Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/06/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 325/2022
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott. Natalino Sapone presidente rel. dott. Federica Rende consigliera dott. Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 325/2022 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
P. IVA , con sede in Roghudi Parte_1 P.IVA_1
via della Pace, in nome del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Saverio GATTO, che dichiara di voler ricevere gli avvisi ex art. 133,
3°comma e 134, 3° comma c.p.c, al recapito 0965-771648 e posta elettronica certificata ed elettivamente domiciliata presso Email_1
il suo studio, sito in Melito di Porto Salvo (R.C.), Via Andrea Costa 5
e
1
– c.f. – elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliata a Melito di Porto Salvo, Via Nazionale 110 presso lo studio dell'avv. Giovanni Palumbo, dal quale è rappresentata e difesa
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Premesso che, con atto del 9 giugno 2022 la ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza avverso la sentenza n. 549/2022
emessa dal Tribunale di Reggio Calabria a definizione della causa iscritta al n. 2461/2019, pubblicata in data 11 giugno 2022, con cui è stata accolta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
320/2019 del 2/05/2019, con conseguente revoca dello stesso decreto ingiuntivo;
- considerato che l'appellante non ha depositato note scritte per la trattazione del 27 marzo 2025, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348 secondo comma c.p.c. al 24 aprile 2025, con sostituzione dell'udienza stessa con il deposito di note scritte entro le ore 10:00 del 24 aprile 2025;
- considerato che l'appellante ha depositato note scritte alle ore 12:14 del 24 aprile 2025, quindi oltre il termine (ore 10:00) fissato nell'ordinanza precedente;
- considerato che il termine fissato per il deposito di note scritte con l'ordinanza del 28 marzo 2025 è perentorio, come espressamente previsto dal comma 4 dell'art. 127-ter c.p.c. e come chiaramente desumibile dall'avviso, contenuto nell'ordinanza del 28 marzo 2025, che «dall'omesso o tardivo deposito di note scritte conseguiranno gli effetti previsti dalla legge in caso di mancata comparizione all'udienza»;
- considerato che pertanto al deposito tardivo delle note scritte del 24 aprile
2025 devono conseguire gli effetti previsti in caso di mancata comaprizione delle parti;
- rilevato che, secondo quanto prevede, l'art. 348 secondo comma c.p.c., «se
l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il
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cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio»;
- ritenuto, pertanto, che nel caso di specie va dichiarata l'improcedibilità dell'appello;
- considerato che l'improcedibilità, nella fattispecie in esame, deve essere dichiarata con sentenza (Cass. civ., sez. I, n. 12537/2003; Cass. civ., sez. II,
5610/2001), trattandosi di impugnazione proposta anteriormente al 28
febbraio 2023;
- ritenuto che le spese processuali seguono la soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione, e si liquidano – sulla base del d.m. n. 55/2014, aggiornato dal d.m. n. 147/2022 – applicando lo scaglione da € 5.201 ad € 26.000, tenendo conto dei parametri minimi, attesa la bassa complessità dell'attività difensiva – in complessivi € 2.906,00, di cui € 567 per studio della controversia, € 461 per fase introduttiva, € 922 per fase istruttoria, € 956 per fase decisionale, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giovanni Palumbo, procuratore dell'appellata;
- ritenuti non ravvisabili nell'impugnazione proposta i presupposti dell'abuso del processo, non essendo riscontrabile l'utilizzo da parte dell'appellante di istituti giuridici per realizzare scopi diversi da quelli per i quali gli istituti stessi sono riconosciuti dall'ordinamento; né in particolare l'appello può essere ritenuto ispirato a intento dilatorio, considerato che la sentenza impugnata ha revocato il decreto ingiuntivo e pertanto non contiene una condanna a carico dell'appellante;
- in considerazione della dichiarazione di improcedibilità dell'appello, poiché il presente giudizio d'appello è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre darne atto ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13;
p.q.m.
3 Corte d'Appello
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1
di avverso la sentenza n. 549/2022 emessa dal Tribunale Controparte_1
di Reggio Calabria a definizione della causa iscritta al n. 2461/2019,
pubblicata in data 11 giugno 2022, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- pone a carico dell'appellante le spese processuali del secondo grado, che liquida in complessivi € 2.906,00, oltre alle spese generali in misura pari al
15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avv. Giovanni Palumbo, procuratore dell'appellata;
- dà atto di avere adottato una pronuncia di improcedibilità dell'appello ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 17 giugno 2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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