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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/02/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel. est.
- Dott.ssa Anna Bertini Giudice
- Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 7.2.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 2573/2023 pendente tra
Parte_1
( c.f. ) C.F._1
Difensore: avv. Massimo Benoit Torsegno
Domicilio eletto: Genova via Cesarea 2/41 55 presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
( c.f. ) C.F._2
Difensore: avv. Davide Garaventa
Domicilio eletto:
E
AVV. ANNA PARODI
Curatore speciale dei minori e Persona_1 Persona_2
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero .
avente ad oggetto ricorso ex artt. 337 ter e segg. c.c.
CONCLUSIONI:
: come da ricorso introduttivo Pt_1
come da note sostitutive di udienza depositate in data 30.9.2024 CP_1
Curatore speciale minori: come da note sostitutive di udienza depositate in data 30.9.2024
Pubblico Ministero: come da parere del 17.3.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo ( da ora anche la ricorrente o la madre ) allegava in Parte_1 estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di essere madre dei minori ( nato il [...] ) e Persona_3 Per_2
( nata in data [...] ) nati da relazione affettiva intrattenuta con
[...] [...]
; Controparte_1
- Che a seguito della interruzione delle relazione il padre contribuisce corrispondendo alla ricorrente esclusivamente la misura dell'assegno unico pari ad euro 400, 00
- Di essere priva di occupazione salvo lo svolgimento di qualche prestazione occasionale come traduttrice o interprete
- Di essere sostenuta dai servizi sociali di Recco
Su tali premesse chiedeva:
- L'affidamento condiviso dei figli con prevalente collocazione presso la madre
- La previsione dell'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento ordinario dei figli corrispondendo alla ricorrente la somma mensile di euro 600, 00
- La ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori nella misura del 50% ciascuno
- La percezione integrale dell'assegno unico da parte della ricorrente
- La regolamentazione delle frequentazioni tra padre e figli secondo gli accordi tra i genitori
( da ora anche il padre o il resistente ) si costituiva mediante Controparte_1 comparsa con la quale in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Allegava di essere sentimentalmente legato a tale e padre di Persona_4 [...]
nato, in data 20.7.2008, dall'unione con la Persona_5 Per_4
- Allegava di svolgere mansioni di parrucchiere, quale dipendente della Parte_2 percependo la retribuzione di euro 1021, 00 mensili
- Allegava che la ricorrente lo avrebbe sempre ostacolato nella frequentazione dei
2 figli
Su tali presupposti chiedeva:
- L'affidamento condiviso con collocazione paritetica presso le rispettive abitazioni
- Mantenimento diretto
- Ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore
Con vittoria delle spese
All'udienza di comparizione delle parti del 5.7.2023 le parti raggiungevano un accordo provvisorio con riferimento alle frequentazioni padre – figli ed il padre si obbligava a destinare alla ricorrente l'intero importo dell'assegno unico, pari ad euro 450, 00 mensili, da lui percepito per intero;
all'esito dell'udienza il giudice delegato incaricava i servizi sociali di Recco della presa in carico del nucleo familiare e di successivamente relazionare.
All'esito della prima relazione dei servizi sociali, preso atto delle preoccupanti condizioni economiche della madre, che dopo avere ricevuto lo sfratto viveva provvisoriamente con i figli all'interno di camper messole a disposizione dal il giudice delegato con CP_1 ordinanza 10.11.2023 così disponeva in via provvisoria e urgente:
- Affidamento dei minori ai servizi sociali con prevalente collocazione presso la madre
- dell'avv. Anna Parodi quale curatore speciale dei minori con attribuzione di CP_2 poteri di rappresentanza sostanziale
- Regolamentazione delle frequentazione padre – figli
- Previsione dell'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento dei figli CP_1 versando alla madre la somma mensile di euro 400, 00 ( euro 200, 00 per figlio )
- Ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore
- Delega alla Guardia di Finanza allo svolgimento di accertamenti sui redditi del padre
Co ordinanza in data 21.3.2024 il giudice delegato delegava i servizi sociali al deposito di nuova relazione e provvedeva ai sensi dell'art. 473 bis. 28 cpc
Con relazione in data 27.6.2024 i servizi sociali comunicavano la sparizione di madre e figli comunicando che la donna avrebbe contattato il padre informandolo di essere tornata in Russia con i figli, senza però fornire alcun recapito.
L'avv. Anna Parodi depositava relazione informando di avere presentato querela
Il difensore della resistente precisava le conclusioni chiedendo di dichiarare la decadenza
3 della dall'esercizio della responsabilità genitoriale, l'affidamento esclusivo dei figli Pt_1 al padre e la loro collocazione presso l'abitazione paterna;
il curatore speciale precisava le conclusioni chiedendo la sospensione di entrambi i genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale, l'affidamento dei minori ai servizi sociali e la loro collocazione extrafamiliare.
Ciò premesso
O S S E R V A
Le ultime notizie dei minori risalgono al giugno 2024 e si rinvengono nella relazione
26.6.2024 dei servizi sociali di Recco;
immediatamente dopo avere depositato tale relazione, infatti, i minori e la madre sono scoparsi e, con ogni probabilità sono stati riportati in Russia dalla madre, come dalla donna comunicato al in occasione CP_1 dell'unico contatto avuto tra i due successivamente alla sottrazione. Si ignora l'indirizzo e il recapito della e dei figli. Pt_1
Non è forse un caso che la sottrazione sia avvenuta in sostanziale concomitanza col deposito della relazione 26.6.2024 dei servizi sociali che, evidenziate le gravi criticità della coppia genitoriale, avevano proposto il collocamento in comunità del nucleo mamma – bambini;
Va in primo luogo osservato che, durante l'intera durata del procedimento, la coppia genitoriale non è stata in grado di assicurare una sistemazione alloggiativa dignitosa ai figli, né risultano concreti tentativi della di reperire una occupazione che le Pt_1 consentisse, con l'aiuto del padre dei bambini, di potere locare una abitazione: sotto sfratto a Recco, all'inizio del procedimento, il nucleo madre – bambini, si è poi trasferito a vivere all'interno di un camper di proprietà del fino a quando sono stati i servizi CP_1 affidatari, nel gennaio 2024, ad assegnare un alloggio alla madre;
malgrado ciò, la donna ed il non sono stati in grado di rendere l'abitazione appena dignitosa per la vita dei CP_1 loro figli. Così si legge nella relazione 26.6.2024: “ la casa…si presentava ancora disorganizzata, con scatole e vari sacchi riposti e accatastati a lato della porta di ingresso. Le scriventi hanno subito notato un forte odore di muffa che la signora ha riferito provenire dal grande divano posto Pt_1 all'ingresso nella zona sala/cucina…le scriventi hanno inoltre notato che nella camera non era presente una struttura del letto ma solo dei materassi disposti l'uno sopra l'altro in cui, la signora ha riferito, dormano i bambini mentre lei sta sul divano in sala “.
A ciò si aggiungono molte altre criticità debitamente segnalate nella relazione di cui è stato detto: omissione delle vaccinazioni obbligatorie, ripetute assenze scolastiche dei figli, incapacità di imporre regole ai figli e farle rispettare, rapporto simbiotico e totalizzante della madre con i figli, chiusura della madre verso i servizi;
i figli, inoltre, hanno un rapporto discontinuo col padre, che, in particolar modo tendono, anche su palese Per_3 istigazione della madre, a colpevolizzare ( dice spesso al padre che è cattivo, che solo la Per_3 madre gli vuole bene e sa cosa è bene per loro ), discontinuità peraltro certamente addebitabile anche al che, oltre a non essersi seriamente attivato, pur nei limiti delle sue CP_1 modeste disponibilità economiche, per garantire un'esistenza migliore ai propri figli, in occasione degli incontri protetti si presenta spesso in ritardo e, talvolta, neppure si presenta.
4 Sulla base di tali premesse, pertanto, oltre a doversi immediatamente ordinare il rientro della madre e dei figli sul territorio italiano, deve necessariamente disporsi la sospensione di entrambi i genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale ( lasciando però in capo al padre, in modo disgiunto rispetto al curatore, la capacità di rappresentare i figli nello svolgimento di tutte le pratiche indispensabili ai fini della richiesta di rimpatrio dei figli ) con affidamento ai servizi sociali di Recco, cui dovranno essere riconosciuti ampli poteri di natura sostanziale. Non si ritiene necessaria la pronuncia di decadenza richiesta dalla difesa del nei confronti della , ma non richiesta dal curatore speciale dei CP_1 Pt_1 minori Per ientro, madre e figli dovranno essere collocati in comunità madre bambini e il servizio affidatario provvederà alla modifica dei documenti dei minori in modo da impedirne l'espatrio.
I rapporti padre – figli dovranno proseguire in forma protetta.
Quanto alla misura del contributo di mantenimento da porre a carico del tenuto CP_1 conto dei modesti redditi dell'uomo, che pure è proprietario di due autovetture comprate nel 2021 e nel 2022, si ritiene doversi confermare la misura di euro 400, 00 mensili ( euro 200, 00 ) per ciascun figlio e la suddivisione delle spese ordinarie nella misura del 50% ciascuno;
tenuto conto che il collocamento in comunità comporterà minori spese ai fini del mantenimento ordinario l'assegno unico sarà ripartito come per legge.
Sebbene al padre sia stata lasciata la facoltà di agire in rappresentanza dei minori al fine di ottenerne il rimpatrio, in considerazione della sua non completa affidabilità, si ritiene necessario procedere alla nomina di curatore dei minori, così come previsto dall'art. 473 bis. 7 comma secondo cpc, con l'incarico di rappresentare i minori per lo svolgimento di tutte le pratiche relative al rintraccio e al rimpatrio dei minori;
in particolare a introdurre la procedura prevista dalla Convenzione dell'Aja del 25.10.1980 in materia di sottrazione internazionale di minori, sottoscritta anche dalla Federazione Russa, rivolgendosi all'autorità centrale dello Stato di residenza dei minori ( Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità Ufficio II – Autorità centrali convenzionali via Damiano Chiesa 24 00136 Roma;
tel 06/68188326/331/535; e mail: pec.: Email_1 autorità ); ferma in capo ai servizi e al curatore e al padre la Email_2 capacità per lo svolgimento di ogni altro incombente o pratica necessaria ai fini del rimpatrio dei minori. All'ufficio appare opportuno nominare l'avv. Anna Parodi, già a conoscenza della vicenda in quanto curatore speciale dei minori
Stante la reciprocità della soccombenza le spese legali devono essere integralmente compensate tra le parti.
“
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
Ordina a di riportare immediatamente ( nato a Parte_1 Persona_3
Genova il 13.2.2017 ) e di ( nata a [...] in data [...] ) sul territorio Persona_2 dello Stato Italiano
5 Dispone l'affidamento di ( nato a [...] il [...] ) e di Persona_3 Persona_2
( nata a [...] in data [...] ) ai servizi sociali presso il Comune di Recco per la durata di mesi 24 con loro collocazione presso comunità madre - figli
Dispone conseguentemente la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori ( ferma la capacità di di rappresentare i figli, anche disgiuntamente dal Controparte_1 curatore nominato,. nello svolgimento delle pratiche e procedure necessarie ai fini del rintraccio e del rimpatrio dei minori per l'effetto,
Dispone
a) che la residenza abituale del minore sia fissata presso comunità individuata dai servizi sociali b) che il servizio sociale affidatario possa direttamente compiere nell'interesse del minore, i seguenti atti:
1) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
2) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
3) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
4) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
Dispone che i servizi affidatari procedano ad organizzare incontri protetti tra i figli ed il padre
Dispone che i servizi affidatari relazionino al giudice tutelare presso il Tribunale di Genova ogni sei mesi
L'avv. Anna Parodi curatore dei minori ( nato a [...] il CP_2 Persona_3 13.2.2017 ) e di ( nata a [...] in data [...] ) con l'incarico di rappresentarli, Persona_2 anche disgiuntamente dal padre, in tutte le pratiche e procedure finalizzate al rintraccio e al rimpatrio e quindi anche a introdurre la procedura prevista dalla Convenzione dell'Aja del 25.10.1980 in materia di sottrazione internazionale di minori, sottoscritta anche dalla Federazione
Russa, rivolgendosi all'autorità centrale dello Stato di residenza dei minori ( Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità Ufficio II – Autorità centrali convenzionali via Damiano Chiesa 24 00136 Roma;
tel 06/68188326/331/535; e mail: pec.: Email_1 autorità ); ferma in capo al curatiore e al padre la capacità per lo Email_2 svolgimento di ogni altro incombente o pratica necessaria ai fini del rimpatrio dei minori.
Dispone che il curatore riferisca al giudice tutelare entro un mese in merito alle iniziative intraprese ai fini del rintraccio e rimpatrio dei minori e, successivamente, con frequenza trimestrale;
l'incarico cesserà automaticamente con il collocamento dei minori nella struttura individuata dai servizi.
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 400, 00 ( euro 200,
00 a figlio ), con rivalutazione annuale Istat
Assegno unico come per legge
6 Dispone le spese straordinarie relative alla minore siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
ai fini della relativa individuazione e regolamentazione si richiama il verbale della riunione 15.9.2016 ex art. 47 ord. giud. della IV sezione civile del Tribunale di Genova.
Spese compensate
EFFICACIA IMMEDIATA
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 7.2.2025
Si comunichi:
- Alle parti
- Al servizi sociali presso il comune di Recco
- Al curatore avv. Anna Parodi
- All'ufficio del giudice tutelare
Il Presidente rel. est.
Dott. Giovanni Maddaleni
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel. est.
- Dott.ssa Anna Bertini Giudice
- Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 7.2.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 2573/2023 pendente tra
Parte_1
( c.f. ) C.F._1
Difensore: avv. Massimo Benoit Torsegno
Domicilio eletto: Genova via Cesarea 2/41 55 presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
( c.f. ) C.F._2
Difensore: avv. Davide Garaventa
Domicilio eletto:
E
AVV. ANNA PARODI
Curatore speciale dei minori e Persona_1 Persona_2
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero .
avente ad oggetto ricorso ex artt. 337 ter e segg. c.c.
CONCLUSIONI:
: come da ricorso introduttivo Pt_1
come da note sostitutive di udienza depositate in data 30.9.2024 CP_1
Curatore speciale minori: come da note sostitutive di udienza depositate in data 30.9.2024
Pubblico Ministero: come da parere del 17.3.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo ( da ora anche la ricorrente o la madre ) allegava in Parte_1 estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di essere madre dei minori ( nato il [...] ) e Persona_3 Per_2
( nata in data [...] ) nati da relazione affettiva intrattenuta con
[...] [...]
; Controparte_1
- Che a seguito della interruzione delle relazione il padre contribuisce corrispondendo alla ricorrente esclusivamente la misura dell'assegno unico pari ad euro 400, 00
- Di essere priva di occupazione salvo lo svolgimento di qualche prestazione occasionale come traduttrice o interprete
- Di essere sostenuta dai servizi sociali di Recco
Su tali premesse chiedeva:
- L'affidamento condiviso dei figli con prevalente collocazione presso la madre
- La previsione dell'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento ordinario dei figli corrispondendo alla ricorrente la somma mensile di euro 600, 00
- La ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori nella misura del 50% ciascuno
- La percezione integrale dell'assegno unico da parte della ricorrente
- La regolamentazione delle frequentazioni tra padre e figli secondo gli accordi tra i genitori
( da ora anche il padre o il resistente ) si costituiva mediante Controparte_1 comparsa con la quale in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Allegava di essere sentimentalmente legato a tale e padre di Persona_4 [...]
nato, in data 20.7.2008, dall'unione con la Persona_5 Per_4
- Allegava di svolgere mansioni di parrucchiere, quale dipendente della Parte_2 percependo la retribuzione di euro 1021, 00 mensili
- Allegava che la ricorrente lo avrebbe sempre ostacolato nella frequentazione dei
2 figli
Su tali presupposti chiedeva:
- L'affidamento condiviso con collocazione paritetica presso le rispettive abitazioni
- Mantenimento diretto
- Ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore
Con vittoria delle spese
All'udienza di comparizione delle parti del 5.7.2023 le parti raggiungevano un accordo provvisorio con riferimento alle frequentazioni padre – figli ed il padre si obbligava a destinare alla ricorrente l'intero importo dell'assegno unico, pari ad euro 450, 00 mensili, da lui percepito per intero;
all'esito dell'udienza il giudice delegato incaricava i servizi sociali di Recco della presa in carico del nucleo familiare e di successivamente relazionare.
All'esito della prima relazione dei servizi sociali, preso atto delle preoccupanti condizioni economiche della madre, che dopo avere ricevuto lo sfratto viveva provvisoriamente con i figli all'interno di camper messole a disposizione dal il giudice delegato con CP_1 ordinanza 10.11.2023 così disponeva in via provvisoria e urgente:
- Affidamento dei minori ai servizi sociali con prevalente collocazione presso la madre
- dell'avv. Anna Parodi quale curatore speciale dei minori con attribuzione di CP_2 poteri di rappresentanza sostanziale
- Regolamentazione delle frequentazione padre – figli
- Previsione dell'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento dei figli CP_1 versando alla madre la somma mensile di euro 400, 00 ( euro 200, 00 per figlio )
- Ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore
- Delega alla Guardia di Finanza allo svolgimento di accertamenti sui redditi del padre
Co ordinanza in data 21.3.2024 il giudice delegato delegava i servizi sociali al deposito di nuova relazione e provvedeva ai sensi dell'art. 473 bis. 28 cpc
Con relazione in data 27.6.2024 i servizi sociali comunicavano la sparizione di madre e figli comunicando che la donna avrebbe contattato il padre informandolo di essere tornata in Russia con i figli, senza però fornire alcun recapito.
L'avv. Anna Parodi depositava relazione informando di avere presentato querela
Il difensore della resistente precisava le conclusioni chiedendo di dichiarare la decadenza
3 della dall'esercizio della responsabilità genitoriale, l'affidamento esclusivo dei figli Pt_1 al padre e la loro collocazione presso l'abitazione paterna;
il curatore speciale precisava le conclusioni chiedendo la sospensione di entrambi i genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale, l'affidamento dei minori ai servizi sociali e la loro collocazione extrafamiliare.
Ciò premesso
O S S E R V A
Le ultime notizie dei minori risalgono al giugno 2024 e si rinvengono nella relazione
26.6.2024 dei servizi sociali di Recco;
immediatamente dopo avere depositato tale relazione, infatti, i minori e la madre sono scoparsi e, con ogni probabilità sono stati riportati in Russia dalla madre, come dalla donna comunicato al in occasione CP_1 dell'unico contatto avuto tra i due successivamente alla sottrazione. Si ignora l'indirizzo e il recapito della e dei figli. Pt_1
Non è forse un caso che la sottrazione sia avvenuta in sostanziale concomitanza col deposito della relazione 26.6.2024 dei servizi sociali che, evidenziate le gravi criticità della coppia genitoriale, avevano proposto il collocamento in comunità del nucleo mamma – bambini;
Va in primo luogo osservato che, durante l'intera durata del procedimento, la coppia genitoriale non è stata in grado di assicurare una sistemazione alloggiativa dignitosa ai figli, né risultano concreti tentativi della di reperire una occupazione che le Pt_1 consentisse, con l'aiuto del padre dei bambini, di potere locare una abitazione: sotto sfratto a Recco, all'inizio del procedimento, il nucleo madre – bambini, si è poi trasferito a vivere all'interno di un camper di proprietà del fino a quando sono stati i servizi CP_1 affidatari, nel gennaio 2024, ad assegnare un alloggio alla madre;
malgrado ciò, la donna ed il non sono stati in grado di rendere l'abitazione appena dignitosa per la vita dei CP_1 loro figli. Così si legge nella relazione 26.6.2024: “ la casa…si presentava ancora disorganizzata, con scatole e vari sacchi riposti e accatastati a lato della porta di ingresso. Le scriventi hanno subito notato un forte odore di muffa che la signora ha riferito provenire dal grande divano posto Pt_1 all'ingresso nella zona sala/cucina…le scriventi hanno inoltre notato che nella camera non era presente una struttura del letto ma solo dei materassi disposti l'uno sopra l'altro in cui, la signora ha riferito, dormano i bambini mentre lei sta sul divano in sala “.
A ciò si aggiungono molte altre criticità debitamente segnalate nella relazione di cui è stato detto: omissione delle vaccinazioni obbligatorie, ripetute assenze scolastiche dei figli, incapacità di imporre regole ai figli e farle rispettare, rapporto simbiotico e totalizzante della madre con i figli, chiusura della madre verso i servizi;
i figli, inoltre, hanno un rapporto discontinuo col padre, che, in particolar modo tendono, anche su palese Per_3 istigazione della madre, a colpevolizzare ( dice spesso al padre che è cattivo, che solo la Per_3 madre gli vuole bene e sa cosa è bene per loro ), discontinuità peraltro certamente addebitabile anche al che, oltre a non essersi seriamente attivato, pur nei limiti delle sue CP_1 modeste disponibilità economiche, per garantire un'esistenza migliore ai propri figli, in occasione degli incontri protetti si presenta spesso in ritardo e, talvolta, neppure si presenta.
4 Sulla base di tali premesse, pertanto, oltre a doversi immediatamente ordinare il rientro della madre e dei figli sul territorio italiano, deve necessariamente disporsi la sospensione di entrambi i genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale ( lasciando però in capo al padre, in modo disgiunto rispetto al curatore, la capacità di rappresentare i figli nello svolgimento di tutte le pratiche indispensabili ai fini della richiesta di rimpatrio dei figli ) con affidamento ai servizi sociali di Recco, cui dovranno essere riconosciuti ampli poteri di natura sostanziale. Non si ritiene necessaria la pronuncia di decadenza richiesta dalla difesa del nei confronti della , ma non richiesta dal curatore speciale dei CP_1 Pt_1 minori Per ientro, madre e figli dovranno essere collocati in comunità madre bambini e il servizio affidatario provvederà alla modifica dei documenti dei minori in modo da impedirne l'espatrio.
I rapporti padre – figli dovranno proseguire in forma protetta.
Quanto alla misura del contributo di mantenimento da porre a carico del tenuto CP_1 conto dei modesti redditi dell'uomo, che pure è proprietario di due autovetture comprate nel 2021 e nel 2022, si ritiene doversi confermare la misura di euro 400, 00 mensili ( euro 200, 00 ) per ciascun figlio e la suddivisione delle spese ordinarie nella misura del 50% ciascuno;
tenuto conto che il collocamento in comunità comporterà minori spese ai fini del mantenimento ordinario l'assegno unico sarà ripartito come per legge.
Sebbene al padre sia stata lasciata la facoltà di agire in rappresentanza dei minori al fine di ottenerne il rimpatrio, in considerazione della sua non completa affidabilità, si ritiene necessario procedere alla nomina di curatore dei minori, così come previsto dall'art. 473 bis. 7 comma secondo cpc, con l'incarico di rappresentare i minori per lo svolgimento di tutte le pratiche relative al rintraccio e al rimpatrio dei minori;
in particolare a introdurre la procedura prevista dalla Convenzione dell'Aja del 25.10.1980 in materia di sottrazione internazionale di minori, sottoscritta anche dalla Federazione Russa, rivolgendosi all'autorità centrale dello Stato di residenza dei minori ( Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità Ufficio II – Autorità centrali convenzionali via Damiano Chiesa 24 00136 Roma;
tel 06/68188326/331/535; e mail: pec.: Email_1 autorità ); ferma in capo ai servizi e al curatore e al padre la Email_2 capacità per lo svolgimento di ogni altro incombente o pratica necessaria ai fini del rimpatrio dei minori. All'ufficio appare opportuno nominare l'avv. Anna Parodi, già a conoscenza della vicenda in quanto curatore speciale dei minori
Stante la reciprocità della soccombenza le spese legali devono essere integralmente compensate tra le parti.
“
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
Ordina a di riportare immediatamente ( nato a Parte_1 Persona_3
Genova il 13.2.2017 ) e di ( nata a [...] in data [...] ) sul territorio Persona_2 dello Stato Italiano
5 Dispone l'affidamento di ( nato a [...] il [...] ) e di Persona_3 Persona_2
( nata a [...] in data [...] ) ai servizi sociali presso il Comune di Recco per la durata di mesi 24 con loro collocazione presso comunità madre - figli
Dispone conseguentemente la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori ( ferma la capacità di di rappresentare i figli, anche disgiuntamente dal Controparte_1 curatore nominato,. nello svolgimento delle pratiche e procedure necessarie ai fini del rintraccio e del rimpatrio dei minori per l'effetto,
Dispone
a) che la residenza abituale del minore sia fissata presso comunità individuata dai servizi sociali b) che il servizio sociale affidatario possa direttamente compiere nell'interesse del minore, i seguenti atti:
1) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
2) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
3) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
4) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
Dispone che i servizi affidatari procedano ad organizzare incontri protetti tra i figli ed il padre
Dispone che i servizi affidatari relazionino al giudice tutelare presso il Tribunale di Genova ogni sei mesi
L'avv. Anna Parodi curatore dei minori ( nato a [...] il CP_2 Persona_3 13.2.2017 ) e di ( nata a [...] in data [...] ) con l'incarico di rappresentarli, Persona_2 anche disgiuntamente dal padre, in tutte le pratiche e procedure finalizzate al rintraccio e al rimpatrio e quindi anche a introdurre la procedura prevista dalla Convenzione dell'Aja del 25.10.1980 in materia di sottrazione internazionale di minori, sottoscritta anche dalla Federazione
Russa, rivolgendosi all'autorità centrale dello Stato di residenza dei minori ( Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità Ufficio II – Autorità centrali convenzionali via Damiano Chiesa 24 00136 Roma;
tel 06/68188326/331/535; e mail: pec.: Email_1 autorità ); ferma in capo al curatiore e al padre la capacità per lo Email_2 svolgimento di ogni altro incombente o pratica necessaria ai fini del rimpatrio dei minori.
Dispone che il curatore riferisca al giudice tutelare entro un mese in merito alle iniziative intraprese ai fini del rintraccio e rimpatrio dei minori e, successivamente, con frequenza trimestrale;
l'incarico cesserà automaticamente con il collocamento dei minori nella struttura individuata dai servizi.
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 400, 00 ( euro 200,
00 a figlio ), con rivalutazione annuale Istat
Assegno unico come per legge
6 Dispone le spese straordinarie relative alla minore siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
ai fini della relativa individuazione e regolamentazione si richiama il verbale della riunione 15.9.2016 ex art. 47 ord. giud. della IV sezione civile del Tribunale di Genova.
Spese compensate
EFFICACIA IMMEDIATA
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 7.2.2025
Si comunichi:
- Alle parti
- Al servizi sociali presso il comune di Recco
- Al curatore avv. Anna Parodi
- All'ufficio del giudice tutelare
Il Presidente rel. est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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