Versione
28 agosto 1940
28 agosto 1940
Art. 4.
Sono nulle le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento dell'unita' poderale.
La nullita' puo' essere fatta valere da ciascuno dei coeredi dell'unita' poderale, dagli Enti di colonizzazione o dai Consorzi di bonifica che hanno fatto l'assegnazione e dal pubblico ministero entro il termine di cinque anni dalla data in cui e' stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Sono nulle le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento dell'unita' poderale.
La nullita' puo' essere fatta valere da ciascuno dei coeredi dell'unita' poderale, dagli Enti di colonizzazione o dai Consorzi di bonifica che hanno fatto l'assegnazione e dal pubblico ministero entro il termine di cinque anni dalla data in cui e' stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Giurisprudenza • 16
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2001, n. 4632Provvedimento: […] NT PE, RI PE, BI PE e SI OL, eredi di EP PE, morto pochi giorni dopo la madre, adirono con il procedimento camerale previsto dalla legge n. 379 del 1967 il Tribunale di Crotone, al quale chiesero di dichiarare la nullità del testamento di RI De ON, per violazione dell'art. 4 della legge n. 1078 del 1940 (a termini del quale le unità poderali assegnati dagli Enti di Riforma Fondiaria sono indivisibili), e di assegnare il fondo ad uno di essi, ossia ad NT PE, nipote della testatrice, che, tra i chiamati all'eredità, era quello da preferirsi, per le sue condizioni ed attitudini personali.Leggi di più...
- divieto di frazionamento ex art. 4, comma primo, della legge n. 379 del 1967·
- obbligatorietà·
- ambito di applicazione·
- morte dell'assegnatario dopo il riscatto·
- disaccordo tra coeredi·
- designazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'erede più idoneo a subentrare·
- riforma fondiaria·
- agricoltura·
- assegnazione