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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 06/06/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 610/2025 promossa da:
(c.f. ), nata alla Spezia il 16.11.1976 e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nato alla Spezia il 26.07.1974, entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Gionfra e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 28.03.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio civile in Sarzana (SP) in data 18.06.2005
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2005, numero 27, parte Pers II, serie C), optando per il regime di comunione dei beni;
che dall'unione sono nati due figli, (il 24.07.2006) e (il 08.03.2010); di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali Per_2 risultanti dalla documentazione allegata.
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale, stanti le notevoli ed insanabili divergenze che hanno deteriorato l'intesa affettiva e la comunione materiale e spirituale proprie del matrimonio, di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“PIANO GENITORIALE PER I FIGLI Sulla base degli impegni e le attività quotidiane di entrambi i figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute (art. art. 473 bis 12 ult.co. c.p.c.)
a) frequentazione scolastica Pers
(maggiorenne) frequenta la classe 5^ del Liceo delle Scienze Applicate presso l'I.I.S. Cappellini Sauro in La Spezia;
ha in progetto l'iscrizione all'Università per la facoltà di Medicina o di altro corso di studi inerente le professioni sanitarie, per le quali si sta attualmente preparando i relativi test di ingresso.
(minorenne) frequenta la classe 1^ Liceo delle Scienze Applicate presso l'I.I.S. Cappellini Per_2
Sauro in La Spezia. b) attività extrascolastiche Pers
attualmente è iscritta alla Palestra TONIC ALLA Spezia presso il Centro Commerciale Le
Terrazze.
DARIO pratica Ju-Jitsu presso l'Accademia Arti Marziali alla Spezia Palamariotti.
Sulla base di tale premessa i ricorrenti ritengono che, nel rispetto del principio di bigenitorialità, i rapporti con il figlio minore debbano essere regolati come segue: Per_2
• resta affidato a entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_2 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la di lui equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo i ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. • Egli resterà collocato prevalentemente presso la madre, nella casa coniugale in La Spezia Via del Forno 30 /A e il padre potrà esercitare il diritto di vederlo almeno due volte alla settimana, compatibilmente con le esigenze scolastiche/ sportive/ludiche dello stesso.
• Il padre inoltre potrà tenere il figlio con sè a fine settimana alterni, dal venerdì all'orario di uscita della scuola, fino al rientro a scuola del lunedì mattina successivo.
• Durante il periodo estivo il padre potrà tenere il figlio con sé per due settimane anche non consecutive, previo accordo con la madre relativamente ai rispettivi periodi di ferie.
• Durante le festività natalizie e pasquali, ciascun genitore starà con il figlio minore seguendo il criterio dell'alternanza annuale: egli trascorrerà la sera della Vigilia di Natale con un genitore ed il 25 Dicembre con l'altro; il 26 Dicembre con il genitore con il quale non hanno trascorso il Natale;
la sera del 31 Dicembre e il 1 Gennaio con uno dei genitori e il 6 Gennaio con l'altro, salvo diversi accordi fra le parti, con la modalità dell'alternanza negli anni a seguire. Anche per le festività pasquali si osserverà lo stesso criterio dell'alternanza per i giorni di Pasqua e Pasquetta. Contributo al mantenimento dei figli
• Sino al raggiungimento dell'autonomia economica di entrambi i figli, in ragione della collocazione prevalente di entrambi presso la madre, il Sig. contribuirà al Parte_2 mantenimento degli stessi, versando mensilmente alla madre, entro il giorno 19 di ogni mese, la somma di € 500,00 (cinquecento/00), pari a € 250,00 per ciascun figlio;
importo che verrà rivalutato annualmente in base alle variazioni ISTAT.
• In ragione della collocazione prevalente presso la madre, l'assegno unico universale per i figli minori verrà percepito dalla stessa.
• Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo i criteri previsti nel Protocollo di intesa relativo ai procedimenti stipulato il 23/05/2023 tra il Tribunale della Spezia e l'Ordine degli Avvocati della Spezia, che le parti dichiarano di conoscere ed approvare.
• Fiscalmente i figli sono posti a carico di entrambi i genitori in ragione del 50%. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
I coniugi sono economicamente autosufficienti, ciascuno in grado di provvedere al personale mantenimento con la propria capacità di reddito e di lavoro e rinunciano reciprocamente a pretendere un contributo al proprio mantenimento”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 29.05.2025, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle condizioni della separazione, si omologa l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne. Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c. si è ritenuto non necessario procedere all'ascolto del figlio minore delle parti. PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.: - pronuncia la separazione personale fra e , Parte_1 Parte_2 generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Sarzana (SP) in data 18.06.2005 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2005, numero 27, parte II, serie C);
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 29.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani