Articolo 6 della Legge 3 giugno 1940, n. 1078
Articolo 5Articolo 7
Versione
28 agosto 1940
Art. 6.

I coeredi esclusi dall'assegnazione del fondo sono soddisfatti dalle rispettive quote con gli altri beni mobili o immobili caduti in eredita' e, in mancanza, hanno diritto di ottenere dall'assegnatario, o solidalmente dagli assegnatati dell'unita' poderale, la quota di loro spettanza o la parte di essa non soddisfatta con l'attribuzione degli altri beni ereditari.

Il credito dei coeredi puo' essere pagato in rate comprensive dell'interesse legale in un termine non superiore, a 10 anni ed e' garantito da ipoteca legale sul fondo.

Se l'assegnatario o gli assegnatari, non paghino le somme dovute alla scadenza prefissa, si procede alla vendita del fondo nel modo e con gli effetti previsti dal secondo comma dell'art. 5.
Entrata in vigore il 28 agosto 1940
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente