Sentenza 3 agosto 1960
Massime • 1
Nel caso di mandato senza rappresentanza ad acquistare beni immobili, nullo per Mancanza della Forma scritta richiesta ad substantiam, colui che ha conferito l'incarico non può rivendicare il bene acquistato dal mandatario e neppure può agire contro di questi per il risarcimento dei danni conseguenti al mancato ritrasferimento, in quanto, non essendo sorto l'Obbligo alla prestazione sostitutiva di quella dedotta in contratto, compete al mandante in tal caso, solo il diritto di ripetere ciò che gli ha prestato per la esecuzione del mandato, in base alle norme del pagamento dell'indebito.
Commentari • 2
- 1. Mandato senza rappresentanza per l'acquisto di bene immobile e forma scrittaAccesso limitatoIlaria Di Punzio · https://www.altalex.com/ · 8 ottobre 2013
- 2. Mandato senza rappresentanza, forma scritta, assenza, inadempimentoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 ottobre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/08/1960, n. 2271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2271 |
| Data del deposito : | 3 agosto 1960 |
Testo completo
Nel caso di mandato senza rappresentanza ad acquistare beni immobili, nullo per Mancanza della Forma scritta richiesta ad substantiam, colui che ha conferito l'incarico non può rivendicare il bene acquistato dal mandatario e neppure può agire contro di questi per il risarcimento dei danni conseguenti al mancato ritrasferimento, in quanto, non essendo sorto l'Obbligo alla prestazione sostitutiva di quella dedotta in contratto, compete al mandante in tal caso, solo il diritto di ripetere ciò che gli ha prestato per la esecuzione del mandato, in base alle norme del pagamento dell'indebito.