Ordinanza cautelare 17 maggio 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 11/12/2025, n. 22450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22450 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22450/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07814/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7814 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro De Stefano, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Avv. De Stefano in Roma, via Crescenzio n. 62;
contro
Azienda Sanitaria Locale Rieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Fabio Marchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria, approvata con deliberazione 334 del 5 aprile 2024 del Commissario Straordinario della ASL di Rieti e pubblicata il 30 aprile 2024 sul B.U.R. Lazio n. 35/24, relativa al “ concorso pubblico per titoli e per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti per dirigente medico, disciplina oncologia” indetto con deliberazione n. 188 del 16 marzo 2023 ;
nonché per la dichiarazione di inesistenza o di nullità, e comunque per l’annullamento,
- della pec 26 marzo 2024 dell’Ufficio concorsi del predetto ente con cui si rigetta la istanza della ricorrente di differire la prova orale, richiamando l’art. 6 del bando di concorso;
e per l’annullamento
- dell’art. 6 del predetto bando di “ concorso per titoli e per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti per dirigente medico, disciplina oncologia ” indetto con deliberazione n. 188 del 16 marzo 2023 e pubblicato sul B.U.R. Lazio n. 50/23;
- della conseguente deliberazione n. 370 del 17 aprile 2024 del Commissario Straordinario della ASL di Rieti di nomina dei due vincitori del concorso;
- di ogni altro atto conseguente anche se al momento non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Rieti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa AN LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Questi i fatti per cui è causa.
La dott.ssa -OMISSIS-, medico oncologo, ha partecipato al “ concorso pubblico per titoli e per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti per dirigente medico, disciplina oncologia ” indetto con deliberazione n. 188 del 16-3-2023 del Commissario Straordinario dell’ASL di Rieti.
Superate la prova scritta e la prova pratica, è stata convocata per sostenere la prova orale in data 21 marzo 2024.
La mattina del 20 marzo 2024 ha riportato una grave frattura scomposta del femore ed ha comunicato via pec il giorno stesso l’impossibilità di attendere alla prova fissata per l’indomani, chiedendone il differimento e dichiarandosi disponibile a sostenere la prova anche da remoto appena le condizioni di salute lo avessero consentito.
La candidata ha documentato l’istanza di differimento con il certificato di Pronto Soccorso dell’ospedale del SSR di Palestrina, nonché della casa di cura Pio XI, dove è stata trasportata con ambulanza per sostenere un complesso intervento d’urgenza la mattina seguente.
Con pec 26 marzo 2024 - non firmata - l’Ufficio Concorsi ha comunicato di non accogliere l’istanza di differimento, richiamando l’art. 6 del bando che dispone che: “ I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla loro volontà ”.
A tale comunicazione non ha fatto seguito il provvedimento di esclusione.
Con deliberazione 334 del 5 aprile 2024 del Commissario Straordinario della ASL di Rieti, pubblicata il 30 aprile 2024, è stata approvata la graduatoria.
Con il ricorso in esame, la dott.ssa -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe ed in particolare della pec del 26 marzo 2024 e della graduatoria finale.
A sostegno della propria domanda ha articolato i motivi sintetizzati come segue:
- “ 1. Inesistenza e/o nullità del diniego per radicale difetto dei requisiti di atto amministrativo in violazione dell’art. 21 septies L. 241/1990 – Annullamento per incompetenza in violazione dell’art. 4 del Bando di concorso ”: la pec di diniego non recherebbe firma, né menzionerebbe la persona che avrebbe formato ed espresso la volontà dell’amministrazione. Inoltre sarebbe stato violato l’art. 4 del bando che prevede che: “ L’ammissione e/o l’eventuale esclusione è disposta con provvedimento del Direttore Generale su proposta della U.O.C. Politiche del Personale. La comunicazione ai candidati viene effettuata esclusivamente tramite pubblicazione sul Portale Aziendale www.asl.rieti.it nella sezione “Concorsi” ”;
- “ 2. Illegittimità dell’art. 6 del Bando per irragionevolezza manifesta, violazione del principio di proporzionalità e di massima partecipazione nei concorsi pubblici attuativo dell’art. 97 Cost, del diritto alla salute garantito dall’art. 32 Cost .”: l’art. 6 del bando - che al penultimo comma dispone: “ I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’ esame nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla loro volontà ” – dovrebbe essere interpretato nel senso di sanzionare ingiustificati ritardi per esigenze soggettive, nel rispetto di principi di rango superiore quali quello della massima partecipazione alla procedura concorsuale e del diritto alla salute.
Si è costituita la ASL rilevando innanzitutto che “ è sufficiente che il provvedimento rechi indicazioni esplicite sull’ente competente, oppure sulla qualifica e sull’ufficio del funzionario responsabile, permettendo così di attribuirne con certezza l’origine, senza pregiudicare la validità dell’atto per il solo difetto di sottoscrizione ”.
In relazione alla dedotta violazione dell’art. 4 del Bando ha affermato che “ Nel caso specifico le comunicazioni a mezzo PEC inoltrate dalla ricorrente all’Ufficio Concorsi sono state visionate dalla Commissione Esaminatrice in sede di convocazione per la prova orale, la quale ha ritenuto di dover procedere con l’espletamento della prova per i soli candidati presenti, in ossequio al disposto del penultimo comma dell’art. 6 del Bando di Concorso che così recita: “I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla loro volontà”. La mancata partecipazione della Dott.ssa -OMISSIS- alla prova orale del concorso ha comportato pertanto la sua automatica decadenza dalla procedura ”.
Ha poi sostenuto che costituirebbe il principio d’ordine generale immanente nel sistema, previsto anche nella lex specialis del concorso, quello secondo cui “ gli impedimenti soggettivi dei concorrenti, anche causati da caso fortuito o forza maggiore, sono irrilevanti ai fini della procedura e, quindi, non giustificano l’assenza del candidato, così escluso dalla selezione. Detto principio riposa, a sua volta, sul principio di contestualità delle prove che informa le procedure concorsuali e selettive ”.
Nelle more, tutti i candidati ammessi hanno superato la prova orale e l’Amministrazione ha proceduto a chiamare i concorrenti collocati nelle prime due posizioni, scorrendo la graduatoria per il caso di mancata accettazione dell’incarico, arrivando sino alla posizione n. 27.
La dott.ssa ha riferito che, se avesse superato la prova orale, si sarebbe collocata nella graduatoria finale degli specialisti tra la 15^ posizione (con il punteggio massimo di 77,7) e la 32^ posizione (con il punteggio minimo di 71,7).
Con istanza notificata in data 31 marzo 2025 ha chiesto al Tribunato adito di “ adottare le misure cautelari idonee ad evitare che, nelle more del presente giudizio, possa essere ulteriormente pregiudicata dai provvedimenti impugnati e, per l’effetto, voglia disporre che, nell’attesa della definizione della presente causa, ella sia ammessa a 5 sostenere le prove orali ed, in caso di superamento, sia collocata temporaneamente nella corretta posizione della graduatoria finale, sotto la condizione dell’accoglimento del ricorso nel merito ”.
Con ordinanza n. 2715 del 17 maggio 2025 è stata accolta l’istanza cautelare con la seguente motivazione:
“ Considerato, impregiudicata ogni valutazione sulle specifiche questioni preliminari e di merito, che nel bilanciamento degli opposti interessi appaiono meritevoli di favorevole apprezzamento le esigenze cautelari in punto di periculum per come prospettate dalla parte ricorrente - atteso che la misura cautelare in commento è necessaria per scongiurare il pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe al candidato dalla esclusione dalla procedura valutativa in esame;
Rilevato che sembrerebbe sussistere anche il fumus di fondatezza, atteso che la giurisprudenza, in relazione alla possibilità di differimento della prova orale ha più volte affermato che: “Non è condivisibile quanto argomentato dalla resistente che richiama inconferente giurisprudenza relativa alla inammissibilità delle istanze di differimento delle prove scritte di un concorso pubblico. In tal caso, difatti, la diversa soluzione negativa è giustificata dall'evidente irripetibilità in un diverso contesto temporale delle prove scritte da parte di singoli candidati, in ragione della necessità di garantire la contestualità dello svolgimento di dette prove e assicurare la par condicio tra tutti i concorrenti, chiamati a misurarsi nello stesso momento con la medesima traccia, senza possibilità di alterazione di sorta delle regole di svolgimento prestabilite né tantomeno di differimenti parziali. Nel caso di prova orale, invece, lo svolgimento non simultaneo degli esami dei candidati ammessi rappresenta una costante connessa alla stessa diversa natura della prova, di talché, di regola, occorre una espressa e motivata giustificazione per negare assenso ad un'istanza di un candidato ammesso all'orale di breve differimento, dovuta a un impedimento oggettivo, adeguatamente provato e non diversamente superabile, viepiù se legato a motivi di salute, come nella specie. In tal caso, è evidente che un eventuale diniego può trovare ostacolo solo a fronte di una ragionevole giustificazione dell'amministrazione a sua volta ancorata ad un interesse prevalente rispetto a quello addotto dall'interessato, quale quello di consentire il rispetto di precise scadenze temporali e una rapida conclusione della procedura” (cfr. TAR Campania n. 683/2023) ”.
Il Consiglio di Stato, in sede di appello, con ordinanza n. 3096 del 29 agosto 2025, ha confermato il decisum dei giudici di prime cure affermando che:
“ Considerato che il principio di inderogabile simultaneità nello svolgimento delle prove concorsuali rinviene il proprio terreno elettivo di applicazione nello svolgimento delle prove scritte, fatte salve le eccezioni di legge (v. art. 7, co. 7 d.P.R. 487/1994, come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. g), d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82), allorquando le incomprimibili esigenze di par condicio competitorum e imparzialità dell’azione amministrativa impongono la somministrazione di tracce/quesiti identici a tutti i candidati, mentre subisce deroghe nell’ipotesi delle prove orali in cui la simultaneità cede il passo alla contestualità o prossimità temporale nel ragionevole contemperamento tra l’esigenza di esame individuale dei candidati e la numerosità degli stessi;
Ritenuto che l’ammissione con riserva della candidata non pare suscettibile di arrecare alcun nocumento al buon andamento dell’Amministrazione che sta utilmente scorrendo la graduatoria sin dalla sua pubblicazione avvenuta nel mese di aprile 2024;
Ravvisati gli estremi per la concessione dell’invocata tutela cautelare nella forma dell’ammissione con riserva ”.
Nelle more, in data 4 novembre 2025, la dottoressa ha superato la prova orale a cui è stata ammessa con riserva in virtù dell’ordinanza cautelare di questo Tar.
All’udienza del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato in relazione al secondo ed assorbente motivo di ricorso e, pertanto, va accolto.
Il diniego serbato dall’Amministrazione ed oggetto di gravame è motivato con riguardo alla regola concorsuale recata dal pure gravato articolo 6 del bando di concorso che così recita: “ I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla loro volontà ”.
Infatti, a fronte della circostanza della grave fattura del femore riportata dalla candidata che le ha impedito di presenziare nel giorno e nell’ora calendarizzate per la propria prova orale, tempestivamente comunicata alla Commissione, l’Amministrazione ha opposto, a fondamento del diniego gravato, la prescrizione escludente di cui al citato articolo 6 del bando.
Senonché tale clausola di bando, nella misura in cui impedisce ai candidati concorrenti di poter ottenere, previa richiesta, il differimento della prova orale, nel caso in cui sussistano documentate ragioni che ne impediscano l’espletamento, è manifestamente irragionevole oltre che lesiva del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’articolo 3 della Costituzione, nonché del principio di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’articolo 97 della Costituzione.
Essa è del tutto irragionevole e sproporzionata in quanto, con riguardo alla prova orale, non sussistono quelle esigenze di svolgimento simultaneo da parte di tutti i candidati che caratterizzano, invece, la prova scritta, “ giustificata dall’evidente irripetibilità in un diverso contesto temporale delle prove scritte da parte di singoli candidati, in ragione della necessità di garantire la contestualità dello svolgimento di dette prove e assicurare la par condicio tra tutti i concorrenti, chiamati a misurarsi nello stesso momento con la medesima traccia, senza possibilità di alterazione di sorta delle regole di svolgimento prestabilite né tantomeno di differimenti parziali ” (T.A.R. Roma n. 13446/2024; T.A.R. Napoli n. 683/2023).
La clausola di bando in argomento frustra manifestamente il principio di uguaglianza sostanziale di cui all’articolo 3 della Costituzione, che impone di trattare situazioni differenti in modo differente, e di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’articolo 97, impedendo il completamento dell’iter concorsuale a candidati che involontariamente si trovino in condizioni, documentate, di impossibilità oggettiva rispetto alle quali nemo tenetur .
Attesa la specifica natura della prova orale, per la quale lo svolgimento non simultaneo degli esami dei candidati rappresenta una modalità costante, non può ritenersi in alcun modo giustificata dall’ordinamento una regola concorsuale che imponga di negare l’assenso alla istanza di breve differimento avanzata da un candidato ammesso all’orale e dovuta ad un impedimento oggettivo, adeguatamente provato e non diversamente superabile, viepiù se legato a motivi di salute, come nella specie.
Laddove non si oppongano, come nella fattispecie, esigenze di tutela dell’imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione, in quanto un breve differimento delle prove orali non scalfisce minimamente il principio di par condicio tra i candidati, la tutela della salute e del diritto al lavoro di cui agli articoli 32 e 4 della Costituzione va incontro ad una naturale espansione ed è evidentemente pretermessa da una clausola di bando, in ragione di ciò illegittima, che comprima del tutto ed in senso assoluto la possibilità di ottenere, per giustificati e documentati motivi comunque valutabili dalla P.A., il differimento della prova orale.
E’ stato altresì precisato che: “ La previsione in esame, infatti, non appare proporzionata avuto riguardo alla comprensibile esigenza di contenere la tempistica necessaria alla conclusione dell'iter concorsuale; infatti, per come formulata, implica l'arbitrario e manifestamente ingiusto effetto, contrario ai basilari principi dell'ordinamento, di escludere la rilevanza di un impedimento oggettivo e temporaneo del candidato, anche qualora tale impedimento sia accertato mediante idonea documentazione medica.
Del resto le eventuali finalità di contingentamento dei tempi perseguite non sarebbero frustrate dalla previsione di una sessione di recupero nell'arco temporale della stessa procedura, considerato che le prove di concorso già non prevedono una contestuale partecipazione di tutti i concorrenti, con l'ulteriore conseguenza che il differimento non comporta pregiudizio alla par condicio tra i concorrenti né favorisce in alcun modo il candidato che recupera (cfr. per un caso analogo Tar Lazio, Sez. I-bis, 19 settembre 2017, n. 9829) ” (T.A.R. Roma n. 5783/2025).
L’illegittimità, per le ragioni su esposte, della clausola di bando di cui all’articolo 6 determina, in via direttamente derivata, l’illegittimità del rigetto serbato dalla P.A. in applicazione della stessa: l’Amministrazione avrebbe potuto (e dovuto) accordare il rinvio richiesto.
3. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, sia la clausola di bando di cui all’articolo 6, sia il provvedimento di rigetto della istanza di differimento vanno annullati, con conseguente conferma dell’ammissione della ricorrente alla prova orale, nella data differita, e consolidamento degli esiti di quella già sostenuta in esecuzione dell’ordinanza cautelare e rimozione di ogni eventuale “ riserva ” che sia stata apposta, ai fini dell’inserimento in graduatoria.
4. Considerato che l’accoglimento del secondo motivo di ricorso determina per la ricorrente il conseguimento della massima utilità ottenibile con il presente giudizio, viene meno il suo interesse all’esame delle ulteriori doglianze formulate nel ricorso principale.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Azienda Sanitaria ASL Rieti alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge, nonché del contributo unificato ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI CR UI, Presidente
AN LI, Primo Referendario, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LI | RI CR UI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.