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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/12/2025, n. 5253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5253 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2875/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa
Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 2875-24 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili tra
Avv. Giuseppe Grimaldi (c.f. ) nato a [...] il [...] rappresentato da sé C.F._1 medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c. in quanto difensore regolarmente iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Orsi n. 15
Ricorrente
E
Controparte_1
Resistente – contumace
Conclusioni: come da verbale di udienza del 06.10.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'Avv. Giuseppe Grimaldi, odierno ricorrente, riportava di aver assistito, in qualità di difensore, il sig.
e che il procedimento penale, che vedeva quest'ultimo quale imputato, era Controparte_2 inizialmente incardinato presso il Tribunale di Torre Annunziata (NA).
Affermava che, in data 25.07.2018, il G.I.P. presso il Tribunale di Torre Annunziata, la dott.ssa
, ammetteva il signor al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Parte_1 CP_2
Con sentenza del 21.02.2019, il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.I.P. dott.ssa
, si dichiarava incompetente per territorio, inviando gli atti al P.M. presso la Procura della Parte_1
Repubblica di Salerno.
pagina 1 di 4 Il G.I.P. presso il Tribunale di Salerno, dott. Guerra, fissava per il giorno 27.11.2023 l'udienza preliminare nel procedimento a carico del signor all'esito della quale veniva Controparte_2 emanato decreto che dispone il giudizio datato 12.02.2024.
Conclusa la fase, in data 09.03.2024, l'Avv. Grimaldi avanzava al dott. Guerra istanza di liquidazione del proprio onorario professionale.
Il dott. Guerra dichiarava la suddetta istanza inammissibile in data 15.03.2024. L'inammissibilità dell'istanza veniva motivata facendo riferimento al fatto che il signor non sarebbe stato CP_2 ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato ai sensi del d.p.r. 115/2002 da parte dell'Autorità
Giudiziaria di Salerno, essendo invece stato ammesso dal Tribunale di Torre Annunziata.
Ordunque, con ricorso ex art 281 decies c.p.c. del 17.04.2024,
l'Avv. Grimaldi presentava opposizione ai sensi dell'art 15 D.L. 150/2011 avverso il provvedimento dichiarativo della menzionata inammissibilità, rappresentando che, chiusa la fase procedimentale con rinvio a giudizio, non aveva percepito la liquidazione del proprio onorario professionale da parte dello stato, nonostante vi fosse una ordinanza di ammissione al gratuito patrocinio emessa dal G.I.P. del
Tribunale di Torre Annunziata.
Nella sostanza, il ricorrente contestava la totale mancanza di riferimento normativo nella decisione del dott. Guerra.
Precisava, a tal proposito, che, essendo il signor regolarmente e legittimamente ammesso al CP_2 beneficio, senza che mai il provvedimento fosse revocato, non appariva anomalo che il difensore avesse avanzato istanza di liquidazione a codesto Tribunale di Salerno.
Dunque, continuava, riproporre l'istanza di ammissione al Tribunale di Salerno non sarebbe stato possibile, in quanto il signor era già stato ammesso per il medesimo procedimento dal CP_2
Tribunale di Torre Annunziata, né sarebbe stato possibile avanzare istanza di liquidazione al Tribunale di Torre Annunziata, non essendosi conclusa la relativa fase procedimentale e non essendo comunque competente quella autorità giudiziaria.
Concludeva chiedendo la revoca del provvedimento di inammissibilità emesso dal G.I.P. dott. Guerra e, conseguentemente, la liquidazione degli onorari, con vittoria di spese e compensi.
In data 06.10.2025, la causa veniva assegnata a sentenza.
- Nella fattispecie
Va dichiarata la nullità del ricorso per carenza degli elementi essenziali dell'atto introduttivo.
Ai sensi dell'art 281 undecies c.p.c. la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 c.p.c. e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del pagina 2 di 4 presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ripercorrendo i dettami dell'art 163 del Codice di procedura civile, si legge che se il convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione (o ricorso come nel caso di specie) deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio ( nella vicenda de quo). Controparte_1
Ancora, la citazione (o ricorso) deve contenere l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni e l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi ( art 115 c.p.c.) e in particolare dei documenti ( art 2699 c.c.) che offre in comunicazione.
Nella fattispecie, si rileva che parte ricorrente non provvedeva a specificare gli elementi idonei ad individuare la controparte.
Inoltre, alcuna prova allegava a sostegno di quando dedotto nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Invero, si limitava a richiamare il decreto di ammissione al gratuito patrocinio emesso dal G.I.P. del
Tribunale di Torre Annunziata ma non provvedeva ad allegare lo stesso provvedimento.
In buona sostanza, si ritiene sussistente una palese violazione dei requisiti minimi prescritti dalla legge ai fini della valida presentazione del ricorso.
Per tutti i motivi appena esposti, va dichiarata la nullità del ricorso.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice
Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la nullità del ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Salerno 15 Dic. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa
Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 2875-24 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili tra
Avv. Giuseppe Grimaldi (c.f. ) nato a [...] il [...] rappresentato da sé C.F._1 medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c. in quanto difensore regolarmente iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Orsi n. 15
Ricorrente
E
Controparte_1
Resistente – contumace
Conclusioni: come da verbale di udienza del 06.10.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'Avv. Giuseppe Grimaldi, odierno ricorrente, riportava di aver assistito, in qualità di difensore, il sig.
e che il procedimento penale, che vedeva quest'ultimo quale imputato, era Controparte_2 inizialmente incardinato presso il Tribunale di Torre Annunziata (NA).
Affermava che, in data 25.07.2018, il G.I.P. presso il Tribunale di Torre Annunziata, la dott.ssa
, ammetteva il signor al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Parte_1 CP_2
Con sentenza del 21.02.2019, il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.I.P. dott.ssa
, si dichiarava incompetente per territorio, inviando gli atti al P.M. presso la Procura della Parte_1
Repubblica di Salerno.
pagina 1 di 4 Il G.I.P. presso il Tribunale di Salerno, dott. Guerra, fissava per il giorno 27.11.2023 l'udienza preliminare nel procedimento a carico del signor all'esito della quale veniva Controparte_2 emanato decreto che dispone il giudizio datato 12.02.2024.
Conclusa la fase, in data 09.03.2024, l'Avv. Grimaldi avanzava al dott. Guerra istanza di liquidazione del proprio onorario professionale.
Il dott. Guerra dichiarava la suddetta istanza inammissibile in data 15.03.2024. L'inammissibilità dell'istanza veniva motivata facendo riferimento al fatto che il signor non sarebbe stato CP_2 ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato ai sensi del d.p.r. 115/2002 da parte dell'Autorità
Giudiziaria di Salerno, essendo invece stato ammesso dal Tribunale di Torre Annunziata.
Ordunque, con ricorso ex art 281 decies c.p.c. del 17.04.2024,
l'Avv. Grimaldi presentava opposizione ai sensi dell'art 15 D.L. 150/2011 avverso il provvedimento dichiarativo della menzionata inammissibilità, rappresentando che, chiusa la fase procedimentale con rinvio a giudizio, non aveva percepito la liquidazione del proprio onorario professionale da parte dello stato, nonostante vi fosse una ordinanza di ammissione al gratuito patrocinio emessa dal G.I.P. del
Tribunale di Torre Annunziata.
Nella sostanza, il ricorrente contestava la totale mancanza di riferimento normativo nella decisione del dott. Guerra.
Precisava, a tal proposito, che, essendo il signor regolarmente e legittimamente ammesso al CP_2 beneficio, senza che mai il provvedimento fosse revocato, non appariva anomalo che il difensore avesse avanzato istanza di liquidazione a codesto Tribunale di Salerno.
Dunque, continuava, riproporre l'istanza di ammissione al Tribunale di Salerno non sarebbe stato possibile, in quanto il signor era già stato ammesso per il medesimo procedimento dal CP_2
Tribunale di Torre Annunziata, né sarebbe stato possibile avanzare istanza di liquidazione al Tribunale di Torre Annunziata, non essendosi conclusa la relativa fase procedimentale e non essendo comunque competente quella autorità giudiziaria.
Concludeva chiedendo la revoca del provvedimento di inammissibilità emesso dal G.I.P. dott. Guerra e, conseguentemente, la liquidazione degli onorari, con vittoria di spese e compensi.
In data 06.10.2025, la causa veniva assegnata a sentenza.
- Nella fattispecie
Va dichiarata la nullità del ricorso per carenza degli elementi essenziali dell'atto introduttivo.
Ai sensi dell'art 281 undecies c.p.c. la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 c.p.c. e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del pagina 2 di 4 presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ripercorrendo i dettami dell'art 163 del Codice di procedura civile, si legge che se il convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione (o ricorso come nel caso di specie) deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio ( nella vicenda de quo). Controparte_1
Ancora, la citazione (o ricorso) deve contenere l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni e l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi ( art 115 c.p.c.) e in particolare dei documenti ( art 2699 c.c.) che offre in comunicazione.
Nella fattispecie, si rileva che parte ricorrente non provvedeva a specificare gli elementi idonei ad individuare la controparte.
Inoltre, alcuna prova allegava a sostegno di quando dedotto nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Invero, si limitava a richiamare il decreto di ammissione al gratuito patrocinio emesso dal G.I.P. del
Tribunale di Torre Annunziata ma non provvedeva ad allegare lo stesso provvedimento.
In buona sostanza, si ritiene sussistente una palese violazione dei requisiti minimi prescritti dalla legge ai fini della valida presentazione del ricorso.
Per tutti i motivi appena esposti, va dichiarata la nullità del ricorso.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice
Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la nullità del ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Salerno 15 Dic. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4