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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/07/2025, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 899/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione giudiziale vertente tra
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Del Prete, giusta procura in atti
-ricorrente-
e
, nato a [...], il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Meandro, giusta procura in atti
-resistente-
nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente ex lege -
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 30.06.2025, le parti si riportavano agli accordi trasfusi in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.02.2025 la sig.ra premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il sig. , in Napoli il 03.09.1992, con atto trascritto Controparte_1 nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 63, parte II, serie A, sez. V, anno 1992), dalla cui unione sono nate , a Massa di Somma (NA) il 07.10.1993, maggiorenne e Persona_1 con proprio nucleo familiare, ed a Napoli il 19.05.2006, maggiorenne e non Persona_2 economicamente autosufficiente, ha rilevato che la stessa era fallita a causa di insormontabili contrasti e del comportamento pregiudizievole del marito.
Chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione con addebito a carico del predetto coniuge;
assegnare la casa familiare alla ricorrente che continuerà ad abitarla con la figlia stabilire a Per_2 carico del resistente un assegno di mantenimento mensile in favore della ricorrente pari ad € 1.300,00; disporre a carico del resistente il contributo al mantenimento in favore della figlia pari ad € Per_2
500,00 mensili;
dichiarare che le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili vengano ripartite in ragione del 75% a carico del resistente e del 25% a carico della ricorrente. Trasferire la proprietà dell'auto CI SA tg.EH638PZ in capo alla sig.ra accertare e dichiarare il sig. Pt_1
Imperatrice tenuto al pagamento delle cartelle esattoriali/avvisi di accertamento in capo alla sig.ra e conseguentemente condannare lo stesso al pagamento in favore della ricorrente della Pt_1 somma complessiva di € 25.000,00, o a quella somma diversa che il Tribunale dovesse ritenere congrua. Con vittoria di spese in caso di opposizione.
In data 24.06.2025 si costituiva parte resistente, il quale rappresentava che le parti manifestavano la volontà di definire congiuntamente la separazione alle condizioni riportate nell'istanza.
Con note telematiche del 25.06.2025 le parti, tramite i rispettivi difensori, chiedevano l'accoglimento delle condizioni congiunte rese nell'istanza depositata il 24.06.2025; il Presidente relatore revocava l'udienza in presenza e fissava il termine ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 30.06.2025 per precisazione conclusioni.
Con note telematiche del 28.06.2025, le parti si riportavano agli accordi trasfusi in atti
Sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Presidente Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Il Tribunale letto l'accordo, ravvisato che lo stesso risulta conforme alla legge e agli interessi delle parti, ritiene che possa essere messo a fondamento della propria decisione.
Preliminarmente il Tribunale prende atto che la sig.ra rinuncia alla dichiarazione Parte_1 di addebito a carico del coniuge.
Quanto alle determinazioni accessorie, il Tribunale, letto l'accordo, determina in euro 450,00 mensili il contributo al mantenimento a favore della figlia maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente, a carico del sig. , oltre il 100% delle spese straordinarie;
determina Controparte_1 altresì in euro 675,00 mensili il contributo a titolo di mantenimento a favore della sig.ra a Pt_1 carico del sig. . CP_1
Il Tribunale prende atto che le parti convengono che l'automobile Fiat SA, già utilizzata dalla sig.ra sarà definitivamente trattenuta dalla stessa. Pt_1
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Pronunzia la separazione tra i coniugi , nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) e , nato a [...], il [...] C.F._1 Controparte_1
(C.F. , che hanno contratto matrimonio concordatario in Napoli il C.F._2
03.09.1992, con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 63, parte II, serie A, sez. V, anno 1992);
2) determina in € 450,00 il contributo al mantenimento a favore della figlia maggiorenne e Per_2
non economicamente autosufficiente, a carico del sig. Imperatrice PI da corrispondere alla stessa mediante bonifico, contanti o vaglia postale, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste a carico del sig. nella CP_1
misura del 100%;
3) determina in € 675,00 il contributo al mantenimento a favore della sig.ra a Parte_1
carico del sig. da corrispondere alla stessa mediante bonifico, contanti o vaglia Controparte_1
postale, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898, così come mod. da l.
6.3.1987 n.74, e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 r.d.
9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché d.p.r. n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile);
5) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Nola, così deciso il 30.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 899/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione giudiziale vertente tra
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Del Prete, giusta procura in atti
-ricorrente-
e
, nato a [...], il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Meandro, giusta procura in atti
-resistente-
nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente ex lege -
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 30.06.2025, le parti si riportavano agli accordi trasfusi in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.02.2025 la sig.ra premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il sig. , in Napoli il 03.09.1992, con atto trascritto Controparte_1 nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 63, parte II, serie A, sez. V, anno 1992), dalla cui unione sono nate , a Massa di Somma (NA) il 07.10.1993, maggiorenne e Persona_1 con proprio nucleo familiare, ed a Napoli il 19.05.2006, maggiorenne e non Persona_2 economicamente autosufficiente, ha rilevato che la stessa era fallita a causa di insormontabili contrasti e del comportamento pregiudizievole del marito.
Chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione con addebito a carico del predetto coniuge;
assegnare la casa familiare alla ricorrente che continuerà ad abitarla con la figlia stabilire a Per_2 carico del resistente un assegno di mantenimento mensile in favore della ricorrente pari ad € 1.300,00; disporre a carico del resistente il contributo al mantenimento in favore della figlia pari ad € Per_2
500,00 mensili;
dichiarare che le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili vengano ripartite in ragione del 75% a carico del resistente e del 25% a carico della ricorrente. Trasferire la proprietà dell'auto CI SA tg.EH638PZ in capo alla sig.ra accertare e dichiarare il sig. Pt_1
Imperatrice tenuto al pagamento delle cartelle esattoriali/avvisi di accertamento in capo alla sig.ra e conseguentemente condannare lo stesso al pagamento in favore della ricorrente della Pt_1 somma complessiva di € 25.000,00, o a quella somma diversa che il Tribunale dovesse ritenere congrua. Con vittoria di spese in caso di opposizione.
In data 24.06.2025 si costituiva parte resistente, il quale rappresentava che le parti manifestavano la volontà di definire congiuntamente la separazione alle condizioni riportate nell'istanza.
Con note telematiche del 25.06.2025 le parti, tramite i rispettivi difensori, chiedevano l'accoglimento delle condizioni congiunte rese nell'istanza depositata il 24.06.2025; il Presidente relatore revocava l'udienza in presenza e fissava il termine ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 30.06.2025 per precisazione conclusioni.
Con note telematiche del 28.06.2025, le parti si riportavano agli accordi trasfusi in atti
Sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Presidente Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Il Tribunale letto l'accordo, ravvisato che lo stesso risulta conforme alla legge e agli interessi delle parti, ritiene che possa essere messo a fondamento della propria decisione.
Preliminarmente il Tribunale prende atto che la sig.ra rinuncia alla dichiarazione Parte_1 di addebito a carico del coniuge.
Quanto alle determinazioni accessorie, il Tribunale, letto l'accordo, determina in euro 450,00 mensili il contributo al mantenimento a favore della figlia maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente, a carico del sig. , oltre il 100% delle spese straordinarie;
determina Controparte_1 altresì in euro 675,00 mensili il contributo a titolo di mantenimento a favore della sig.ra a Pt_1 carico del sig. . CP_1
Il Tribunale prende atto che le parti convengono che l'automobile Fiat SA, già utilizzata dalla sig.ra sarà definitivamente trattenuta dalla stessa. Pt_1
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Pronunzia la separazione tra i coniugi , nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) e , nato a [...], il [...] C.F._1 Controparte_1
(C.F. , che hanno contratto matrimonio concordatario in Napoli il C.F._2
03.09.1992, con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 63, parte II, serie A, sez. V, anno 1992);
2) determina in € 450,00 il contributo al mantenimento a favore della figlia maggiorenne e Per_2
non economicamente autosufficiente, a carico del sig. Imperatrice PI da corrispondere alla stessa mediante bonifico, contanti o vaglia postale, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste a carico del sig. nella CP_1
misura del 100%;
3) determina in € 675,00 il contributo al mantenimento a favore della sig.ra a Parte_1
carico del sig. da corrispondere alla stessa mediante bonifico, contanti o vaglia Controparte_1
postale, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898, così come mod. da l.
6.3.1987 n.74, e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 r.d.
9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché d.p.r. n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile);
5) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Nola, così deciso il 30.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca