Articolo 2739 del Codice civile
Articolo 2546Articolo 2526
Versione
19 aprile 1942
Art. 2739.

(Oggetto).

Il giuramento non puo' essere deferito o riferito per la decisione di cause relative a diritti di cui le parti non possono disporre, ne' sopra un fatto illecito o sopra un contratto per la validita' del quale sia richiesta la forma scritta, ne' per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l'atto stesso.

Il giuramento non puo' essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui e non puo' essere riferito qualora il fatto che ne e' l'oggetto non sia comune a entrambe le parti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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