Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/06/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria Sciarrone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. di R.G. 2011/2017 vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., (P.IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Parte_1 P.IVA_1
Menniti (CF. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in CodiceFiscale_1
Catanzaro via Mottola di Amato, 51, giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegato in calce all'atto di citazione per formarne parte integrante
- parte attrice -
E
(C.F. ) rappresentata e difesa da se medesima, CP_1 CodiceFiscale_2
(C.F. ) e ( C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_3 Controparte_3 [...]
figli della defunta (C.F. ) rappresentati e C.F._4 Controparte_4 CodiceFiscale_5 difesi dall'avv. (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il CP_1 CodiceFiscale_2 suo studio in Catanzaro alla via Conti Falluc 122/Corpo 5, in virtù di mandati in calce alla comparsa di costituzione e risposta disposti su fogli separati ma che costituiscono un unicum con la comparsa
- parte convenuta –
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Valeriano CP_5 CodiceFiscale_6
Caroleo (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro CodiceFiscale_7 alla via Francesco Crispi, 70, giusta procura rilasciata in calce della comparsa di costituzione e risposta, con contestuale domanda riconvenzionale
Oggetto: azione revocatoria ordinaria
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatti controversi
1 R.G. n. 2011/2017
16.12.2013 (ii) in via gradata, revocare l'atto di compravendita intercorso tra e Controparte_4 CP_6
relativo agli immobili esattamente descritti ed identificati nel rogito notarile in notar
[...] Per_1 del 16.12.2013 quanto meno fino alla concorrenza del credito della società attrice. Con vittoria di spese da distrarre.
Premetteva che (i) con l'atto pubblico in notar del 16.12.2013 la convenuta Per_1 Controparte_4 aveva venduto a la quota ideale di ¼ degli immobili esattamente descritti nel contratto (ii) CP_6
i detti immobili costituivano la sola attività patrimoniale della stessa che, al momento della vendita era a conoscenza che la era creditrice nei suoi confronti della somma di € 11.201,78 portata da Parte_2 una serie di fatture emesse nel segmento temporale maggio 2012 dicembre 2013 (iii) il Tribunale di
Catanzaro aveva emesso decreto ingiuntivo n. 453/2017 del 19 giugno 2015 reso esecutivo con provvedimento del 25.09.2015 (iv) erano rimasti infruttuosi sia il pignoramento mobiliare che il pignoramento presso terzi.
Assumeva pertanto parte attrice che la vendita degli immobili doveva ritenersi compiuta in danno della società ed in frode alle sue ragioni di credito;
assumeva ancora che si trattava di un atto Parte_2 posteriore al sorgere del credito con la conseguenza che il vittorioso esperimento dell'azione spiegata avrebbe comportato l'inefficacia (relativa) dell'atto rispetto ai creditori procedenti rendendo il bene alienato assoggettabile all'azione esecutiva ai sensi dell'articolo 2902 c.c.
Costituitasi in giudizio, la convenuta forniva una diversa ricostruzione fattuale della Controparte_4 vicenda assumendo che (i) la vendita degli immobili di cui la stessa era comproprietaria per successione ereditaria era avvenuta, da ultimo, con l'intervento dell'agenzia immobiliare Tecnocasa alla quale era stato dato incarico in data 3 dicembre 2012 (l'agenzia immobiliare Toscano aveva ricevuto incarico in data 25.11.2011 che non aveva sortito alcun risultato ) ( ii) all'epoca del conferimento dell'incarico all'agenzia immobiliare la stessa non era debitrice della ii) all'epoca dell'atto di disposizione Parte_2 la sua situazione economica era più che solvibile sia per redditi che per crediti già riscossi (iv) il pignoramento mobiliare sortiva esito positivo presso l'INPS godendo la signora di pensione e CP_4 pertanto veniva accantonata la somma di € 113,00 da giugno 2016.
Concludeva pertanto parte convenuta che erano insussistenti i presupposti della spiegata azione con conseguente rigetto dalla domanda e che dirimente risultava la circostanza che il pignoramento mobiliare attualmente gravante sulla pensione della stessa stava già soddisfacendo da tempo le ragioni creditorie.
Con vittoria di spese da distrarsi.
Instauratosi il contradditorio, il diverso giudicante concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie fissando l'udienza per i provvedimenti ammissivi. All'udienza del 18 maggio 2021 svoltasi in
2 R.G. n. 2011/2017 trattazione scritta il diverso giudicante ammetteva le richieste istruttorie di parte convenuta e fissava per l'assunzione della prova testimoniale ammessa l'udienza del' 11 novembre 2021. Alla detta udienza, vista la dichiarazione da parte del difensore della convenuta in merito all'intervenuto decesso Controparte_4 della medesima, dichiarava l'interruzione del giudizio. Con ricorso ex articolo 303 c.p.c. per la riassunzione del processo interrotto parte attrice chiedeva fissarsi udienza per la prosecuzione del giudizio con termine per la notifica nei confronti degli eredi di al fine di sentire Controparte_4 accogliere nei loro confronti le conclusioni già formulate in atti.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio i RI Avv. Maria, CP_1
e i quali eccepivano, in via preliminare, la carenza di Controparte_2 Controparte_3 legittimazione passiva atteso l'atto di rinuncia all'eredità che avevano formalizzato con verbalizzazione n. cron. 1660/21 del 9.06.2021 avanti al Cancelliere del Tribunale di Catanzaro atto successivamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catanzaro in data 2-09-2021 serie 4 n. 002430. Chiedevano pertanto l'estromissione dal giudizio e che, per l'effetto, venisse rigettata la domanda attrice. Con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta in riassunzione il convenuto si riportava a tutte le CP_6 deduzioni, eccezioni, domande e richieste istruttorie già formulate con la comparsa di costituzione e risposta del 19 marzo 2018 e ne richiamava integralmente il contenuto.
Il diverso giudicante con provvedimento del 27 aprile 2022 rilevando che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dagli eredi poteva essere decisa unitamente al merito rinviava per l'assunzione della prova testimoniale all'udienza del 15 settembre 2022. Alla detta udienza rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1° giugno 2023 quindi per differimento all'udienza del 24 ottobre 2023 delegandola a questo giudice. All'udienza del 25 febbraio 2025 disposto da questo giudice ultimo assegnatario lo svolgimento tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene questo giudice che dirimente ai fini della prosecuzione dell'odierno giudizio così per come riassunto nei confronti dei RI , e evocati in CP_1 Controparte_2 Controparte_3 qualità di eredi dell'originaria parte convenuta (deceduta il 28 marzo 2021 nelle more Controparte_4 del giudizio) si dimostra la circostanza non contestata e peraltro documentalmente provata dell'avvenuta rinuncia all'eredità facente capo alla suddetta de cuius da parte dei MA . CP_1
Ciò che non può che deporre per il rigetto della domanda nei confronti degli stessi per difetto della loro legittimazione passiva. Tanto è assorbente con riferimento alla posizione assunta dal terzo chiamato ed alla domanda riconvenzionale dallo stesso promossa in stretta connessione con l'eventuale accoglimento della domanda revocatoria. La particolarità delle questioni trattate in uno con la peculiarità dello
3 R.G. n. 2011/2017 svolgimento delle fasi processuali, giustificano la integrale compensazione delle spese del giudizio nel rapporto intercorrente tra tutte le parti processuali.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti processuali
Catanzaro, 11 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Maria Sciarrone
4 R.G. n. 2011/2017