Cass. civ., sez. I, sentenza 03/08/1960, n. 2271
CASS
Sentenza 3 agosto 1960

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Nel caso di mandato senza rappresentanza ad acquistare beni immobili, nullo per Mancanza della Forma scritta richiesta ad substantiam, colui che ha conferito l'incarico non può rivendicare il bene acquistato dal mandatario e neppure può agire contro di questi per il risarcimento dei danni conseguenti al mancato ritrasferimento, in quanto, non essendo sorto l'Obbligo alla prestazione sostitutiva di quella dedotta in contratto, compete al mandante in tal caso, solo il diritto di ripetere ciò che gli ha prestato per la esecuzione del mandato, in base alle norme del pagamento dell'indebito.

Commentari2

  • 1Mandato senza rappresentanza per l'acquisto di bene immobile e forma scrittaAccesso limitato
    Ilaria Di Punzio · https://www.altalex.com/ · 8 ottobre 2013

  • 2Mandato senza rappresentanza, forma scritta, assenza, inadempimentoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 ottobre 2013
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 03/08/1960, n. 2271
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2271
Data del deposito : 3 agosto 1960

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