Versione
28 agosto 1940
28 agosto 1940
Art. 6.
I coeredi esclusi dall'assegnazione del fondo sono soddisfatti dalle rispettive quote con gli altri beni mobili o immobili caduti in eredita' e, in mancanza, hanno diritto di ottenere dall'assegnatario, o solidalmente dagli assegnatati dell'unita' poderale, la quota di loro spettanza o la parte di essa non soddisfatta con l'attribuzione degli altri beni ereditari.
Il credito dei coeredi puo' essere pagato in rate comprensive dell'interesse legale in un termine non superiore, a 10 anni ed e' garantito da ipoteca legale sul fondo.
Se l'assegnatario o gli assegnatari, non paghino le somme dovute alla scadenza prefissa, si procede alla vendita del fondo nel modo e con gli effetti previsti dal secondo comma dell'art. 5.
I coeredi esclusi dall'assegnazione del fondo sono soddisfatti dalle rispettive quote con gli altri beni mobili o immobili caduti in eredita' e, in mancanza, hanno diritto di ottenere dall'assegnatario, o solidalmente dagli assegnatati dell'unita' poderale, la quota di loro spettanza o la parte di essa non soddisfatta con l'attribuzione degli altri beni ereditari.
Il credito dei coeredi puo' essere pagato in rate comprensive dell'interesse legale in un termine non superiore, a 10 anni ed e' garantito da ipoteca legale sul fondo.
Se l'assegnatario o gli assegnatari, non paghino le somme dovute alla scadenza prefissa, si procede alla vendita del fondo nel modo e con gli effetti previsti dal secondo comma dell'art. 5.
Giurisprudenza • 25
- 1. Trib. Salerno, sentenza 22/09/2021, n. 2744Provvedimento: […] [...] e, per l'effetto, accertarsi il loro diritto ad ottenere il relativo conguaglio in denaro equivalente alla loro quota, ai sensi dell'art. 6 della legge 1078/1940. […]Leggi di più...
- art. 480 c.c.·
- riforma fondiaria·
- successione legittima·
- petizione ereditaria·
- usucapione ventennale·
- prescrizione diritto di accettare eredità·
- scioglimento comunione ereditaria·
- onere della prova·
- accettazione tacita eredità·
- art. 476 c.c.