Art. 6.
I coeredi esclusi dall'assegnazione del fondo sono soddisfatti dalle rispettive quote con gli altri beni mobili o immobili caduti in eredita' e, in mancanza, hanno diritto di ottenere dall'assegnatario, o solidalmente dagli assegnatati dell'unita' poderale, la quota di loro spettanza o la parte di essa non soddisfatta con l'attribuzione degli altri beni ereditari.
Il credito dei coeredi puo' essere pagato in rate comprensive dell'interesse legale in un termine non superiore, a 10 anni ed e' garantito da ipoteca legale sul fondo.
Se l'assegnatario o gli assegnatari, non paghino le somme dovute alla scadenza prefissa, si procede alla vendita del fondo nel modo e con gli effetti previsti dal secondo comma dell'art. 5.
I coeredi esclusi dall'assegnazione del fondo sono soddisfatti dalle rispettive quote con gli altri beni mobili o immobili caduti in eredita' e, in mancanza, hanno diritto di ottenere dall'assegnatario, o solidalmente dagli assegnatati dell'unita' poderale, la quota di loro spettanza o la parte di essa non soddisfatta con l'attribuzione degli altri beni ereditari.
Il credito dei coeredi puo' essere pagato in rate comprensive dell'interesse legale in un termine non superiore, a 10 anni ed e' garantito da ipoteca legale sul fondo.
Se l'assegnatario o gli assegnatari, non paghino le somme dovute alla scadenza prefissa, si procede alla vendita del fondo nel modo e con gli effetti previsti dal secondo comma dell'art. 5.