'avviso con il quale parte ricorrente è stata resa edotta della circostanza del pagamento di somme indebite per l'anno 2007 a seguito di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli con comunicazione a mezzo raccomandata notificata in data 15.10.2015, pertanto prima dello spirare del termine di prescrizione decennale, dovendo aversi riguardo alla data di erogazione delle somme, avvenuta nel 2007.
Ha fatto seguito a tale avviso, successivi all'interruzione dei termini prescrizionali mediante le richiamate comunicazioni di debito, l'avviso di addebito opposto in questa sede, anch'esso rispettoso del termine prescrizionale previsto.
A ciò si aggiunga che con sentenza n. 331/2018 il Tribunale di Castrovillari ha rigettato la domanda proposta dalla odierna ricorrente e finalizzata alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli ed all'accertamento negativo dell'indebito riguardante anche le prestazioni relative all'anno 2007.
Il ricorso veniva presentato dalla ricorrente nel corso dell'anno 2016.
Alcuna prescrizione, pertanto, può essere invocata rispetto alle prestazioni erogate dall' CP_2 per l'anno 2007.
In conseguenza di ciò, il ricorso deve essere rigettato.
In considerazione della dichiarazione in atti, le spese vengono compensate tra le parti del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese;
Castrovillari, 12-3-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3159/2023
TRA
, (C.F.: ), nata AN (CS) il 20 Agosto Parte_1 CodiceFiscale_1
1966 e residente in Corigliano-AN (CS) (87064), area urbana AN, in Piazza Dante
n. 27, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Naccarato, presso il cui studio in Corigliano-
AN (CS) (87064), area urbana AN, Viale Michelangelo 55, ha eletto domicilio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli
Avvocati Marcello Carnovale, Umberto Ferrato e Stefania di Cato, in virtù di procura alle liti rep. n. 37590, raccolta n. 7131 del 23.01.2023 per atti notaio di Persona_1
Roma/Fiumicino, elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 14.9.2023 parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_2 avverso l'avviso di addebito n. 33420230001278908000, notificato in data 28.8.2023 con cui veniva contestato alla ricorrente il pagamento da parte dell'istituto di somme indebite sulla gestione prestazioni temporanee lavoratori dipendenti a seguito della revoca della disoccupazione agricola per l'anno 2007 per accertamenti ispettivi e con i quali l'istituto della previdenza sociale le aveva intimato il pagamento complessivo di € 686,77 afferente all'anno
2007.
In particolare, parte ricorrente evidenziava il difetto di motivazione dell'atto impugnato e che doveva ritenersi prescritto il diritto dell' di procedere alla riscossione della somma CP_2
intimata, stante il decorso del termine decennale previsto per il recupero degli indebiti.
Si costituiva in giudizio l' , contestando con varie argomentazioni la domanda del CP_2
ricorrente. In particolare, evidenziava che non poteva ritenersi maturato il termine di prescrizione.
La causa non veniva istruita, essendo di natura documentale, e veniva decisa all'odierna udienza.
***
Il ricorso non è fondato, e pertanto va rigettato.
Preliminarmente, nel caso di specie, tempestiva è l'opposizione inerente al merito della pretesa contributiva, siccome proposta nel rispetto del termine perentorio di 40 giorni dalla notifica (in data 28.8.2023) dell'avviso di addebito, stante il deposito del ricorso in data
14.9.2023 entro il quarantesimo giorno.
Infondato si rivela l'eccepito difetto di motivazione essendo l'avviso di addebito conforme al modello legale quale delineato dall'art. 30, comma 2, d.l. n. 78/2020.
Del tutto conforme al dettato normativo risulta essere anche la notifica del predetto avviso di addebito.
Priva di fondamento la contestazione della conformità all'originale della documentazione prodotta in copia dal resistente e dunque anche delle relate di notifica, come rilevato anche con ordinanza emessa in data 17.6.2024 in corso di procedimento.
Osserva allora il giudicante come le copie fotostatiche ben possono tenere luogo dell'originale e parte ricorrente si è limitata a contestarne la conformità per il solo fatto che si tratta di fotocopie senza allegare nulla che possa orientare la decisione nel senso della difformità tra i due atti. Parte ricorrente, infatti, non ha dedotto alcun particolare vizio dei modelli utilizzati per la redazione delle relate di notifica, non ha dedotto la presenza di abrasioni o cancellature né la erroneità di dati in esse indicati.
Rileva, su questo punto, il giudicante come la Corte di Cassazione abbia stabilito che l'art. 2719 cod. civ. (che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche) è applicabile tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione. Nel silenzio della norma citata in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la duplice conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca in modo formale e, quindi, specifico e non equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, e che il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche "aliunde" (ex multis Cass., 25 febbraio
2009, n. 4476, RV. 606996). In definitiva, dunque, in assenza di specifiche eccezioni sulla conformità e tenuto conto della completezza delle relate di notifica, non vi sono elementi per ritenere che l'originale contenga dati diversi da quelli ivi riportati.
Nel merito, relativamente l'eccezione di prescrizione, si rileva quanto segue: l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è infondata, atteso che l' ha prodotto agli atti del CP_2 giudizio l'avviso con il quale parte ricorrente è stata resa edotta della circostanza del pagamento di somme indebite per l'anno 2007 a seguito di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli con comunicazione a mezzo raccomandata notificata in data 15.10.2015, pertanto prima dello spirare del termine di prescrizione decennale, dovendo aversi riguardo alla data di erogazione delle somme, avvenuta nel 2007.
Ha fatto seguito a tale avviso, successivi all'interruzione dei termini prescrizionali mediante le richiamate comunicazioni di debito, l'avviso di addebito opposto in questa sede, anch'esso rispettoso del termine prescrizionale previsto.
A ciò si aggiunga che con sentenza n. 331/2018 il Tribunale di Castrovillari ha rigettato la domanda proposta dalla odierna ricorrente e finalizzata alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli ed all'accertamento negativo dell'indebito riguardante anche le prestazioni relative all'anno 2007.
Il ricorso veniva presentato dalla ricorrente nel corso dell'anno 2016.
Alcuna prescrizione, pertanto, può essere invocata rispetto alle prestazioni erogate dall' CP_2 per l'anno 2007.
In conseguenza di ciò, il ricorso deve essere rigettato.
In considerazione della dichiarazione in atti, le spese vengono compensate tra le parti del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese;
Castrovillari, 12-3-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone