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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 22/09/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N . 417/2024 RG Prev.
Tribunale di Sulmona Sez. Previdenza
All'udienza del giorno 22/09/2025 dinanzi al Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De
Sanctis sono presenti
L'Avv. TEDESCHI ENRICO, per la parte , il quale chiede di essere rimesso nei Parte_1 termini al fine di formulare osservazioni alla CTU
L'Avv. LA CIVITA per la parte si oppone e deduce che la CTU è favorevole all' e CP_1 CP_1 pertanto chiede il rigetto del ricorso poiché sotto il minimo indennizzabile
Si dà quindi corso alla discussione, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore Dott.ssa Anna Maria de Sanctis, così decide la controversia
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis N . 417/2024 RG Prev.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI SULMONA
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, visto l'art. 429 c.p.c.., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in prima istanza iscritta al numero 417 dell'anno 2024 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. TEDESCHI ENRICO Parte_1
-Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Paolo Di CP_1
Gregorio dell'Avvocatura dell'Istituto
-Resistente
OGGETTO: malattia professionale
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: voglia il Giudice accertare la sussistenza di malattia professionale;
per l'effetto condannare l' al pagamento della relativa rendita da malattia professionale;
con vittoria di spese CP_1 da distrarsi.
Per l : rigettare la domanda proposta dal ricorrente;
spese come per legge. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente indicato in epigrafe evocava in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, in quanto l' aveva respinto CP_1 CP_2 la domanda del ricorrente volta ad ottenere prestazioni previdenziali per malattia professionale Si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e spiegando quindi le conclusioni CP_1 riportate in epigrafe.
Espletatasi l'opportuna istruttoria, all'odierna udienza la causa era discussa ed indi decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Invero il C.T.U.- dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici e giuridici – è pervenuto alle seguenti conclusioni medico legali: “Per quanto esposto nelle Considerazioni medico-legali di cui alla presente indagine, si ritiene che nel caso in esame non sussistano i presupposti medico-legali per la concessione del beneficio richiesto in ricorso, correlato alla malattia professionale riconosciuta, in quanto la suddetta richiesta esponeva: “Accerti anche il ctu che a causa delle tecnopatie della quali è affetto, il lavoratore ha subito un danno biologico non inferiore al 14%”.A margine della presente trattazione appare opportuno segnalare come il ricorrente abbia riferito in sede di operazioni peritali il riconoscimento di Invalidità civile al 100% con diritto alla pensione di inabilità e CP_3 riconoscimento di Invalidità pensionabile ai sensi della Legge 222/84 con diritto all'AOI. Si ritiene doverosa la suddetta segnalazione al fine di opportuna verifica di incompatibilità di prestazioni previdenziali - da parte dei preposti Istituti” CP_3 CP_1
Tale giudizio appare condivisibile e perciò la domanda va rigettata.
Considerata la natura della controversia e l'incertezza sul fondamento della domanda al momento della sua proposizione, si ritiene sussistano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite
Le spese di CTU restano a carico dell'Ente liquidate come da separato decreto
P.Q.M.
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, definitivamente pronunciando sul ricorso tra contro Parte_1 CP_1 così decide:
Rigetta il ricorso
Compensa le spese processuali fra le parti
Pone a carico dell' le spese di CTU come liquidate in separato decreto. CP_1
Così deciso in Sulmona, all'udienza del 22.09.2025
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis
Tribunale di Sulmona Sez. Previdenza
All'udienza del giorno 22/09/2025 dinanzi al Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De
Sanctis sono presenti
L'Avv. TEDESCHI ENRICO, per la parte , il quale chiede di essere rimesso nei Parte_1 termini al fine di formulare osservazioni alla CTU
L'Avv. LA CIVITA per la parte si oppone e deduce che la CTU è favorevole all' e CP_1 CP_1 pertanto chiede il rigetto del ricorso poiché sotto il minimo indennizzabile
Si dà quindi corso alla discussione, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore Dott.ssa Anna Maria de Sanctis, così decide la controversia
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis N . 417/2024 RG Prev.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI SULMONA
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, visto l'art. 429 c.p.c.., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in prima istanza iscritta al numero 417 dell'anno 2024 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. TEDESCHI ENRICO Parte_1
-Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Paolo Di CP_1
Gregorio dell'Avvocatura dell'Istituto
-Resistente
OGGETTO: malattia professionale
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: voglia il Giudice accertare la sussistenza di malattia professionale;
per l'effetto condannare l' al pagamento della relativa rendita da malattia professionale;
con vittoria di spese CP_1 da distrarsi.
Per l : rigettare la domanda proposta dal ricorrente;
spese come per legge. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente indicato in epigrafe evocava in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, in quanto l' aveva respinto CP_1 CP_2 la domanda del ricorrente volta ad ottenere prestazioni previdenziali per malattia professionale Si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e spiegando quindi le conclusioni CP_1 riportate in epigrafe.
Espletatasi l'opportuna istruttoria, all'odierna udienza la causa era discussa ed indi decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Invero il C.T.U.- dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici e giuridici – è pervenuto alle seguenti conclusioni medico legali: “Per quanto esposto nelle Considerazioni medico-legali di cui alla presente indagine, si ritiene che nel caso in esame non sussistano i presupposti medico-legali per la concessione del beneficio richiesto in ricorso, correlato alla malattia professionale riconosciuta, in quanto la suddetta richiesta esponeva: “Accerti anche il ctu che a causa delle tecnopatie della quali è affetto, il lavoratore ha subito un danno biologico non inferiore al 14%”.A margine della presente trattazione appare opportuno segnalare come il ricorrente abbia riferito in sede di operazioni peritali il riconoscimento di Invalidità civile al 100% con diritto alla pensione di inabilità e CP_3 riconoscimento di Invalidità pensionabile ai sensi della Legge 222/84 con diritto all'AOI. Si ritiene doverosa la suddetta segnalazione al fine di opportuna verifica di incompatibilità di prestazioni previdenziali - da parte dei preposti Istituti” CP_3 CP_1
Tale giudizio appare condivisibile e perciò la domanda va rigettata.
Considerata la natura della controversia e l'incertezza sul fondamento della domanda al momento della sua proposizione, si ritiene sussistano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite
Le spese di CTU restano a carico dell'Ente liquidate come da separato decreto
P.Q.M.
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, definitivamente pronunciando sul ricorso tra contro Parte_1 CP_1 così decide:
Rigetta il ricorso
Compensa le spese processuali fra le parti
Pone a carico dell' le spese di CTU come liquidate in separato decreto. CP_1
Così deciso in Sulmona, all'udienza del 22.09.2025
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis