Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/2016, n. 5951
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Sentenza 25 marzo 2016

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La controversia instaurata dinanzi al tribunale competente ai sensi dell'art. 7 della l. n. 379 del 1967, diretta alla designazione dell'erede subentrante nel rapporto di assegnazione ed alla tacitazione degli eredi esclusi, è soggetta al rito camerale e il provvedimento che la conclude, ancorchè adottato nella forma del decreto, ha natura sostanziale di sentenza, statuendo su posizioni di diritto soggettivo, sicché è ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost..

In caso di morte dell'assegnatario di terre di riforma fondiaria, la successione nella proprietà dei terreni riscattati, in difetto di designazione del testatore o di accordo tra i coeredi, risponde, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 1078 del 1940, all'esigenza di assicurare la continuità della conduzione e la concentrazione dei fondi in capo ad un soggetto idoneo ad una efficiente coltivazione, sicché, in tale evenienza, in caso di richiesta di attribuzione da parte di uno solo dei coeredi il giudice può applicare un criterio legale di preferenza collegato alle qualità e condizioni personali del richiedente (art. 5, comma 3, prima parte, della l. n. 1078 cit.), mentre, qualora sia presentata istanza per l'assegnazione del fondo in comunione tra tutti o parte degli eredi, la seconda parte del medesimo comma 3 presuppone una analoga preventiva valutazione dei requisiti e delle condizioni personali dei coeredi, con applicazione della regola di cui alla prima parte ove solo uno di essi presenti la qualità soggettiva di lavoratore manuale della terra e le capacità che lo rendano idoneo al subentro, risultando assenti negli altri, la cui posizione di coeredi esclusi è tutelata, in ogni caso, con il diritto a percepire il controvalore della loro quota sul fondo ex art. 6 della l. n. 1078 del 1940.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/2016, n. 5951
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5951
    Data del deposito : 25 marzo 2016

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