TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/05/2025, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 6739/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6739/2024 R.G. LAVORO
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Di Grazia, come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, giusta procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa licenziamento- regolarizzazione posizione contributiva
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/05/2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della esercente attività di costruzione di edifici residenziali Controparte_1
e non residenziale dal 21.4.2021 al 28.12.2023, data in cui il rapporto si interrompeva;
di essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno (40 ore settimanali) con la qualifica di stuccatore edile, inquadrato nel livello I del CCNL Edilizia;
che, pur regolarmente assunto, non risultavano versati i contributi dal 1.9.2023 al 28.12.2023, come da estratto conto previdenziale, che riportava la presenza di uniemens fino al 31.8.2023; di essere stato licenziato il 20.12.2023, alle ore
7.30 circa da , amministratore unico della il quale, contestando un presunto ritardo Persona_1 CP_1 di pochi minuti, impediva allo stesso di raggiungere il posto di lavoro e, apostrofandolo, gli intimava di allontanarsi dal cantiere e di non farvi più ritorno in quanto licenziato;
di aver impugnato formalmente il provvedimento espulsivo coattivo illegittimo, chiedendo l'immediata reintegra nel posto di lavoro senza alcun riscontro in merito in data 21.12.2023; che solo nel febbraio 2024, aveva appreso che il rapporto era stato interrotto in data 28.12.2023, con comunicazione unilav del resistente del 28.12.2023, la quale riportava come motivo cessazione “altro”; di aver svolto la propria attività presso i vari cantieri di parte resistente, continuativamente dal 21.4.2021 al 20.12.2023, assoggettato alle direttive dal sig. , amministratore della di non aver percepito Persona_1 Controparte_1 il TFR e la mensilità di dicembre 2023, per le cui somme aveva agito in sede monitoria con d.i.
154/2024 non opposto;
di aver richiesto alla resistente la consegna delle buste paga e la regolarizzazione della posizione retributiva e contributiva senza ricevere alcun riscontro.
Pertanto, ha chiesto, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo e secondo le modalità dedotte in premessa, condannare la in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro-tempore a regolarizzare la posizione contributiva mediante versamento dei contributi previdenziali dal 1.9.2023 al 28.12.2023, ad oggi risultanti mancanti presso la competente sede , tenuto conto della sussistenza Controparte_4 di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in regime di full time, pari a 40 ore settimanali e della paga oraria di euro 9,62 o per il diverso periodo o parametri che saranno accertati in corso di causa e disporre, in ogni caso che l'eventuale sentenza di condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva, faccia stato anche nei confronti dell' o del relativo ente previdenziale. Chiedeva, CP_2 inoltre, accertare e dichiarare la natura verbale del licenziamento intimato in data 20.12.2023 alle ore
7.30 circa e dichiararne l'inefficacia e/o la nullità o annullabilità con condanna della
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla reintegrazione nel posto di Controparte_3 lavoro o al pagamento in suo favore di un'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità, al pagamento di un'indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità, con riferimento all'ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata dal giorno del licenziamento fino a quella dell'effettiva reintegrazione, diminuita dell'aliunde perceptum, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al punto precedente, accertare e dichiarare l'illegittimità di eventuali provvedimenti di licenziamento palesati in corso di causa, con condanna della resistente al pagamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme dovute, vinte le spese di lite, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
La resistente in persona del legale rappresentante p.t., non si è Controparte_1 costituita in giudizio e, stante la regolarità della notifica, se ne dichiara la contumacia. L' si è CP_2
costituito in giudizio chiedendo in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda giudiziale promossa dal ricorrente, la condanna della Società resistente al pagamento nei suoi confronti di contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge relativi al periodo oggetto di accertamento giudiziale, entro i limiti dei termini di prescrizione, previa ammissione, ove occorra, di CTU contabile.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata e come tale va accolta nei limiti di cui in motivazione.
L'idea, generalmente condivisa, che qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad essere resa, indifferentemente, in forma autonoma o con vincolo di subordinazione (cfr. e plurimis Cass.
7171/2003; Cass. 14664/2001; Cass.4036/2000; Cass. 14248/1999; Cass. 326/1996) e l'inesistenza all'interno dell'ordinamento, anche in relazione a forme di collaborazione che si sostanzino in una prestazione di carattere personale e continuativo, di una presunzione generale di subordinazione fondano in premessa l'affermazione, coerente con i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.), che spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare la natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, rappresentando essa dei diritti retributivi del lavoratore indefettibile presupposto logico- giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi del tutto in relazione ai fatti non contestati, nel senso che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione non solo i fatti oggetto di ammissione, esplicita o implicita, da parte del convenuto - ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- ma anche fatti e circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003), fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale ed il fatto non oggetto di puntuale contestazione. Tuttavia, l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto che la stessa non si sia costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso desumibile dal sistema (cfr. Cass. n. 14623/2009).
La coerente applicazione dei già menzionati principi alla fattispecie di causa e le emergenze del quadro probatorio delineatosi all'esito della istruttoria documentale e testimoniale espletata consentono di affermare quanto segue.
Nessun dubbio soggiace in merito alla natura subordinata del rapporto di lavoro per l'intero periodo dedotto in ricorso dal 21.4.2021 al 28.12.2023. Tale evidenza è comprovata, per quanto riguarda il periodo che va dal 21.4.2021 al 31.8.2023 dall'estratto conto previdenziale e da settembre a dicembre
2023 dalle buste paga (cfr. all.ti 4 e 8). Inoltre, sia l'Unilav depositato da parte ricorrente, che quello depositato dall' individuano la data di inizio del rapporto di lavoro nel 21.4.2021 e la data della CP_2 conclusione nel 28.12.2023 (cfr. all. 5). Dall'esame della documentazione depositata risulta, altresì, confermato che il ricorrente, assunto con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato (40 ore settimanali), ha svolto mansioni di operaio- stuccatore edile, inquadrato al livello I del CCNL Edilizia, osservando l'orario meglio risultante dalle buste paga in atti.
Ferma la sussistenza del rapporto di lavoro così come accertato, sussiste il diritto del ricorrente alla regolarizzazione della posizione contributiva per l'attività svolta alle dipendenze Parte_1 della Infatti, nonostante l'inquadramento dal 21.4.2021 al 28.12.2023, i Controparte_1 contributi previdenziali sono stati versati dal datore di lavoro fino al 31.8.2023, come risulta dall'estratto conto previdenziale prodotto in atti.
Secondo un principio consolidato in giurisprudenza (Cass. ordinanza n. 11730 del 02.05.2024): “Il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire, sul piano contrattuale, nei confronti del datore di lavoro, per l'accertamento della debenza dei contributi omessi in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora della produzione di qualsivoglia danno sul piano della prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell' . Da ciò ne consegue la condanna della società resistente CP_2 [...] al pagamento dei contributi in favore dell' il cui versamento Controparte_1 CP_2 sia stato omesso per il periodo dal 1.9.2023 al 28.12.2023.
Con riguardo alla domanda di impugnativa del licenziamento, parte ricorrente ha dedotto di essere stato allontanato il 20.12.2023 verbalmente dal proprio datore di lavoro , legale Persona_1 rappresentante della società resistente.
Preliminarmente si fa rilevare che in applicazione dei principi generali in tema di riparto dell'onere della prova “il lavoratore che agisce in giudizio per conseguire i rimedi contro il licenziamento illegittimo ha l'onere di provare l'esistenza del licenziamento, spettando al datore di lavoro provare la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Ove, peraltro, il rapporto di lavoro sia cessato in assenza di atti formali di licenziamento o di dimissioni e in presenza di contrapposte tesi circa la causale di detta cessazione, il giudice di merito deve, ai fini dell'accertamento del fatto, prestare particolare attenzione (indagandone la rilevanza sostanziale e probatoria nel caso concreto) anche agli eventuali episodi consistenti nell'offerta delle prestazioni da parte del lavoratore e nel rifiuto o mancata accettazione delle stesse da parte del datore di lavoro” (Cass. Sez. L, Sentenza n.
18523 del 09/09/2011).
Come confermato da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità “Dal punto di vista strutturale il licenziamento è atto unilaterale con cui il datore di lavoro dichiara al lavoratore la volontà di estinguere il rapporto di lavoro, esercitando il potere di recesso. Chi impugna un licenziamento deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti. Tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perché questi può risultare contumace, ed il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697, co. 1 ,c.c., secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". Non ha riscontro normativo la tesi secondo la quale il lavoratore possa limitarsi a una mera allegazione della circostanza dell'intervenuto licenziamento, obbligando il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che l'estinzione del rapporto di durata sia dovuta ad altra causa, perché in tal caso si realizzerebbe una inversione dell'onere probatorio non prevista dall'ordinamento. Non prevista dalla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, che pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare che il licenziamento sia giustificato (art. 5, I. n. 604 del 1966), ma non anche che la risoluzione del rapporto sia ascrivibile ad una volontà datoriale. Inversione dell'onere probatorio non evincibile neanche in via sistematica perché sia la ricostruzione della volontà di licenziare, sia eventuali difficoltà nel fornire la prova gravante sul lavoratore, trovano adeguato contrappeso in un utilizzo appropriato anche delle presunzioni affidato al prudente apprezzamento del giudice. Ciò posto, la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia dì una risoluzione consensuale. Tale cessazione non equivale a "estromissione", parola sovente utilizzata nei precedenti citati ma che non ha un immediato riscontro nel diritto positivo per cui alla stessa va attribuito un significato normativo, sussumendo1\la nella nozione giuridica di "licenziamento", e quindi nel senso di allontanamento dall'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto. L'accertata cessazione nell'esecuzione delle prestazioni può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice del merito possa radicare il convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio sul medesimo gravante circa l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale” Cass Sez. L - , Sentenza
n. 3822 del 08/02/2019.
Applicando i sopra menzionati principi di diritto al caso di specie, può dirsi raggiunta la prova del dedotto licenziamento verbale, così come l'interruzione del rapporto di lavoro a far data dal
20.12.2023 per volontà esclusiva del datore di lavoro, volta all'estromissione definitiva del lavoratore dall'organizzazione aziendale.
Rileva il Tribunale che la circostanza fattuale del dedotto licenziamento verbale è confermato dall'istruttoria testimoniale. Invero come dichiarato dal teste “…Ricordo che il Testimone_1
20/12/2023 alle ore 7.00 del mattino l'ho incontrato, lui era a piedi ed io in macchina, lui si stava dirigendo a lavoro in via Barbato 9, dove lavorava con la ditta Lo accompagnai Controparte_1
a lavoro. Entrai con l'autovettura attraverso un cancello automatico, lui scese dalla macchina ed il suo datore di lavoro gli andò incontro per richiamarlo, poiché era tardi. Ricordo di averlo visto gesticolare e indicare l'orologio, ho visto la discussione e sono sceso per intervenire. Ho sentito il datore di lavoro dire “vai via, perché è tardi”, mio nipote cercava di giustificarsi, dicendo che il giorno seguente sarebbe arrivato presto e lui disse “vai via, sei licenziato”. dopo queste parole mio nipote, impaurito, si allontanò, anche io mi sono allarmato ed insieme siamo andati via con la macchina.
Sono sicuro che era , amministratore della ditta l'ho visto circa 2 Persona_1 Controparte_1 volte”.
Il ricorrente ha impugnato in data 21.12.2023 il licenziamento verbale, chiedendo l'immediata reintegra nel posto di lavoro e mettendo a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa (cfr. impugnazione licenziamento, all. 6 in atti). Come si evince dalla documentazione in atti la società resistente in data 28.12.2023 ha inoltrato al lavoratore l'Unilav di cessazione del rapporto di lavoro senza addurre alcuna motivazione, dimostrando, di fatto di non voler proseguire il rapporto di lavoro.
Pertanto, provata l'estromissione dal rapporto di lavoro per comportamento concludente della società resistente, spettava al datore di lavoro, che è rimasto contumace nel giudizio, fornire la prova contraria, ossia dimostrare che il rapporto di lavoro era cessato per volontà del dipendente o consensualmente o che comunque il licenziamento era scritto e giustificato. Da ciò ne consegue l'inefficacia del licenziamento intimato in data 20.12.2023 ex Legge n. 604/66, commi 1, 2 e 3 con conseguente diritto del ricorrente alla reintegrazione nel posto di Parte_1 lavoro (o al pagamento in suo favore di indennità sostitutiva pari a 15 mensilità) e al pagamento di un'indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità, con riguardo all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata dal giorno del licenziamento fino a quella dell'effettiva reintegrazione, diminuita dell'aliunde perceptum, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. I motivi della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite nei confronti dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- in accoglimento del ricorso condanna la in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore alla regolarizzazione della posizione contributiva del Parte_1 mediante versamento dei contributi previdenziali dal 1.9.2023 al 28.12.2023 in favore dell' , CP_2 tenuto conto della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come accertato in parte motiva;
- dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato al in forma orale il 20.12.2023 e per Parte_1
l'effetto condanna la (P. VA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, alla reintegrazione nel posto di lavoro o al pagamento in suo favore di indennità sostitutiva pari a 15 mensilità e al pagamento di un'indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità, con riferimento all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata dal giorno del licenziamento fino a quella dell'effettiva reintegrazione, diminuita dell'aliunde perceptum, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 1.314,00 per compensi professionali ed € 79,00 per spese, oltre VA, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Compensa le spese di lite nei confronti dell' . CP_2
Si comunichi.
Aversa, 20/05/2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6739/2024 R.G. LAVORO
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Di Grazia, come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, giusta procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa licenziamento- regolarizzazione posizione contributiva
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/05/2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della esercente attività di costruzione di edifici residenziali Controparte_1
e non residenziale dal 21.4.2021 al 28.12.2023, data in cui il rapporto si interrompeva;
di essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno (40 ore settimanali) con la qualifica di stuccatore edile, inquadrato nel livello I del CCNL Edilizia;
che, pur regolarmente assunto, non risultavano versati i contributi dal 1.9.2023 al 28.12.2023, come da estratto conto previdenziale, che riportava la presenza di uniemens fino al 31.8.2023; di essere stato licenziato il 20.12.2023, alle ore
7.30 circa da , amministratore unico della il quale, contestando un presunto ritardo Persona_1 CP_1 di pochi minuti, impediva allo stesso di raggiungere il posto di lavoro e, apostrofandolo, gli intimava di allontanarsi dal cantiere e di non farvi più ritorno in quanto licenziato;
di aver impugnato formalmente il provvedimento espulsivo coattivo illegittimo, chiedendo l'immediata reintegra nel posto di lavoro senza alcun riscontro in merito in data 21.12.2023; che solo nel febbraio 2024, aveva appreso che il rapporto era stato interrotto in data 28.12.2023, con comunicazione unilav del resistente del 28.12.2023, la quale riportava come motivo cessazione “altro”; di aver svolto la propria attività presso i vari cantieri di parte resistente, continuativamente dal 21.4.2021 al 20.12.2023, assoggettato alle direttive dal sig. , amministratore della di non aver percepito Persona_1 Controparte_1 il TFR e la mensilità di dicembre 2023, per le cui somme aveva agito in sede monitoria con d.i.
154/2024 non opposto;
di aver richiesto alla resistente la consegna delle buste paga e la regolarizzazione della posizione retributiva e contributiva senza ricevere alcun riscontro.
Pertanto, ha chiesto, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo e secondo le modalità dedotte in premessa, condannare la in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro-tempore a regolarizzare la posizione contributiva mediante versamento dei contributi previdenziali dal 1.9.2023 al 28.12.2023, ad oggi risultanti mancanti presso la competente sede , tenuto conto della sussistenza Controparte_4 di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in regime di full time, pari a 40 ore settimanali e della paga oraria di euro 9,62 o per il diverso periodo o parametri che saranno accertati in corso di causa e disporre, in ogni caso che l'eventuale sentenza di condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva, faccia stato anche nei confronti dell' o del relativo ente previdenziale. Chiedeva, CP_2 inoltre, accertare e dichiarare la natura verbale del licenziamento intimato in data 20.12.2023 alle ore
7.30 circa e dichiararne l'inefficacia e/o la nullità o annullabilità con condanna della
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla reintegrazione nel posto di Controparte_3 lavoro o al pagamento in suo favore di un'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità, al pagamento di un'indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità, con riferimento all'ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata dal giorno del licenziamento fino a quella dell'effettiva reintegrazione, diminuita dell'aliunde perceptum, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al punto precedente, accertare e dichiarare l'illegittimità di eventuali provvedimenti di licenziamento palesati in corso di causa, con condanna della resistente al pagamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme dovute, vinte le spese di lite, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
La resistente in persona del legale rappresentante p.t., non si è Controparte_1 costituita in giudizio e, stante la regolarità della notifica, se ne dichiara la contumacia. L' si è CP_2
costituito in giudizio chiedendo in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda giudiziale promossa dal ricorrente, la condanna della Società resistente al pagamento nei suoi confronti di contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge relativi al periodo oggetto di accertamento giudiziale, entro i limiti dei termini di prescrizione, previa ammissione, ove occorra, di CTU contabile.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata e come tale va accolta nei limiti di cui in motivazione.
L'idea, generalmente condivisa, che qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad essere resa, indifferentemente, in forma autonoma o con vincolo di subordinazione (cfr. e plurimis Cass.
7171/2003; Cass. 14664/2001; Cass.4036/2000; Cass. 14248/1999; Cass. 326/1996) e l'inesistenza all'interno dell'ordinamento, anche in relazione a forme di collaborazione che si sostanzino in una prestazione di carattere personale e continuativo, di una presunzione generale di subordinazione fondano in premessa l'affermazione, coerente con i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.), che spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare la natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, rappresentando essa dei diritti retributivi del lavoratore indefettibile presupposto logico- giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi del tutto in relazione ai fatti non contestati, nel senso che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione non solo i fatti oggetto di ammissione, esplicita o implicita, da parte del convenuto - ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- ma anche fatti e circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003), fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale ed il fatto non oggetto di puntuale contestazione. Tuttavia, l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto che la stessa non si sia costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso desumibile dal sistema (cfr. Cass. n. 14623/2009).
La coerente applicazione dei già menzionati principi alla fattispecie di causa e le emergenze del quadro probatorio delineatosi all'esito della istruttoria documentale e testimoniale espletata consentono di affermare quanto segue.
Nessun dubbio soggiace in merito alla natura subordinata del rapporto di lavoro per l'intero periodo dedotto in ricorso dal 21.4.2021 al 28.12.2023. Tale evidenza è comprovata, per quanto riguarda il periodo che va dal 21.4.2021 al 31.8.2023 dall'estratto conto previdenziale e da settembre a dicembre
2023 dalle buste paga (cfr. all.ti 4 e 8). Inoltre, sia l'Unilav depositato da parte ricorrente, che quello depositato dall' individuano la data di inizio del rapporto di lavoro nel 21.4.2021 e la data della CP_2 conclusione nel 28.12.2023 (cfr. all. 5). Dall'esame della documentazione depositata risulta, altresì, confermato che il ricorrente, assunto con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato (40 ore settimanali), ha svolto mansioni di operaio- stuccatore edile, inquadrato al livello I del CCNL Edilizia, osservando l'orario meglio risultante dalle buste paga in atti.
Ferma la sussistenza del rapporto di lavoro così come accertato, sussiste il diritto del ricorrente alla regolarizzazione della posizione contributiva per l'attività svolta alle dipendenze Parte_1 della Infatti, nonostante l'inquadramento dal 21.4.2021 al 28.12.2023, i Controparte_1 contributi previdenziali sono stati versati dal datore di lavoro fino al 31.8.2023, come risulta dall'estratto conto previdenziale prodotto in atti.
Secondo un principio consolidato in giurisprudenza (Cass. ordinanza n. 11730 del 02.05.2024): “Il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire, sul piano contrattuale, nei confronti del datore di lavoro, per l'accertamento della debenza dei contributi omessi in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora della produzione di qualsivoglia danno sul piano della prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell' . Da ciò ne consegue la condanna della società resistente CP_2 [...] al pagamento dei contributi in favore dell' il cui versamento Controparte_1 CP_2 sia stato omesso per il periodo dal 1.9.2023 al 28.12.2023.
Con riguardo alla domanda di impugnativa del licenziamento, parte ricorrente ha dedotto di essere stato allontanato il 20.12.2023 verbalmente dal proprio datore di lavoro , legale Persona_1 rappresentante della società resistente.
Preliminarmente si fa rilevare che in applicazione dei principi generali in tema di riparto dell'onere della prova “il lavoratore che agisce in giudizio per conseguire i rimedi contro il licenziamento illegittimo ha l'onere di provare l'esistenza del licenziamento, spettando al datore di lavoro provare la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Ove, peraltro, il rapporto di lavoro sia cessato in assenza di atti formali di licenziamento o di dimissioni e in presenza di contrapposte tesi circa la causale di detta cessazione, il giudice di merito deve, ai fini dell'accertamento del fatto, prestare particolare attenzione (indagandone la rilevanza sostanziale e probatoria nel caso concreto) anche agli eventuali episodi consistenti nell'offerta delle prestazioni da parte del lavoratore e nel rifiuto o mancata accettazione delle stesse da parte del datore di lavoro” (Cass. Sez. L, Sentenza n.
18523 del 09/09/2011).
Come confermato da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità “Dal punto di vista strutturale il licenziamento è atto unilaterale con cui il datore di lavoro dichiara al lavoratore la volontà di estinguere il rapporto di lavoro, esercitando il potere di recesso. Chi impugna un licenziamento deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti. Tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perché questi può risultare contumace, ed il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697, co. 1 ,c.c., secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". Non ha riscontro normativo la tesi secondo la quale il lavoratore possa limitarsi a una mera allegazione della circostanza dell'intervenuto licenziamento, obbligando il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che l'estinzione del rapporto di durata sia dovuta ad altra causa, perché in tal caso si realizzerebbe una inversione dell'onere probatorio non prevista dall'ordinamento. Non prevista dalla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, che pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare che il licenziamento sia giustificato (art. 5, I. n. 604 del 1966), ma non anche che la risoluzione del rapporto sia ascrivibile ad una volontà datoriale. Inversione dell'onere probatorio non evincibile neanche in via sistematica perché sia la ricostruzione della volontà di licenziare, sia eventuali difficoltà nel fornire la prova gravante sul lavoratore, trovano adeguato contrappeso in un utilizzo appropriato anche delle presunzioni affidato al prudente apprezzamento del giudice. Ciò posto, la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia dì una risoluzione consensuale. Tale cessazione non equivale a "estromissione", parola sovente utilizzata nei precedenti citati ma che non ha un immediato riscontro nel diritto positivo per cui alla stessa va attribuito un significato normativo, sussumendo1\la nella nozione giuridica di "licenziamento", e quindi nel senso di allontanamento dall'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto. L'accertata cessazione nell'esecuzione delle prestazioni può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice del merito possa radicare il convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio sul medesimo gravante circa l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale” Cass Sez. L - , Sentenza
n. 3822 del 08/02/2019.
Applicando i sopra menzionati principi di diritto al caso di specie, può dirsi raggiunta la prova del dedotto licenziamento verbale, così come l'interruzione del rapporto di lavoro a far data dal
20.12.2023 per volontà esclusiva del datore di lavoro, volta all'estromissione definitiva del lavoratore dall'organizzazione aziendale.
Rileva il Tribunale che la circostanza fattuale del dedotto licenziamento verbale è confermato dall'istruttoria testimoniale. Invero come dichiarato dal teste “…Ricordo che il Testimone_1
20/12/2023 alle ore 7.00 del mattino l'ho incontrato, lui era a piedi ed io in macchina, lui si stava dirigendo a lavoro in via Barbato 9, dove lavorava con la ditta Lo accompagnai Controparte_1
a lavoro. Entrai con l'autovettura attraverso un cancello automatico, lui scese dalla macchina ed il suo datore di lavoro gli andò incontro per richiamarlo, poiché era tardi. Ricordo di averlo visto gesticolare e indicare l'orologio, ho visto la discussione e sono sceso per intervenire. Ho sentito il datore di lavoro dire “vai via, perché è tardi”, mio nipote cercava di giustificarsi, dicendo che il giorno seguente sarebbe arrivato presto e lui disse “vai via, sei licenziato”. dopo queste parole mio nipote, impaurito, si allontanò, anche io mi sono allarmato ed insieme siamo andati via con la macchina.
Sono sicuro che era , amministratore della ditta l'ho visto circa 2 Persona_1 Controparte_1 volte”.
Il ricorrente ha impugnato in data 21.12.2023 il licenziamento verbale, chiedendo l'immediata reintegra nel posto di lavoro e mettendo a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa (cfr. impugnazione licenziamento, all. 6 in atti). Come si evince dalla documentazione in atti la società resistente in data 28.12.2023 ha inoltrato al lavoratore l'Unilav di cessazione del rapporto di lavoro senza addurre alcuna motivazione, dimostrando, di fatto di non voler proseguire il rapporto di lavoro.
Pertanto, provata l'estromissione dal rapporto di lavoro per comportamento concludente della società resistente, spettava al datore di lavoro, che è rimasto contumace nel giudizio, fornire la prova contraria, ossia dimostrare che il rapporto di lavoro era cessato per volontà del dipendente o consensualmente o che comunque il licenziamento era scritto e giustificato. Da ciò ne consegue l'inefficacia del licenziamento intimato in data 20.12.2023 ex Legge n. 604/66, commi 1, 2 e 3 con conseguente diritto del ricorrente alla reintegrazione nel posto di Parte_1 lavoro (o al pagamento in suo favore di indennità sostitutiva pari a 15 mensilità) e al pagamento di un'indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità, con riguardo all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata dal giorno del licenziamento fino a quella dell'effettiva reintegrazione, diminuita dell'aliunde perceptum, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. I motivi della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite nei confronti dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- in accoglimento del ricorso condanna la in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore alla regolarizzazione della posizione contributiva del Parte_1 mediante versamento dei contributi previdenziali dal 1.9.2023 al 28.12.2023 in favore dell' , CP_2 tenuto conto della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come accertato in parte motiva;
- dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato al in forma orale il 20.12.2023 e per Parte_1
l'effetto condanna la (P. VA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, alla reintegrazione nel posto di lavoro o al pagamento in suo favore di indennità sostitutiva pari a 15 mensilità e al pagamento di un'indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità, con riferimento all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata dal giorno del licenziamento fino a quella dell'effettiva reintegrazione, diminuita dell'aliunde perceptum, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 1.314,00 per compensi professionali ed € 79,00 per spese, oltre VA, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Compensa le spese di lite nei confronti dell' . CP_2
Si comunichi.
Aversa, 20/05/2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Paesano