Art. 4.
Sono nulle le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento dell'unita' poderale.
La nullita' puo' essere fatta valere da ciascuno dei coeredi dell'unita' poderale, dagli Enti di colonizzazione o dai Consorzi di bonifica che hanno fatto l'assegnazione e dal pubblico ministero entro il termine di cinque anni dalla data in cui e' stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Sono nulle le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento dell'unita' poderale.
La nullita' puo' essere fatta valere da ciascuno dei coeredi dell'unita' poderale, dagli Enti di colonizzazione o dai Consorzi di bonifica che hanno fatto l'assegnazione e dal pubblico ministero entro il termine di cinque anni dalla data in cui e' stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.