Articolo 4 della Legge 3 giugno 1940, n. 1078
Articolo 3Articolo 5
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28 agosto 1940
Art. 4.

Sono nulle le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento dell'unita' poderale.

La nullita' puo' essere fatta valere da ciascuno dei coeredi dell'unita' poderale, dagli Enti di colonizzazione o dai Consorzi di bonifica che hanno fatto l'assegnazione e dal pubblico ministero entro il termine di cinque anni dalla data in cui e' stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.


Entrata in vigore il 28 agosto 1940
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