Sentenza 25 marzo 2016
Massime • 2
La controversia instaurata dinanzi al tribunale competente ai sensi dell'art. 7 della l. n. 379 del 1967, diretta alla designazione dell'erede subentrante nel rapporto di assegnazione ed alla tacitazione degli eredi esclusi, è soggetta al rito camerale e il provvedimento che la conclude, ancorchè adottato nella forma del decreto, ha natura sostanziale di sentenza, statuendo su posizioni di diritto soggettivo, sicché è ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost..
In caso di morte dell'assegnatario di terre di riforma fondiaria, la successione nella proprietà dei terreni riscattati, in difetto di designazione del testatore o di accordo tra i coeredi, risponde, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 1078 del 1940, all'esigenza di assicurare la continuità della conduzione e la concentrazione dei fondi in capo ad un soggetto idoneo ad una efficiente coltivazione, sicché, in tale evenienza, in caso di richiesta di attribuzione da parte di uno solo dei coeredi il giudice può applicare un criterio legale di preferenza collegato alle qualità e condizioni personali del richiedente (art. 5, comma 3, prima parte, della l. n. 1078 cit.), mentre, qualora sia presentata istanza per l'assegnazione del fondo in comunione tra tutti o parte degli eredi, la seconda parte del medesimo comma 3 presuppone una analoga preventiva valutazione dei requisiti e delle condizioni personali dei coeredi, con applicazione della regola di cui alla prima parte ove solo uno di essi presenti la qualità soggettiva di lavoratore manuale della terra e le capacità che lo rendano idoneo al subentro, risultando assenti negli altri, la cui posizione di coeredi esclusi è tutelata, in ogni caso, con il diritto a percepire il controvalore della loro quota sul fondo ex art. 6 della l. n. 1078 del 1940.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/2016, n. 5951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5951 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2016 |
Testo completo
ORIGINALE 595 1-/2 016 OggettoREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Successione nell'unità LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE poderale ex art.5 Legge TERZA SEZIONE CIVILE n. 1078/1940 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23504/2011 - Presidente Cron. 5951 Dott. GIUSEPPE SALME' Rel. Consigliere Rep. .. Dott. ANNAAR AMBROSIO Dott. DANILO SESTINI Ud. 14/12/2015Consigliere Dott. LINA RUBINO Consigliere PU Dott. FRANCESCO AR CIRILLO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA ! sul ricorso 23504-2011 proposto da: ZZ LA GI [...], considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato EMILIO PETTINICCHIO giusta procura speciale a margine DE ricorso;
- ricorrente- 2015 contro 2486 ZZ OV GO, ZZ AD CH, ZZ IO OL, ZZ IO [...], call [...], ZZ OL 1 ZZ CH SA, ZZ IO [...], ZZ OL RDZLN56B451158G, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio DEl'avvocato MARCO GARDIN, rappresentati e difesi dall'avvocato GIANFRANCO DI MATTIA giusta procura speciale a margine DE controricorso;
controricorrenti - nonchè
contro
ZZ AR, ZZ IT;
intimati avverso il decreto DEla CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 01/06/2011, R.G.N. 649/2010; udita la relazione DEla causa svolta nella pubblica udienza DE 14/12/2015 dal Consigliere Dott. ANNAAR AMBROSIO;
udito il P.M. in persona DE Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'inammissibilità DE ricorso. сео 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 19/22 novembre 2010, emesso ai sensi Con decreto DE n. 1078 DE 1940, il Tribunale di Foggia DEl'art. 7 DEla L. assegnava il podere ex E.R.S.A.P. n. 425, in agro di San IO IG Severo alla contrada Marchese, al ricorrente DEl'originario coltivatore diretto UA, quale erede nel 1956, assegnatario IO UA, deceduto disattendendo le domande dei resistenti RI UA, EN UA, GI TT UA, AM HE UA, NN GO UA, altri figli ed eredi, nonché di ND e IO UA (nipoti ex filio di NO UA) e di ST CO UA (nipote ex filio NO FE UA). e,Proposto reclamo da alcuni degli originari resistenti precisamente, per quanto risulta dal provvedimento qui impugnato, da NN GO UA, AM HE UA, GI TT UA, nonché da ND e IO UA, qualificatisi eredi di NO UA, la Corte di appello di Bari, in riforma DE provvedimento impugnato, disponeva l'assegnazione DE podere ex E.R.S.A.P. in comunione a tutti gli eredi di UA IO. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione IO IG UA, svolgendo tre motivi. GOHanno resistito, depositando controricorso NN UA, AM HE UA, GI TT UA, IO UA (DE 1969), ND UA (DE 1971), IS CO UA (gli ultimi tre figli di NO FE UA), IO UA (DE 1959) e ND 3 соар UA DE 1956 (questi ultimi figli di NO UA). Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte di RI UA e EN UA. MOTIVI DELLA DECISIONE premesso che correttamente1. La Corte di appello il Tribunale aveva fatto riferimento alla normativa di cui all'art. 5 L. DE 1940 n. 1078 (abrogata dall'art. 2 comma 1 DE D.L. n. 200/2008, ma ripristinata dalla legge di 379/1967 in base alla quale era conversione), poiché la L. n. stata presentata l'istanza di assegnazione era stata abrogata dal D.L. n. 112 DE 2008 ha ritenuto infondato il motivo di appello, con cui si sosteneva che IO IG UA, indicato dal Tribunale per subentrare al defunto genitore assegnatario DE podere ex Ersap fosse privo dei requisiti legali richiesti a tal fine;
in particolare -precisato che i suddetti requisiti dovevano sussistere al momento DEl'apertura DEla successione e persistere al momento DEla decisione ha segnatamente rilevato: che dall'estratto conto assicurativo DEl'INPS risultava che IO IG UA aveva alternato periodi di disoccupazione ad altri di attività come lavoratore "agricolo giornaliero"; che dal parere favorevole rilasciato in data 03.03.2010 dalla Regione Puglia -Area Politiche per lo Sviluppo Rurale risultava che «il sign. UA IO IG ha svolto abitualmente e prevalentemente l'attività di manuale coltivatore DEla terra per oltre un trentennio, così come richiesto dalla normativa in vigore (L. 230/50) e tuttora svolge tale attività di coltivazione DEla terra ...>>> ; che, più in generale, non vi erano elementi per ritenere che alla data DEla decisione di primo grado il predetto IO IG UA non fosse ancora dedito alla coltivazione manuale DEla terra (risultando, anzi, il contrario dai contenuti DE parere, ancorché non vincolante, DEl'Ente a ciò deputato); che era stata prodotta ulteriore documentazione (bonifico AGEA) a riprova DEl'attuale attività di coltivatore DEla terra da parte DE reclamato, mentre lo stato di abbandono DE terreno poteva dipendere diversecontroverso da ragioni dall'inattività DE UA, come già rilevato dal Tribunale. Sotto altro versante la Corte di appello ha ritenuto, però, fondato il reclamo, conseguentemente riformando la decisione DE Tribunale di assegnazione DE terreno in favore di IO IG UA;
e cioè per la considerazione che i resistenti procedimento di primo grado avevanonel formulato espressamente istanza di assegnazione in comunione DE podere a tutti gli eredi, sull'assunto di avere essi pagato le somme occorrenti per il riscatto. In particolare la Corte di appello sulla premessa che ai sensi DEl'art. 5 L. n. 1078 DE 1940 «in caso di disaccordo tra i coeredi, decide l'autorità e attitudinigiudiziaria con riguardo alle condizioni personali⟫>> e SU istanza dei coeredi che rappresentino la maggioranza DEle quote ereditarie, può anche decidere che il fondo sia assegnato in comunione a tutti gli eredi e a quelli fra essi che intendono vivere in comunione>>> ha rilevato che, nella specie, era stata formulata istanza in tal senso da cinque figli su otto DEl'originario assegnatario e, quindi, dalla maggioranza, cui andavano aggiunti i figli di NO аял 5 UA e uno dei figli di NO FE;
di conseguenza ha l'assegnazione a tutti gli eredi diritenuto opportuna UA IO, sia per lo stato di incuria in cui viene tenuto il fondo sia perché le somme occorrenti per riscattare il podere sono state pagate dai resistenti nel procedimento di primo grado ...! sicchè risponde ad evidenti motivi di giustizia consentire anche a costoro di entrare in possesso DE fondo»>>.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia ai sensi DEl'art. 360 n.3 cod. proc. civ. violazione ○ falsa applicazione degli artt. 101 e 102 cod. proc. civ. in relazione all'art. 111 Cost., sul presupposto DE difetto DEl'integrità DE contraddittorio nel procedimento di reclamo innanzi alla Corte di appello. Al riguardo il ricorrente come risulta dalla relata di notificadeduce che - il reclamo è stato notificato all'indirizzo di ND UA e IO UA DE 1959, figli di NO UA, che, però, erano i reclamanti, mentre lo stesso atto non è stato notificato ai due cugini ND PP UA e IO UA (DE 1969), figli di NO FE UA.
1.2. Dal canto loro i resistenti oppongono che il motivo, al pari DElo stesso ricorso, giacchè il è inammissibile, provvedimento impugnato è stato emesso in sede di reclamo ex art. 739 cod. proc. civ., con la conseguenza che lo stesso non sarebbe impugnabile con ricorso per cassazione, bensì modificabile e revocabile in ogni tempo ai sensi DEl'art. 742 cod. proc. civ.. In tale prospettiva il difetto di contraddittorio avrebbe dovuto essere fatto valere con istanza 6 per l'omessa di modifica DE decreto ex art. 742 cit. considerazione DEle quote degli eredi, asseritamente comepretermessi;
in ogni caso l'eccezione sarebbe infondata, emergente dagli estremi DE codice fiscale DEle parti, quali riportati nel reclamo, ancorchè i reclamanti ND e IO UA siano stati indicati, per mero errore, nello stesso atto come figli di NO UA, essendo, in realtà, i figli di NO FE UA.
2. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità DE ricorso per cassazione. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. Cass. 23 settembre 2011, n. 19498; Cass. 11 maggio 2005, п. 9849; Cass. 4 agosto 2004, n. 14900; Cass. 28 novembre 1994, n. 8862), la controversia n. 10149; Cass. 21 agosto 1993, instaurata dinanzi al Tribunale competente ai sensi DEla L. 29 maggio 1967, n.379 (che richiama implicitamente l'art. 7 DEla L. 3 giugno 1940, Π. 1078) diretta alla designazione DEl'erede subentrante nel rapporto di assegnazione ed alla tacitazione degli eredi esclusi, è soggetta al rito camerale, anche se il provvedimento che lo conclude (pur avendo la forma di decreto) ha carattere decisorio in quanto statuisce, nei contraddittorio degli interessati, su posizioni di diritto soggettivo inerenti alla successione nella posizione DEl'assegnatario defunto. Ne deriva che che "la mancata impugnazione di tale provvedimento, avente natura di sentenza, rende definitiva la pronuncia in ordine ai detti diritti e coperta da giudicato anche ogni questione di merito risolta" (così, Cass. n. 10149 DE 1994 e n. 7992 DE 1992). 7 дал In modo ancor più specifico è stato precisato che il caratterizza come un giudizio disuddetto procedimento si cognizione speciale, connotato da alcune peculiarità attinenti ai rito mutuate dalle norme di cui all'art. 737 cod. proc. civ. е segg., ma avente ad oggetto l'accertamento, con cognizione piena ed esauriente, di rapporti giuridici e di diritti soggettivi nei sensi precedentemente evidenziati, con la conseguenza che trattasi non di un procedimento di volontaria giurisdizione in senso proprio, ma di un procedimento di giurisdizione contenziosa ancorché costruito secondo il moDElo camerale (cfr. Cass. n. 19498 DE 2011 cit.).
2.1. Sulla base di quanto sopra deve rilevarsi che il provvedimento impugnato, ancorchè adottato all'esito DE procedimento camerale di reclamo nella forma DE decreto, ha natura sostanziale di sentenza in quanto incidente su posizioni di diritto soggettivo e, come tale, è ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost. (in relazione a tutti i motivi di cui all'art. 360 cod. proc. civ., in forza DEl'ultimo comma DEla stessa norma). Va, dunque, rigettata la pregiudiziale eccezione di inammissibilità DE ricorso e, in specie, DE primo motivo, ancorchè lo stesso motivo debba essere rigettato, risultando infondata la censura di difetto di integrità DE contraddittorio in appello. Invero contrariamente a quanto ipotizzato con il motivo di ricorso risulta dall'esame DEl'atto di reclamo, consentito in ragione DEla natura processuale DEla censura, che il оду 8 contraddittorio era instaurato innanzi alla Corte di appello nei confronti di tutti gli omonimi nipoti DEl'originario assegnatario, risultando il reclamo proposto, tra gli altri, da UA ND PP DE 1971 (cf. [...]) e da UA IO DE 1969 (cf. [...]) e notificato, tra gli altri, a UA ND DE 1956 (cf. [...]) e a UA IO DE 1959 (cf. [...]) (tutti e quattro controricorrenti, in questa sede). E' appena il caso di Osservare che, ai fini DEl'integrità DE contraddittorio, l'errore (riferito in controricorso), circa l'indicazione dei primi due come figli di NO UA anziché di NO FE UA, non incide sull'integrità DE contraddittorio, dal momento che le persone fisiche dei reclamanti risultavano correttamente individuabili e individuate dai numeri di C.F. e distinte dagli omonimi cui il reclamo era notificato. Il primo motivo va, dunque, rigettato.
3. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia ai sensi DEl'art. 360 n.3 cod. proc. civ. violazione о falsa applicazione degli artt. 5 L. n. 1078 DE 1940 e 112 cod. proc. civ. in relazione all'art.111 Cost. Al riguardo parte ricorrente osserva che per potersi provvedere all'assegnazione congiunta occorrono due requisiti e, cioè, la mancanza di - una richiesta di assegnazione esclusiva da parte di un soggetto idoneo ad assumere l'esercizio DEl'unità poderale e, per converso, la richiesta di assegnazione da parte DEla specie, difettavano entrambi;
in maggioranza che, nella conformità alla ratio legis, la particolare rileva che, in 9 седи domanda di assegnazione esclusiva da parte di esso reclamato non poteva essere disattesa, una volta che la Corte di appello, ne aveva confermato i requisiti di idoneità per il subentro, mentre nessuno dei resistenti aveva dimostrato di avere detti requisiti;
osserva, inoltre, che sebbene innanzi al Tribunale fosse stata formulata richiesta di assegnazione da parte di cinque degli otto figli DEl'originario assegnatario tale maggioranza era venuta a mancare, dal momento che solo alcuni degli originari richiedenti (AM HE UA, NN GO UA, GI UA, nonché ND e IO UA, quali eredi di NO UA) avevano impugnato la decisione DE Tribunale, avendo gli altri prestato acquiescenza all'assegnazione in suo favore. Vi sarebbe, dunque, violazione DEl'art. 5 cit. nella parte in cui dispone che «in caso di disaccordo tra i coeredi decide l'Autorità Giudiziaria con riguardo alle condizioni e attitudini personali», essendosi la Corte di appello limitata ad affermare che ricorrevano «evidenti motivi di giustizia» (sostanzialmente rappresentati dal fatto di avere erogato le somme per il riscatto) per l'assegnazione congiunta, pur ritenendo provata la sussistenza dei requisiti di legge in capo IO IG UA e senza esprimere alcuna valutazione in ordine alla idoneità (in realtà insussistente e comunque mai provata) degli altri soggetti che dovrebbero subentrare con lui nel rapporto;
inoltre, il venir meno DEla maggioranza dei richiedenti comporterebbe violazione DE comma 3 DE medesimo art. 5, nonché DE principio DEla corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, oltre che DE 10 семи disposto DEl'art. 346 cod. proc. civ.. 2.1. Dal canto loro i resistenti oppongono che la Corte di appello ha valutato la circostanza che la richiesta di assegnazione proveniva dalla maggior parte degli eredi Randuazzo;
che la stessa richiesta di affrancazione DE fondo, da essi proposta, integrava una richiesta di assegnazione DE fondo;
che di detto fondo si era invece disinteressato IO IG essendosi limitato a proporreUA, domanda giudiziale di riconoscimento DE suo diritto alla titolarità esclusiva, senza che ve ne fossero i presupposti. A parere dei resistenti, dunque, 10 stato di abbandono DE fondo e il disinteresse DEl'odierno ricorrente farebbero venir meno il presupposto DEl'unità aziendale e di coltivazione DE fondo, che, nei fatti, non sarebbe stata ravvisata dalla Corte territoriale, valorizzando, piuttosto, esigenze di giustizia per l'assegnazione congiunta;
mentre la circostanza DEla reclamo non potrebbemancata costituzione in sede di significare acquiescenza alla pronuncia di prime cure, posto che gli effetti DEla relativa riforma si verificano anche nei confronti di coloro che non hanno partecipato alla fase DE reclamo e che in questa sede riconfermano l'originaria richiesta di assegnazione congiunta.
3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia ai sensi DEl'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione о falsa applicazione degli artt. 15 preleggi, 7 L. 379 DE 1967 in n. relazione all'art. 111 Cost. Al riguardo parte ricorrente temporis era deduce che la normativa applicabile ratione l'art. 7 DEla L n. 379 DE 1967. сая 11 dal canto suo, oppone 3.1. Parte resistente, motivo, perché in contrasto con il 1'inammissibilità DE precedente e, comunque, deduce la sua infondatezza stante il riferimento ad una normativa ormai abrogata.
4. E' logicamente pregiudiziale la questione DEl'individuazione DEla normativa di riferimento, posta con il terzo motivo, con cui si profila l'applicabilità DEl'art. 7 DEla L. n. 379 DE 1967, ancorchè occorra segnalare che la norma da ultimo cit. contiene una disciplina, per buona parte, riproduttiva di quella DEl'art. 5 DEla L. n. 1078 DE 1940, cui fa riferimento il secondo motivo. Al riguardo si Osserva che la L. 29 maggio 1967, n. 379 112 con risulta abrogata dall'art. 24 D.L. 25 giugno 2008, n. la decorrenza ivi indicata e, cioè, dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla G.U. avvenuta in data 25.06.2008; mentre l'abrogazione DEla L. giugno 1940, già prevista ai sensi DE combinato disposto n. 1078 - DEl'art. 2 e DEla voce n. 23715 DEl'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore DElo stesso decreto non è stata più prevista dalla nuova formulazione DEl'allegato 1 dopo la conversione in legge;
inoltre il comma 1 DEl'art. 1, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenutodisposto con indispensabile la permanenza in vigore DE medesimo provvedimento. In punto di fatto va, poi, rilevato che non sono temporali riportate controverse le indicazioni 12 оф nell'esposizione DE fatto in ricorso in ordine alla data DEl'apertura DEla successione (10.05.1956) di IO UA, originario assegnatario DE podere, nonché alla data (26.05.2009) DEla proposizione DEla domanda di subentro nell'unità poderale da parte di IO IG UA (cfr. pag. 2 DE ricorso). Merita, altresì, puntualizzare che - per quanto emerge dalla decisione impugnata il fondo è stato riscattato con conseguente affrancazione dal riservato dominio DEl'ERSAP e come risulta incontroverso tra le parti sebbene l'iniziativa sia stata assunta dagli odierni resistenti, non è discusso, né discutibile che siffatta iniziativa ridondi a favore di tutti i coeredi DEl'originario assegnatario. Invero il vincolo di indivisibilità perpetua DE fondo come disciplinato dagli artt. 1, 4, 5, 6 e 7 DEla legge 3 giugno 1940, n. 1078 (Norme per evitare il frazionamento DEle unità poderali assegnate ai contadini coltivatori diretti), applicabile avuto riguardo alla normativa in vigore alla data di apertura DEla successione siccome ridotto a trenta anni solo dall'art. 1 DEla legge 25 settembre 1992 9636 n. (successiva a tale data) permane, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in considerazione DEl'irretroattività DElo ius superveniens sia per i fondi assegnati in proprietà ex lege n. 1078 DE 1940, sia quelli riscattati ex lege n. 279 DE 1967, sia ancora quelli affrancati ex lege 386 DE n. 1976, (cfr. Cass. civ. 13 aprile 2006, n. 8655; conf. Cass. civ., 04 novembre 2008, n. 26490; Cass. civ. 21 maggio 2010, n. 12517). соеOly 13 Ciò precisato, si Osserva che la tesi svolta da parte ricorrente con il terzo motivo di ricorso, in punto di DEl'art. 7 DEla cit. L. n. 379/1976, èapplicabilità sostanzialmente non argomentata (oltre, per il vero, poco coerente con il precedente motivo) e risulta, comunque infondata, atteso che la legge cit. non era ancora entrata in vigore alla data di apertura DEla successione DEl'originario DEla assegnatario, mentre era stata abrogata al momento proposizione DEla domanda DEl'odierno ricorrente. Correttamente, dunque, i giudici a quibus, hanno fatto riferimento alla normativa di cui all'art. 5 DEla L. n. 1078 DE 1940, sull'implicito presupposto DEla permanenza DE vincolo di indivisibilità imposto dalla stessa legge.
4.1. Tanto premesso e rigettato sin da ora il terzo motivo di ricorso, si osserva che l'art. 5 DEla L. п. 1078 DE 1940 detta i criteri per il subentro in caso di morte DE titolare DEl'unità poderale e, a tali effetti, individua, in via di principio, il subentrante nel coerede designato dal testatore 0, in mancanza, che sia disposto ad accettarne l'attribuzione e sia idoneo ad assumerne l'esercizio (comma 1); prevede, quindi, l'ipotesi che manchi un coerede disposto ad accettare l'attribuzione ° vi sia disaccordo tra gli eredi sulla sua prevedendo l'intervento DEl'Autorità individuazione, giudiziaria, al fine, nel primo caso, di stabilire la vendita (comma 2) nel secondo caso, di individuare l'attributario e, (comma 3), affidando al giudice il potere di applicare un criterio legale di preferenza, collegato alle qualità e condizioni personali DE prescelto (cfr. Corte cost., 17 Orlyy 14 aprile 1985, n. 103). Nel caso di specie in cui è mancata la designazione DE de cuius e neppure vi è stato accordo tra i coeredi per la designazione, a fronte DEla richiesta di attribuzione in suc favore da parte DEl'odierno ricorrente, viene in rilievo il terzo comma DEl'art. 5 cit., di cui merita riportare il testo disaccordo tra i coeredi, decideintegrale: «In caso di giudiziaria con riguardo alle condizioni e 1'Autorità attitudini personali. L'Autorità giudiziaria, su istanza dei coeredi che rappresentino la maggioranza DEle quote ereditarie, può anche decidere che il fondo sia assegnato in comunione a tutti gli eredi e a quelli fra essi che intendano vivere in comunione». Orbene il problema che si pone e che, in concreto, è posto - una volta riscontrate con il secondo motivo di ricorso è se nell'odierno ricorrente le qualità per subentrare nel podere - la Corte di appello potesse far applicazione DEla seconda parte DE comma 3 cit. e assegnare il bene in comunione, prescindendo dalla valutazione DEle “condizioni e attitudini personali" previsto dalla prima parte DElo stesso comma 3 e dallo stesso rilievo DEla sussistenza dei requisiti legali per il subentro in capo a IO IG UA che ne aveva fatto richiesta. Va, infatti, considerato che come esposto - sub 1. la Corte territoriale ha rigettato il secondo motivo - di impugnazione degli odierni resistenti e, quindi, riconosciuto che IO IG UA avesse i requisiti legali per subentrare nell'assegnazione DE fondo, reputando non significativa, a tali effetti, la circostanza che il fondo дал 15 si trovasse in una situazione di abbandono. E per quanto precisato sub 2. e 2.1.. in ordine alla natura sostanziale di sentenza DE provvedimento impugnato, la decisione in parte qua è passata in giudicato, non essendo stata oggetto di impugnazione incidentale.
4.2. Ciò precisato in ordine all'individuazione DEla normativa di riferimento nel comma DEl'art. 5 L. n. 1078/1940, il Collegio ritiene fondato il secondo motivo nei termini che si precisano di seguito. Nell'ermeneusi DEla norma non può evidentemente prescindersi dalla ratio ispiratrice DEla disciplina, intesa a favorire la continuità DEla conduzione e le concentrazione dei fondi nella persona DE soggetto idoneo a una efficiente coltivazione. In sostanza, stante l'indivisibilità DEl'unità poderale, la successione mortis causa nella proprietà dei terreni riscattati si svolge in difetto di designazione da - parte DE testatore о di accordo tra i coeredi secondo schemi peculiari, poiché il fondo viene attribuito, in base alle qualità e condizioni personali, ad uno dei coeredi, riconosciuto dall'autorità giudiziaria come il più idoneo a proseguire l'esercizio DEl'impresa agricola, con esclusione degli altri, mentre la posizione dei coeredi esclusi risulta tutelata dalla disposizione di cui all'art. 6 DEla stessa legge («l. I coeredi esclusi dall'assegnazione DE fondo sono soddisfatti dalle rispettive quote con gli altri beni mobili o immobili caduti in eredità e, in mancanza, hanno diritto di ottenere dall'assegnatario, о solidalmente dagli assegnatari DEl'unità poderale, la quota di loro spettanza o la parte di селя 16 essa non soddisfatta con l'attribuzione degli altri beni ereditari.
2. Il credito dei coeredi può essere pagato in rate comprensive DEl'interesse legale in un termine non superiore a 10 anni ed è garantito da ipoteca legale su fondo.
3.Se l'assegnatario o gli assegnatari non paghino le somme dovute alla scadenza prehssa, si procede alla vendita DE fondo nel modo e con gli effetti previsti dal secondo comma DEl'art. 5. ->) che ne prevede il diritto ad essere tacitati dal subentrante o dai subentranti per la quota di valore DE fondo ad essi spettante. E ' ben vero che l'Autorità giudiziaria «può anche decidere che il fondo sia assegnato in comunione a tutti gli eredi e a quelli fra essi che intendano vivere in comunione»>; e tuttavia ritiene il Collegio che siffatta scelta risulta condizionata dal criterio legale di preferenza, collegato alle qualità e condizioni personali DE prescelto, finalizzato alla realizzazione DEla rilevata ratio legis: criterio dal quale la Corte barese ha, invece, finito totalmente dal prescindere dal momento che dopo aver riconosciuto le qualità soggettive DEla terra e, quindi, i requisitidi lavoratore manuale per subentrare nell'unità poderale DEl'odierno soggettivi è pervenuta all'assegnazione in comunione a tutti ricorrente - i coeredi, senza neppure valutare se i richiedenti avessero i requisiti soggettivi previsti dalla legge e, nella sostanza, ritenendo prevalente, sulla pur rilevata sussistenza dei requisiti soggettivi di legge in capo all'odierno ricorrente, un fatto oggettivo (che, in definitiva, è quello DE pagamento Op DEla DE prezzo DE riscatto, posto che оол 17 situazione di abbandono DE fondo stata reputata DEla posizione DEl'odiernoindifferente nella valutazione ricorrente e deve ritenersi, per implicito, anche DEla posizione degli altri coeredi) che potrebbe rilevare nella regolazione dei rapporti di dare/avere tra i coeredi, anche perchè la posizione degli esclusi va, comunque, tutelata dal riconoscimento DE diritto a percepire, in proporzione alla quota, la somma corrispondente al valore venale DE fondo. Resta, evidentemente, assorbita la questione DEla verifica DEla sussistenza о meno DE requisito DEla maggioranza dei richiedenti;
senza sottacere che nell'individuazione dei soggetti "richiedenti" la Corte di appello potrebbe essere stata disorientata anche dall'indicazione (che solo in questa sede si è allegato essere erronea) dei reclamanti IO e ND UA, quali eredi di NO UA (una quota ereditaria), anziché eredi di NO FE UA (due dei quattro figli DE titolare di altra quota). Va, dunque, accolto il secondo motivo di ricorso, mentre vanno rigettati il primo e il terzo. La decisione impugnata va, dunque, cassata in relazione, di appello di Bari in diversa con rinvio alla Corte composizione, che farà applicazione dei seguenti principi di diritto: in caso di morte DEl'assegnatario di terre di riforma fondiaria, la successione nella proprietà dei terreni riscattati si svolge ai sensi DEl'art. 5 DEla L. n. 1078 DE 1940 in difetto di designazione da parte DE testatore o di accordo tra i coeredi secondo schemi peculiari, in саял 18 conformità alla ratio legis che è quella di assicurare la conduzione e le concentrazione dei fondicontinuità DEla nella persona DE soggetto idoneo a una efficiente coltivazione;
di richiesta di attribuzione da parte di uno dei in caso coeredi, che non sia stato designato dal testatore e su cui non vi sia accordo tra gli eredi, è affidato al giudice il potere di applicare un criterio legale di preferenza, collegato alle qualità e condizioni personali DE prescelto, secondo quanto previsto dalla prima parte DE comma 3 DEl'art. 5 DEla L. n. 1078 DE 1940; fermo restando il diritto dei coeredi esclusi ad essere tacitati, per la quota di dai loro spettanza sul fondo, dal subentrante о subentranti;
la possibilità di avvalersi DEla disposizione contenuta dalla seconda parte DE comma 3 DE cit. art. 5 (secondo cui «L'Autorità giudiziaria, Su istanza dei coeredi che rappresentino la maggioranza DEle quote ereditarie, può anche decidere che il fondo sia assegnato in comunione a tutti gli eredi e a quelli fra essi che intendano vivere in comunione>>) presuppone una preventiva valutazione dei requisiti e DEle condizioni personali dei coeredi, in coerenza con la ratio DEla disposizione normativa;
ne consegue che nel caso che uno solo dei coeredi, presenti la qualità soggettiva di lavoratore manuale DEla terra e le capacità che lo rendono idoneo al subentro, risultando mancanti tali capacità negli altri il subentrante risulta individuato nella persona di - quello stesso coerede che ne abbia fatto richiesta in base al сос21 19 criterio dettato dalla prima parte DEla disposizione, quand' anche l'assegnazione in comunione sia richiesta dalla maggioranza dei coeredi;
atteso che la posizione dei coeredi esclusi risulta tutelata dal riconoscimento DE diritto a percepire il controvalore DEla loro quota sul fondo ai sensi DEl'art. 6 DEla stessa L. n. 1078 DE 1940. Il giudice DE rinvio provvederà anche alla regolazione DEle spese DE presente giudizio.
P.Q.M.
ricorso;
La Corte rigetta il primo e il terzo motivo di accoglie il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia anche per le spese DE giudizio di cassazione alla Corte di appello di Bari in diversa composizione. Roma 14 dicembre 2015 L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Il Funzionario Giudiziario Innocenzo BATTISTA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Opg 2.5 MAR: A2016………... 11 Funzionario Giudiziario Innocenze BATTISTA 2 020