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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 05/06/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2365/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2365/2022 promossa da:
(C.F. e P.IVA Parte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa P.IVA_2 Parte_2 rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Giorgio Solbiati, elettivamente domiciliata in Piacenza, via San Francesco n. 8, presso lo studio dell'avv. Maria Silvia Torretta;
ATTRICE contro
(C.F. , in persona dell'Amministratore e Controparte_1 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore dott.ssa rappresentato e difeso, nel presente Controparte_2 giudizio, dall'avv. Renato Caminati, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cittadella n. 42, presso lo studio del suddetto difensore;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_3
convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale Ordinario di Piacenza, il Controparte_1 chiedendo che venisse ordinato a quest'ultimo, al fine di garantirle il diritto di passaggio, di estirpare e di rimuovere la siepe e le piante cresciute lungo il tratto di strada carraia situato tra le proprietà delle due parti in causa e costeggiato dal Rio Parente, e che, al contempo, venisse fissato un termine congruo per effettuare quanto richiesto, imponendo, per il caso di inadempimento, idonea penalità giornaliera ex art. 614 bis c.p.c.. A sostegno delle proprie pretese, deduceva che:
- in passato, era stata proprietaria di un vasto appezzamento di terreno (e relativi fabbricati strumentali), sito nel Comune di Piacenza, Località , censito al locale Catasto Terreni: al CP_1
foglio 48, mappali 9 e 479; al foglio 54, mappali 12, 14, 16, 17 e 18;
- detto fondo era, da tempo immemorabile e anche nell'attualità, attraversato da una strada carraia interpoderale la quale, connettendo a ovest la Strada della Maganza alla via Marzioli della
Besurica a est, nei pressi del quartiere Besurica di Piacenza, attraversava vari fondi e col suo tratto, costeggiando il canale Rio Parente, passava a confine tra i terreni censiti al foglio 48, mappale 479, e al foglio 54, mappale 12;
- la strada carraia connetteva varie cascine della zona ed era documentata addirittura fin dal
Catasto Napoleonico (risalente, dunque, al XIX Secolo), ove era stata nominata “ de la CP_3
Biasina e de la Barattiera”, insistendo su terreni di proprietà dei vari frontisti della carraia, tra i quali la stessa parte attrice, che l'aveva sempre utilizzata per accedere ai fondi di sua proprietà con mezzi sia agricoli che civili, tanto per usi privati che, soprattutto, per le necessità della coltivazione;
- nel 1996 cedeva alla una porzione del suo fondo (censita al foglio Controparte_4
54, mappale 12), dove si trovavano i fabbricati rurali della antica , sui quali Controparte_5
l'immobiliare operava una ristrutturazione per usi residenziali, cedendo poi i vari appartamenti e box a terzi e dando così vita all'odierno convenuto Controparte_1
- anche dopo la suddetta compravendita, continuava ad utilizzare la detta carraia per le necessità di coltivazione dei propri altri fondi;
- il , sul retro di uno dei fabbricati che dava su una porzione della carraia in CP_1
questione, piantumava una siepe di lauro, la quale cresceva così rigogliosamente da invadere il
2 sedime della strada, restringendo lo spazio per il passaggio dei mezzi;
- come rilevato dall'ing. nel punto in cui era posta detta siepe, lo spazio nominale Persona_1
tra la rete del e quella che proteggeva il canale Rio Parente era di circa 375 cm, ma CP_1
“le foglie dei rami di lauro arrivano ad occupare, verso la carraia, uno spazio di 135 cm, lasciando uno spazio libero della carreggiata di soli 240 cm”;
- questa situazione le impediva di utilizzare efficacemente, come aveva sempre fatto, la carraia nel tratto in questione dal momento che i suoi mezzi agricoli e civili non riuscivano a passare in uno spazio che era già ristretto e angusto per lo sviluppo naturale della vegetazione;
- ogni tentativo di definizione bonaria della controversia, compreso il procedimento di mediazione obbligatoria, dava esito negativo.
1.1) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.02.2023, si costituiva in giudizio il il quale contestava le deduzioni di parte attrice e chiedeva Controparte_1
il rigetto integrale delle domande proposte nei suoi confronti. In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità, improponibilità ed irritualità dell'azione in quanto le domande con la stessa svolte avrebbero dovuto essere proposte ai sensi e nelle forme di cui all'art. 1170 c.c.. Eccepiva, laddove si fosse proceduto con la proposta qualificazione, anche la tardività delle domande de quibus in quanto la siepe di lauroceraso era stata posizionata con la ristrutturazione dei fabbricati in oggetto, effettuata subito dopo la vendita da parte di Parte_3 nell'anno 1996, ed era, quindi, presente da oltre vent'anni. Nel merito, deduceva che la
[...]
società attrice, da quando non era più proprietaria del tratto di strada in oggetto, poteva avervi transitato solo ed esclusivamente con la presenza degli alberi di cui chiedeva l'estirpazione.
Rappresentava, peraltro, che, in forza delle misurazioni effettuate in loco dal geom. CP_6
la siepe aveva un ingombro di soli 105 cm e, di conseguenza, la larghezza di quel tratto di carraia era di 270 cm, ben maggiore di quella dei mezzi agricoli (pari a 255 cm). Sosteneva, infine, che gli unici alberi che, con i loro rami, costituivano effettiva turbativa al transito dei mezzi sul tratto di carraia in oggetto erano solo quelli di Parte_3
1.2) All'udienza del 07.03.2023, il G.I., ritenuta l'opportunità, fissava udienza di comparizione personale delle parti dinnanzi a sé per interrogarle liberamente e tentarne la conciliazione.
All'udienza del 06.04.2023, proponeva alle parti di nominare, in via stragiudiziale, un tecnico di comune fiducia al fine di verificare lo stato dei luoghi ed addivenire ad un'ipotesi di conciliazione, disponendo, quindi, un rinvio onde permettere alle parti di avviare delle trattative
3 volte alla risoluzione bonaria della controversia. Alla successiva udienza dell'11.05.2023, verificato il mancato raggiungimento di un accordo, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.. Con ordinanza del 13.12.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.12.2023, disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando, quale CTU, il dott. il quale accettava l'incarico, prestando giuramento di rito, all'udienza del Persona_2
14.02.2024 e depositava il proprio elaborato definitivo in data 20.11.2024. All'udienza del
10.12.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 18.02.2025 (la quale veniva trattata nelle forme e ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.). Con ordinanza del 19.02.2025, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
2) Con il presente giudizio, agisce in confessoria Parte_3
servitutis in relazione al passaggio, pedonale e veicolare, sulla strada carraia, insistente sul fondo intestato al e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Piacenza al Controparte_1
foglio 54, particella 12, sub. 46, per raggiungere quello di sua proprietà, censito al locale Catasto
Terreni al foglio 48, mappali 9 e 479, ed al foglio 54, mappali 14, 15, 16, 17, 18, 20, 386 e 387, invocando l'acquisto della servitù vuoi per destinazione del padre di famiglia, vuoi per usucapione, e rappresentando l'avvenuta limitazione dell'esercizio di detto diritto a causa dello sviluppo di una siepe di lauroceraso sul lotto di parte convenuta. Parte attrice ha anche sostenuto la proprietà comune di detta carraia in quanto costituita “ex collatione agrorum privatorum”.
Ciò premesso, giova considerare quanto accertato dal CTU, dott. nell'elaborato Persona_2
definitivo depositato in data 20.11.2024, il quale è da considerarsi immune da censure in quanto fondato su un attento ed obiettivo esame della documentazione agli atti e dello stato dei luoghi, oltre che privo di contraddizioni e di passaggi non logici.
L'Ausiliare del Giudice ha, in primo luogo, accertato che: “L'attrice “
[...]
è attualmente proprietaria di un fondo agricolo di una superficie di circa Parte_3
[... 40 ettari posto a sud ovest della città di Piacenza. Nell'anno 1996, la società ha venduto alla “
il complesso immobiliare della “ ”, sino a quel momento Controparte_4 CP_1
costituente il centro aziendale, ma da alcuni anni in disuso. Il centro poderale originario è quindi stato trasformato nel condominio “ ” ad uso residenziale posto in prossimità CP_1 del quartiere “Besurica” a sudovest della città di Piacenza […] Sul lato settentrionale dell'area della “ ”, su terreno di proprietà del condominio, insiste il tratto di strada oggetto CP_1
4 di causa che collega la “Strada Biasina” ad ovest con la “Strada Malchioda” ad est […] Il sedime del tratto di strada oggetto di causa è censito al Catasto Fabbricati del comune di
Piacenza foglio 54 particella 12 sub 46 (allegato 11) di proprietà del condominio “
[...]
” posto in prossimità mappale 479 del foglio 48 di proprietà di ”, CP_1 Parte_3 dal quale è separato dal Corso del canale “Rio Parente” che fiancheggia la strada sul lato settentrionale. La strada si sviluppa dall'intersezione con la “Strada della Biasina” ad ovest sino alla curva che immette sulla “Strada della Malchioda” ad est con decorso nordovest – sudest per una lunghezza complessiva di circa 150 m. Partendo dall'intersezione con la “Strada della
Biasina” e procedendo verso sudest, sul lato sinistro è presente una rete metallica, alta circa 1,5
m, posta su di un muretto in calcestruzzo formante la sponda destra del Rio Parente. Sul lato destro, in tale tratto, è presente il muro di un fabbricato del , della lunghezza di CP_1
circa 30 m, alla cui base è presente un piccolo marciapiede posto a filo del piano stradale. In questo tratto la larghezza della strada varia da un minimo di 3,05 ad un massimo di 3,87 m. A partire dallo spigolo est del fabbricato prima detto, la costruzione successiva, sempre facente parte del , ha un fronte arretrato di circa 2,5 m rispetto all'allineamento con quello CP_1
precedente; ciononostante, a partire da questo punto e procedendo verso est, la strada presenta un brusco restringimento di circa 0,8-0,9 m;
infatti, si rileva la presenza di una rete metallica posizionata in prosecuzione dell'allineamento del precedente fabbricato ma soprattutto, quale causa diretta del restringimento, una siepe di lauroceraso radicata all'esterno della rete stessa rispetto al fabbricato e verso il sedime della strada. Da questo punto e per una lunghezza di circa 30 m, la strada presenta larghezza non superiore a 3,03 m con un punto di larghezza minima, posto circa a metà del tratto, di circa 2,7 m. Dal punto in cui la siepe di ha Parte_4 termine e sino alla curva di immissione sulla “Strada Malchioda”, per una lunghezza di circa 75
m la strada e lo spazio laterale aumentano sino a raggiungere, in corrispondenza del termine della rete lungo la sponda del Rio Parente, una dimensione di 6,15 m […] La strada oggetto di causa ha fondo in buono stato manutentivo generale e, con tutta evidenza, è usualmente percorsa da mezzi motorizzati”.
Il CTU ha, quindi, proseguito rappresentando che: “Partendo dal presupposto che i movimenti di macchinari agricoli di “ avvengano da o per il “Molino Parte_3
Maganza” e da o per la “Strada Gragnana”, l'accesso ai terreni di sua proprietà è così ricostruibile. Quello all'appezzamento di cui al mappale 479 del foglio 48, è agevolmente
5 consentito dall'accesso che si diparte dalla “Strada Biasina” cui è possibile arrivare sia dalla
“Strada Gragnana” sia dalla “Strada della Maganza” senza interessare direttamente la strada oggetto di causa. L'accesso ai terreni del blocco campito in blu nella figura 6, invece, è più difficoltoso. Tralasciando la “Strada Malchioda” il cui uso comporterebbe il passaggio attraverso o il centro del “Molinetto” o il quartiere Besurica, gli accessi percorribili risultano o tramite la strada oggetto di causa o la carraia posta sulla capezzagna sud del mappale 479.
Dalle foto zenitali e dal riscontro in loco, la carraia pare avere un fondo sufficientemente consolidato da consentire un agevole transito ai mezzi agricoli: però, un dubbio sulla sua effettiva efficienza deriva dal fatto che al primo sopralluogo il suo fondo risultasse coltivato. Non
è dato sapere se questa sia una consuetudine o solo un evento occasionale. In alternativa,
l'accesso potrebbe essere consentito tramite la strada oggetto di causa che, però, al momento attuale ha dimensioni insufficienti - tanto per larghezza quanto per altezza - per il passaggio di tutti i macchinari agricoli, soprattutto quelli più grandi (ad esempio: mietitrebbiatrici)”.
Ebbene, per quanto riguarda la circostanza, dedotta da parte attrice, secondo la quale la strada vicinale privata oggetto di causa sia stata formata ex collatione privatorum agrorum e, quindi, destinata non al pubblico transito, ma unicamente all'accesso ai fondi latistanti o in consecuzione, giova rammentare, in punto di diritto, che, secondo la Suprema Corte (da ultimo anche con sent.
n. 16864 del 05.07.2013), “l'accertamento della comunione di una via privata, costituita "ex collatione agrorum privatorum", non è soggetto al rigoroso regime probatorio della rivendicazione, potendo tale comunione, al pari di ogni altra "communio incidens", dimostrarsi con prove testimoniali e presuntive, concernenti l'uso prolungato e pacifico di essa e la sua rispondenza allo stato dei luoghi, nonché l'effettiva destinazione alle esigenze comuni di passaggio, sempre che l'asserito partecipante, il quale non vanti un diverso titolo di acquisto, abbia contribuito al conferimento del sedime della strada, presupposto d'insorgenza della comunione”.
Nel caso di specie, vi è da evidenziare che, non solo dall'esame dei titoli acquisiti nel corso del giudizio, risulta che il fondo sul quale insiste la strada carraia oggetto di causa sia stato, in un primo momento, di proprietà esclusiva di e, Parte_3 successivamente, di proprietà esclusiva del in quanto a quest'ultima Controparte_1
trasferito dalla prima mediante idoneo atto di compravendita (non emerge, invero, in nessuno di tali atti una contitolarità da parte dei proprietari dei fondi limitrofi), ma non è stato per nulla
6 provato un conferimento di sedime da parte di Parte_3
neppure mediante elementi presuntivi (nessuna prova è stata data in ordine ad attività di manutenzione poste in essere, nel corso degli anni, dalla società attrice, ovvero di manifestazioni esclusive di dominio, né in ordine ad un transito veicolare costante e risalente esercitato jure dominii e non jure servitutis). A riguardo, peraltro, anche l'Ausiliare del Giudice ha rilevato che:
“Non è possibile, però, stabilire se e con quale frequenza la strada sia stata utilizzata da
“ . Ciò a maggior ragione, considerato che negli stessi Parte_3
anni, lungo il margine sud del mappale 479, era presente una carraia che corre parallela alla detta strada e che può assolvere alla medesima funzione”.
Neppure risultano comprovati i presupposti di un acquisto del diritto (di comproprietà della strada, ovvero di servitù di passo carrabile) per usucapione. Da questo punto di vista, vi è da evidenziare che, nella memoria istruttoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., parte attrice non ha formulato alcun capitolo di prova orale e quelli articolati a prova contraria indiretta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. non possono essere considerati ammissibili in quanto del tutto generici. E certamente il fatto che in qualche epoca risalente il fondo di proprietà di sia stato raggiunto con veicoli Parte_3
passando anche per la strada carraia oggetto di causa non è sufficiente a comprovare i requisiti di cui all'art. 1158 c.c., significando solo la possibilità materiale, in un tempo non precisato, di accedere con mezzi (agricoli e non), ma non anche un transito carrabile continuo, pacifico e continuato per oltre vent'anni (specie considerato che, come accertato dal CTU, Parte_3
ha sempre avuto a disposizione anche il transito attraverso la carraia sita sul mappale
[...]
censito al foglio 48, mappale 479). A tal fine, non sarebbe utile neppure l'ispezione giudiziale dei luoghi di causa, auspicata ed invocata da parte attrice.
Rispetto, infine, all'asserito acquisto del diritto di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, è noto che, ai sensi dell'art. 1062 c.c., “la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù”. Il presupposto della effettiva situazione di asservimento di un fondo all'altro, richiesto dall'art. 1062 c.c. per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, deve essere accertato, quindi, attraverso la ricostruzione dello stato dei luoghi esistente nel momento in cui, per effetto dell'alienazione di uno di essi o di entrambi, i due fondi hanno
7 cessato di appartenere al medesimo proprietario (cfr. Cass. Civ., n. 10662/2015 e Cass. Civ., n.
17380/2023); dunque, la mancanza di interclusione del fondo preteso dominante non costituisce elemento ostativo al riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. in quanto la sua costituzione avviene nel momento in cui i fondi, dominante e servente, hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario, ed è a quel momento che occorre fare riferimento ai fini dell'accertamento giudiziale, con la conseguenza che i successivi mutamenti dello stato dei luoghi risultano irrilevanti (cfr. Cass. Civ., n. 32684/2019).
In virtù di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, affinché una servitù possa essere costituita per destinazione del padre di famiglia, occorre: a) che i fondi, appartenuti in origine allo stesso proprietario siano da lui posti in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio, l'uno rispetto all'altro, atta ad integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale;
b) che tale situazione persista o perduri nel momento in cui i due fondi cessino di appartenere al medesimo proprietario;
c) l'esistenza di opere visibili e permanenti evidenzianti, in termini inequivoci, la relazione di asservimento (cfr. Cass. Civ. n. 14292/2017); d) l'assenza di volontà contraria al perdurare della relazione di sottoposizione di un fondo nei confronti dell'altro (cfr.
Cass. Civ. n. 3389/2009; Cass. Civ. n. 16842/2009). Quanto al requisito dell'apparenza, in particolare, è necessario che questa sussista al momento della separazione, in modo da evidenziare all'acquirente e da consentire allo stesso di tenerne conto per la scelta dell'acquisto e delle relative condizioni dell'affare, mentre non è necessario, ai fini della opponibilità del diritto ai successivi acquirenti del fondo servente, la permanenza di tale requisito anche successivamente al momento della separazione (cfr. Cass. Civ. n. 40824/2021, conf. Cass. Civ. n. 4214/2014).
Ebbene, tanto chiarito, nel caso di specie, si ritiene che l'attore non abbia fornito prova di tutti i presupposti richiesti dall'art. 1062 c.c.: infatti, se costituisce una circostanza pacifica l'appartenenza, in origine, dei fondi poi divisi ad un unico proprietario, non risulta, invece, la sussistenza, sempre in origine, di una situazione di fatto creata dall'unico proprietario di asservimento di un fondo all'altro.
A riguardo, il CTU ha accertato che: “Nell'atto di compravendita del notaio del Per_3
08/07/1996 Rep. 39499 Racc. 12068 (allegato 3 “Citazione”), relativamente al tratto di strada oggetto di causa lo scrivente non rileva alcun elemento utile né, tanto meno, alcun richiamo all'esistenza o alla costituzione di diritti di servitù di passaggio” (quindi, nell'atto di vendita del
1996, non viene fatto alcun riferimento alla strada carraia oggetto del giudizio); sempre nell'anno
8 1996, pur essendo presente sia la strada de qua, sia la capezzagna sul lato sud dei terreni censiti al mappale 479, questi due tratti non mettevano in collegamento la “Strada Biasina” con la “Strada
Malchioda”, che aveva un tracciato più spostato verso est di quello attuale (quindi, la conformazione dello stato dei luoghi era diversa da quella attuale); nella relazione dell'architetto del Comune di Piacenza del 28.02.1995, redatta sulla domanda di “diversa Persona_4 utilizzazione del complesso rurale ” presentata dalla “ ”, CP_1 Parte_3 trattando dello stato di fatto a quella data, si legge: “Le aree di pertinenza dei fabbricati, interessate dalla domanda di cambio d'uso sono costituite da: […] una strada carraia retrostante agli edifici A e B e fiancheggiata da un canale (il Rio Parente) […]”, mentre, trattando del progetto di sistemazione urbanistica, riporta che: “Tra il corpo di fabbrica A ed il
Rio Parente non viene mantenuta la strada carrareccia, che viene inglobata nei lotti delle abitazioni”.
Peraltro, la circostanza che lo stato dei luoghi al momento della compravendita intervenuta tra in qualità di venditrice, e Parte_3 Controparte_4
in qualità di acquirente, era notevolmente differente da quello attuale rispetto alla
[...]
praticabilità del passaggio e, financo, alla stessa esistenza materiale della carraia oggetto di causa, risulta provata sia dalle fotografie depositate da parte convenuta al doc. 10, sia da quanto accertato nell'ambito del giudizio di merito possessorio Tribunale di Piacenza R.G. n. 1431/2001, conclusosi con sentenza n. 86/2003, in quanto in tale ultima pronuncia si legge: “Invero, gli intimati stessi hanno ammesso, all'udienza del 28.06.2001 […] che essendo la strada imboschita, la ricorrente [ovvero “per passare ha dovuto pulire con una Controparte_4 ruspa”; che la stessa “ha aperto con la ruspa nel 1996, pulendo la strada e addirittura spostando un canale”; orbene, già da tali ammissioni, emerge una consistenza di tali opere e di passaggi (non solo in connessione ad opere di rilevante impegno e durata quali la apposizione delle condutture di gas e acqua, ma anche con riguardo al sostanziale rifacimento della strada) da configurare […]”.
Concludendo, parte attrice non ha alcun diritto di vedere ripristinata la strada carraia de qua, comunque percorribile, alla luce di quanto accertato dal CTU e sopra riportato, a piedi, con autovetture e con piccoli mezzi agricoli anche nel punto in cui sembrerebbe essersi effettivamente verificato un restringimento della larghezza di un tratto del tracciato a causa della presenza, a fianco di esso, di una siepe di lauroceraso, non vantando sulla stessa né un diritto di
9 comproprietà, né un diritto di passaggio, pedonale e carraio.
3) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
3.1) Per lo stesso motivo, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. rigetta la domanda svolta da nei confronti di Parte_3
Controparte_1
2. condanna in persona del legale rappresentante Parte_3 pro tempore, a rifondere a in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 tempore, le spese da quest'ultimo sostenute per il presente giudizio che, alla luce del dichiarato valore della causa e dell'attività posta in essere, si liquidano in € 5.431,00, oltre
15% rimborso spese generali, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge;
3. pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte attrice.
Piacenza, 05.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2365/2022 promossa da:
(C.F. e P.IVA Parte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa P.IVA_2 Parte_2 rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Giorgio Solbiati, elettivamente domiciliata in Piacenza, via San Francesco n. 8, presso lo studio dell'avv. Maria Silvia Torretta;
ATTRICE contro
(C.F. , in persona dell'Amministratore e Controparte_1 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore dott.ssa rappresentato e difeso, nel presente Controparte_2 giudizio, dall'avv. Renato Caminati, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cittadella n. 42, presso lo studio del suddetto difensore;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_3
convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale Ordinario di Piacenza, il Controparte_1 chiedendo che venisse ordinato a quest'ultimo, al fine di garantirle il diritto di passaggio, di estirpare e di rimuovere la siepe e le piante cresciute lungo il tratto di strada carraia situato tra le proprietà delle due parti in causa e costeggiato dal Rio Parente, e che, al contempo, venisse fissato un termine congruo per effettuare quanto richiesto, imponendo, per il caso di inadempimento, idonea penalità giornaliera ex art. 614 bis c.p.c.. A sostegno delle proprie pretese, deduceva che:
- in passato, era stata proprietaria di un vasto appezzamento di terreno (e relativi fabbricati strumentali), sito nel Comune di Piacenza, Località , censito al locale Catasto Terreni: al CP_1
foglio 48, mappali 9 e 479; al foglio 54, mappali 12, 14, 16, 17 e 18;
- detto fondo era, da tempo immemorabile e anche nell'attualità, attraversato da una strada carraia interpoderale la quale, connettendo a ovest la Strada della Maganza alla via Marzioli della
Besurica a est, nei pressi del quartiere Besurica di Piacenza, attraversava vari fondi e col suo tratto, costeggiando il canale Rio Parente, passava a confine tra i terreni censiti al foglio 48, mappale 479, e al foglio 54, mappale 12;
- la strada carraia connetteva varie cascine della zona ed era documentata addirittura fin dal
Catasto Napoleonico (risalente, dunque, al XIX Secolo), ove era stata nominata “ de la CP_3
Biasina e de la Barattiera”, insistendo su terreni di proprietà dei vari frontisti della carraia, tra i quali la stessa parte attrice, che l'aveva sempre utilizzata per accedere ai fondi di sua proprietà con mezzi sia agricoli che civili, tanto per usi privati che, soprattutto, per le necessità della coltivazione;
- nel 1996 cedeva alla una porzione del suo fondo (censita al foglio Controparte_4
54, mappale 12), dove si trovavano i fabbricati rurali della antica , sui quali Controparte_5
l'immobiliare operava una ristrutturazione per usi residenziali, cedendo poi i vari appartamenti e box a terzi e dando così vita all'odierno convenuto Controparte_1
- anche dopo la suddetta compravendita, continuava ad utilizzare la detta carraia per le necessità di coltivazione dei propri altri fondi;
- il , sul retro di uno dei fabbricati che dava su una porzione della carraia in CP_1
questione, piantumava una siepe di lauro, la quale cresceva così rigogliosamente da invadere il
2 sedime della strada, restringendo lo spazio per il passaggio dei mezzi;
- come rilevato dall'ing. nel punto in cui era posta detta siepe, lo spazio nominale Persona_1
tra la rete del e quella che proteggeva il canale Rio Parente era di circa 375 cm, ma CP_1
“le foglie dei rami di lauro arrivano ad occupare, verso la carraia, uno spazio di 135 cm, lasciando uno spazio libero della carreggiata di soli 240 cm”;
- questa situazione le impediva di utilizzare efficacemente, come aveva sempre fatto, la carraia nel tratto in questione dal momento che i suoi mezzi agricoli e civili non riuscivano a passare in uno spazio che era già ristretto e angusto per lo sviluppo naturale della vegetazione;
- ogni tentativo di definizione bonaria della controversia, compreso il procedimento di mediazione obbligatoria, dava esito negativo.
1.1) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.02.2023, si costituiva in giudizio il il quale contestava le deduzioni di parte attrice e chiedeva Controparte_1
il rigetto integrale delle domande proposte nei suoi confronti. In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità, improponibilità ed irritualità dell'azione in quanto le domande con la stessa svolte avrebbero dovuto essere proposte ai sensi e nelle forme di cui all'art. 1170 c.c.. Eccepiva, laddove si fosse proceduto con la proposta qualificazione, anche la tardività delle domande de quibus in quanto la siepe di lauroceraso era stata posizionata con la ristrutturazione dei fabbricati in oggetto, effettuata subito dopo la vendita da parte di Parte_3 nell'anno 1996, ed era, quindi, presente da oltre vent'anni. Nel merito, deduceva che la
[...]
società attrice, da quando non era più proprietaria del tratto di strada in oggetto, poteva avervi transitato solo ed esclusivamente con la presenza degli alberi di cui chiedeva l'estirpazione.
Rappresentava, peraltro, che, in forza delle misurazioni effettuate in loco dal geom. CP_6
la siepe aveva un ingombro di soli 105 cm e, di conseguenza, la larghezza di quel tratto di carraia era di 270 cm, ben maggiore di quella dei mezzi agricoli (pari a 255 cm). Sosteneva, infine, che gli unici alberi che, con i loro rami, costituivano effettiva turbativa al transito dei mezzi sul tratto di carraia in oggetto erano solo quelli di Parte_3
1.2) All'udienza del 07.03.2023, il G.I., ritenuta l'opportunità, fissava udienza di comparizione personale delle parti dinnanzi a sé per interrogarle liberamente e tentarne la conciliazione.
All'udienza del 06.04.2023, proponeva alle parti di nominare, in via stragiudiziale, un tecnico di comune fiducia al fine di verificare lo stato dei luoghi ed addivenire ad un'ipotesi di conciliazione, disponendo, quindi, un rinvio onde permettere alle parti di avviare delle trattative
3 volte alla risoluzione bonaria della controversia. Alla successiva udienza dell'11.05.2023, verificato il mancato raggiungimento di un accordo, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.. Con ordinanza del 13.12.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.12.2023, disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando, quale CTU, il dott. il quale accettava l'incarico, prestando giuramento di rito, all'udienza del Persona_2
14.02.2024 e depositava il proprio elaborato definitivo in data 20.11.2024. All'udienza del
10.12.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 18.02.2025 (la quale veniva trattata nelle forme e ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.). Con ordinanza del 19.02.2025, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
2) Con il presente giudizio, agisce in confessoria Parte_3
servitutis in relazione al passaggio, pedonale e veicolare, sulla strada carraia, insistente sul fondo intestato al e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Piacenza al Controparte_1
foglio 54, particella 12, sub. 46, per raggiungere quello di sua proprietà, censito al locale Catasto
Terreni al foglio 48, mappali 9 e 479, ed al foglio 54, mappali 14, 15, 16, 17, 18, 20, 386 e 387, invocando l'acquisto della servitù vuoi per destinazione del padre di famiglia, vuoi per usucapione, e rappresentando l'avvenuta limitazione dell'esercizio di detto diritto a causa dello sviluppo di una siepe di lauroceraso sul lotto di parte convenuta. Parte attrice ha anche sostenuto la proprietà comune di detta carraia in quanto costituita “ex collatione agrorum privatorum”.
Ciò premesso, giova considerare quanto accertato dal CTU, dott. nell'elaborato Persona_2
definitivo depositato in data 20.11.2024, il quale è da considerarsi immune da censure in quanto fondato su un attento ed obiettivo esame della documentazione agli atti e dello stato dei luoghi, oltre che privo di contraddizioni e di passaggi non logici.
L'Ausiliare del Giudice ha, in primo luogo, accertato che: “L'attrice “
[...]
è attualmente proprietaria di un fondo agricolo di una superficie di circa Parte_3
[... 40 ettari posto a sud ovest della città di Piacenza. Nell'anno 1996, la società ha venduto alla “
il complesso immobiliare della “ ”, sino a quel momento Controparte_4 CP_1
costituente il centro aziendale, ma da alcuni anni in disuso. Il centro poderale originario è quindi stato trasformato nel condominio “ ” ad uso residenziale posto in prossimità CP_1 del quartiere “Besurica” a sudovest della città di Piacenza […] Sul lato settentrionale dell'area della “ ”, su terreno di proprietà del condominio, insiste il tratto di strada oggetto CP_1
4 di causa che collega la “Strada Biasina” ad ovest con la “Strada Malchioda” ad est […] Il sedime del tratto di strada oggetto di causa è censito al Catasto Fabbricati del comune di
Piacenza foglio 54 particella 12 sub 46 (allegato 11) di proprietà del condominio “
[...]
” posto in prossimità mappale 479 del foglio 48 di proprietà di ”, CP_1 Parte_3 dal quale è separato dal Corso del canale “Rio Parente” che fiancheggia la strada sul lato settentrionale. La strada si sviluppa dall'intersezione con la “Strada della Biasina” ad ovest sino alla curva che immette sulla “Strada della Malchioda” ad est con decorso nordovest – sudest per una lunghezza complessiva di circa 150 m. Partendo dall'intersezione con la “Strada della
Biasina” e procedendo verso sudest, sul lato sinistro è presente una rete metallica, alta circa 1,5
m, posta su di un muretto in calcestruzzo formante la sponda destra del Rio Parente. Sul lato destro, in tale tratto, è presente il muro di un fabbricato del , della lunghezza di CP_1
circa 30 m, alla cui base è presente un piccolo marciapiede posto a filo del piano stradale. In questo tratto la larghezza della strada varia da un minimo di 3,05 ad un massimo di 3,87 m. A partire dallo spigolo est del fabbricato prima detto, la costruzione successiva, sempre facente parte del , ha un fronte arretrato di circa 2,5 m rispetto all'allineamento con quello CP_1
precedente; ciononostante, a partire da questo punto e procedendo verso est, la strada presenta un brusco restringimento di circa 0,8-0,9 m;
infatti, si rileva la presenza di una rete metallica posizionata in prosecuzione dell'allineamento del precedente fabbricato ma soprattutto, quale causa diretta del restringimento, una siepe di lauroceraso radicata all'esterno della rete stessa rispetto al fabbricato e verso il sedime della strada. Da questo punto e per una lunghezza di circa 30 m, la strada presenta larghezza non superiore a 3,03 m con un punto di larghezza minima, posto circa a metà del tratto, di circa 2,7 m. Dal punto in cui la siepe di ha Parte_4 termine e sino alla curva di immissione sulla “Strada Malchioda”, per una lunghezza di circa 75
m la strada e lo spazio laterale aumentano sino a raggiungere, in corrispondenza del termine della rete lungo la sponda del Rio Parente, una dimensione di 6,15 m […] La strada oggetto di causa ha fondo in buono stato manutentivo generale e, con tutta evidenza, è usualmente percorsa da mezzi motorizzati”.
Il CTU ha, quindi, proseguito rappresentando che: “Partendo dal presupposto che i movimenti di macchinari agricoli di “ avvengano da o per il “Molino Parte_3
Maganza” e da o per la “Strada Gragnana”, l'accesso ai terreni di sua proprietà è così ricostruibile. Quello all'appezzamento di cui al mappale 479 del foglio 48, è agevolmente
5 consentito dall'accesso che si diparte dalla “Strada Biasina” cui è possibile arrivare sia dalla
“Strada Gragnana” sia dalla “Strada della Maganza” senza interessare direttamente la strada oggetto di causa. L'accesso ai terreni del blocco campito in blu nella figura 6, invece, è più difficoltoso. Tralasciando la “Strada Malchioda” il cui uso comporterebbe il passaggio attraverso o il centro del “Molinetto” o il quartiere Besurica, gli accessi percorribili risultano o tramite la strada oggetto di causa o la carraia posta sulla capezzagna sud del mappale 479.
Dalle foto zenitali e dal riscontro in loco, la carraia pare avere un fondo sufficientemente consolidato da consentire un agevole transito ai mezzi agricoli: però, un dubbio sulla sua effettiva efficienza deriva dal fatto che al primo sopralluogo il suo fondo risultasse coltivato. Non
è dato sapere se questa sia una consuetudine o solo un evento occasionale. In alternativa,
l'accesso potrebbe essere consentito tramite la strada oggetto di causa che, però, al momento attuale ha dimensioni insufficienti - tanto per larghezza quanto per altezza - per il passaggio di tutti i macchinari agricoli, soprattutto quelli più grandi (ad esempio: mietitrebbiatrici)”.
Ebbene, per quanto riguarda la circostanza, dedotta da parte attrice, secondo la quale la strada vicinale privata oggetto di causa sia stata formata ex collatione privatorum agrorum e, quindi, destinata non al pubblico transito, ma unicamente all'accesso ai fondi latistanti o in consecuzione, giova rammentare, in punto di diritto, che, secondo la Suprema Corte (da ultimo anche con sent.
n. 16864 del 05.07.2013), “l'accertamento della comunione di una via privata, costituita "ex collatione agrorum privatorum", non è soggetto al rigoroso regime probatorio della rivendicazione, potendo tale comunione, al pari di ogni altra "communio incidens", dimostrarsi con prove testimoniali e presuntive, concernenti l'uso prolungato e pacifico di essa e la sua rispondenza allo stato dei luoghi, nonché l'effettiva destinazione alle esigenze comuni di passaggio, sempre che l'asserito partecipante, il quale non vanti un diverso titolo di acquisto, abbia contribuito al conferimento del sedime della strada, presupposto d'insorgenza della comunione”.
Nel caso di specie, vi è da evidenziare che, non solo dall'esame dei titoli acquisiti nel corso del giudizio, risulta che il fondo sul quale insiste la strada carraia oggetto di causa sia stato, in un primo momento, di proprietà esclusiva di e, Parte_3 successivamente, di proprietà esclusiva del in quanto a quest'ultima Controparte_1
trasferito dalla prima mediante idoneo atto di compravendita (non emerge, invero, in nessuno di tali atti una contitolarità da parte dei proprietari dei fondi limitrofi), ma non è stato per nulla
6 provato un conferimento di sedime da parte di Parte_3
neppure mediante elementi presuntivi (nessuna prova è stata data in ordine ad attività di manutenzione poste in essere, nel corso degli anni, dalla società attrice, ovvero di manifestazioni esclusive di dominio, né in ordine ad un transito veicolare costante e risalente esercitato jure dominii e non jure servitutis). A riguardo, peraltro, anche l'Ausiliare del Giudice ha rilevato che:
“Non è possibile, però, stabilire se e con quale frequenza la strada sia stata utilizzata da
“ . Ciò a maggior ragione, considerato che negli stessi Parte_3
anni, lungo il margine sud del mappale 479, era presente una carraia che corre parallela alla detta strada e che può assolvere alla medesima funzione”.
Neppure risultano comprovati i presupposti di un acquisto del diritto (di comproprietà della strada, ovvero di servitù di passo carrabile) per usucapione. Da questo punto di vista, vi è da evidenziare che, nella memoria istruttoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., parte attrice non ha formulato alcun capitolo di prova orale e quelli articolati a prova contraria indiretta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. non possono essere considerati ammissibili in quanto del tutto generici. E certamente il fatto che in qualche epoca risalente il fondo di proprietà di sia stato raggiunto con veicoli Parte_3
passando anche per la strada carraia oggetto di causa non è sufficiente a comprovare i requisiti di cui all'art. 1158 c.c., significando solo la possibilità materiale, in un tempo non precisato, di accedere con mezzi (agricoli e non), ma non anche un transito carrabile continuo, pacifico e continuato per oltre vent'anni (specie considerato che, come accertato dal CTU, Parte_3
ha sempre avuto a disposizione anche il transito attraverso la carraia sita sul mappale
[...]
censito al foglio 48, mappale 479). A tal fine, non sarebbe utile neppure l'ispezione giudiziale dei luoghi di causa, auspicata ed invocata da parte attrice.
Rispetto, infine, all'asserito acquisto del diritto di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, è noto che, ai sensi dell'art. 1062 c.c., “la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù”. Il presupposto della effettiva situazione di asservimento di un fondo all'altro, richiesto dall'art. 1062 c.c. per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, deve essere accertato, quindi, attraverso la ricostruzione dello stato dei luoghi esistente nel momento in cui, per effetto dell'alienazione di uno di essi o di entrambi, i due fondi hanno
7 cessato di appartenere al medesimo proprietario (cfr. Cass. Civ., n. 10662/2015 e Cass. Civ., n.
17380/2023); dunque, la mancanza di interclusione del fondo preteso dominante non costituisce elemento ostativo al riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. in quanto la sua costituzione avviene nel momento in cui i fondi, dominante e servente, hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario, ed è a quel momento che occorre fare riferimento ai fini dell'accertamento giudiziale, con la conseguenza che i successivi mutamenti dello stato dei luoghi risultano irrilevanti (cfr. Cass. Civ., n. 32684/2019).
In virtù di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, affinché una servitù possa essere costituita per destinazione del padre di famiglia, occorre: a) che i fondi, appartenuti in origine allo stesso proprietario siano da lui posti in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio, l'uno rispetto all'altro, atta ad integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale;
b) che tale situazione persista o perduri nel momento in cui i due fondi cessino di appartenere al medesimo proprietario;
c) l'esistenza di opere visibili e permanenti evidenzianti, in termini inequivoci, la relazione di asservimento (cfr. Cass. Civ. n. 14292/2017); d) l'assenza di volontà contraria al perdurare della relazione di sottoposizione di un fondo nei confronti dell'altro (cfr.
Cass. Civ. n. 3389/2009; Cass. Civ. n. 16842/2009). Quanto al requisito dell'apparenza, in particolare, è necessario che questa sussista al momento della separazione, in modo da evidenziare all'acquirente e da consentire allo stesso di tenerne conto per la scelta dell'acquisto e delle relative condizioni dell'affare, mentre non è necessario, ai fini della opponibilità del diritto ai successivi acquirenti del fondo servente, la permanenza di tale requisito anche successivamente al momento della separazione (cfr. Cass. Civ. n. 40824/2021, conf. Cass. Civ. n. 4214/2014).
Ebbene, tanto chiarito, nel caso di specie, si ritiene che l'attore non abbia fornito prova di tutti i presupposti richiesti dall'art. 1062 c.c.: infatti, se costituisce una circostanza pacifica l'appartenenza, in origine, dei fondi poi divisi ad un unico proprietario, non risulta, invece, la sussistenza, sempre in origine, di una situazione di fatto creata dall'unico proprietario di asservimento di un fondo all'altro.
A riguardo, il CTU ha accertato che: “Nell'atto di compravendita del notaio del Per_3
08/07/1996 Rep. 39499 Racc. 12068 (allegato 3 “Citazione”), relativamente al tratto di strada oggetto di causa lo scrivente non rileva alcun elemento utile né, tanto meno, alcun richiamo all'esistenza o alla costituzione di diritti di servitù di passaggio” (quindi, nell'atto di vendita del
1996, non viene fatto alcun riferimento alla strada carraia oggetto del giudizio); sempre nell'anno
8 1996, pur essendo presente sia la strada de qua, sia la capezzagna sul lato sud dei terreni censiti al mappale 479, questi due tratti non mettevano in collegamento la “Strada Biasina” con la “Strada
Malchioda”, che aveva un tracciato più spostato verso est di quello attuale (quindi, la conformazione dello stato dei luoghi era diversa da quella attuale); nella relazione dell'architetto del Comune di Piacenza del 28.02.1995, redatta sulla domanda di “diversa Persona_4 utilizzazione del complesso rurale ” presentata dalla “ ”, CP_1 Parte_3 trattando dello stato di fatto a quella data, si legge: “Le aree di pertinenza dei fabbricati, interessate dalla domanda di cambio d'uso sono costituite da: […] una strada carraia retrostante agli edifici A e B e fiancheggiata da un canale (il Rio Parente) […]”, mentre, trattando del progetto di sistemazione urbanistica, riporta che: “Tra il corpo di fabbrica A ed il
Rio Parente non viene mantenuta la strada carrareccia, che viene inglobata nei lotti delle abitazioni”.
Peraltro, la circostanza che lo stato dei luoghi al momento della compravendita intervenuta tra in qualità di venditrice, e Parte_3 Controparte_4
in qualità di acquirente, era notevolmente differente da quello attuale rispetto alla
[...]
praticabilità del passaggio e, financo, alla stessa esistenza materiale della carraia oggetto di causa, risulta provata sia dalle fotografie depositate da parte convenuta al doc. 10, sia da quanto accertato nell'ambito del giudizio di merito possessorio Tribunale di Piacenza R.G. n. 1431/2001, conclusosi con sentenza n. 86/2003, in quanto in tale ultima pronuncia si legge: “Invero, gli intimati stessi hanno ammesso, all'udienza del 28.06.2001 […] che essendo la strada imboschita, la ricorrente [ovvero “per passare ha dovuto pulire con una Controparte_4 ruspa”; che la stessa “ha aperto con la ruspa nel 1996, pulendo la strada e addirittura spostando un canale”; orbene, già da tali ammissioni, emerge una consistenza di tali opere e di passaggi (non solo in connessione ad opere di rilevante impegno e durata quali la apposizione delle condutture di gas e acqua, ma anche con riguardo al sostanziale rifacimento della strada) da configurare […]”.
Concludendo, parte attrice non ha alcun diritto di vedere ripristinata la strada carraia de qua, comunque percorribile, alla luce di quanto accertato dal CTU e sopra riportato, a piedi, con autovetture e con piccoli mezzi agricoli anche nel punto in cui sembrerebbe essersi effettivamente verificato un restringimento della larghezza di un tratto del tracciato a causa della presenza, a fianco di esso, di una siepe di lauroceraso, non vantando sulla stessa né un diritto di
9 comproprietà, né un diritto di passaggio, pedonale e carraio.
3) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
3.1) Per lo stesso motivo, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. rigetta la domanda svolta da nei confronti di Parte_3
Controparte_1
2. condanna in persona del legale rappresentante Parte_3 pro tempore, a rifondere a in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 tempore, le spese da quest'ultimo sostenute per il presente giudizio che, alla luce del dichiarato valore della causa e dell'attività posta in essere, si liquidano in € 5.431,00, oltre
15% rimborso spese generali, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge;
3. pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte attrice.
Piacenza, 05.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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