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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/10/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 666/2020 CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: Dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Presidente Dott.ssa IVANA ACACIA Consigliere relatore Dott.ssa STEFANIA LA ROSA Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 666/2020 vertente TRA
(C.F.: ) in persona del Sindaco legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Freno (C.F.:
) - pec: C.F._1 Email_1
-appellante- CONTRO
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, non Controparte_1 P.IVA_2 in proprio ma quale procuratore speciale di (C.F.: , Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Palomba (C.F.: e dall'Avv. Roberto C.F._2
IP (C.F.: ) pec: e C.F._3 Email_2
Email_3
-appellati- OGGETTO: appello avverso la Sentenza n. 234/2020 del Tribunale di Palmi, emessa il 6.03.2020 e pubblicata il successivo 07.03.2020 nell'ambito del procedimento recante n. 434/2019 R.G.A.C. MOTIVI DELLA DECISIONE FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso per ingiunzione, la società nella qualità di procuratore speciale di Controparte_1
adiva il Tribunale di Palmi deducendo che, in forza di un contratto di Controparte_2 cartolarizzazione concluso con quest'ultima aveva ceduto alla propria Controparte_3 rappresentata, nell'ambito di una cessione in blocco, un credito di €. 21.670,52 vantato nei confronti del Comune di per forniture di energia elettrica. La cessione, secondo quanto Parte_1 esposto da parte ricorrente, era stata regolarmente notificata al pubblicata in Gazzetta Pt_1
Ufficiale e comunicata con apposita lettera informativa. Deduceva che, per effetto di tale cessione e al netto di eventuali acconti, residuava un debito in capo all'ente di €. 13.320,58, oltre interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002. Poiché tale somma non era stata corrisposta nonostante diffida, la ricorrente, munita di mandato da anche alla gestione e riscossione del credito, Controparte_3 azionava il procedimento monitorio. Il Tribunale, con decreto ingiuntivo n. 807/2018, emesso in data 28.12.2018 e notificato il 23.01.2019, accoglieva la domanda monitoria, ingiungendo al
[...] il pagamento della somma richiesta oltre interessi e spese. Parte_1
Con atto di citazione regolarmente notificato il 04.03.2019, il in Parte_1 persona del Sindaco pro tempore, proponeva opposizione avverso l'indicato decreto, eccependo in via preliminare la nullità dell'editio actionis per difetto di chiarezza e determinatezza in ordine alla legittimazione attiva della ricorrente. Sosteneva, infatti, che dalla prospettazione della ricorrente non risultava univocamente se agisse in proprio quale effettiva titolare del Controparte_2 credito, in virtù della cessione, ovvero quale mero mandante di con conseguenze Controparte_3 rilevanti in punto di pagamento liberatorio ex art. 1264 c.c. e di legittimazione processuale di
[...] anche in relazione alla facoltà di subdelegare a terzi l'esercizio delle azioni giudiziarie. CP_1
Nel merito, il deduceva l'insussistenza del credito per carenza o invalidità del titolo Pt_1 contrattuale, rilevando l'assenza di un contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato in forma scritta, richiesta ad substantiam, tra il e la Tale omissione, Pt_1 Controparte_3 secondo l'opponente, determinava la radicale invalidità della vicenda negoziale da cui si sarebbe originato il credito e precludeva la possibilità di configurare un'obbligazione contrattuale in capo al
In subordine, contestava che le forniture oggetto delle fatture poste a fondamento della Pt_1 pretesa fossero state effettivamente eseguite in favore dell'Ente, evidenziando l'assenza di prova in ordine all'an e al quantum del credito, che incombeva sulla società opposta, quale attore sostanziale nel giudizio di opposizione. In via ulteriormente gradata, il eccepiva l'infondatezza della Pt_1 richiesta di interessi moratori e delle spese del procedimento monitorio, rilevando che il mancato pagamento non era imputabile a colpa dell'Ente ma alla mancata presentazione delle fatture e alla carenza di comunicazioni circa le vicende successive alla cessione del credito, circostanze che avevano impedito la costituzione in mora dell'opponente. Con comparsa di costituzione e risposta, la società nella qualità di procuratore Controparte_1 speciale di cessionaria e mandataria della cedente Controparte_2 Controparte_3 si costituiva nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal Parte_1
contestando integralmente le domande attoree e chiedendone il rigetto per infondatezza
[...] in fatto e in diritto. In riferimento alla dedotta nullità dell'editio actionis, la convenuta sosteneva che l'eccezione sollevata dal opponente era del tutto pretestuosa e infondata, in quanto la Pt_1
per il tramite del proprio procuratore ( , aveva Controparte_2 Controparte_1 agito in sede monitoria quale effettiva titolare del credito in virtù di cessione perfezionata ai sensi della L. 130/1999, pienamente valida ed efficace nei confronti dell'amministrazione ceduta per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 3 del 9/01/2018. Ne conseguiva, ad avviso dell'opposta, l'infondatezza e l'irrilevanza dell'eccezione circa la veste processuale della creditrice, evidenziando che il mandato della cedente era stato conferito allo scopo di operare solo nei residui casi in cui per una qualche ragione la cessione del credito non fosse andata a buon fine. In merito alla contestazione circa l'assenza di un valido titolo contrattuale, la convenuta opposta evidenziava che le forniture di energia elettrica e gas naturale erogate da in favore Controparte_3 del Comune di erano avvenute sia in regime di Salvaguardia, ai sensi del D.L. Parte_1
73/2007, conv. in L. 125/2007, a seguito di aggiudicazione mediante procedura pubblica, sia in regime di Fornitura di Ultima Istanza (FUI), regolato dall'art. 1 comma 46 L. 239/2004 e dai decreti ministeriali attuativi. In particolare, per il regime di salvaguardia, era stata Controparte_3 individuata quale esercente per l'area della Calabria a seguito di procedura concorsuale pubblica, e aveva regolarmente comunicato al l'attivazione del servizio mediante la c.d. “Welcome Pt_1
Letter” instaurando un valido rapporto contrattuale ex lege. Per quanto riguarda la fornitura di gas naturale, aveva agito quale fornitore di ultima istanza, CP_3 selezionato dall'Acquirente Unico, in conformità alle disposizioni dell'ARERA come da documento 5 allegato. Entrambe le tipologie di fornitura costituivano rapporti contrattuali ex lege, validi ed efficaci anche nei confronti della pubblica amministrazione, indipendentemente dalla stipula di un formale contratto scritto, e legittimavano l'emissione delle fatture oggetto di cessione. Quanto alla prova del credito, la convenuta produceva copia delle fatture emesse da precisando che le stesse Controparte_3 fossero conformi alle disposizioni dell'ARERA, sulla base di letture reali o stimate dei consumi, e successivamente conguagliate. Le modalità di calcolo utilizzate, peraltro, vengono esplicitate nelle singole bollette, in conformità con quanto previsto dalla delibera di ARERA n. 152/06 – “Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione”. Contestava, quindi, la fondatezza delle allegazioni del circa l'omessa presentazione di Pt_1 documenti contabili o la mancata comunicazione della cessione, ribadendo che le fatture erano state trasmesse per via elettronica attraverso i canali ufficiali di interscambio e che la cessione era stata regolarmente notificata, pubblicata in Gazzetta Ufficiale e comunicata con lettera informativa (doc.2- 3-4 del monitorio). Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo per l'importo di €. 13.320,58 oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 e spese di lite. Con le memorie ex art. 183 sesto comma n.1 c.p.c. parte opponente precisava in risposta alle difese dell'opposto che mancava in atti la prova scritta del rapporto contrattuale con il cui era Pt_1 seguita l'instaurazione della fornitura in regime di salvaguardia. Tale omissione non poteva essere sanata, determinando anche la nullità del rapporto contrattuale successivo. Il giudizio, di natura documentale, veniva istruito senza assunzione di mezzi istruttori ed il Tribunale, riservata la causa in decisione e in data 07.03.2020 emetteva la sentenza n. 234/2020. Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, con la sentenza, rigettava l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. 807/2018, dichiarandolo Parte_1 definitivamente esecutivo e disponendo la compensazione delle spese di lite.
In particolare, il giudice di primo grado riteneva infondate le doglianze sollevate dall'opponente, ritenendo provata la titolarità del credito in capo alla cessionaria e la legittimazione ad agire di quale suo procuratore speciale. Quanto al rapporto sostanziale, osservava che le Controparte_1 forniture erano avvenute nell'ambito dei regimi di salvaguardia e di ultima istanza, attivati a seguito della liberalizzazione del mercato dell'energia, con comunicazione alla pubblica amministrazione delle relative condizioni, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari. Il contratto si era, dunque, perfezionato ex lege e legittimava le pretese creditorie. In merito alla prova del credito, il giudice rilevava che dalle fatture prodotte emergeva l'indicazione dei consumi effettivi e del numero di contatore, e che il non aveva fornito prova contraria né aveva richiesto di accertare gli Pt_1 effettivi consumi. Tale circostanza, unita alla documentazione in atti, consentiva di ritenere integralmente fondata la pretesa azionata in sede monitoria, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori. In conclusione, il Tribunale rigettava l'opposizione e confermava integralmente il decreto ingiuntivo, disponendo, in ragione delle difese svolte dalle parti, la compensazione integrale delle spese di lite. 2. Con atto di citazione in appello ritualmente proposto il impugnava Parte_1 la sentenza n. 234/2020 emessa dal Tribunale di Palmi in data 07.03.2020, deducendo l'erroneità in fatto e in diritto della decisione con un unico motivo di appello. Il contestava la decisione del Tribunale di Palmi che aveva ritenuto di confermare il decreto Pt_1 ingiuntivo opposto sulla scorta dell'essenziale rilievo secondo cui l'opponente avrebbe documentato il titolo della propria pretesa, ed ossia la maturazione di corrispettivi per forniture avvenute nei menzionati regimi, la cui applicazione sarebbe avvenuta mediante la comunicazione, ad opera del fornitore, del sistema contrattuale e delle relative condizioni, il che avrebbe comportato il perfezionamento del relativo contratto. Ad avviso del giudice di prime cure la dimostrazione dell'an della pretesa sarebbe rafforzata dalla indicazione, ad opera dell'odierna appellata, dei codici inerenti i punti di prelievo e della ubicazione degli impianti, tutti pertinenti al Comune opponente. Contestava tale ricostruzione evidenziando che, da un lato, nessun contratto si era perfezionato ex lege in difetto della forma scritta del contratto concluso con la pubblica amministrazione. L'appellante, in proposito, contestava l'assunto del Tribunale secondo cui il rapporto di fornitura si sarebbe perfezionato ex lege in virtù dell'applicazione del regime di salvaguardia o di ultima istanza (FUI), introdotti rispettivamente dalla l. 125/2007 e dalla l. 239/2004, evidenziando come tali regimi normativi non costituiscano ex novo un contratto con la Pubblica Amministrazione, ma si limitino a individuare il fornitore in sostituzione di quello originario in ipotesi di mancata scelta o cessazione del precedente rapporto, presupponendo comunque l'esistenza di un valido contratto a monte stipulato per iscritto. L'appellante evidenziava, dunque, che la motivazione della sentenza appariva emessa in violazione del cosiddetto “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111 Cost., ritenendo che il Tribunale avesse omesso di esplicitare le ragioni poste a fondamento del proprio convincimento e di valutare le eccezioni difensive articolate, incorrendo così in violazione degli artt. 112, 116 e 132 c.p.c., oltre che degli artt. 2697 c.c., 239/2004, 125/2007 e del R.D. 2440/1923. Il infine, riteneva esplicitamente di non dover rivolgere censure in merito al quantum Pt_1 debeatur, ritenendo che “il superamento della determinazione decisoria del giudice di prime cure in punto di sussistenza dell'an del rapporto” comportasse di per sé il “travolgimento della connessa delibazione del quantum”. Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 19.3.2021 si costituiva la
[...] nella qualità di procuratore speciale di quest'ultima CP_1 Controparte_2 cessionaria e mandataria della cedente contestando integralmente le Controparte_3 argomentazioni dell'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado. In particolare, l'appellato eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e nel merito, ribadiva la piena legittimità della propria pretesa creditoria secondo quanto previsto dalla normativa di settore. Con ordinanza depositata in data 07.05.2024, veniva disposta la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata. Con successiva ordinanza depositata il 04.06.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08.05.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dall'appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., poiché il filtro di ammissibilità del gravame previsto dal già menzionato articolo è stato tacitamente superato trovandosi, allo stato, il giudizio de quo in fase decisoria. Consegue il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello.
4. Nel merito, ritiene l'odierno collegio giudicante che l'appello sia infondato e che, pertanto, non possa trovare accoglimento. Infatti, ad avviso della Corte, la tesi secondo cui l'assenza di un contratto stipulato in forma scritta, come richiesto per i contratti delle pubbliche amministrazioni, determinerebbe la radicale nullità del rapporto negoziale e quindi l'insussistenza della pretesa creditoria, non tiene conto della natura legale del servizio di salvaguardia e di ultima istanza e del peculiare regime normativo che ne governa l'istituzione e il funzionamento. Come è noto, il servizio di salvaguardia nel settore dell'energia elettrica è stato introdotto con D.L. 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni nella L. 3 agosto 2007, n. 125. Tale disposizione prevede che, a decorrere dall'01.07.2007, per i clienti finali che non abbiano ancora scelto un fornitore di energia elettrica sul mercato libero o che ne siano rimasti privi, e siano intestatari di almeno un sito in media tensione o in alta tensione sul territorio nazionale, ovvero per le imprese titolari di soli siti in bassa tensione, con oltre 50 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro, è garantita la continuità dell'erogazione del servizio attraverso l'attivazione, da parte dell'Autorità (oggi ARERA), di un meccanismo di assegnazione tramite gara pubblica a operatori selezionati. Tale regime è espressamente finalizzato a garantire la continuità della fornitura di energia, trattandosi di servizio essenziale e di pubblica utilità. Con riferimento alle condizioni contrattuali, il servizio di salvaguardia è reso in virtù delle condizioni economiche e dei prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia sulla base di modalità di calcolo statuite per decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Quanto alle condizioni economiche, invece, è garantita l'applicazione di prezzi controllati dal Ministero per lo Sviluppo Economico, elaborati in conformità alla disciplina di cui al D.M. del 23.11.2007, n. 28670. Il soggetto deputato ad assicurare il servizio di fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia è individuato per aree territoriali e periodi di tempo a seguito di apposita procedura concorsuale, organizzata e svolta dall'Acquirente Unico. L'esercente selezionato dunque, che per il periodo cui le fatture si riferiscono era Controparte_3
è tenuto a garantire la fornitura ai clienti obbligati, in modo automatico, e secondo criteri prefissati, senza necessità di preventiva manifestazione di volontà da parte dell'utente, previa comunicazione preventiva da parte del fornitore (c.d. Welcome Letter). L'architettura legislativa del servizio in parola consente di ritenere che il rapporto giuridico di somministrazione di energia elettrica tra cliente finale e fornitore in regime di salvaguardia non tragga origine da un contratto liberamente negoziato tra le parti, ma da un vincolo legale previsto ex lege, che si attiva per effetto del solo verificarsi delle condizioni previste dalla normativa speciale (mancata scelta di un fornitore sul mercato libero, cessazione del precedente contratto, appartenenza alla categoria dei clienti obbligati, ecc.). A tale conclusione perviene la stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20140.24) quando afferma che “In tema di somministrazione di energia elettrica attraverso l'erogazione del "servizio di salvaguardia" disciplinato dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 73 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 125 del 2007, l'assunzione della qualità di aggiudicatario del servizio per l'area territoriale di riferimento, alla scadenza del periodo di operatività dell'esercente in via provvisoria, determina ex lege il subentro nel rapporto relativo alla prestazione del servizio, così dando luogo ad un'ipotesi di "scambio senza accordo", rispetto alla quale la comunicazione all'utente delle condizioni economiche, da compiersi ad opera del nuovo esercente ai sensi dell'art. 5 del d.m. 23 novembre 2007 e dell'art. 15 della delibera n. 156 del 2007 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (ora ARERA), non integra una regola di validità (stante la totale etero-regolazione del rapporto), ma piuttosto una norma di condotta, alla cui omissione non consegue una nullità, bensì il solo eventuale rimedio risarcitorio rapportabile al minor vantaggio o al maggior aggravio per l'utente.” In questo senso deve ritenersi che la mancanza di una stipulazione formale scritta non costituisca causa di nullità del rapporto, in quanto non si è in presenza di un rapporto che nasce da un accordo tra le parti, bensì di un rapporto che nasce dalla legge, secondo criteri oggettivi e, a monte, predeterminati. L'appellante vorrebbe aggirare la normativa speciale sostenendo che l'assenza di un contratto scritto ab origine determinerebbe una nullità non sanabile attraverso la successiva instaurazione del rapporto ex lege. Invero, come prima evidenziato, la normativa speciale contempla l'operatività del regime di salvaguardia con riferimento a quegli utenti che non abbiano ancora scelto un fornitore di energia elettrica sul mercato libero o che ne siano rimasti privi. Ciò vale a ritenere che il regime è destinato ad operare anche in favore di quei soggetti che non abbiano un rapporto contrattuale in essere, come nel caso di fornitura di energia in mancanza di un valido titolo contrattuale. L'argomento difensivo svolto dall'appellante si rivela, pertanto, privo di fondamento, in quanto non tiene conto della disciplina speciale che governa il servizio di salvaguardia, né della consolidata interpretazione giurisprudenziale che qualifica il relativo rapporto come obbligazione legale e non negoziale. La circostanza che tale rapporto sorga anche nei casi in cui il cliente finale sia rimasto privo di fornitore induce a ritenere che tale rapporto sorge a prescindere dalla sorte del rapporto contrattuale pregresso e indipendentemente dalla sua esistenza, ponendosi come rapporto nuovo ed eterodeterminato. Deve, infine, ritenersi che tali considerazioni valgano anche nei casi di cliente pubblico: la natura dell'utente – privato o pubblica amministrazione – non incide sulla struttura del rapporto di salvaguardia, né comporta la necessità di stipula per iscritto ad substantiam, giacché si è in presenza di un rapporto obbligatorio instaurato per legge. Si deve, inoltre, ricordare che la forma scritta per i contratti della PA (di cui al RD n. 2440 del 1923) è prevista al fine di soddisfare le esigenze di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa;
tale esigenza è indubbiamente soddisfatta quando il contratto sorge ex lege, posto che in questa ipotesi la scelta del contraente e le condizioni contrattuali sono tutte frutto di una scelta legislativa. La prescrizione della forma scritta ad substantiam per i contratti della P.A., dettata dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, non può, dunque, in tali casi speciali operare. Analoghe considerazioni valgono per la somministrazione di gas naturale in regime di FUI di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (il cui dettato prevede che, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), anche in base a quanto stabilito all'articolo 30, commi 5 e 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99/09, siano individuati e aggiornati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno, nonché per le utenze relative ad attività di servizio pubblico e nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 luglio 2004, n. 239) in relazione al quale sono parimenti normativamente stabiliti le condizioni di erogazione del servizio, le procedure per l'attivazione, il subentro e la cessazione della fornitura, gli obblighi di comunicazione dei soggetti coinvolti.
Considerato che
le fatture per le quali è richiesto il pagamento si riferiscono a periodi di erogazione dell'energia e del gas naturale in regime di salvaguardia e di le somme pretese appaiono dovute. Part Ciò posto, la mancata impugnazione da parte dell'appellante della sentenza nella parte relativa alla quantificazione degli importi dovuti implica acquiescenza alla sentenza e pertanto, la sentenza di primo grado va interamente confermata. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato e la sentenza confermata. 5.Al totale rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante Parte_1 alle spese di lite del presente grado in favore di Controparte_1
Le spese sono calcolate nella misura indicata in dispositivo ai sensi delle tabelle vigenti di cui al D.M. 55/2014 e del DM 147/2022 in relazione al valore dichiarato della causa di appello (ovvero euro 13.320,58), considerando la controversia di complessità bassa (Fase di studio della controversia € 567,00; fase introduttiva del giudizio: € 461,00; Fase istruttoria e/o di trattazione: € 922,00. Fase decisionale, € 956,00 Compenso tabellare € 2906,00 oltre accessori di legge.). Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, deve darsi atto di avere totalmente rigettato l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 234/2020 del Tribunale di Palmi, emessa il 6.03.2020 e pubblicata il successivo 7.03.202 nell'ambito del procedimento recante n. 434/2019 R.G.A.C., così provvede:
- rigetta interamente l'appello, e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante (C.F.: alle spese di lite Parte_1 P.IVA_1 del presente grado, che ai sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022 si liquidano in favore di (C.F.: ), in €. 2906,00, oltre IVA, CPA e spese generali Controparte_1 P.IVA_2 come per legge;
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, ai fini del versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione. Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10.10.25. La Consigliera rel. Dott.ssa Ivana Acacia La Presidente Dott.ssa Viviana Cusolito
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: Dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Presidente Dott.ssa IVANA ACACIA Consigliere relatore Dott.ssa STEFANIA LA ROSA Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 666/2020 vertente TRA
(C.F.: ) in persona del Sindaco legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Freno (C.F.:
) - pec: C.F._1 Email_1
-appellante- CONTRO
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, non Controparte_1 P.IVA_2 in proprio ma quale procuratore speciale di (C.F.: , Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Palomba (C.F.: e dall'Avv. Roberto C.F._2
IP (C.F.: ) pec: e C.F._3 Email_2
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-appellati- OGGETTO: appello avverso la Sentenza n. 234/2020 del Tribunale di Palmi, emessa il 6.03.2020 e pubblicata il successivo 07.03.2020 nell'ambito del procedimento recante n. 434/2019 R.G.A.C. MOTIVI DELLA DECISIONE FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso per ingiunzione, la società nella qualità di procuratore speciale di Controparte_1
adiva il Tribunale di Palmi deducendo che, in forza di un contratto di Controparte_2 cartolarizzazione concluso con quest'ultima aveva ceduto alla propria Controparte_3 rappresentata, nell'ambito di una cessione in blocco, un credito di €. 21.670,52 vantato nei confronti del Comune di per forniture di energia elettrica. La cessione, secondo quanto Parte_1 esposto da parte ricorrente, era stata regolarmente notificata al pubblicata in Gazzetta Pt_1
Ufficiale e comunicata con apposita lettera informativa. Deduceva che, per effetto di tale cessione e al netto di eventuali acconti, residuava un debito in capo all'ente di €. 13.320,58, oltre interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002. Poiché tale somma non era stata corrisposta nonostante diffida, la ricorrente, munita di mandato da anche alla gestione e riscossione del credito, Controparte_3 azionava il procedimento monitorio. Il Tribunale, con decreto ingiuntivo n. 807/2018, emesso in data 28.12.2018 e notificato il 23.01.2019, accoglieva la domanda monitoria, ingiungendo al
[...] il pagamento della somma richiesta oltre interessi e spese. Parte_1
Con atto di citazione regolarmente notificato il 04.03.2019, il in Parte_1 persona del Sindaco pro tempore, proponeva opposizione avverso l'indicato decreto, eccependo in via preliminare la nullità dell'editio actionis per difetto di chiarezza e determinatezza in ordine alla legittimazione attiva della ricorrente. Sosteneva, infatti, che dalla prospettazione della ricorrente non risultava univocamente se agisse in proprio quale effettiva titolare del Controparte_2 credito, in virtù della cessione, ovvero quale mero mandante di con conseguenze Controparte_3 rilevanti in punto di pagamento liberatorio ex art. 1264 c.c. e di legittimazione processuale di
[...] anche in relazione alla facoltà di subdelegare a terzi l'esercizio delle azioni giudiziarie. CP_1
Nel merito, il deduceva l'insussistenza del credito per carenza o invalidità del titolo Pt_1 contrattuale, rilevando l'assenza di un contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato in forma scritta, richiesta ad substantiam, tra il e la Tale omissione, Pt_1 Controparte_3 secondo l'opponente, determinava la radicale invalidità della vicenda negoziale da cui si sarebbe originato il credito e precludeva la possibilità di configurare un'obbligazione contrattuale in capo al
In subordine, contestava che le forniture oggetto delle fatture poste a fondamento della Pt_1 pretesa fossero state effettivamente eseguite in favore dell'Ente, evidenziando l'assenza di prova in ordine all'an e al quantum del credito, che incombeva sulla società opposta, quale attore sostanziale nel giudizio di opposizione. In via ulteriormente gradata, il eccepiva l'infondatezza della Pt_1 richiesta di interessi moratori e delle spese del procedimento monitorio, rilevando che il mancato pagamento non era imputabile a colpa dell'Ente ma alla mancata presentazione delle fatture e alla carenza di comunicazioni circa le vicende successive alla cessione del credito, circostanze che avevano impedito la costituzione in mora dell'opponente. Con comparsa di costituzione e risposta, la società nella qualità di procuratore Controparte_1 speciale di cessionaria e mandataria della cedente Controparte_2 Controparte_3 si costituiva nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal Parte_1
contestando integralmente le domande attoree e chiedendone il rigetto per infondatezza
[...] in fatto e in diritto. In riferimento alla dedotta nullità dell'editio actionis, la convenuta sosteneva che l'eccezione sollevata dal opponente era del tutto pretestuosa e infondata, in quanto la Pt_1
per il tramite del proprio procuratore ( , aveva Controparte_2 Controparte_1 agito in sede monitoria quale effettiva titolare del credito in virtù di cessione perfezionata ai sensi della L. 130/1999, pienamente valida ed efficace nei confronti dell'amministrazione ceduta per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 3 del 9/01/2018. Ne conseguiva, ad avviso dell'opposta, l'infondatezza e l'irrilevanza dell'eccezione circa la veste processuale della creditrice, evidenziando che il mandato della cedente era stato conferito allo scopo di operare solo nei residui casi in cui per una qualche ragione la cessione del credito non fosse andata a buon fine. In merito alla contestazione circa l'assenza di un valido titolo contrattuale, la convenuta opposta evidenziava che le forniture di energia elettrica e gas naturale erogate da in favore Controparte_3 del Comune di erano avvenute sia in regime di Salvaguardia, ai sensi del D.L. Parte_1
73/2007, conv. in L. 125/2007, a seguito di aggiudicazione mediante procedura pubblica, sia in regime di Fornitura di Ultima Istanza (FUI), regolato dall'art. 1 comma 46 L. 239/2004 e dai decreti ministeriali attuativi. In particolare, per il regime di salvaguardia, era stata Controparte_3 individuata quale esercente per l'area della Calabria a seguito di procedura concorsuale pubblica, e aveva regolarmente comunicato al l'attivazione del servizio mediante la c.d. “Welcome Pt_1
Letter” instaurando un valido rapporto contrattuale ex lege. Per quanto riguarda la fornitura di gas naturale, aveva agito quale fornitore di ultima istanza, CP_3 selezionato dall'Acquirente Unico, in conformità alle disposizioni dell'ARERA come da documento 5 allegato. Entrambe le tipologie di fornitura costituivano rapporti contrattuali ex lege, validi ed efficaci anche nei confronti della pubblica amministrazione, indipendentemente dalla stipula di un formale contratto scritto, e legittimavano l'emissione delle fatture oggetto di cessione. Quanto alla prova del credito, la convenuta produceva copia delle fatture emesse da precisando che le stesse Controparte_3 fossero conformi alle disposizioni dell'ARERA, sulla base di letture reali o stimate dei consumi, e successivamente conguagliate. Le modalità di calcolo utilizzate, peraltro, vengono esplicitate nelle singole bollette, in conformità con quanto previsto dalla delibera di ARERA n. 152/06 – “Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione”. Contestava, quindi, la fondatezza delle allegazioni del circa l'omessa presentazione di Pt_1 documenti contabili o la mancata comunicazione della cessione, ribadendo che le fatture erano state trasmesse per via elettronica attraverso i canali ufficiali di interscambio e che la cessione era stata regolarmente notificata, pubblicata in Gazzetta Ufficiale e comunicata con lettera informativa (doc.2- 3-4 del monitorio). Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo per l'importo di €. 13.320,58 oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 e spese di lite. Con le memorie ex art. 183 sesto comma n.1 c.p.c. parte opponente precisava in risposta alle difese dell'opposto che mancava in atti la prova scritta del rapporto contrattuale con il cui era Pt_1 seguita l'instaurazione della fornitura in regime di salvaguardia. Tale omissione non poteva essere sanata, determinando anche la nullità del rapporto contrattuale successivo. Il giudizio, di natura documentale, veniva istruito senza assunzione di mezzi istruttori ed il Tribunale, riservata la causa in decisione e in data 07.03.2020 emetteva la sentenza n. 234/2020. Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, con la sentenza, rigettava l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. 807/2018, dichiarandolo Parte_1 definitivamente esecutivo e disponendo la compensazione delle spese di lite.
In particolare, il giudice di primo grado riteneva infondate le doglianze sollevate dall'opponente, ritenendo provata la titolarità del credito in capo alla cessionaria e la legittimazione ad agire di quale suo procuratore speciale. Quanto al rapporto sostanziale, osservava che le Controparte_1 forniture erano avvenute nell'ambito dei regimi di salvaguardia e di ultima istanza, attivati a seguito della liberalizzazione del mercato dell'energia, con comunicazione alla pubblica amministrazione delle relative condizioni, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari. Il contratto si era, dunque, perfezionato ex lege e legittimava le pretese creditorie. In merito alla prova del credito, il giudice rilevava che dalle fatture prodotte emergeva l'indicazione dei consumi effettivi e del numero di contatore, e che il non aveva fornito prova contraria né aveva richiesto di accertare gli Pt_1 effettivi consumi. Tale circostanza, unita alla documentazione in atti, consentiva di ritenere integralmente fondata la pretesa azionata in sede monitoria, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori. In conclusione, il Tribunale rigettava l'opposizione e confermava integralmente il decreto ingiuntivo, disponendo, in ragione delle difese svolte dalle parti, la compensazione integrale delle spese di lite. 2. Con atto di citazione in appello ritualmente proposto il impugnava Parte_1 la sentenza n. 234/2020 emessa dal Tribunale di Palmi in data 07.03.2020, deducendo l'erroneità in fatto e in diritto della decisione con un unico motivo di appello. Il contestava la decisione del Tribunale di Palmi che aveva ritenuto di confermare il decreto Pt_1 ingiuntivo opposto sulla scorta dell'essenziale rilievo secondo cui l'opponente avrebbe documentato il titolo della propria pretesa, ed ossia la maturazione di corrispettivi per forniture avvenute nei menzionati regimi, la cui applicazione sarebbe avvenuta mediante la comunicazione, ad opera del fornitore, del sistema contrattuale e delle relative condizioni, il che avrebbe comportato il perfezionamento del relativo contratto. Ad avviso del giudice di prime cure la dimostrazione dell'an della pretesa sarebbe rafforzata dalla indicazione, ad opera dell'odierna appellata, dei codici inerenti i punti di prelievo e della ubicazione degli impianti, tutti pertinenti al Comune opponente. Contestava tale ricostruzione evidenziando che, da un lato, nessun contratto si era perfezionato ex lege in difetto della forma scritta del contratto concluso con la pubblica amministrazione. L'appellante, in proposito, contestava l'assunto del Tribunale secondo cui il rapporto di fornitura si sarebbe perfezionato ex lege in virtù dell'applicazione del regime di salvaguardia o di ultima istanza (FUI), introdotti rispettivamente dalla l. 125/2007 e dalla l. 239/2004, evidenziando come tali regimi normativi non costituiscano ex novo un contratto con la Pubblica Amministrazione, ma si limitino a individuare il fornitore in sostituzione di quello originario in ipotesi di mancata scelta o cessazione del precedente rapporto, presupponendo comunque l'esistenza di un valido contratto a monte stipulato per iscritto. L'appellante evidenziava, dunque, che la motivazione della sentenza appariva emessa in violazione del cosiddetto “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111 Cost., ritenendo che il Tribunale avesse omesso di esplicitare le ragioni poste a fondamento del proprio convincimento e di valutare le eccezioni difensive articolate, incorrendo così in violazione degli artt. 112, 116 e 132 c.p.c., oltre che degli artt. 2697 c.c., 239/2004, 125/2007 e del R.D. 2440/1923. Il infine, riteneva esplicitamente di non dover rivolgere censure in merito al quantum Pt_1 debeatur, ritenendo che “il superamento della determinazione decisoria del giudice di prime cure in punto di sussistenza dell'an del rapporto” comportasse di per sé il “travolgimento della connessa delibazione del quantum”. Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 19.3.2021 si costituiva la
[...] nella qualità di procuratore speciale di quest'ultima CP_1 Controparte_2 cessionaria e mandataria della cedente contestando integralmente le Controparte_3 argomentazioni dell'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado. In particolare, l'appellato eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e nel merito, ribadiva la piena legittimità della propria pretesa creditoria secondo quanto previsto dalla normativa di settore. Con ordinanza depositata in data 07.05.2024, veniva disposta la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata. Con successiva ordinanza depositata il 04.06.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08.05.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dall'appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., poiché il filtro di ammissibilità del gravame previsto dal già menzionato articolo è stato tacitamente superato trovandosi, allo stato, il giudizio de quo in fase decisoria. Consegue il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello.
4. Nel merito, ritiene l'odierno collegio giudicante che l'appello sia infondato e che, pertanto, non possa trovare accoglimento. Infatti, ad avviso della Corte, la tesi secondo cui l'assenza di un contratto stipulato in forma scritta, come richiesto per i contratti delle pubbliche amministrazioni, determinerebbe la radicale nullità del rapporto negoziale e quindi l'insussistenza della pretesa creditoria, non tiene conto della natura legale del servizio di salvaguardia e di ultima istanza e del peculiare regime normativo che ne governa l'istituzione e il funzionamento. Come è noto, il servizio di salvaguardia nel settore dell'energia elettrica è stato introdotto con D.L. 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni nella L. 3 agosto 2007, n. 125. Tale disposizione prevede che, a decorrere dall'01.07.2007, per i clienti finali che non abbiano ancora scelto un fornitore di energia elettrica sul mercato libero o che ne siano rimasti privi, e siano intestatari di almeno un sito in media tensione o in alta tensione sul territorio nazionale, ovvero per le imprese titolari di soli siti in bassa tensione, con oltre 50 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro, è garantita la continuità dell'erogazione del servizio attraverso l'attivazione, da parte dell'Autorità (oggi ARERA), di un meccanismo di assegnazione tramite gara pubblica a operatori selezionati. Tale regime è espressamente finalizzato a garantire la continuità della fornitura di energia, trattandosi di servizio essenziale e di pubblica utilità. Con riferimento alle condizioni contrattuali, il servizio di salvaguardia è reso in virtù delle condizioni economiche e dei prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia sulla base di modalità di calcolo statuite per decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Quanto alle condizioni economiche, invece, è garantita l'applicazione di prezzi controllati dal Ministero per lo Sviluppo Economico, elaborati in conformità alla disciplina di cui al D.M. del 23.11.2007, n. 28670. Il soggetto deputato ad assicurare il servizio di fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia è individuato per aree territoriali e periodi di tempo a seguito di apposita procedura concorsuale, organizzata e svolta dall'Acquirente Unico. L'esercente selezionato dunque, che per il periodo cui le fatture si riferiscono era Controparte_3
è tenuto a garantire la fornitura ai clienti obbligati, in modo automatico, e secondo criteri prefissati, senza necessità di preventiva manifestazione di volontà da parte dell'utente, previa comunicazione preventiva da parte del fornitore (c.d. Welcome Letter). L'architettura legislativa del servizio in parola consente di ritenere che il rapporto giuridico di somministrazione di energia elettrica tra cliente finale e fornitore in regime di salvaguardia non tragga origine da un contratto liberamente negoziato tra le parti, ma da un vincolo legale previsto ex lege, che si attiva per effetto del solo verificarsi delle condizioni previste dalla normativa speciale (mancata scelta di un fornitore sul mercato libero, cessazione del precedente contratto, appartenenza alla categoria dei clienti obbligati, ecc.). A tale conclusione perviene la stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20140.24) quando afferma che “In tema di somministrazione di energia elettrica attraverso l'erogazione del "servizio di salvaguardia" disciplinato dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 73 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 125 del 2007, l'assunzione della qualità di aggiudicatario del servizio per l'area territoriale di riferimento, alla scadenza del periodo di operatività dell'esercente in via provvisoria, determina ex lege il subentro nel rapporto relativo alla prestazione del servizio, così dando luogo ad un'ipotesi di "scambio senza accordo", rispetto alla quale la comunicazione all'utente delle condizioni economiche, da compiersi ad opera del nuovo esercente ai sensi dell'art. 5 del d.m. 23 novembre 2007 e dell'art. 15 della delibera n. 156 del 2007 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (ora ARERA), non integra una regola di validità (stante la totale etero-regolazione del rapporto), ma piuttosto una norma di condotta, alla cui omissione non consegue una nullità, bensì il solo eventuale rimedio risarcitorio rapportabile al minor vantaggio o al maggior aggravio per l'utente.” In questo senso deve ritenersi che la mancanza di una stipulazione formale scritta non costituisca causa di nullità del rapporto, in quanto non si è in presenza di un rapporto che nasce da un accordo tra le parti, bensì di un rapporto che nasce dalla legge, secondo criteri oggettivi e, a monte, predeterminati. L'appellante vorrebbe aggirare la normativa speciale sostenendo che l'assenza di un contratto scritto ab origine determinerebbe una nullità non sanabile attraverso la successiva instaurazione del rapporto ex lege. Invero, come prima evidenziato, la normativa speciale contempla l'operatività del regime di salvaguardia con riferimento a quegli utenti che non abbiano ancora scelto un fornitore di energia elettrica sul mercato libero o che ne siano rimasti privi. Ciò vale a ritenere che il regime è destinato ad operare anche in favore di quei soggetti che non abbiano un rapporto contrattuale in essere, come nel caso di fornitura di energia in mancanza di un valido titolo contrattuale. L'argomento difensivo svolto dall'appellante si rivela, pertanto, privo di fondamento, in quanto non tiene conto della disciplina speciale che governa il servizio di salvaguardia, né della consolidata interpretazione giurisprudenziale che qualifica il relativo rapporto come obbligazione legale e non negoziale. La circostanza che tale rapporto sorga anche nei casi in cui il cliente finale sia rimasto privo di fornitore induce a ritenere che tale rapporto sorge a prescindere dalla sorte del rapporto contrattuale pregresso e indipendentemente dalla sua esistenza, ponendosi come rapporto nuovo ed eterodeterminato. Deve, infine, ritenersi che tali considerazioni valgano anche nei casi di cliente pubblico: la natura dell'utente – privato o pubblica amministrazione – non incide sulla struttura del rapporto di salvaguardia, né comporta la necessità di stipula per iscritto ad substantiam, giacché si è in presenza di un rapporto obbligatorio instaurato per legge. Si deve, inoltre, ricordare che la forma scritta per i contratti della PA (di cui al RD n. 2440 del 1923) è prevista al fine di soddisfare le esigenze di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa;
tale esigenza è indubbiamente soddisfatta quando il contratto sorge ex lege, posto che in questa ipotesi la scelta del contraente e le condizioni contrattuali sono tutte frutto di una scelta legislativa. La prescrizione della forma scritta ad substantiam per i contratti della P.A., dettata dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, non può, dunque, in tali casi speciali operare. Analoghe considerazioni valgono per la somministrazione di gas naturale in regime di FUI di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (il cui dettato prevede che, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), anche in base a quanto stabilito all'articolo 30, commi 5 e 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99/09, siano individuati e aggiornati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno, nonché per le utenze relative ad attività di servizio pubblico e nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 luglio 2004, n. 239) in relazione al quale sono parimenti normativamente stabiliti le condizioni di erogazione del servizio, le procedure per l'attivazione, il subentro e la cessazione della fornitura, gli obblighi di comunicazione dei soggetti coinvolti.
Considerato che
le fatture per le quali è richiesto il pagamento si riferiscono a periodi di erogazione dell'energia e del gas naturale in regime di salvaguardia e di le somme pretese appaiono dovute. Part Ciò posto, la mancata impugnazione da parte dell'appellante della sentenza nella parte relativa alla quantificazione degli importi dovuti implica acquiescenza alla sentenza e pertanto, la sentenza di primo grado va interamente confermata. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato e la sentenza confermata. 5.Al totale rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante Parte_1 alle spese di lite del presente grado in favore di Controparte_1
Le spese sono calcolate nella misura indicata in dispositivo ai sensi delle tabelle vigenti di cui al D.M. 55/2014 e del DM 147/2022 in relazione al valore dichiarato della causa di appello (ovvero euro 13.320,58), considerando la controversia di complessità bassa (Fase di studio della controversia € 567,00; fase introduttiva del giudizio: € 461,00; Fase istruttoria e/o di trattazione: € 922,00. Fase decisionale, € 956,00 Compenso tabellare € 2906,00 oltre accessori di legge.). Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, deve darsi atto di avere totalmente rigettato l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 234/2020 del Tribunale di Palmi, emessa il 6.03.2020 e pubblicata il successivo 7.03.202 nell'ambito del procedimento recante n. 434/2019 R.G.A.C., così provvede:
- rigetta interamente l'appello, e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante (C.F.: alle spese di lite Parte_1 P.IVA_1 del presente grado, che ai sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022 si liquidano in favore di (C.F.: ), in €. 2906,00, oltre IVA, CPA e spese generali Controparte_1 P.IVA_2 come per legge;
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, ai fini del versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione. Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10.10.25. La Consigliera rel. Dott.ssa Ivana Acacia La Presidente Dott.ssa Viviana Cusolito